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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2024, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori,
composta dai magistrati:
dott.ssa Domenica Motta Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 103/2021 R.G. promossa da nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Catania, Via Macaluso n.67, presso lo studio dell'Avv. Biagio Scillia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nei cui Uffici, siti in Via Vecchia
Ognina n.149, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, proponeva appello avverso Parte_1
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, in data 12 gennaio 2021, con la quale veniva rigettata la domanda di concessione di protezione internazionale, nelle sue diverse forme.
Si costituiva il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Il Procuratore Generale emetteva parere, con il quale chiedeva l'integrale conferma del provvedimento impugnato.
Con note in sostituzione dell'udienza del 28 marzo 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellante precisava le proprie conclusioni, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la Corte poneva la causa in decisione.
Preliminarmente, sul piano istruttorio, non merita accoglimento la richiesta dell'appellante di essere nuovamente sentito con l'ausilio di un interprete, posto che in fase amministrativa è già stata fornita tale assistenza in una lingua ben compresa dal richiedente, come risulta da verbale di audizione in Commissione territoriale, e che i fatti narrati risultano chiari. Inoltre, tenuto conto delle risultanze già acquisite in ordine ai motivi che hanno indotto il richiedente a fuggire dal proprio Paese di origine e non essendo stati allegati, in sede di gravame, ulteriori fatti o circostanze in relazione ai quali si renda necessario procedere a una nuova audizione, un ulteriore esame della parte risulta superfluo ai fini del decidere.
pag. 2/13 A proposito della suddetta narrazione, si rileva che l'istante, nel corso dell'intervista individuale dinnanzi alla Commissione Territoriale, dichiarava di essere nato e cresciuto in un villaggio della regione dell'Imo State, in Nigeria, dove si trovava prima della fuga.
Orga Egli narrava di essere stato membro del partito e di essere fuggito poiché
ricercato dai membri dell'avverso partito APC, i quali, successivamente ad alcuni scontri armati in cui erano rimasti uccisi alcuni di loro, durante la notte, avrebbero cercato e aggredito con dell'acido il richiedente in fuga.
Ciò premesso, nel merito, con il primo motivo di appello, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di concessione della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251 del 2007, sulla quale pertanto insiste.
Tale invocata protezione trova la sua fonte normativa e la relativa regolamentazione nel Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che considera “persona ammissibile
alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel Paese di origine, … correrebbe un rischio effettivo di subire un
grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale
rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2 lett. g) e, a tal fine,
definisce poi danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14).
pag. 3/13 Il Giudice di prime cure rigettava tale domanda poiché riteneva il suesposto racconto di dubbia credibilità e, in ogni caso, rilevava l'insussistenza dei presupposti dell'invocata protezione sussidiaria.
Questa Corte condivide tale giudizio, atteso che il racconto del richiedente è
estremamente generico e, in ogni caso, non avrebbe integrato i presupposti per la concessione della suddetta protezione sussidiaria, sub lettere a) e b) dell'art. 14, posto che il lamentato timore di gravi danni, oltre a non essere fondato, non proviene né dallo
Stato né da soggetti non statali rispetto ai quali lo Stato non offre protezione, bensì da singoli soggetti o gruppi contro i quali l'ordinamento statuale di origine del richiedente assicura tutela, a seguito di regolare denuncia alle autorità che, nella specie, non risulta presentata.
Con riguardo alla protezione sussidiaria di cui alla lettera c), invece, deve darsi atto che quest'ultima prevede una nozione di violenza indiscriminata che va accertata in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in particolare, si veda la sent. del 30/01/2014 in causa C-285/12), secondo cui: “…il
conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri
tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi
armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona
del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve avere,
pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato
nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul
territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia …” (ex multis, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. sent. nn. 18306/19 e 14006/18).
pag. 4/13 Ciò posto, nel caso di specie, la parte lamenta che il giudice di prime cure non ha accolto la domanda di protezione sussidiaria, prevista dall'art. 14, lett. c) del D. Lgs.
251/2007, poiché non ha adeguatamente considerato la situazione del paese di origine del ricorrente.
È opportuno, quindi, procedere prima ad una analisi della situazione generale della
Nigeria, operata sulla base di fonti attendibili di informazione, tra le quali rapporti informativi di organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani.
