Sentenza 22 giugno 2020
Sentenza 27 novembre 2020
Decreto presidenziale 18 gennaio 2021
Rigetto
Sentenza 5 agosto 2021
Parere definitivo 4 marzo 2022
Inammissibile
Sentenza 22 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 27 giugno 2024
Ordinanza collegiale 19 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2025
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO 1. Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2008, i sig.ri F. Sandro e P. Patrizia (nella qualità di comproprietari dell'appezzamento di terreno sito in Albano Laziale - RM, identificato al foglio n. 7, part.lla 1886), e C. Lucia (nella qualità di proprietaria dell'appezzamento di terreno sito in Albano Laziale identificato al foglio n. 7 part.lla 40), premesso di aver subito l'esproprio parziale dei terreni in loro proprietà per consentire la realizzazione della tangenziale di Albano Laziale, giusta decreto di esproprio n. B5203 del 27 dicembre 2006, hanno convenuto innanzi al Tribunale di Velletri la So.Co.Stra.Mo. s.r.l. e la Regione Lazio deducendo: - che gli …
Leggi di più… - 2. TAR Lazio, Latina, sezione II, sentenza 30 marzo 2026, n. 309https://www.eius.it/articoli/ · 15 aprile 2026
- 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 30 luglio 2025
FATTO 1. Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2008, i sig.ri F. Sandro e P. Patrizia (nella qualità di comproprietari dell'appezzamento di terreno sito in Albano Laziale - RM, identificato al foglio n. 7, part.lla 1886), e C. Lucia (nella qualità di proprietaria dell'appezzamento di terreno sito in Albano Laziale identificato al foglio n. 7 part.lla 40), premesso di aver subito l'esproprio parziale dei terreni in loro proprietà per consentire la realizzazione della tangenziale di Albano Laziale, giusta decreto di esproprio n. B5203 del 27 dicembre 2006, hanno convenuto innanzi al Tribunale di Velletri la So.Co.Stra.Mo. s.r.l. e la Regione Lazio deducendo: - che gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/03/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01793/2025REG.PROV.COLL.
N. 09709/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9709 del 2020, proposto dalla società Camping Isola Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciana Ferrentino e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; e con domicilio eletto presso lo Studio Placidi S.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
il Consorzio di bonifica in Destra del fiume Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
la Regione Campania, non costituitasi in giudizio;
nei confronti
della Unipol Sai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beniamino Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma, previa sospensione,
della sentenza del T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, 26 giugno 2020 n. 702, che ha pronunciato sul ricorso n. 1442/2017 R.G. proposto per la condanna del Consorzio di bonifica Destra Sele al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione dei terreni di proprietà della Camping Isola Verde S.r.l. situati il primo in Comune di Battipaglia, distinto al catasto al foglio 10, particelle 27, 112, 269 e 270, di 20.1115 mq il secondo in Comune di Pontecagnano, distinto al catasto al foglio 14, particelle 524 e 335, di 10.700 mq.
In particolare, la sentenza ha condannato il Consorzio a procedere ex art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, provvedendo alla restituzione del bene oppure all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante entro un dato termine, nonché in ogni caso a liquidare il risarcimento del danno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di bonifica Destra Sele e della Unipol Sai Assicurazioni S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente appellante gestisce a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, un campeggio con annesso un parco divertimenti acquatico; di questo campeggio facevano parte all’epoca dei fatti i terreni, che la società stessa afferma essere di sua proprietà, distinti rispettivamente al catasto del Comune di Battipaglia al foglio 10, particelle 27, 112, 269 e 270, per complessivi mq. 20.115 e al catasto del Comune di Pontecagnano al foglio 14, particelle 534 e 535 per complessivi mq 10.700 (l’esatta identificazione catastale si desume dal doc. 11 in I grado Consorzio, provvedimento di restituzione, di cui oltre). Si controverte delle ragioni eventualmente spettanti alla società stessa per l’illegittima occupazione di questi terreni da parte del Consorzio intimato appellato, occupazione cui peraltro ha fatto seguito la restituzione.
2. I fatti storici di causa, pacifici come tali, si riassumono così come segue.
2.1 Con deliberazione della Giunta 26 giugno 1991 n.4211, la Regione Campania ha approvato un programma di interventi di sistemazione, a scopo di difesa del suolo, dei bacini fluviali di rilievo regionale e nell’ambito di questo programma ha designato il Consorzio intimato appellato come soggetto attuatore del progetto di “ sistemazione del tratto vallivo del fiume Tusciano ”, incaricandolo di conseguenza anche degli espropri necessari ad eseguire le relative opere (cfr. all. 4 al ricorso di I grado nel foliario 26 ottobre 2017).
2.2 Il Consorzio si è attivato di conseguenza ed ha indirizzato alla società due successivi avvisi di inizio del procedimento di occupazione d’urgenza e successiva espropriazione, atti 6 agosto 1998 prot. n.3428 e 24 aprile 2000 prot.n.1883 (all. ti 4 cit. e 8 al ricorso di I grado nel foliario 26 ottobre 2017).
2.3 Di seguito, il Consorzio, con deliberazione 18 maggio 2000 n.119 (all. 12 al ricorso di I grado nel foliario 26 ottobre 2017), ha ritenuto di respingere le osservazioni nel frattempo presentate dalla società; ha quindi approvato il progetto costruttivo e di variante delle opere da realizzare, le ha dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per quanto interessa ha fissato in 60 mesi dall’adozione della delibera stessa il termine per portare a compimento gli espropri.
2.4 Con atto 18 luglio 2000 prot. n.3293 (all. 14 al ricorso di I grado nel foliario 26 ottobre 2017), il Consorzio ha quindi indirizzato alla società un nuovo avviso di inizio del procedimento.
2.5 Con decreti 8 febbraio 2001 n.1 del Sindaco di Pontecagnano e 20 febbraio 2001 n.506 del Sindaco di Battipaglia si è quindi disposta l’occupazione d’urgenza dei terreni interessati, eseguita come da verbale 30 aprile 2001 (all. 25 al ricorso di I grado nel foliario 26 ottobre 2017).
2.6 Con deliberazione 18 febbraio 2002 n.43 (all. 40 al ricorso di I grado nel foliario 26 ottobre 2017), il Consorzio ha approvato un nuovo piano particellare di esproprio e lo ha confermato con la successiva deliberazione 18 aprile 2002 n.49 (all. 42 al ricorso di I grado nel foliario 26 ottobre 2017), confermando altresì il termine di 60 mesi dall’adozione della delibera 119/2000 sopra ricordata per completare gli espropri.
2.7 A tutto ciò nulla di concreto è seguito, nel senso che le opere programmate non sono state realizzate e gli espropri non sono stati completati; di conseguenza, la società ormai nel 2007, ha adito il Tribunale ordinario di Salerno per sentir condannare il Consorzio alla restituzione delle aree e al risarcimento del danno. Per la precisione, la società ha chiesto in quella sede: a) la restituzione delle aree, identificate come sopra al § 1 e il pagamento dell’indennità ad essa spettante per l’occupazione legittima, con termine iniziale dal 28 febbraio 2001 per i terreni in Comune di Battipaglia e dal 18 febbraio 2001 per i terreni in Comune di Pontecagnano, e termine finale al 18 maggio 2005, ovvero 60 mesi dalla data di adozione della delibera 119/2000 suindicata; b) il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dal 18 maggio 2005 al rilascio effettivo; c) il risarcimento del danno ulteriore per le voci corrispondenti: c1) al costo delle opere edili ricadenti nell’area oggetto di esproprio; c2) al costo delle opere di impiantistica elettrica a servizio dell’area in oggetto di esproprio; c3) al costo delle apparecchiature a servizio dell’area di esproprio; c4) al costo delle strutture esistenti sull’area in questione; c5) al danno emergente e lucro cessante derivanti da presunta perdita di valore dell’azienda; c6) alla perdita di esercizio relativa al periodo 2001/2005 a seguito del mancato esercizio dell’attività turistico-ricreativa esercitata sull’area (cfr. all. 4 al ricorso di I grado, sentenza T. Salerno sez. I 14 giugno 2012 n.2951, conclusioni di parte alle pp. 2-3).
2.8 In questo giudizio (cfr. all. 4 al ricorso di I grado, cit.) il Consorzio ha chiamato in causa la società di assicurazioni presso la quale era assicurato, per essere manlevato per le eventuali somme alle quali fosse condannato.
2.9 Con ordinanza d’urgenza 24 giugno 2010 (doc. 11 in I grado Consorzio, cit.), il Tribunale di Salerno ha disposto la restituzione dei terreni in questione, che ha effettivamente avuto luogo il giorno 28 luglio 2010 (cfr. appello incidentale Consorzio p. 1 in fine, fatto non contestato).
2.10 In proposito va precisato che i terreni occupati e restituiti sono effettivamente quelli elencati sopra al § 1, in quanto coincidono con quelli oggetto della domanda di restituzione dettagliata sopra al § 2.7 e del provvedimento che la ha ordinata di cui al § che precede. È vero che nelle deliberazioni del Consorzio 43/2002 e 49/2002 pure sopra citate al § 2.6 si include fra le particelle occupate anche una particella 31 del foglio 14 di Pontecagnano, indicata come di proprietà della parte appellante, e che nell’appello in questa causa si indicano come occupate, sempre nell’ambito del foglio 14 di Pontecagnano, le particelle 534, 335 e 31. Il Collegio però ritiene, a fronte dell’esame degli atti della causa civile citati, che esprimono l’effettiva volontà della parte, che la differenza sia solo nominalistica, e che ragionevolmente le particelle 31 e 335 coincidano, secondo logica per un successivo accorpamento, con la 535.
2.11 Con la citata sentenza sez. I 14 giugno 2012 n.2951, il Tribunale di Salerno ha però dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
2.12 Di conseguenza, la società ha ritualmente riassunto la causa avanti il T.a.r. Campania Salerno nei confronti del Consorzio, concludendo per la condanna dello stesso (cfr. ricorso di I grado, p. 25) al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dal momento della materiale apprensione delle aree, o in subordine dalla scadenza della validità della dichiarazione di pubblica utilità fino all'effettivo rilascio, nonché per i titoli già ricordati, ovvero il costo delle opere edili ricadenti nell'area oggetto di esproprio; il costo delle opere di impiantistica elettrica a servizio della stessa, il costo delle apparecchiature a servizio di essa; il costo delle strutture su di essa esistenti, il danno emergente per la perdita di valore dell'azienda; e la perdita di esercizio relativa al periodo dal 2001 al 2005 a seguito del mancato esercizio dell'attività turistico -ricreativa esercitata sull'area in questione.
2.13 Nel giudizio avanti il T.a.r., il Consorzio ha proposto ricorso incidentale, contestando a vario titolo la domanda di risarcimento; ha poi riproposto la domanda di manleva nei confronti della società assicuratrice.
3. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r., secondo la lettera del dispositivo, ha accolto il ricorso principale come in motivazione, ha dichiarato il ricorso incidentale del Consorzio in parte inammissibile e in parte lo ha respinto, come in motivazione, nei termini ora riassunti.
3.1 In via preliminare, il T.a.r. ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
3.2 Nel merito, il T.a.r. ha ritenuto sussistenti sia il fatto dell’occupazione, sia il superamento del termine quinquennale della stessa in base al decreto di occupazione d’urgenza e per l’effetto ha testualmente disposto, in dichiarato accoglimento del ricorso principale, (p. 6 prime righe della motivazione) “ la condanna del Consorzio di Bonifica a procedere ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2000, provvedendo alla restituzione del bene oppure all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza ”.
3.3 Sul punto, il T.a.r. ha poi precisato che “ In entrambe le ipotesi, il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore delle ricorrenti ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell’intero bene occupato per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l’espropriazione ” (p. 6 della motivazione, dal tredicesimo rigo).
3.4 Di seguito, il T.a.r. ha esaminato il ricorso incidentale e sul punto ha ritenuto anzitutto inammissibili le questioni con esso prospettate circa “ la carenza di un diritto reale sulle aree in oggetto da parte di Isola Verde Camping, nonché circa la non indennizzabilità delle opere abusive ”, dato che “ sarà compito dell’Ente intimato definire, in sede di procedimento ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2000, chi sia il legittimo titolare dei beni cui restituire gli stessi e la misura dell’indennizzo da attribuire ”.
3.5 Sempre quanto al ricorso incidentale, il T.a.r. ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario quanto ai “ danni da mancata realizzazione dell’opera asseritamente causati dal comportamento ostruzionistico del ricorrente ”, trattandosi di controversia proposta da un’amministrazione contro un privato.
3.6 Nulla ha deciso infine il T.a.r. sulla domanda di manleva.
4. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello notificato il giorno 14 dicembre 2020, che contiene quattro motivi e ripropone quindi le domande risarcitorie non accolte, come segue.
4.1 Con il primo motivo, alle pp. 7-10 dell’atto, deduce violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e inoltre dell’art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327. La società appellante premette in fatto di non avere riproposto per intero tutte le domande, di cui si è detto sopra al § 2.7, già proposte avanti il Giudice civile, ma solo le domande risarcitorie, dato che i terreni, come si è pure detto, erano stati restituiti nel corso di questo giudizio. Ciò posto, deduce che il Giudice di I grado avrebbe travisato il fatto e deciso extra petita, nel momento in cui “ si è sottratto alle domande di risarcimento danni per equivalente della Società Isola Verde, ma ha deciso motu proprio una domanda di restituzione (non proposta), ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 ” (appello, p. 8 dal quarto rigo).
4.2 Con il secondo motivo, alle pp. 10-13 dell’atto, deduce ulteriore violazione dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001. Sostiene in proposito che comunque per applicare questa norma non vi sarebbero i presupposti, considerato che i terreni per cui è causa sono stati restituiti e nessuna opera pubblica è stata realizzata. Mancherebbero quindi le “ attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico ” che in base alla norma citata devono sussistere per giustificare l’acquisto.
4.3 Con il terzo motivo, alle pp. 13-19 dell’atto, deduce omissione di pronuncia e ulteriore violazione dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001. Sostiene in proposito che comunque il Giudice di I grado avrebbe dovuto decidere nel merito le ulteriori domande risarcitorie da lei proposte e che avrebbe diritto al risarcimento relativo nella misura determinata dal c.t.u. nel processo civile di cui si è detto e dall’accertamento tecnico preventivo pure esperito in quella sede. Rinvia ai relativi elaborati, e comunque sostiene le sarebbero dovuti complessivi € 1.637.537,43, che maggiorati di interessi e rivalutazione sarebbero pari ad € 2.195.191,28, di cui “ danni per occupazione legittima ed illegittima, quantificati dal c.t.u. in € 2.671,36/annui, per una indennità complessiva di € 26.929,95 (dalla immissione in possesso fino alla restituzione); danni per distruzione delle opere, piazzole ed impianti insistenti nelle aree occupate, accertati sulla base della relazione di a.t.p. dell’ing. Ricciardi, quantificati in € 332.546,24 per complessivi € 502.914,54 compresa rivalutazione monetaria al 2015; danni per distruzione delle essenze arboree per € 192.526,61 già rivalutati all’epoca della c.t.u. (2015); danni emergenti per spese e costi sostenuti per il ramo di azienda camping liquidati in € 92.460,82; danni per perdita di valore aziendale, limitatamente al ramo camping, pari ad € 362.733,50; danni per lucro cessante liquidati in € 368.969,00 ” (p. 18 dell’atto).
4.4 Con il quarto motivo, alle pp. 18-27 dell’atto, deduce ancora violazione dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 e sostiene che, anche a ritenere la norma applicabile, l’indennizzo da riconoscerle avrebbe dovuto tener conto delle voci di danno di cui sopra e di seguito ripropone comunque le relative domande, ritrascrivendo l’atto di citazione avanti il Giudice civile.
5. Con atto 17 dicembre 2020, il Consorzio si è costituito ed ha chiesto che l’appello sia respinto.
6. Con memoria 19 dicembre 2020, la società assicuratrice ha a sua volta chiesto che sia respinta la domanda di manleva, osservando che, come si è detto, il Giudice di I grado nulla ha deciso in proposito e che comunque il fatto per cui è processo non rientrerebbe fra quelli coperti dalla polizza. In proposito ha dedotto che la stessa (all. 2 alla memoria e conforme doc. 2.2 in I grado Consorzio) ha efficacia ai sensi del suo art. 4 fino alle ore 24 del giorno 31 dicembre 1999 e ai sensi del quarto comma del successivo art. 20 copre le “ richieste di risarcimento pervenute al Contraente/Assicurato entro cinque anni dalla cessazione della polizza stessa a condizione che il fatto dannoso si sia verificato durante il periodo di durata della polizza cessata ”.
7. Con atto depositato il successivo 11 gennaio 2021, il Consorzio ha poi proposto appello incidentale, con i seguenti cinque motivi.
7.1 Con il primo di essi, alle pp. 3-4 dell’atto, deduce a sua volta la violazione dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 e osserva che, dato che i terreni sono stati restituiti, da un lato la sentenza è ineseguibile nella parte in cui ne ordina appunto la restituzione, dall’altro individua in modo errato, con il giorno della restituzione a suo avviso ancora da disporre, il termine finale rispetto al quale calcolare l’indennità di occupazione.
7.2 Con il secondo motivo, alle pp. 4-11 dell’atto, ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
7.3 Con il terzo motivo, alle pp. 11-19 dell’atto, deduce nuovamente, al dichiarato titolo di domanda riconvenzionale, le ragioni per cui le domande risarcitorie della società non dovrebbero essere accolte. In sintesi, sostiene anzitutto (pp. 12-18) che le aree oggetto di occupazione sarebbero demaniali, e non di proprietà della ricorrente appellante e che le opere su di esse eseguite (pp. 18-19) non sarebbero state legittimamente realizzate. A suo dire, ciò risulterebbe da una consulenza tecnica disposta dal P.M. nel corso di un procedimento penale a carico degli amministratori della società (all. 14 alla relazione definitiva di verificazione) e dall’a.t.p. disposto in sede civile (all. 3 alla relazione definitiva di verificazione), sarebbe stato evidenziato al c.t.u. nel processo civile, ma non sarebbe stato da questi preso in considerazione.
7.4 Con il quarto motivo, alle pp. 19-21 dell’atto, ripropone la domanda di manleva nei confronti della società di assicurazione e sostiene che la garanzia opererebbe in quanto la polizza sarebbe stata rinnovata, in tempi e con modalità non precisati.
7.5 Con il quinto motivo, alle pp. 21-35 dell’atto, ripropone, ai sensi dell’art. 101 c.p.a. (p. 21 § V prima riga), le contestazioni ed eccezioni dedotte in I grado per resistere alla domanda di risarcimento. In sintesi estrema, contesta le conclusioni cui è giunta la c.t.u. disposta nel giudizio civile, ritiene non indennizzabili, perché eccedenti il valore venale del bene espropriato, in particolare i pretesi danni per perdita di valore dell’azienda, e comunque ritiene che la pretesa risarcitoria sia sfornita di prova.
8. Con memoria 18 gennaio 2021, il Consorzio ha ribadito le sue asserite ragioni ed ha depositato inoltre il proprio provvedimento 18 dicembre 2020 prot. n.3439, con il quale, in dichiarata esecuzione della sentenza di I grado, ha liquidato l’indennità di occupazione delle aree, come si è detto già restituite, ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 dall’occupazione fino alla restituzione in € 23.222/16.
9. Alla camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021, fissata per decidere la domanda cautelare, la parte appellante vi ha rinunciato in favore di una sollecita fissazione dell’udienza di merito, come già anticipato con istanza 16 gennaio 2021.
10. Alla pubblica udienza del giorno 18 maggio 2023, fissata come sopra, il Collegio, come da verbale, ha rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73 comma 2 c.p.a. la possibile inammissibilità della questione di giurisdizione dedotta nel secondo motivo di appello incidentale e, su richiesta di parte, ha disposto rinvio al 5 ottobre 2023 per la relativa trattazione.
11. All’esito dell’udienza 5 ottobre 2023 in questione, il Collegio ha poi pronunciato la sentenza non definitiva 22 dicembre 2023 n.11159, con la quale, come da dispositivo, ha dichiarato inammissibile la questione di giurisdizione proposta nel secondo motivo dell’appello incidentale, accolto, ai sensi e nei limiti rispettivamente precisati in motivazione, il primo motivo dell’appello principale, nonché il primo e il terzo motivo dell’appello incidentale e disposto verificazione, il tutto nei termini ora spiegati.
11.1 Sul primo punto, ha osservato che già la sentenza civile T. Salerno sez. I 14 giugno 2012 n.2951 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, indicando come competente il Giudice amministrativo. Ha quindi ritenuto che la parte la quale avesse voluto contestare questa decisione e affermare la giurisdizione di altro giudice, nella specie il Tribunale delle acque pubbliche, avrebbe dovuto impugnarla in quella sede, ciò che non è avvenuto. Pertanto, ha corretto la motivazione della sentenza di I grado nel senso di ritenere l’eccezione proposta in quella sede non infondata, ma inammissibile.
11.2 Ciò posto, la sentenza ha accolto il primo motivo di appello principale, osservando che effettivamente il Giudice di I grado da un lato ha deciso su una domanda restitutoria non proposta, dall’altro ha omesso l’esame delle domande risarcitorie della parte; ha tenuto però ferma la statuizione che impone in ogni caso di liquidare l’indennizzo per il periodo di occupazione effettivamente consumato.
11.3 A quest’ultimo proposito, la sentenza ha respinto l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’intero appello principale dedotta dal Consorzio in dipendenza dal provvedimento 18 dicembre 2020, che come si è detto ha liquidato l’indennità, osservando che è processo per richieste risarcitorie diverse e ulteriori.
11.4 La sentenza ha poi assorbito il secondo motivo dell’appello principale, di contenuto sostanzialmente identico al primo, e demandato alla sentenza definitiva l’esame dei motivi terzo e quarto, relativi al merito della domanda risarcitoria.
11.5 Ciò posto, la sentenza ha accolto il primo motivo di appello incidentale, speculare al primo di appello principale, e dato atto dell’avvenuta restituzione dei terreni.
11.6 La sentenza ha ancora accolto il terzo motivo di appello incidentale, quanto alla parte qualificata come “ rescindente ”, ovvero nella parte in cui denuncia l’omesso esame da parte del Giudice di I grado delle questioni in esso dedotte. Ha però ritenuto coperto dal giudicato l’accertamento del fatto dell’intervenuta occupazione dei terreni
11.7 La sentenza ha invece demandato al definitivo la decisione sulla domanda di manleva, oggetto del quarto motivo di appello incidentale.
11.8 Allo stesso modo, la sentenza ha demandato al definitivo la decisione sul quinto motivo di appello incidentale, circoscrivendo quindi il punto ancora da decidere alla decisione nel merito della domanda risarcitoria.
11.9 A tal fine, ha disposto verificazione, per la quale ha dettato alcuni criteri e formulato i quesiti.
11.10 In punto criteri, la sentenza ha dato atto che la più volte citata c.t.u. esperita nel processo civile, oltre ad essere contestata, “riveste il valore di mero argomento di prova nel processo proseguito innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a.” (motivazione, § 5) e quindi ha prescritto che il verificatore debba ripercorrere “ fin dall’inizio e liberamente il pregresso operato del consulente civile, onde confermarlo o disattenderlo in tutto o in parte ” (motivazione, § 6).
11.11 La sentenza ha poi formulato i seguenti quesiti: “ 1) accertare se, in quale eventuale misura e da quale degli enti convenuti le aree per cui è causa, oggetto di occupazione nei modi e tempi accertati dalla sentenza di primo grado e di successiva restituzione in data 28 luglio 2010, sono state trasformate o alterate rispetto al loro stato precedente l’occupazione; 2) accertare e quantificare gli eventuali danni subìti dalla società appellante a seguito della predetta occupazione delle stesse aree - escluso, per quanto sopra, il risarcimento del danno da occupazione disposto dal T.a.r. con statuizione non impugnata -, come allegati nei seguenti termini nella riproposizione della domanda presente a pag. 27 del ricorso in appello: “(...) risarcimento danno per le seguenti causali: a) costo delle opere edili ricadenti nell'area oggetto di esproprio; b) costo delle opere di impiantistica elettrica a servizio dell'area in oggetto di esproprio; c) costo delle apparecchiature a servizio dell'area di esproprio; d) costo strutture esistenti sull'area oggetto di esproprio; e) perdita del danno emergente, perdita di valore dell'azienda; f) perdita di esercizio relativa al periodo 2001 a 2005 a seguito del mancato esercizio dell'attività turistico - ricreativa esercitata sull'area oggetto di occupazione ”; 3) accertare altresì, ai fini di cui al precedente punto, l’effettiva proprietà delle aree oggetto di occupazione, e in particolare se trattasi di terreni di proprietà demaniale o di proprietà della società Camping “Isola Verde”, con riguardo alle relative contestazioni presenti alle pagg. 12 e ss. dell’atto d’appello incidentale e alle corrispondenti repliche formulate dalla società nei suoi scritti difensivi; 4) accertare altresì, ai fini del relativo valore e a ogni altro fine utile, l’eventuale carattere abusivo dei manufatti insistenti sull’area occupata e realizzati dalla società Camping Isola Verde, con riguardo alle relative contestazioni presenti alle pagg. 18 e s. dell’appello incidentale e alle corrispondenti repliche formulate dalla società nei suoi scritti difensivi; 5) acquisire ove possibile, quale ulteriore documentazione liberamente valutabile ai fini dei precedenti quesiti, la c.t.u. disposta dalla Procura della Repubblica di Salerno nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 891/97 a firma dell’ing. Marcello Romano (in quanto non già regolarmente acquisita dal consulente nominato in sede civile); 6) acquisire ogni documentazione contabile, di bilancio, amministrativa e civile della società Camping Isola Verde necessaria od utile ai fini dei precedenti quesiti ”.
12. Con atto depositato il giorno 5 febbraio 2024, l’Agenzia del demanio, direzione territoriale della Campania, incaricata della verificazione, ha delegato a svolgerla il proprio funzionario arch. Mario Di Grazia.
13. Con successive ordinanze 27 giugno 2024 n.5700 e 19 luglio 2024 n.6482, rese all’esito rispettivamente delle camere di consiglio 6 giugno e 18 luglio 2024, la Sezione ha concesso al verificatore le proroghe da questi richieste per completare l’incarico.
14. Il verificatore designato ha depositato il 12 settembre 2024 la bozza di relazione e il successivo 29 ottobre la relazione definitiva.
15. Con memoria 30 dicembre 2024 per la parte appellante e con repliche 9 gennaio 2025 per quest’ultima e per il Consorzio, le parti hanno ribadito le rispettive asserite ragioni.
16. Alla pubblica udienza del giorno 30 gennaio 2025, la Sezione ha trattenuto la causa in decisione.
17. Come si precisa per chiarezza, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva 11159/2023 di questo stesso Collegio, rimangono da decidere il merito della domanda di condanna al risarcimento del danno, così come individuata dai motivi terzo e quarto di appello principale e quinto di appello incidentale, e la domanda di manleva, individuata dal quarto motivo di appello incidentale.
18. La domanda risarcitoria è solo parzialmente fondata, nei termini ora spiegati.
18.1 Come si è detto sopra, la sentenza non definitiva 11159/2023 ha demandato la liquidazione del danno al verificatore, formulando i quesiti ai quali a tal fine egli avrebbe dovuto rispondere. Peraltro, così come risulta a semplice lettura della sua relazione, il verificatore stesso non è potuto giungere a conclusioni precise e definitive. Sempre a lettura degli atti presi in considerazione, ovvero dell’accertamento tecnico preventivo, della c.t.u. esperita nell’originario giudizio civile, e comunque come si è detto in questa sede contestata, della c.t.p. svolta nel procedimento penale e delle documentazioni di parte, impropriamente qualificate “perizie”, acquisite in quest’ultima sede (all. ti 3,10. 14 e 17 alla relazione di verificazione e doc. ti da 45 a 50 ricorrente in I grado foliario 26 ottobre 2017) risulta in sintesi che effettivamente un qualche danno a carico della ricorrente appellante principale c’è stato, ma che non è possibile determinarlo nel suo preciso ammontare.
18.2 Le questioni rilevanti ai fini della determinazione del risarcimento, più in dettaglio, si possono ridurre a due: l’asserito danno emergente derivato dalla distruzione ovvero alterazione di strutture presenti sul terreno occupato e poi restituito e l’altrettanto asserito lucro cessante derivato dalla mancata possibilità di utilizzarle per l’attività aziendale. Sotto il primo profilo, può dirsi accertato che sul terreno occupato e poi restituito fossero effettivamente presenti alcune strutture destinate al campeggio, che sono andate perdute, ma non se ne sono potuti determinare l’esatta consistenza, la legittimità e il grado di usura al momento della perdita, tutti elementi all’evidenza necessari per stimare il danno. Sotto il secondo profilo, risponde alla comune logica ritenere che la perdita di queste strutture abbia portato un pregiudizio di qualche tipo alla gestione aziendale, ma non è possibile stimarlo, perché la documentazione di parte sopra citata si riduce, in sostanza, ad elenchi di cifre senza riscontro.
18.3 Ciò posto, ai sensi dell’art. 1226 c.c., quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo liquida in via equitativa: nella specie appare equo si può liquidare una somma pari a 23 mila euro, ovvero all’indennità già liquidata dal Consorzio per l’abusiva occupazione (doc. depositato il 18 gennaio 2021), arrotondata a 30 mila euro per tenere conto comunque del tempo trascorso fra la restituzione e il risarcimento, somma da maggiorare di interessi e rivalutazione dalla data di deposito di questa sentenza al saldo effettivo (sul punto, da ultimo Cass. civ. sez. II 7 giugno 2023 n.16012).
19. La domanda di manleva invece è infondata e va respinta, nei termini a loro volta ora spiegati.
19.1 In primo luogo, questo Giudice è tenuto a pronunciarsi nel merito sulla domanda stessa, astrattamente appartenente alla giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di controversia fra soggetti privati su una questione patrimoniale; peraltro ai sensi dell’art. 9 c.p.a. la questione non è più rilevabile d’ufficio, poiché il giudicato implicito favorevole espresso dalla sentenza di I grado, che tace del tutto sul punto, non è stato ritualmente contestato con un appello.
19.2 Nel merito, la domanda di manleva è poi infondata. Come si è detto sopra al § 6, il contratto di assicurazione in essere fra il Consorzio e la società assicuratrice andava comunque a coprire solo i sinistri verificatisi fino alla mezzanotte del 31 dicembre 1999, in disparte la questione della proponibilità della domanda anche in epoca successiva, che ove il sinistro non sia avvenuto nel periodo indicato evidentemente non rileva (cfr. l’art. 4 della polizza, all. 2 alla memoria 19 dicembre 2020 della società e conforme doc. 2.2 in I grado Consorzio, cit.)
19.3 Ciò posto, è facile rilevare che il danno, e quindi il sinistro, per cui è causa non può essersi verificato, a tutto voler concedere, in epoca anteriore al 30 aprile 2001, data alla quale furono eseguiti i decreti di occupazione 1/2001 del Sindaco di Pontecagnano e 506/2001 del Sindaco di Battipaglia sopra citati (cfr. sopra § 2.5 e all. 25 al ricorso di I grado, foliario 26 ottobre 2017 ivi citato), e quindi in un periodo successivo alla scadenza della polizza.
19.4 La parte interessata (cfr. sopra § 7.4) ha sostenuto che la polizza stessa sarebbe stata invece regolarmente rinnovata anche per i periodi successivi alla scadenza in questione, ma la tesi non è provata in causa. Ai sensi dell’art. 1888 c.c., infatti, il contratto di assicurazione – e ciò vale ovviamente anche per le relative proroghe- va provato per iscritto, e un documento che attesti quanto allegato dalla parte agli atti di causa non si rinviene, né la parte, che secondo logica ne aveva la possibilità, ha ritenuto di precisarne in qualche modo gli asseriti termini.
20. Quanto alle spese di giudizio, vale quanto segue.
20.1 Le spese di giudizio si possono compensare nei rapporti fra Camping Isola Verde e Consorzio di bonifica Destra Sele, stante la soccombenza parziale; vanno invece poste a carico del Consorzio, quale parte soccombente, le spese di verificazione, che saranno liquidate con separato provvedimento su rituale richiesta del verificatore.
20.2 Le spese di giudizio si possono ugualmente compensare nei rapporti fra Consorzio di bonifica Destra Sele e Unipol Sai S.p.a., stante l’obiettiva modestia dell’attività difensiva svolta da quest’ultima.
20.3 Nulla per spese nei confronti della Regione Campania, sostanzialmente estranea al giudizio e non costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 9709/2020 R.G.), così provvede:
a) accoglie in parte i motivi terzo e quarto di appello principale ed il motivo quinto di appello incidentale, accoglie quindi in parte la domanda risarcitoria proposta dalla Camping Isola Verde S.r.l e per l’effetto condanna il Consorzio di bonifica Destra Sele al risarcimento del danno nei confronti della Camping Isola Verde medesima, danno che liquida in € 30.000 (trentamila/00) onnicomprensivi, oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito di questa sentenza al saldo effettivo;
b) respinge il motivo quarto di appello incidentale e per l’effetto respinge la domanda di manleva proposta dal Consorzio di bonifica Destra Sele nei confronti della Unipol Sai S.p.a.;
c) compensa per intero fra le parti Camping Isola Verde e Consorzio di bonifica Destra Sele le spese del giudizio;
d) compensa a sua volta per intero fra le parti Consorzio di bonifica Destra Sele e Unipol Sai S.p.a. le spese del giudizio;
e) nulla per spese nei confronti della Regione Campania;
f) pone a carico del Consorzio di bonifica Destra Sele le spese di verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO