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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6156 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6156 /2024, promossa con ricorso depositato in data 26/09/2024 Da
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. PARAZZI PAOLO ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituita;
-CONVENUTA CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: modifica condizioni di separazione Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 01.04.2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“l'Avv. Parazzi chiede, in modifica dell'atto introduttivo e alla luce degli esiti dei servizi sociali, che venga disposto un affidamento super esclusivo al padre per e visto il disinteresse della madre e la necessità del padre di Per_1 Per_2 organizzare un futuro viaggio studio all'estero di e la presa in carico alla di Aurora. Per_1 Pt_2
Chiede la conferma dell'assegnazione della casa familiare al padre, la conferma della revoca del contributo al mantenimento per e la conferma del contributo per NI con la precisazione del versamento diretto alla figlia stessa, Per_2 Per_1 chiede che venga condannata al pagamento di un contributo al mantenimento per e pari a euro CP_1 Per_2 Per_1
200,00 mensili a figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Con condanna alle spese per parte resistente.”
**** Con ricorso depositato in data 26.09.2024, adiva l'intestata Autorità Giudiziaria al fine di Parte_1 ottenere la modifica della sentenza che aveva pronunciato la separazione dalla moglie e Controparte_1 che aveva contestualmente disciplinato le condizioni di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie (16.05.2008), (16.11.2011), NI (12.11.2004). Per_1 Per_2
Primariamente, il ricorrente chiedeva l'emanazione di provvedimenti indifferibili posto che il repentino cambio di residenza della madre in altra regione aveva determinato un grave turbamento delle figlie le quali, non liete di aver dovuto seguire la madre in questo trasferimento, chiedevano di rientrare immediatamente a Verano Brianza presso il padre. In considerazione del fatto che aveva ormai abbandonato l'abitazione ex coniugale a lei Controparte_1 assegnata in sede di separazione, chiedeva di rientrarne in possesso al fine di potervi abitare Parte_1 con le figlie e dando invece atto che la figlia maggiorenne NI aveva espresso la scelta Per_2 Per_1 di rimanere a vivere con la madre presso l'abitazione del nuovo compagno della medesima. Il Giudice, con decreto del 06.10.2024, disponeva l'audizione delle figlie e, all'udienza del 15.10.2024, ove non era presente unicamente la figlia NI, e dichiaravano espressamente di voler tornare Per_1 Per_2
a vivere nella loro casa familiare col padre. All'esito il Giudice, rilevata l'irregolarità della notifica nei confronti della convenuta, ne disponeva la rinnovazione. All'udienza del 05.11.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di la quale, seppur non Controparte_1 formalmente costituita, era presente in udienza unitamente alla figlia NI. Parte ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
parte convenuta dichiarava di essere intenzionata a continuare a vivere a Ghiare e nulla opponeva in merito all'assegnazione della casa coniugale a e che le figlie ivi vivessero col padre. Pt_1
Il Giudice si riservava e con decreto del 06.11.2024 in via provvisoria e urgente disponeva il collocamento di e presso il padre, al quale veniva assegnata l'abitazione coniugale, disponeva in merito Per_1 Per_2 agli assegni di mantenimento e incaricava i servizi sociali di Verano Brianza e di Ghiare di esperire un'indagine sul nucleo al fine di valutare le condizioni di benessere psicofisico delle figlie. I servizi sociali di Verano Brianza, con relazione depositata in data 26.03.2025, esponevano di essere stati in grado di valutare unicamente le competenze genitoriali paterne posto che la madre aveva disatteso le convocazioni e che, sentite le minori, il collocamento di e presso il padre risultava Per_2 Per_1 confacente alle esigenze evolutive delle stesse anche al fine di non pregiudicare le esigenze evolutive delle stesse e di preservare l'impegno scolastico. All'udienza del 01.04.2025, ove parte convenuta non compariva nonostante fosse a conoscenza dell'incombenza, deduceva un netto peggioramento della situazione globale, dichiarando di Parte_1 avere difficoltà a comunicare con la controparte per la sottoscrizione della documentazione afferente le figlie e di non aver mai ricevuto da parte di richieste circa il benessere delle figlie. Il ricorrente CP_1 dichiarava, inoltre, di aver subito minacce da parte del nuovo compagno di Quinto.