Preliminarmente, si evidenzia che la Nigeria è lo Stato africano con la maggiore densità demografica del continente e con una delle più ampie estensioni territoriali,
nonché con una forte diversificazione di gruppi etnici (più di 250) e lingue in uso. Si
tratta di una Repubblica federale, suddivisa in 36 diversi Stati.
Nel Nord, le principali etnie sono e nel Nord Est, quella dei Per_1 Per_2
La “Middle Belt” ha molti gruppi diversi, ma correlati tra loro. Per_3
Pt_ Nel Delta del Niger, a Sud, il gruppo maggioritario è quello degli , sebbene ve ne siano anche altri, più piccoli. Comunque, va rilevato che la multietnicità caratterizza anche l'interno delle singole aree urbane.
La popolazione è divisa tra cristiani e musulmani (prevalentemente sunniti), mentre una minoranza è composta da praticanti di religioni indigene o persone prive di affiliazione religiosa. L'Islam è la religione dominante nel Nord, mentre il cristianesimo
è dominante nel Sud. Peraltro, il sincretismo religioso è molto diffuso.
Non risulta che lo Stato sia esposto nella sua interezza a violenza indiscriminata di portata e gravità tale che la sola presenza sul territorio comporti un rischio per la vita pag. 5/13 della persona, sebbene siano diverse le regioni interessate da conflitti armati di vario genere.
Segnatamente, la situazione in Nigeria risulta essere la seguente (v. Rapporto del
Dip. di Stato americano del 20 marzo 2023, https://www.state.gov/reports/2022-
country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/):
in Nord-Est (nelle regioni di Bouchi, BE) è Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
proseguita l'insurrezione dei gruppi terroristi militanti di e dello CP_3 [...]
, i quali hanno condotto numerosi attacchi contro obiettivi governativi e civili, CP_4
provocando migliaia di morti e feriti, nonché numerose violazioni dei diritti umani;
le aree del Centro Nord e del Nord-Ovest (Niger, , Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
e FCT) sono interessate dal conflitto tra pastori fulani musulmani e contadini Per_12
cristiani non fulani;
l'area del Nord-Ovest ( , , Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Per_17
Per_1 and è interessata dal conflitto tra gang;
infine, il Sud Nigeria e la regione Per_19
del Delta del Niger sono interessati dai conflitti tra cults.
In base, dunque, alle diverse condizioni di ogni area, secondo il rapporto sulla Org_2
condizione della Nigeria, pubblicato il 19 ottobre 2021
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Sec
urity_situation.pdf), gli Stati nigeriani possono essere suddivisi in tre diverse categorie:
1. Stati in cui si registra un alto grado di violenza indiscriminata, per cui, al fine dell'integrazione dei requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione sussidiaria, non è richiesta una specifica valutazione di elementi individualizzanti:
l'unico Stato all'interno di questa categoria è Borno;
pag. 6/13 2. Stati in cui si verificano degli episodi di violenza indiscriminata, che non raggiunge, tuttavia, un livello elevato e, di conseguenza, per la positiva valutazione della richiesta di protezione, è necessario dimostrare la presenza di elementi individualizzanti che comportino un reale rischio di subire un danno grave: Per_6
, BE e Per_9 Per_15 Per_17 Per_13
3. Stati in cui, in generale, non vi è alcun rischio effettivo che un civile venga
Per_ colpito personalmente dalla violenza indiscriminata: , Per_21 Per_22
Pers Per_2 Pers
Delta, Per_23 Per_24 Org_3 Per_25 Per_28 Per_29 Per_19
Per_ Per_3 Per_3 Per_3 Pers
, Niger, , Per_16 Per_8 Per_12 Per_31 Per_32 Per_10
e nonché il Territorio della Capitale Federale di Abuja. Per_37 Per_14 Per_5
Tuttavia, considerata la vastità del Paese – come già detto, composto da ben 36 Stati
– questa Corte ritiene che sia opportuno analizzare di volta in volta l'area geografica di origine del richiedente per valutarne gli effettivi rischi. Non si condivide, infatti,
l'orientamento di certa parte della giurisprudenza di merito secondo cui la sussistenza di conflitti armati in alcune zone del nord e del nord-est del Paese coinvolgerebbe l'intero territorio dello Stato nigeriano.
Pertanto, occorre analizzare la situazione della regione di provenienza dell'odierno appellante, l'Imo State.
Dai dati espressi nei report suindicati, si ricava che, allo stato attuale, detta regione non è interessata da attacchi terroristici né, in generale, da quel clima di violenza che,
come detto, caratterizza il nord della Nigeria.
pag. 7/13 L'Imo State, in quanto Stato produttore di petrolio, condivide con gli altri paesi del
Delta del Niger una storia di sfruttamento economico, inquinamento ambientale ed emarginazione politica, che non rende questa area esente da violenza.
Gli attori principali, in questo Stato, sono i pastori diverse milizie e gruppi di Per_2
culto locali, membri di , militanti di partiti politici e forze di Persona_38
sicurezza nigeriane.
Nel 2020 sono state registrate diverse violazioni dei diritti umani, inclusi abusi da parte delle forze di polizia, violenze di gruppo, conflitti a causa della rivalità tra i culti,
nonché scontri causati dai pastori e legati alla gestione della terra. Le Per_2
associazioni e sono state coinvolte in scontri con la polizia e Org_4 Org_5
molti dei loro membri sono stati arrestati. Le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nei
Org campi dell' nella zona, nella quale sono state segnalate anche proteste #EndSARS.
Sono stati segnalati anche casi di rapine a mano armata e furto.
Nel corso degli ultimi anni, ha segnalato alcuni incidenti di sicurezza, con il CP_5
maggior numero complessivo registrato nella zona di Owerri-Municipal, ma, rispetto alla stima demografica del Paese, si calcola che si verifica meno di un decesso per cause violente ogni 100.000 abitanti.
Dunque, osservati gli indicatori e preso atto degli strumenti posti in essere dalle autorità locali per proteggere la popolazione locale e rafforzare la sicurezza del Paese, si può concludere che nell'Imo State, nonostante vi siano alcuni episodi di violenza, non vi è di certo un rischio reale per un civile di subire un danno grave di cui all'art. 14,
lettera c), del d. lgs. 251/2007. ( (europa.eu), Email_1
pag. 112).
pag. 8/13 Dovendosi escludere che la sola presenza del richiedente sul territorio determini una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona, non può essere concessa al richiedente la protezione sussidiaria neppure ex art. 14, lett. c) d.lgs. n.251/2007.
Deve rigettarsi, pertanto, il primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello, il richiedente censura il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e vi insiste.
La Corte rileva preliminarmente che, a seguito della novella introdotta dal D.L.
113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, la tutela umanitaria era stata circoscritta a casi speciali, essendo stata eliminata la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5, co. 6, D.
lgs. 286/1998, relativa a “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
La questione della retroattività del succitato D.L. 113/2018 è ormai superata dalla statuizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 29460/2019, che ha stabilito che la nuova normativa non si applica a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5
ottobre 2018), che dunque dovranno essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.
Ciò posto, si evidenzia che l'istituto della protezione umanitaria è di carattere atipico e residuale: rappresenta una sorta di “catalogo aperto” volto a tutelare svariate situazioni soggettive da individuarsi caso per caso in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non vi siano neanche quelli per l'espulsione del richiedente (Cass. civ., sent. n. 23604/2017).
pag. 9/13 Dunque, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dovranno ritenersi esistenti delle peculiari esigenze di tutela della persona, anche di carattere temporaneo,
in considerazione della sua condizione di vulnerabilità, la cui sussistenza va valutata considerando particolari ragioni soggettive (es. motivi di salute o di età), oppure ragioni oggettive connesse alla particolare situazione sociale, economica e politica nel Paese di provenienza del migrante.
Tali principi sono stati sviluppati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29459/2021, nella quale si afferma che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere riconosciuto allo straniero “considerando,
isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può
essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica
compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza”.
Si richiede, invero, un giudizio individuale e complessivo, che sfoci in una comparazione tra la condizione di vita nel Paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta in Italia, nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione. Tale giudizio comparativo va condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost.,
nonché dell'art. 8 CEDU. Tali previsioni individuano l'obbligo, in capo allo Stato, di tutelare la dignità umana, la vita privata e familiare, il diritto di ognuno di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Il giudice è, quindi, tenuto a considerare globalmente il grado di integrazione, avendo riguardo a molteplici aspetti (affettivi, sociali, lavorativi, latu sensu economici) che comportano un radicamento nel Paese ospitante.
pag. 10/13 Nella valutazione di vulnerabilità sarà da ricomprendere, pertanto, non solo il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà
nel Paese di origine, ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita.
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione
comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del
richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado
di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.
Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine
possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza
di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia.” (Cass. S. U., sentenza sopracitata).
Tali condizioni di deprivazione, che permettono di considerare meno rilevante l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, devono essere di un'intensità tanto elevata da rappresentare una mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa.
In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà la prova della probabilità di un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU;
al contrario, qualora sia processualmente pag. 11/13 dimostrato, anche facendo riferimento alla cooperazione istruttoria, che nel Paese
d'origine vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventare recessivo.
Alla luce dei superiori principi, quindi, escluso il riconoscimento di una condizione di vulnerabilità soggettiva in capo al richiedente, va piuttosto valutato il livello di integrazione raggiunto dallo stesso in Italia e il rischio in cui incorrerebbe se, allo stato attuale, venissero recise le relazioni umane e professionali che egli ha intessuto.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, il ricorrente non ha prodotto alcun documento che attesti l'avvio di un percorso di integrazione sociale all'interno dello Stato ospitante
(ad esempio, tramite la frequentazione di corsi, l'ottenimento di titoli di studio, lo svolgimento di attività lavorativa, ecc.), tale da poter procedere al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Deve rigettarsi, pertanto, anche il motivo di appello sulla richiesta di concessione della protezione umanitaria.
In conclusione, l'appello è totalmente infondato.
La particolare natura della controversia e degli interessi sottesi consiglia la compensazione delle spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art.13, comma 1-
bis, ove dovuto (Cass. S.U., sent. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 12/13 la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 103/2021 R.G., rigetta l'appello proposto da nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del Ministro pro tempore, avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catania, in data 12
gennaio 2021.
Compensa le spese.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio del contributo unificato.
Catania, 3 maggio 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori,
composta dai magistrati:
dott.ssa Domenica Motta Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 103/2021 R.G. promossa da nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Catania, Via Macaluso n.67, presso lo studio dell'Avv. Biagio Scillia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nei cui Uffici, siti in Via Vecchia
Ognina n.149, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, proponeva appello avverso Parte_1
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, in data 12 gennaio 2021, con la quale veniva rigettata la domanda di concessione di protezione internazionale, nelle sue diverse forme.
Si costituiva il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Il Procuratore Generale emetteva parere, con il quale chiedeva l'integrale conferma del provvedimento impugnato.
Con note in sostituzione dell'udienza del 28 marzo 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellante precisava le proprie conclusioni, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la Corte poneva la causa in decisione.
Preliminarmente, sul piano istruttorio, non merita accoglimento la richiesta dell'appellante di essere nuovamente sentito con l'ausilio di un interprete, posto che in fase amministrativa è già stata fornita tale assistenza in una lingua ben compresa dal richiedente, come risulta da verbale di audizione in Commissione territoriale, e che i fatti narrati risultano chiari. Inoltre, tenuto conto delle risultanze già acquisite in ordine ai motivi che hanno indotto il richiedente a fuggire dal proprio Paese di origine e non essendo stati allegati, in sede di gravame, ulteriori fatti o circostanze in relazione ai quali si renda necessario procedere a una nuova audizione, un ulteriore esame della parte risulta superfluo ai fini del decidere.
pag. 2/13 A proposito della suddetta narrazione, si rileva che l'istante, nel corso dell'intervista individuale dinnanzi alla Commissione Territoriale, dichiarava di essere nato e cresciuto in un villaggio della regione dell'Imo State, in Nigeria, dove si trovava prima della fuga.
Orga Egli narrava di essere stato membro del partito e di essere fuggito poiché
ricercato dai membri dell'avverso partito APC, i quali, successivamente ad alcuni scontri armati in cui erano rimasti uccisi alcuni di loro, durante la notte, avrebbero cercato e aggredito con dell'acido il richiedente in fuga.
Ciò premesso, nel merito, con il primo motivo di appello, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di concessione della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251 del 2007, sulla quale pertanto insiste.
Tale invocata protezione trova la sua fonte normativa e la relativa regolamentazione nel Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che considera “persona ammissibile
alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel Paese di origine, … correrebbe un rischio effettivo di subire un
grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale
rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2 lett. g) e, a tal fine,
definisce poi danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14).
pag. 3/13 Il Giudice di prime cure rigettava tale domanda poiché riteneva il suesposto racconto di dubbia credibilità e, in ogni caso, rilevava l'insussistenza dei presupposti dell'invocata protezione sussidiaria.
Questa Corte condivide tale giudizio, atteso che il racconto del richiedente è
estremamente generico e, in ogni caso, non avrebbe integrato i presupposti per la concessione della suddetta protezione sussidiaria, sub lettere a) e b) dell'art. 14, posto che il lamentato timore di gravi danni, oltre a non essere fondato, non proviene né dallo
Stato né da soggetti non statali rispetto ai quali lo Stato non offre protezione, bensì da singoli soggetti o gruppi contro i quali l'ordinamento statuale di origine del richiedente assicura tutela, a seguito di regolare denuncia alle autorità che, nella specie, non risulta presentata.
Con riguardo alla protezione sussidiaria di cui alla lettera c), invece, deve darsi atto che quest'ultima prevede una nozione di violenza indiscriminata che va accertata in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in particolare, si veda la sent. del 30/01/2014 in causa C-285/12), secondo cui: “…il
conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri
tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi
armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona
del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve avere,
pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato
nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul
territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia …” (ex multis, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. sent. nn. 18306/19 e 14006/18).
pag. 4/13 Ciò posto, nel caso di specie, la parte lamenta che il giudice di prime cure non ha accolto la domanda di protezione sussidiaria, prevista dall'art. 14, lett. c) del D. Lgs.
251/2007, poiché non ha adeguatamente considerato la situazione del paese di origine del ricorrente.
È opportuno, quindi, procedere prima ad una analisi della situazione generale della
Nigeria, operata sulla base di fonti attendibili di informazione, tra le quali rapporti informativi di organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani.
Preliminarmente, si evidenzia che la Nigeria è lo Stato africano con la maggiore densità demografica del continente e con una delle più ampie estensioni territoriali,
nonché con una forte diversificazione di gruppi etnici (più di 250) e lingue in uso. Si
tratta di una Repubblica federale, suddivisa in 36 diversi Stati.
Nel Nord, le principali etnie sono e nel Nord Est, quella dei Per_1 Per_2
La “Middle Belt” ha molti gruppi diversi, ma correlati tra loro. Per_3
Pt_ Nel Delta del Niger, a Sud, il gruppo maggioritario è quello degli , sebbene ve ne siano anche altri, più piccoli. Comunque, va rilevato che la multietnicità caratterizza anche l'interno delle singole aree urbane.
La popolazione è divisa tra cristiani e musulmani (prevalentemente sunniti), mentre una minoranza è composta da praticanti di religioni indigene o persone prive di affiliazione religiosa. L'Islam è la religione dominante nel Nord, mentre il cristianesimo
è dominante nel Sud. Peraltro, il sincretismo religioso è molto diffuso.
Non risulta che lo Stato sia esposto nella sua interezza a violenza indiscriminata di portata e gravità tale che la sola presenza sul territorio comporti un rischio per la vita pag. 5/13 della persona, sebbene siano diverse le regioni interessate da conflitti armati di vario genere.
Segnatamente, la situazione in Nigeria risulta essere la seguente (v. Rapporto del
Dip. di Stato americano del 20 marzo 2023, https://www.state.gov/reports/2022-
country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/):
in Nord-Est (nelle regioni di Bouchi, BE) è Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
proseguita l'insurrezione dei gruppi terroristi militanti di e dello CP_3 [...]
, i quali hanno condotto numerosi attacchi contro obiettivi governativi e civili, CP_4
provocando migliaia di morti e feriti, nonché numerose violazioni dei diritti umani;
le aree del Centro Nord e del Nord-Ovest (Niger, , Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
e FCT) sono interessate dal conflitto tra pastori fulani musulmani e contadini Per_12
cristiani non fulani;
l'area del Nord-Ovest ( , , Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Per_17
Per_1 and è interessata dal conflitto tra gang;
infine, il Sud Nigeria e la regione Per_19
del Delta del Niger sono interessati dai conflitti tra cults.
In base, dunque, alle diverse condizioni di ogni area, secondo il rapporto sulla Org_2
condizione della Nigeria, pubblicato il 19 ottobre 2021
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Sec
urity_situation.pdf), gli Stati nigeriani possono essere suddivisi in tre diverse categorie:
1. Stati in cui si registra un alto grado di violenza indiscriminata, per cui, al fine dell'integrazione dei requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione sussidiaria, non è richiesta una specifica valutazione di elementi individualizzanti:
l'unico Stato all'interno di questa categoria è Borno;
pag. 6/13 2. Stati in cui si verificano degli episodi di violenza indiscriminata, che non raggiunge, tuttavia, un livello elevato e, di conseguenza, per la positiva valutazione della richiesta di protezione, è necessario dimostrare la presenza di elementi individualizzanti che comportino un reale rischio di subire un danno grave: Per_6
, BE e Per_9 Per_15 Per_17 Per_13
3. Stati in cui, in generale, non vi è alcun rischio effettivo che un civile venga
Per_ colpito personalmente dalla violenza indiscriminata: , Per_21 Per_22
Pers Per_2 Pers
Delta, Per_23 Per_24 Org_3 Per_25 Per_28 Per_29 Per_19
Per_ Per_3 Per_3 Per_3 Pers
, Niger, , Per_16 Per_8 Per_12 Per_31 Per_32 Per_10
e nonché il Territorio della Capitale Federale di Abuja. Per_37 Per_14 Per_5
Tuttavia, considerata la vastità del Paese – come già detto, composto da ben 36 Stati
– questa Corte ritiene che sia opportuno analizzare di volta in volta l'area geografica di origine del richiedente per valutarne gli effettivi rischi. Non si condivide, infatti,
l'orientamento di certa parte della giurisprudenza di merito secondo cui la sussistenza di conflitti armati in alcune zone del nord e del nord-est del Paese coinvolgerebbe l'intero territorio dello Stato nigeriano.
Pertanto, occorre analizzare la situazione della regione di provenienza dell'odierno appellante, l'Imo State.
Dai dati espressi nei report suindicati, si ricava che, allo stato attuale, detta regione non è interessata da attacchi terroristici né, in generale, da quel clima di violenza che,
come detto, caratterizza il nord della Nigeria.
pag. 7/13 L'Imo State, in quanto Stato produttore di petrolio, condivide con gli altri paesi del
Delta del Niger una storia di sfruttamento economico, inquinamento ambientale ed emarginazione politica, che non rende questa area esente da violenza.
Gli attori principali, in questo Stato, sono i pastori diverse milizie e gruppi di Per_2
culto locali, membri di , militanti di partiti politici e forze di Persona_38
sicurezza nigeriane.
Nel 2020 sono state registrate diverse violazioni dei diritti umani, inclusi abusi da parte delle forze di polizia, violenze di gruppo, conflitti a causa della rivalità tra i culti,
nonché scontri causati dai pastori e legati alla gestione della terra. Le Per_2
associazioni e sono state coinvolte in scontri con la polizia e Org_4 Org_5
molti dei loro membri sono stati arrestati. Le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nei
Org campi dell' nella zona, nella quale sono state segnalate anche proteste #EndSARS.
Sono stati segnalati anche casi di rapine a mano armata e furto.
Nel corso degli ultimi anni, ha segnalato alcuni incidenti di sicurezza, con il CP_5
maggior numero complessivo registrato nella zona di Owerri-Municipal, ma, rispetto alla stima demografica del Paese, si calcola che si verifica meno di un decesso per cause violente ogni 100.000 abitanti.
Dunque, osservati gli indicatori e preso atto degli strumenti posti in essere dalle autorità locali per proteggere la popolazione locale e rafforzare la sicurezza del Paese, si può concludere che nell'Imo State, nonostante vi siano alcuni episodi di violenza, non vi è di certo un rischio reale per un civile di subire un danno grave di cui all'art. 14,
lettera c), del d. lgs. 251/2007. ( (europa.eu), Email_1
pag. 112).
pag. 8/13 Dovendosi escludere che la sola presenza del richiedente sul territorio determini una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona, non può essere concessa al richiedente la protezione sussidiaria neppure ex art. 14, lett. c) d.lgs. n.251/2007.
Deve rigettarsi, pertanto, il primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello, il richiedente censura il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e vi insiste.
La Corte rileva preliminarmente che, a seguito della novella introdotta dal D.L.
113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, la tutela umanitaria era stata circoscritta a casi speciali, essendo stata eliminata la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5, co. 6, D.
lgs. 286/1998, relativa a “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
La questione della retroattività del succitato D.L. 113/2018 è ormai superata dalla statuizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 29460/2019, che ha stabilito che la nuova normativa non si applica a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5
ottobre 2018), che dunque dovranno essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.
Ciò posto, si evidenzia che l'istituto della protezione umanitaria è di carattere atipico e residuale: rappresenta una sorta di “catalogo aperto” volto a tutelare svariate situazioni soggettive da individuarsi caso per caso in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non vi siano neanche quelli per l'espulsione del richiedente (Cass. civ., sent. n. 23604/2017).
pag. 9/13 Dunque, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dovranno ritenersi esistenti delle peculiari esigenze di tutela della persona, anche di carattere temporaneo,
in considerazione della sua condizione di vulnerabilità, la cui sussistenza va valutata considerando particolari ragioni soggettive (es. motivi di salute o di età), oppure ragioni oggettive connesse alla particolare situazione sociale, economica e politica nel Paese di provenienza del migrante.
Tali principi sono stati sviluppati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29459/2021, nella quale si afferma che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere riconosciuto allo straniero “considerando,
isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può
essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica
compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza”.
Si richiede, invero, un giudizio individuale e complessivo, che sfoci in una comparazione tra la condizione di vita nel Paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta in Italia, nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione. Tale giudizio comparativo va condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost.,
nonché dell'art. 8 CEDU. Tali previsioni individuano l'obbligo, in capo allo Stato, di tutelare la dignità umana, la vita privata e familiare, il diritto di ognuno di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Il giudice è, quindi, tenuto a considerare globalmente il grado di integrazione, avendo riguardo a molteplici aspetti (affettivi, sociali, lavorativi, latu sensu economici) che comportano un radicamento nel Paese ospitante.
pag. 10/13 Nella valutazione di vulnerabilità sarà da ricomprendere, pertanto, non solo il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà
nel Paese di origine, ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita.
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione
comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del
richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado
di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.
Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine
possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza
di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia.” (Cass. S. U., sentenza sopracitata).
Tali condizioni di deprivazione, che permettono di considerare meno rilevante l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, devono essere di un'intensità tanto elevata da rappresentare una mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa.
In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà la prova della probabilità di un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU;
al contrario, qualora sia processualmente pag. 11/13 dimostrato, anche facendo riferimento alla cooperazione istruttoria, che nel Paese
d'origine vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventare recessivo.
Alla luce dei superiori principi, quindi, escluso il riconoscimento di una condizione di vulnerabilità soggettiva in capo al richiedente, va piuttosto valutato il livello di integrazione raggiunto dallo stesso in Italia e il rischio in cui incorrerebbe se, allo stato attuale, venissero recise le relazioni umane e professionali che egli ha intessuto.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, il ricorrente non ha prodotto alcun documento che attesti l'avvio di un percorso di integrazione sociale all'interno dello Stato ospitante
(ad esempio, tramite la frequentazione di corsi, l'ottenimento di titoli di studio, lo svolgimento di attività lavorativa, ecc.), tale da poter procedere al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Deve rigettarsi, pertanto, anche il motivo di appello sulla richiesta di concessione della protezione umanitaria.
In conclusione, l'appello è totalmente infondato.
La particolare natura della controversia e degli interessi sottesi consiglia la compensazione delle spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art.13, comma 1-
bis, ove dovuto (Cass. S.U., sent. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 12/13 la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 103/2021 R.G., rigetta l'appello proposto da nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del Ministro pro tempore, avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catania, in data 12
gennaio 2021.
Compensa le spese.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio del contributo unificato.
Catania, 3 maggio 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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