Articolo 1633 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1632Articolo 1611
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9 ottobre 2010
Art. 1633. Arruolamento nel ruolo speciale 1. All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, concorrono i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi Forza armata dello Stato o del Corpo della Guardia di finanza, dal diciottesimo anno di eta' fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di eta' o per riforma.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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