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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/06/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 164/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso il difensore in PIAZZA SANTA LUCIA 1 - 15121 ALESSANDRIA (AL) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti COCO ALESSANDRO e MERLINO ROSANNA appellante nei confronti di
(COD. FISC. Controparte_1
– elettivamente domiciliato presso il difensore in Via XII Ottobre 12/5 B - P.IVA_2
16121 GENOVA (GE) – rappresentato e difeso dall'Avv. FERA FRANCESCO appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Parte_1
Genova, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e prova, in riforma della Sentenza
n. 1665/2023 emessa dal Tribunale di Genova, Sesta Sezione Civile, nella persona del
Giudice Dott. Andrea Del Nevo, e in accoglimento dell'atto di appello proposto:
NEL MERITO
In via principale, condannare [C.F. e P.I. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore P.IVA_2
1 di [C.F. - P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore dell'importo capitale di euro 22.300,27 di cui alle fatture azionate in via monitoria e meglio specificate in narrativa, con maggiorazione di interessi ex D. L.vo 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
condannare
[...]
[C.F. e P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore di [C.F. Parte_1
- P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 P.IVA_3 dell'importo di euro 7.272,73 versato in esecuzione della Sentenza di primo grado, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento fino a quella del definitivo saldo;
”
In via di subordine, rigettare la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado da [C.F. e P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, e, conseguentemente, condannare lo stesso [C.F. e P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore di
[...]
[C.F. - P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_3
pro-tempore, di quanto versato in esecuzione della Sentenza di primo grado, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento fino a quella del definitivo saldo.
In tutti i casi con la vittoria dei compensi professionali e delle spese per la difesa nel procedimento, maggiorati di rimborso spese generali, accessori fiscali e previdenziali come per legge, secondo il principio della soccombenza, per la fase monitoria, per il primo grado di giudizio e per la presente fase appello per la presente fase di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si rinnova, per i motivi meglio specificati in narrativa, la richiesta di ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante di e della testimonianza dei signori _2
e sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che nel Testimone_1 Testimone_2 corso dell'anno 2017 ha contattato telefonicamente e via mail in Parte_2 _2
numerose occasioni (come da docc. 20 che si rammostrano al testimone) al fine di ottenere il certificato di pagamento necessario per l'emissione della fattura relativa ai servizi resi nei mesi di novembre e dicembre 2016; 2) Vero che, nonostante le promesse ricevute dai vari interlocutori, non ha mai inviato il SAL e, pertanto, è _2 Parte_2
stata costretta ad emettere unilateralmente la fattura n. 2000741015 del 30/09/2018 (doc.
14 che si rammostra al testimone) per i servizi resi nei mesi di novembre e dicembre 2016;
2 3) Vero che nel corso dei colloqui di cui sopra e a seguito delle richieste formulate via mail,
i responsabili del non hanno formulato riserve e, in particolare, non hanno chiesto _2
l'esibizione di documentazione”.
Per l'appellato “Con Controparte_1 doverosa prudenza, si ritiene che l'appello appaia manifestamente infondato e perciò inammissibile, per cui si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia confermare la sentenza n. 1665/2023, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, nonché anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 1665/2023 del 06/07/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
quale società incorporante di al fine di sentir revocare il
[...] Parte_2
decreto ingiuntivo n. 767/2018 con il quale il Tribunale di Genova ordinava a di _2
pagare a la somma di euro 22.386,27 euro per i servizi di pulizia dei locali posti Pt_1 lungo una parte del cantiere della linea ad alta velocità “Milano-Genova-Terzo Valico dei
Giovi”, nonché al fine di sentir condannare al pagamento di 2.806,55 euro a titolo Pt_1
di penali contrattuali. Il Tribunale così decideva: «REVOCA il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione. CONDANNA a pagare alla controparte;
- in via Parte_1
riconvenzionale 2.806,55 euro, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per le causali indicate nella motivazione. - le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate in 264,00 euro per esborsi e 3.397,00 euro per compensi, oltre accessori di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 6/02/2024.
[...]
Con comparsa si costituiva Controparte_1 il quale instava per il rigetto dell'appello.
[...]
Con ordinanza in data 18/06/2024, la Corte rinviava all'udienza del 19/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 19/03/2025, il Consigliere istruttore, con ordinanza del
15/04/2025, riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
3 1) PRIMO MOTIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE NELL'INTERPRETAZIONE
DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E DEI CONTRATTI SOTTTOSCRITTI TRA LE PARTI.
L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Genova, richiamandosi alla precedente ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto (cfr. ordinanza del 28/03/2018), ha affermato che in quest'ultimo provvedimento, «oltre a prendere atto dell'avvenuto pagamento, già evidenziato nell'atto di opposizione, della fattura 2000700250, peraltro già chiesta con un precedente decreto ingiuntivo, sono state riportate tutte le norme che imponevano, e impongono anche oggi, all'opposta di produrre alla controparte la documentazione ad essa richiesta invano con nota del 30/11/17, e ciò al fine di effettuare un pagamento corretto. Mancando ancora alla data odierna tali produzioni, che non consentono al opponente di pagare legalmente quanto richiesto dalla consegue, per i CP_1 Pt_1 motivi indicati nell'ordinanza in esame, da intendersi qui trascritti, che: - l'opposizione deve essere accolta, ed il decreto opposto deve essere revocato. - merita di contro accoglimento la riconvenzionale del , perché tale mancata consegna comporta CP_1
l'operatività delle penali di cui agli artt. 11.3 e 12.3 dei contratti stipulati tra e la _2
, pari a 2.806,55 euro, con interessi legali dal dì del dovuto al saldo» (così, pag. 2 Pt_2
della sentenza impugnata). sostiene che sia il provvedimento di sospensione ex art. 649 c.p.c. sia la Pt_1 decisione impugnata si basino su un'errata interpretazione del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 18/12/2012 (doc. 4 – nonché dei tre distinti contratti stipulati _2 con (docc. 1, 2 e 3 – . In particolare, viene dedotto che: a) «la Sentenza _2 Pt_1
del Tribunale di Genova ha omesso di considerare che le norme contrattuali richiamate, ossia il protocollo di legalità e gli artt. 11.3 e 12.3 dei contratti sottoscritti, riguardavano unicamente la fase dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto, non certo quella successiva del pagamento delle prestazioni rese che è espressamente regolata a norma degli articoli 6.5 e 7.5 dei contratti prodotti (cfr. docc. 1, 2 e 3)» (cfr. pag. 8 dell'atto d'appello); b) ai sensi dell'art.
7.5 di tali contratti, «il pagamento da parte del committente è subordinato (…) alla presentazione da parte del contraente dei seguenti documenti, relativi ai lavoratori dipendenti che sono stati impegnati, nel periodo di riferimento nell'esecuzione dell'incarico: - l'elenco contenente i nominativi e il codice fiscale;
- la documentazione attestante l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente»; c) ha pacificamente consegnato a la predetta Pt_1 _2
documentazione «tanto da non essere nemmeno menzionata nella lettera di richiesta
4 documenti del 30/11/2017» (sic, pag. 9 dell'atto d'appello). Viene infine aggiunto che «il rimando all'ordinanza con cui è stata sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo è, in ogni caso, inconferente in quanto: 1) per un verso, il presunto art. 11, comma 6, del Protocollo di Legalità richiamato in tale sede non esiste (come è facilmente desumibile dall'esame dello stesso documento prodotto da controparte), 2) l'art. 1, comma
6, dello stesso Protocollo di Legalità, invece, è chiaro nel prevedere che “il conferimento di dati relativi a ciascuna impresa viene a cessare con la attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni ad essa affidate, subappaltare o subaffidate”. Il Tribunale, nella Sentenza impugnata, ha completamente omesso di considerare che le opere sono state pacificamente concluse in data 31/12/2016 (cfr. doc. 4) e la regolare esecuzione delle stesse non è oggetto di contestazione (nemmeno negli scritti difensivi successivi all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Ne deriva inequivocabilmente che:
o il Giudice di primo grado non ha minimamente preso in considerazione tale pacifico aspetto oppure ha chiaramente interpretato in modo non corretto l'articolo 1, punto 6, del
Protocollo di Legalità. L'obbligo di conferimento dei dati, infatti, è definitivamente cessato al 31/12/2016 e, pertanto, la richiesta di produzione documentale avanzata dal in _2 data 30/11/2017 era del tutto illegittima e priva di fondamento» (così, pag. 9 dell'atto d'appello). L'appellante, quindi, conclude la censura insistendo per l'accertamento del proprio diritto al pagamento delle fatture oggetto del ricorso per ingiunzione, ad eccezione di quelle di importo pari a 86,00 euro.
2) SECONDO MOTIVO – OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO CHE È
STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175, 1375 E 1460 C.C.
L'appellante deduce l'omesso esame di un fatto ritenuto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, cioè il presunto inadempimento di rispetto ai _2 termini contrattualmente previsti per l'emissione e il pagamento delle fatture e delle ritenute a garanzia.
Come già sostenuto nel corso del giudizio di primo grado, ripropone la tesi Pt_1
difensiva secondo cui «se il si fosse attenuto a quanto previsto dai contratti in tema _2
di fatturazione e pagamenti, gli importi di cui ai servizi resi avrebbero dovuti essere corrisposti ben prima dell'incorporazione per fusione di in senza, Parte_2 Pt_1 quindi, necessità alcuna di richiesta di integrazione documentale» (pag. 10 dell'atto di appello).
5 Dopo aver richiamato le argomentazioni svolte a pagg. 5 e ss. della propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado e, in particolare, dopo aver sottolineato che avrebbe dovuto pagare le fatture oggetto del ricorso per ingiunzione (doc. 9 e _2 ss.) ben prima della fusione di in e quindi prima che sorgesse l'obbligo di Pt_2 Pt_1 fornire la documentazione richiesta, l'appellante si sofferma sul comportamento tenuto da con riguardo alla fattura n. 2000741015 del 30/09/2017 (vd. doc. 13 – , _2 Pt_1
«riguardante l'ultima parte dei servizi svolti da nel corso dell'anno 2016, (…) Parte_2
emessa unilateralmente dalla società solo nel settembre 2017 semplicemente perché controparte, nonostante la mole delle intimazioni ricevute, non ha mai emesso il certificato di pagamento contrattualmente previsto» (pag. 11 dell'atto d'appello). Tale comportamento troverebbe conferma in una serie di PEC ed e-mail inviate da nel corso del 2017 Pt_1
(cfr. docc. 18 e 20 – e in alcuni capitoli di prova orale dedotti in primo grado, di Pt_1 cui l'appellante rinnova la richiesta di ammissione.
Ciò premesso, la censura si conclude con l'assunto che «poiché l'inadempimento del rispetto ai termini di pagamento contrattualmente stabiliti è incontestabile (tanto _2
che controparte non ha speso una parola per giustificare il proprio comportamento omissivo), è chiaro che la richiesta di integrazione documentale formulata da controparte solo a fine novembre (a prescindere da quanto sopra argomentato in merito alla corretta lettura del Protocollo di Legalità) avrebbe dovuto essere considerata illegittima tenuto conto del pacifico inadempimento contrattuale dello stesso . Se, infatti, CP_1
controparte avesse agito in buona fede ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1175, 1375 e
1460, secondo comma, c.c., pagando le fatture emesse da nei termini Parte_2
contrattualmente previsti ed emettendo, sempre nei termini contrattualmente previsti, il certificato di pagamento relativo all'ultima fattura, non sarebbe stata necessaria alcun tipo di ulteriore attività» (cfr. pag. 12 dell'atto d'appello).
pertanto, chiede che la sentenza impugnata venga riformata e che, per l'effetto, Pt_1
le venga riconosciuto il diritto al pagamento delle fatture emesse, con la precisazione che gli importi ivi contenuti siano maggiorati degli interessi moratori previsti dal d.lgs.
213/2002. A quest'ultimo riguardo, viene in particolare dedotta l'inapplicabilità della clausola contrattuale per cui, in caso di ritardo nei pagamenti, maturano “esclusivamente gli interessi al tasso Euribor a 3 mesi riferito all'ultimo giorno del mese di riferimento e diminuito dello 0,20%”, giacché ad avviso dell'appellante: «i) sul punto si è in realtà già formato il giudicato in relazione al precedente decreto ingiuntivo (non solo spontaneamente pagato ma mai opposto) con cui il è stato condannato in _2
6 relazione al pagamento delle fatture emesse per i medesimi contratti al versamento degli interessi moratori (cfr. doc. 5); ii) in ogni caso il tasso Euribor a tre mesi, al momento della sottoscrizione dei contratti e della proposizione del decreto ingiuntivo, è sempre stato negativo (con il che, secondo le clausole contrattuali richiamate da controparte, non risulterebbe addirittura maturato alcun interesse) e, conseguentemente, in applicazione degli artt. 7 e 7 bis D. L.vo 231/2002, la Corte di Appello di Genova, quindi, dovrà, come già richiesto in primo grado, ritenere gravemente iniqua la clausola contrattuale con cui è stata (di fatto) esclusa l'applicazione degli interessi e riconoscere il diritto agli interessi moratori ex D. L.vo 231/2002» (sic, pag. 13 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.
II) Nell'ordinanza 23/3/2018, richiamata nella sentenza impugnata, si legge: «-con comunicazione del 30.11.2017 Co.civ ha richiesto a a documentazione aggiornata Pt_1 in ottemperanza a quanto previsto dall'art.86 comma 3 del DLGS 159/2011 e dall'art. 1 comma 6 del Protocollo di Legalità del 18.12.2012 sottoscritto tra le Prefetture U.T.G. di
Genova ed Alessandria, Società del gruppo Ferrovie dello Stato e il CP_3
e ha evidenziato che al pagamento delle somme risultanti dall'estratto Controparte_1
allegato alla nota del 31.10.2017 avrebbe dato corso, fatta eccezione per la fattura n.2000700250 del 31 maggio 2015 già pagata, solo all'esito delle verifiche espletate sulla scorta della documentazione (doc.n.3 opponente); la documentazione richiesta dall'opponente risulta necessaria per le ulteriori verifiche di cui al punto 6 dell'art.11 del
Protocollo di legalità previste nell'ipotesi di variazioni societarie e quindi richieste anche nel caso di specie, posto che è stata incorporata da (doc.n.4 Parte_2 Pt_1
opponente);»
III) L'appellante, anziché censurare specificamente tale motivazione, richiamata per relationem nella sentenza impugnata e quindi parte integrante della relativa motivazione, sembra fraintendere che il riferimento al “punto 6 dell'art. 11” sia fatto ad una clausola inesistente, laddove nelle righe precedenti è chiarissimo il riferimento all'art. 1 comma 6. E' chiarissimo e inequivocabile, inoltre, il riferimento al contenuto di detta clausola, laddove prevede che la documentazione ivi indicata debba essere inviata anche in caso di variazioni societarie, come appunto nel caso di specie, in cui era intervenuto “un atto di fusione mediante incorporazione della società a socio unico nella società Parte_2
7 Parte_3
” (doc. 3 appellato - comunicazione 30/11/2017).
[...] _2
IV La circostanza che ci sia stato un ritardo nel pagamento, che sarebbe stato dovuto prima della fusione, è irrilevante, in quanto se e solo se avesse fornito la documentazione richiesta l'appellante avrebbe potuto far valere il ritardo qui allegato.
V) Quanto alla questione degli “interessi moratori ex D. L.vo 231/2002” non può essere emessa alcuna pronuncia al riguardo stante la conferma del rigetto della domanda di pagamento, di cui gli interessi in questione dovrebbero costituire un accessorio.
3) TERZO MOTIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
NELL'INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI 11.3. E 12.3 DEI CONTRATTI
SOTTOSCRITTI TRA LE PARTI AVENTI AD OGGETTO L'OPERATIVITÀ DELLE PENALI
RICONOSCIUTE IN VIA RICONVENZIONALE. MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART.
1460 C.C.
Con il terzo e ultimo motivo d'appello, censura la sentenza impugnata laddove il Pt_1
Tribunale di Genova, accogliendo la domanda riconvenzionale di ha _2
condannato la ditta appaltatrice al pagamento di 2.806,55 euro a titolo di penale.
L'appellante sostiene che, anche a prescindere dall'accoglimento dei primi due motivi, il predetto capo della sentenza vada riformato, non sussistendo il diritto al riconoscimento della penale di cui agli artt. 11.3 e 12.3 dei contratti sottoscritti dalle parti (ai sensi dei quali
“il contraente accetta che verrà applicata dal Committente una penale determinata nella misura del 5% del valore del contratto, salvo il maggior danno, nei seguenti casi di particolare gravità: (…) mancata od incompleta comunicazione dei dai o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute nei dati comunicati”) e, comunque, dovendo trovare applicazione l'art. 1460 c.c.. in particolare, deduce che: a) «nel caso di specie è Pt_1
provato in via documentale (cfr. doc. 2 controparte) che, nei giorni immediatamente successivi all'incorporazione, abbia immediatamente comunicato il cambio Pt_1
societario con i relativi dati (doc. 2 controparte)»; b) «non sussistevano, quindi, i presupposti (inadempimento e particolare gravità dello stesso) per l'applicazione della penale»; c) a fronte del comportamento tenuto da rispetto ai termini contrattuali _2 previsti per il pagamento delle fatture, delle ritenute a garanzia e per l'emissione dell'ultimo certificato di pagamento, «è evidente che la decisione di di non produrre parte Pt_1 dell'ulteriore documentazione richiesta avrebbe dovuto essere ritenuta legittima, ai sensi e in applicazione dell'art. 1460 c.c., con necessaria disapplicazione di qualsivoglia penale»
(così, pag. 14 dell'atto d'appello).
8 LA CORTE OSSERVA.
Il rigetto dei primi due motivi comporta il rigetto del terzo in quanto i dati richiesti (relativi all'intervenuta variazione) erano dovuti ai sensi dell'art. 1 comma 6 Protocollo di legalità e quindi era applicabile la penale che riguardava la “mancata od incompleta comunicazione” non solo “dei dati” ma anche “delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute nei dati comunicati”.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Non sussistono i presupposti per l'emissione di pronuncia ex art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
impugnata pronunciata inter partes in data 06/07/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di
9 legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 18/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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