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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/07/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione della seguente
SENTENZA
Emessa nella causa civile iscritta al numero 2618/2024 R.G. promossa da: nata ad [...] l'[...] ( c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da se medesima ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE CP_1
e rappresentata e difesa dall'avv. Antonio ZIMBONE resistenti CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.06.2024 l'avv. ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Pt_1 pagamento nr. 29820249006139991000 notificata il 28.04.2024 con cui l ha intimato il CP_2 pagamento delle somme relative all'avviso di addebito nr. 59820180002778253000 ed all'avviso CP_1 di addebito nr. 59820210001380366000 relativi alla iscrizione d'ufficio alla gestione separata CP_1 per gli anni 2011 e 2012.
Deduce l'opponente la nullità della richiesta di pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 24.04.2025 si costituiva l' deducendo che effettivamente la somma azionata non era dovuta e ne aveva provveduto CP_1 all'annullamento in autotutela e quindi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Si costituiva anche l' per chiedere di dichiararsi nei suoi confronti la carenza di legittimazione CP_2 passiva.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione .
Il ricorso va accolto.
pagina 1 di 2 Invero se il giudizio va definito per cessazione della materia del contendere resta il problema della condanna al pagamento delle spese legali sulle quali le posizioni sono divergenti.
Ma è indubbio che la parte è stata costretta a proporre il giudizio, e questo certo non può giustificare la richiesta di compensazione delle spese legali.
Quindi all'accoglimento della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo. Diversa la posizione di nei cui confronti va riconosciuta la carenza di CP_2 legittimazione passiva con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito indicati Parte_1 in ricorso e di cui in premessa ,ed intimazione di pagamento emesso da e notificata il CP_2
28.04.2024.
Dichiara la carenza di legittimazione passiva di nei cui confronti compensa le spese di lite. CP_2
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00 oltre 15% per CP_1 spese generali, IVA e CPA.
Siracusa 15.07.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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