Per questi motivi
, a modifica della domanda in origine formulata, chiedeva disporsi l'affido in via esclusiva c.d. rafforzata a sé delle figlie minorenni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta attorea di affido esclusivo c.d. rafforzato delle minori al padre per le ragioni di cui in appresso. È noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove pregiudizievole per il minore. Dall'esame della relazione dei servizi sociali e dall'audizione delle figlie e da parte del giudice Per_1 Per_2
è emerso che il trasferimento della madre nel Comune di Ghiare è stata improvviso, non previamente comunicato e/o concordato con il ricorrente e con le minori e ha determinato un grave turbamento nelle figlie, che si sono sentite abbandonate dalla resistente. Dalle dichiarazioni rese da e all'udienza del 15.10.2024 non solo è emerso che la madre ha Per_2 Per_1 improvvisamente trasferito il proprio domicilio in un'altra regione per seguire il nuovo compagno dando per scontato che le figlie avrebbero abbandonato il luogo ove erano cresciute e avevano creato reti amicali, ma anche che questa scelta non era stata condivisa con le minori, le quali hanno insistito per fa rientro a Verano Brianza per poter vivere con il padre.
ha dimostrato di essere poco interessata al procedimento in essere e alle conseguenze Controparte_1 che il suo trasferimento ha avuto sulle figlie: la stessa, pur a conoscenza del giudizio, non si è costituita e ha disertato l'udienza del 01.04.2025; dalla relazione dei servizi sociali si è appreso che non ha CP_1 partecipato agli incontri e non si è resa disponibile a seguire i percorsi suggeriti nell'interesse delle minori. La convenuta, inoltre, non ha nemmeno provato a colmare la distanza geografica con le figlie con costanti contatti quotidiani e si è resa negligente nel far fronte ai doveri di sostentamento materiale, facendo così gravare sul padre ogni onere e spesa. Ritiene il Tribunale che in considerazione del disinteresse manifestato dalla madre rispetto alle figlie minori, anche in relazione alla sofferenza psichica di debba essere formulata una valutazione Per_2 prognostica negativa circa l'idoneità di all'esercizio della genitorialità. Controparte_1
Deve, al contrario, essere formulata una valutazione positiva circa l'idoneità alla genitorialità del padre che a seguito del trasferimento della coniuge nel comune di Ghiare, è stata in grado di farsi carico delle esigenze delle figlie minori. Deve, in conclusione, essere disposto l'affidamento esclusivo cd. rafforzato di e al padre. Per_1 Per_2
Con precipuo riguardo al collocamento delle figlie minori, deve essere confermata la situazione in essere, come da decreto del 06.11.2024, di collocamento prevalente presso il padre, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente agli interessi morali e materiali delle stesse. II. Parimenti, si conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Verano Brianza Via Achille Grandi n. 52 al ricorrente, unitamente a tutti gli arredi, affinché vi abiti unitamente alle minori III. Quanto al diritto-dovere di visita del genitore non collocatario con le figlie, dispone che CP_1
possa vedere le figlie sulla base di accordi liberi con le stesse, vista l'età delle minori, salvo divere
[...] indicazioni da parte del servizio sociale competente sulla base del mandato conferito con il presente provvedimento. IV. A tutela delle minori, dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Verano Brianza, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per e Per_2 Per_1
Demanda altresì ai servizi sociali di verificare la presa in carico di presso la . Per_2 Pt_2
V. Quanto al mantenimento indiretto di e da parte della madre, è noto come l'art. 337 ter Per_2 Per_1
c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Dalla documentazione in atti è emerso che gode di un reddito lordo annuo di euro 31.466,29 Parte_1
(CUD 2024) che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, è pari ad euro 2.040,00 mensili. Nessun riscontro si è avuto in merito alle condizioni patrimoniali di la quale, non Controparte_1 costituendosi in giudizio, non ha prodotto documentazione alcuna. Tuttavia, la medesima all'udienza del 05.11.2024 ha dichiarato di prestare attività lavorativa presso un Autogrill nei pressi di Parma, specificando addirittura di aver dato luogo al suo trasferimento proprio per ragioni lavorative. Appare pertanto congrua la richiesta formulata dal ricorrente e per l'effetto dispone che Controparte_1 versi a , a titolo di assegno per il contributo al mantenimento delle figlie e la Parte_1 Per_1 Per_2 somma mensile pari ad Euro 400,00 (200,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Quanto al mantenimento di NI, maggiorenne non economicamente autosufficiente e collocata presso la madre, si ritiene di poter accogliere la richiesta attorea in modo tale da far si che il padre possa versare direttamente alla figlia l'assegno per il suo mantenimento, avendo ormai la medesima, per età e condizioni personali, la facoltà e la capacità di poter gestire in autonomia le somme per far fronte al proprio sostentamento. Il quantum sino ad ora disposto e di cui il padre chiede la conferma appare congruo e non passibile di revisioni;
pertanto, dispone che dovrà versare direttamente alla figlia NI, a titolo di Parte_1 assegno per il contributo al suo mantenimento, la somma mensile pari ad Euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. VI. Quanto all'A.U. erogato dall'INPS, lo attribuisce in via diretta e integrale a per i diritti Parte_1
e per le somme relative alle figlie e quanto alla quota di NI, essendo la medesima Per_2 Per_1 maggiorenne, dispone che la stessa provveda in autonomia a far richiesta all'Istituto previdenziale e che percepisca direttamente le somme. VII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando e a modifica della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Monza in data 25.07.2024 (sent. n. 616/24 – pubbl. in data 31.07.2024), così provvede: I. Dispone che le figlie minori e siano affidate esclusivamente al padre, con collocazione Per_1 Per_2 abitativa prevalente presso il medesimo;
le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della medesima ed al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio potranno essere assunte dal padre in via esclusiva;
II. Affida la casa familiare, sita in Verano Brianza, via Achille Grandi n.52, unitamente a tutti gli arredi, a;
Parte_1
III. Dispone che possa vedere le figlie sulla base di accordi liberi con le stesse, salvo Controparte_1 divere indicazioni da parte del servizio sociale;
IV. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Verano Brianza, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per e Per_2 Per_1
Demanda i servizi sociali di verificare la presa in carico di presso la . Per_2 Pt_2
V. Dispone che versi a , a titolo di assegno per il contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 delle figlie e la somma mensile pari ad Euro 400,00 (200,00 euro a figlia). Per_1 Per_2
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da Controparte_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che versi direttamente alla figlia NI, a titolo di assegno per il contributo al Parte_1 suo mantenimento, la somma mensile pari ad Euro 200,00. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da Parte_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VII. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS, per i diritti e per le somme relative alle figlie e Per_2 Per_1 sia attribuito direttamente e integralmente a;
Parte_1
VIII. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS, per i diritti e per le somme relative alla figlia NI, sia percepito direttamente e integralmente dalla stessa. IX. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali di Verano Brianza
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 3 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6156 /2024, promossa con ricorso depositato in data 26/09/2024 Da
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. PARAZZI PAOLO ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituita;
-CONVENUTA CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: modifica condizioni di separazione Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 01.04.2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“l'Avv. Parazzi chiede, in modifica dell'atto introduttivo e alla luce degli esiti dei servizi sociali, che venga disposto un affidamento super esclusivo al padre per e visto il disinteresse della madre e la necessità del padre di Per_1 Per_2 organizzare un futuro viaggio studio all'estero di e la presa in carico alla di Aurora. Per_1 Pt_2
Chiede la conferma dell'assegnazione della casa familiare al padre, la conferma della revoca del contributo al mantenimento per e la conferma del contributo per NI con la precisazione del versamento diretto alla figlia stessa, Per_2 Per_1 chiede che venga condannata al pagamento di un contributo al mantenimento per e pari a euro CP_1 Per_2 Per_1
200,00 mensili a figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Con condanna alle spese per parte resistente.”
**** Con ricorso depositato in data 26.09.2024, adiva l'intestata Autorità Giudiziaria al fine di Parte_1 ottenere la modifica della sentenza che aveva pronunciato la separazione dalla moglie e Controparte_1 che aveva contestualmente disciplinato le condizioni di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie (16.05.2008), (16.11.2011), NI (12.11.2004). Per_1 Per_2
Primariamente, il ricorrente chiedeva l'emanazione di provvedimenti indifferibili posto che il repentino cambio di residenza della madre in altra regione aveva determinato un grave turbamento delle figlie le quali, non liete di aver dovuto seguire la madre in questo trasferimento, chiedevano di rientrare immediatamente a Verano Brianza presso il padre. In considerazione del fatto che aveva ormai abbandonato l'abitazione ex coniugale a lei Controparte_1 assegnata in sede di separazione, chiedeva di rientrarne in possesso al fine di potervi abitare Parte_1 con le figlie e dando invece atto che la figlia maggiorenne NI aveva espresso la scelta Per_2 Per_1 di rimanere a vivere con la madre presso l'abitazione del nuovo compagno della medesima. Il Giudice, con decreto del 06.10.2024, disponeva l'audizione delle figlie e, all'udienza del 15.10.2024, ove non era presente unicamente la figlia NI, e dichiaravano espressamente di voler tornare Per_1 Per_2
a vivere nella loro casa familiare col padre. All'esito il Giudice, rilevata l'irregolarità della notifica nei confronti della convenuta, ne disponeva la rinnovazione. All'udienza del 05.11.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di la quale, seppur non Controparte_1 formalmente costituita, era presente in udienza unitamente alla figlia NI. Parte ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
parte convenuta dichiarava di essere intenzionata a continuare a vivere a Ghiare e nulla opponeva in merito all'assegnazione della casa coniugale a e che le figlie ivi vivessero col padre. Pt_1
Il Giudice si riservava e con decreto del 06.11.2024 in via provvisoria e urgente disponeva il collocamento di e presso il padre, al quale veniva assegnata l'abitazione coniugale, disponeva in merito Per_1 Per_2 agli assegni di mantenimento e incaricava i servizi sociali di Verano Brianza e di Ghiare di esperire un'indagine sul nucleo al fine di valutare le condizioni di benessere psicofisico delle figlie. I servizi sociali di Verano Brianza, con relazione depositata in data 26.03.2025, esponevano di essere stati in grado di valutare unicamente le competenze genitoriali paterne posto che la madre aveva disatteso le convocazioni e che, sentite le minori, il collocamento di e presso il padre risultava Per_2 Per_1 confacente alle esigenze evolutive delle stesse anche al fine di non pregiudicare le esigenze evolutive delle stesse e di preservare l'impegno scolastico. All'udienza del 01.04.2025, ove parte convenuta non compariva nonostante fosse a conoscenza dell'incombenza, deduceva un netto peggioramento della situazione globale, dichiarando di Parte_1 avere difficoltà a comunicare con la controparte per la sottoscrizione della documentazione afferente le figlie e di non aver mai ricevuto da parte di richieste circa il benessere delle figlie. Il ricorrente CP_1 dichiarava, inoltre, di aver subito minacce da parte del nuovo compagno di Quinto.
Per questi motivi
, a modifica della domanda in origine formulata, chiedeva disporsi l'affido in via esclusiva c.d. rafforzata a sé delle figlie minorenni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta attorea di affido esclusivo c.d. rafforzato delle minori al padre per le ragioni di cui in appresso. È noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove pregiudizievole per il minore. Dall'esame della relazione dei servizi sociali e dall'audizione delle figlie e da parte del giudice Per_1 Per_2
è emerso che il trasferimento della madre nel Comune di Ghiare è stata improvviso, non previamente comunicato e/o concordato con il ricorrente e con le minori e ha determinato un grave turbamento nelle figlie, che si sono sentite abbandonate dalla resistente. Dalle dichiarazioni rese da e all'udienza del 15.10.2024 non solo è emerso che la madre ha Per_2 Per_1 improvvisamente trasferito il proprio domicilio in un'altra regione per seguire il nuovo compagno dando per scontato che le figlie avrebbero abbandonato il luogo ove erano cresciute e avevano creato reti amicali, ma anche che questa scelta non era stata condivisa con le minori, le quali hanno insistito per fa rientro a Verano Brianza per poter vivere con il padre.
ha dimostrato di essere poco interessata al procedimento in essere e alle conseguenze Controparte_1 che il suo trasferimento ha avuto sulle figlie: la stessa, pur a conoscenza del giudizio, non si è costituita e ha disertato l'udienza del 01.04.2025; dalla relazione dei servizi sociali si è appreso che non ha CP_1 partecipato agli incontri e non si è resa disponibile a seguire i percorsi suggeriti nell'interesse delle minori. La convenuta, inoltre, non ha nemmeno provato a colmare la distanza geografica con le figlie con costanti contatti quotidiani e si è resa negligente nel far fronte ai doveri di sostentamento materiale, facendo così gravare sul padre ogni onere e spesa. Ritiene il Tribunale che in considerazione del disinteresse manifestato dalla madre rispetto alle figlie minori, anche in relazione alla sofferenza psichica di debba essere formulata una valutazione Per_2 prognostica negativa circa l'idoneità di all'esercizio della genitorialità. Controparte_1
Deve, al contrario, essere formulata una valutazione positiva circa l'idoneità alla genitorialità del padre che a seguito del trasferimento della coniuge nel comune di Ghiare, è stata in grado di farsi carico delle esigenze delle figlie minori. Deve, in conclusione, essere disposto l'affidamento esclusivo cd. rafforzato di e al padre. Per_1 Per_2
Con precipuo riguardo al collocamento delle figlie minori, deve essere confermata la situazione in essere, come da decreto del 06.11.2024, di collocamento prevalente presso il padre, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente agli interessi morali e materiali delle stesse. II. Parimenti, si conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Verano Brianza Via Achille Grandi n. 52 al ricorrente, unitamente a tutti gli arredi, affinché vi abiti unitamente alle minori III. Quanto al diritto-dovere di visita del genitore non collocatario con le figlie, dispone che CP_1
possa vedere le figlie sulla base di accordi liberi con le stesse, vista l'età delle minori, salvo divere
[...] indicazioni da parte del servizio sociale competente sulla base del mandato conferito con il presente provvedimento. IV. A tutela delle minori, dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Verano Brianza, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per e Per_2 Per_1
Demanda altresì ai servizi sociali di verificare la presa in carico di presso la . Per_2 Pt_2
V. Quanto al mantenimento indiretto di e da parte della madre, è noto come l'art. 337 ter Per_2 Per_1
c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Dalla documentazione in atti è emerso che gode di un reddito lordo annuo di euro 31.466,29 Parte_1
(CUD 2024) che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, è pari ad euro 2.040,00 mensili. Nessun riscontro si è avuto in merito alle condizioni patrimoniali di la quale, non Controparte_1 costituendosi in giudizio, non ha prodotto documentazione alcuna. Tuttavia, la medesima all'udienza del 05.11.2024 ha dichiarato di prestare attività lavorativa presso un Autogrill nei pressi di Parma, specificando addirittura di aver dato luogo al suo trasferimento proprio per ragioni lavorative. Appare pertanto congrua la richiesta formulata dal ricorrente e per l'effetto dispone che Controparte_1 versi a , a titolo di assegno per il contributo al mantenimento delle figlie e la Parte_1 Per_1 Per_2 somma mensile pari ad Euro 400,00 (200,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Quanto al mantenimento di NI, maggiorenne non economicamente autosufficiente e collocata presso la madre, si ritiene di poter accogliere la richiesta attorea in modo tale da far si che il padre possa versare direttamente alla figlia l'assegno per il suo mantenimento, avendo ormai la medesima, per età e condizioni personali, la facoltà e la capacità di poter gestire in autonomia le somme per far fronte al proprio sostentamento. Il quantum sino ad ora disposto e di cui il padre chiede la conferma appare congruo e non passibile di revisioni;
pertanto, dispone che dovrà versare direttamente alla figlia NI, a titolo di Parte_1 assegno per il contributo al suo mantenimento, la somma mensile pari ad Euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. VI. Quanto all'A.U. erogato dall'INPS, lo attribuisce in via diretta e integrale a per i diritti Parte_1
e per le somme relative alle figlie e quanto alla quota di NI, essendo la medesima Per_2 Per_1 maggiorenne, dispone che la stessa provveda in autonomia a far richiesta all'Istituto previdenziale e che percepisca direttamente le somme. VII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando e a modifica della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Monza in data 25.07.2024 (sent. n. 616/24 – pubbl. in data 31.07.2024), così provvede: I. Dispone che le figlie minori e siano affidate esclusivamente al padre, con collocazione Per_1 Per_2 abitativa prevalente presso il medesimo;
le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della medesima ed al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio potranno essere assunte dal padre in via esclusiva;
II. Affida la casa familiare, sita in Verano Brianza, via Achille Grandi n.52, unitamente a tutti gli arredi, a;
Parte_1
III. Dispone che possa vedere le figlie sulla base di accordi liberi con le stesse, salvo Controparte_1 divere indicazioni da parte del servizio sociale;
IV. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Verano Brianza, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per e Per_2 Per_1
Demanda i servizi sociali di verificare la presa in carico di presso la . Per_2 Pt_2
V. Dispone che versi a , a titolo di assegno per il contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 delle figlie e la somma mensile pari ad Euro 400,00 (200,00 euro a figlia). Per_1 Per_2
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da Controparte_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che versi direttamente alla figlia NI, a titolo di assegno per il contributo al Parte_1 suo mantenimento, la somma mensile pari ad Euro 200,00. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da Parte_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VII. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS, per i diritti e per le somme relative alle figlie e Per_2 Per_1 sia attribuito direttamente e integralmente a;
Parte_1
VIII. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS, per i diritti e per le somme relative alla figlia NI, sia percepito direttamente e integralmente dalla stessa. IX. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali di Verano Brianza
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 3 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona