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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2024, n. 10710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10710 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 9378 dell'anno 2023 promossa da:
[...]
Parte_1
appresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Polinari
[...]
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
AVV. FRANCESCO PAOLO CONTI, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 21805/22 N. R.G. 69238/22 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La controversia prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall'Avvocato Francesco Paolo Conti il quale ha fondato la propria domanda di pagamento sulla scorta della scrittura privata datata 23.3.2022.
Con detta scrittura l'Avvocato Francesco Paolo Conti, da un lato, e i Sigg. , Parte_1 Parte_1
e , dall'altro, transavano e mettevano fine al giudizio civile intrapreso innanzi al
[...] Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno dal medesimo Avvocato anche quale procuratore e difensore dell'Avv. Domenico Pacetti e avente ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi professionali – sia giudiziali che extragiudiziali – maturati dai predetti legali nei confronti dei sigg. , Parte_2 Parte_1
e e al contempo questi ultimi s'impegnavano a pagare all'Avvocato Francesco
[...] Parte_1
Paolo Conti la somma complessiva di € 20.927,00, oltre IVA e CAP di legge, se e in quanto dovuti, da pagarsi in rate bimestrali di € 2.400,00 ciascuna entro la prima decade di ogni mese con decorrenza Maggio 2022 e sino alla completa estinzione del debito.
Il ricorrente allegava in ricorso: che la controparte non aveva provveduto a rispettare l'accordo e che aveva disatteso i pagamenti fin dalla prima rata;
che gli aveva inviato un sollecito con raccomandata a/r datata 14.6.2022 con avvertimento che, in difetto, sarebbero stati considerati insolventi con conseguente loro decadenza dal beneficio del termine, come stabilito dall'art. 1186 Cod. Civ. e con riserva di agire giudizialmente per ottenere il pagamento dell'intera somma dovuta.
Stante quanto sopra l'Avvocato Francesco Paolo Conti deduceva che si era visto costretto ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento delle rate con scadenza Maggio, Luglio Settembre e Novembre 2022 finora non pagate e ammontanti a totali Euro 9.600,00.
Con l'opposizione all'ingiunzione di pagamento gli odierni opponenti rifiutavano di pagare la somma ingiunta sul seguente e unico motivo di opposizione: ESISTENZA DI UN ACCORDO MODIFICATIVO DI QUELLO SCRITTO DATATO 23.3.2022 E MANCATA DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO.
Tale motivo é risultato infondato.
In primo luogo si osserva che il ricorrente/opposto ha decisamente contestato il suddetto motivo e a tale proposito ha precisamente controdedotto che nessun accordo vi è mai stato tra il convenuto e gli opponenti riguardo a una nuova definizione dei termini di pagamento.
In secondo luogo appare poco credibile il racconto della vicenda come esposta dagli opponenti secondo cui le parti avrebbero raggiunto in data 10.5.2022 un nuovo accordo transattivo sostitutivo del primo, atteso che, invece, risulta per via documentale che con lettera a/r datata 14.6.2022 l'Avvocato Conti ha messo in mora e diffidato ad adempiere i clienti/debitori.
Il motivo di opposizione è rimasto sprovvisto di prova e l'opposizione, rivelatasi infondata, va respinta.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali dell'opposizione, così come liquidate in dispositivo, sulla scorta della nota spese depositata dall'opposto.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n.r.g. 69238/2022 - N. 21805/22, emesso dal Tribunale Civile di Roma, in data 16.12.2022 così provvede: rigetta l'opposizione;
condanna , e in solido a pagare all'Avvocato Francesco Parte_1 Parte_1 Parte_1
Paolo Conti le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.600,10 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 19.6.2024
Si comunichi Il g.o.t.
Sonia Suppressa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 9378 dell'anno 2023 promossa da:
[...]
Parte_1
appresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Polinari
[...]
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
AVV. FRANCESCO PAOLO CONTI, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 21805/22 N. R.G. 69238/22 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La controversia prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall'Avvocato Francesco Paolo Conti il quale ha fondato la propria domanda di pagamento sulla scorta della scrittura privata datata 23.3.2022.
Con detta scrittura l'Avvocato Francesco Paolo Conti, da un lato, e i Sigg. , Parte_1 Parte_1
e , dall'altro, transavano e mettevano fine al giudizio civile intrapreso innanzi al
[...] Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno dal medesimo Avvocato anche quale procuratore e difensore dell'Avv. Domenico Pacetti e avente ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi professionali – sia giudiziali che extragiudiziali – maturati dai predetti legali nei confronti dei sigg. , Parte_2 Parte_1
e e al contempo questi ultimi s'impegnavano a pagare all'Avvocato Francesco
[...] Parte_1
Paolo Conti la somma complessiva di € 20.927,00, oltre IVA e CAP di legge, se e in quanto dovuti, da pagarsi in rate bimestrali di € 2.400,00 ciascuna entro la prima decade di ogni mese con decorrenza Maggio 2022 e sino alla completa estinzione del debito.
Il ricorrente allegava in ricorso: che la controparte non aveva provveduto a rispettare l'accordo e che aveva disatteso i pagamenti fin dalla prima rata;
che gli aveva inviato un sollecito con raccomandata a/r datata 14.6.2022 con avvertimento che, in difetto, sarebbero stati considerati insolventi con conseguente loro decadenza dal beneficio del termine, come stabilito dall'art. 1186 Cod. Civ. e con riserva di agire giudizialmente per ottenere il pagamento dell'intera somma dovuta.
Stante quanto sopra l'Avvocato Francesco Paolo Conti deduceva che si era visto costretto ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento delle rate con scadenza Maggio, Luglio Settembre e Novembre 2022 finora non pagate e ammontanti a totali Euro 9.600,00.
Con l'opposizione all'ingiunzione di pagamento gli odierni opponenti rifiutavano di pagare la somma ingiunta sul seguente e unico motivo di opposizione: ESISTENZA DI UN ACCORDO MODIFICATIVO DI QUELLO SCRITTO DATATO 23.3.2022 E MANCATA DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO.
Tale motivo é risultato infondato.
In primo luogo si osserva che il ricorrente/opposto ha decisamente contestato il suddetto motivo e a tale proposito ha precisamente controdedotto che nessun accordo vi è mai stato tra il convenuto e gli opponenti riguardo a una nuova definizione dei termini di pagamento.
In secondo luogo appare poco credibile il racconto della vicenda come esposta dagli opponenti secondo cui le parti avrebbero raggiunto in data 10.5.2022 un nuovo accordo transattivo sostitutivo del primo, atteso che, invece, risulta per via documentale che con lettera a/r datata 14.6.2022 l'Avvocato Conti ha messo in mora e diffidato ad adempiere i clienti/debitori.
Il motivo di opposizione è rimasto sprovvisto di prova e l'opposizione, rivelatasi infondata, va respinta.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali dell'opposizione, così come liquidate in dispositivo, sulla scorta della nota spese depositata dall'opposto.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n.r.g. 69238/2022 - N. 21805/22, emesso dal Tribunale Civile di Roma, in data 16.12.2022 così provvede: rigetta l'opposizione;
condanna , e in solido a pagare all'Avvocato Francesco Parte_1 Parte_1 Parte_1
Paolo Conti le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.600,10 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 19.6.2024
Si comunichi Il g.o.t.
Sonia Suppressa