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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13691 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66461 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 , vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SCAPPATICCI MARIA LUCIA Parte_1
per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. IOVANE CLAUDIO per Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 8549/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisite la documentazione prodotta e le relazioni del Servizio sociale, espletata l'audizione dei figli, il
GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La ha così concluso:“1) Affido condiviso dei figli minorenni e ad Parte_1 Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della 2) Parte_1
Regolamentazione diritto-dovere di visita padre-figli in conformità con quanto è emerso nell'istruttoria. 3) Stabilire l'obbligo del a corrispondere alla entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, il mantenimento in favore dei due (2) figli minorenni mediante bonifico Per_2 Per_1 bancario, nella misura che verrà ritenuta adeguata alla reale capacità reddituale del tenuto CP_1 conto della effettiva modalità di frequentazione e soggiorno dei figli dal padre emersa in istruttoria e tenuto conto che l'importo dell'assegno di mantenimento è immodificato dal 14.06.2017 quando è stata dichiarata la separazione dei coniugi, con effetto retroattivo alla data del deposito del ricorso e, comunque, non inferiore ad euro 350,00 mensili con rivalutazione istat come per legge. 4)
Prendere atto che il figlio maggiorenne studente ed economicamente non autosufficiente, è Per_3 attualmente domiciliato presso l'abitazione familiare della e conseguentemente stabilire Parte_1
l'obbligo del a corrispondere a quest'ultima il mantenimento mensile di euro 350,00, CP_1 con rivalutazione istat come per legge, in favore del figlio da corrispondersi con bonifico Per_3 bancario. 5) Obbligo del a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie in CP_1 favore dei tre (3) figli sulla base del Protocollo vigente nel Tribunale di Roma con partecipazione in pari misura tra i genitori (50%) il costo degli abbonamenti annuali e/o mensili di trasporto dei figli.
6) Con condanna alle spese di lite”.
Il ha invece così concluso: “…2) In punto di regolamentazione del regime di CP_1 affidamento dei figli (09.12.2004), (14.02.2007) e (12.10.2011), presupposto Per_3 Per_2 Per_1 il non dover pronunciare sul punto per il figlio nelle more divenuto maggiorenne, disporre, Per_3 all'esito della espletata istruttoria, e tenuto in ogni caso conto della assoluta disponibilità del sig. anche nel corso degli incontri con i Servizi Sociali, rigettare tutte le domande Controparte_1 proposte dalla ricorrente, anche ai fini modificativi dei provvedimenti separativi, ovvero adottati in fase presidenziale, perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto, in potiore funzione di tutela degli interessi dei figli minori: A. revocare le modifiche ai tempi di frequentazione paterna relativamente ai figli e come apportati dall'ordinanza presidenziale resa in data Per_2 Per_1
21.10.2021, riconfermando gli originari tempi e modalità di frequentazione paterna, come già previsti in sede di omologazione degli accordi di separazione;
B. per l'effetto, ritenuta di migliore rispondenza ai nuovi e valutati diversi bisogni di cura ed accudimento dei figli, disporne la soluzione del regime di affido dei figli e in modalità paritetica e materialmente condivisa ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, fermo l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente ai soli atti di ordinaria amministrazione;
C. Confermare, in ogni caso, l'assegnazione della originaria abitazione familiare sita in Roma alla via G. Capasso n.20 alla sig.ra di proprietà esclusiva Parte_1 della stessa, da individuarsi quale luogo ove i figli continueranno a mantenere la residenza anagrafica;
3) In punto economico, laddove venga preferito il criterio del regime di affidamento paritetica con maggiori tempi di frequentazione paterna, disporre che ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in forma diretta, in corrispondenza dei tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
4) Laddove, invece, venga ritenuta rispondente agli interessi dei figli minori la riconferma dei tempi
e delle modalità di frequentazione paterna come già sanciti dall'omologazione dei provvedimenti separativi, confermare l'obbligo economico in capo al resistente di contribuire al mantenimento della prole nella esatta misura di e 250,00 per ciascun figlio, restando le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50%, per come subordinate nella assunzione al preventivo consenso di entrambi i genitori, e con richiamo ai criteri applicativi di cui al Protocollo d'intesa vigente, ed adottato dal Tribunale di Roma. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Tanto premesso, con ordinanza in data 21.10.2021 il Presidente f.f. ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “… rilevato che il resistente, ritualmente citato, non si è costituito;
rilevato che la ricorrente ha chiesto sostanzialmente di modificare uno dei due giorni infrasettimanali in cui il padre esercita il diritto di visita (individuato nel venerdì anziché nel giovedì, giorno in cui attualmente frequenterebbe solo il figlio minore e non anche i due fratelli, impegnati nello studio) nonché di apportare altre marginali modifiche alla frequentazione paterna natalizia ed estiva;
rilevato che nulla osta al recepimento delle suddette domande, con conseguente modifica della frequentazione paterna come da dispositivo, mentre non appare rispondente all'interesse dei minori la richiesta unilaterale della ricorrente di stabilire che il padre tenga con sé i figli “una settimana aggiuntiva” durante l'anno, trattandosi di modifica che, proprio in ragione della condotta disimpegnata paterna lamentata dalla madre, appare destinata a rimanere lettera morta e a costituire ulteriore motivo di conflitto;
rilevato che, in assenza di allegazioni in merito a miglioramenti della condizione economica paterna e in merito a significativi specifici incrementi di spese per i minori, non ricorrono i presupposti per la modifica in via provvisoria ed urgente delle condizioni economiche della separazione (salvo ogni diverso definitivo provvedimento in sentenza);
PQM
visto l'art.4 l.
898/1970; a modifica delle condizioni della separazione consensuale, confermate nel resto, dispone, in via provvisoria ed urgente, che il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola del figlio previo prelievo dei due figli più grandi presso la casa materna, Per_1 sino alla domenica alle 21.30 nonchè due giorni infrasettimanali da individuarsi nel martedì e nel venerdì, dall'uscita da scuola del figlio previo prelievo dei due figli più grandi presso la Per_1 casa materna, sino alle 21.30, per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, con pari diritto per la madre, da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno nonché durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio
(quest'anno con la madre il primo periodo) e ad anni alterni tra i genitori il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis (la prossima Pasqua con la madre); …”
Orbene, quanto ai figli (09.12.2004), (14.02.2007) e (12.10.2011), va Per_3 Per_2 Per_1
rilevato che nel corso del giudizio e hanno raggiunto la maggiore età ed è Per_3 Per_2
pertanto cessata la materia del contendere in merito al loro affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori. Quanto invece a , ancora minorenne, non essendo Per_1 stati dedotti nè essendo emersi nel corso del giudizio (nemmeno dalle relazioni del Servizio sociale in atti, sebbene risulti che nessuno dei genitori si è adoperato per contattare i centri indicati per l'attivazione della terapia familiare, disattendendo più volte gli appuntamenti fissati dal Servizio) fatti idonei a derogare al paradigma normativo dell'affido condiviso, tali non potendo ritenersi gli isolati episodi del 12 e del 21 giugno 2024 (oggetto di distinte denunce da parte della nei confronti del trasmesse al Tribunale dai Parte_1 CP_1
Carabinieri – Stazione Roma Tuscolana, in pendenza dei termini ex art. 190 cpc), allorquando il padre non ha riaccompagnato a casa dalla scuola calcio il figlio , il Per_1 quale, pertanto, rispettivamente alle ore 21.00 del 12 giugno e alle ore 20.00 del 21 giugno, al termine dell'allenamento ha telefonato alla madre, trattandosi di due soli episodi, avvenuti nel periodo delle vacanze estive, in prima serata, che il padre ha giustificato con la richiesta del figlio di poter permanere più tempo con gli amici e ritornare da solo a casa, poco distante dal centro sportivo. Tali condotte, peraltro, non sono state evidentemente ritenute nemmeno dalla stessa di gravità tale da giustificare la modifica, negli Parte_1 scritti conclusionali, dell'originaria domanda di affido condiviso del minore. Pertanto, come congiuntamente richiesto dalle parti, va confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio , autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità Per_1
genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con lo stesso.
Quanto alla frequentazione del minore, considerato che , diversamente da quanto Per_1
avveniva in precedenza, allorquando il padre provvedeva ad accompagnarlo agli allenamenti il giovedì (come confermato anche dal fratello maggiore in sede di Per_3
audizione all'udienza del 28.6.2022), secondo quanto invece riferito da entrambi i genitori all'udienza del 21.5.2024 frequenta il padre infrasettimanalmente il martedì ed il venerdì, allorquando provvede a condurlo agli allenamenti, va confermato che il padre, così come già avviene e salvo diverso accordo con la madre, nonchè tenuto conto di eventuali diverse esigenze del figlio, lo terrà con sé due pomeriggi infrasettimanali da individuarsi nel martedì e nel venerdì, dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente presso l'abitazione materna se la scuola è chiusa), sino alle 21.30 quando lo ricondurrà presso l'abitazione materna. Il padre terrà, inoltre, con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alle 21.30 e le giornate del sabato e della domenica dalle 9.30 alle 21.30, con introduzione del pernotto nel fine settimana allorquando il minore (che all'atto della stesura della memoria di replica della madre era in procinto, per quanto prospettato, di essere avviato ad un percorso di sostegno psicologico) si sentirà pronto, come da modifica del regime di frequentazione già apportata dal GI all'udienza del 28.6.2022 a seguito dell'ascolto del figlio maggiore , il quale ha dichiarato che il fratello ha problemi a dormire Per_3
lontano dalla mamma, perché ha paura che possa succederle qualcosa e che pertanto il fine settimana di pertinenza paterna, dal venerdì alla domenica, non pernotta con il padre
(circostanza confermata in sede di audizione anche dalla sorella dagli stessi genitori Per_2
all'udienza del 21.5.2024). Quanto al periodo estivo, non essendovi riscontro dell'assunto che il non possa fruire delle ferie estive in mesi diversi da quello di agosto per CP_1
motivi lavorativi, avendo il predetto dichiarato all'udienza del 21.5.2024 che dal 20 al 27 luglio successivo sarebbe andato in montagna con il figlio per invogliarlo a Per_1 pernottare con lui, va confermato che il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, con pari diritto per la madre, da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno nonché durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio e, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis.
Nulla va disposto in merito all'assegnazione della ex casa familiare, di proprietà della non avendone la stessa, unica legittimata in quanto collocataria del figlio Parte_1
minore e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, non ne ha fatto richiesta.
Quanto alle statuizioni economiche, la dipendente del Ministero dell'Economia Parte_1
con qualifica di assistente, ha dichiarato di essere proprietaria della casa di abitazione in
Roma nonché, pro quota e jure ereditario, di ulteriori 16 immobili in Roma e di percepire canoni di locazione mensili pari a 360 euro circa (vedi dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 9.1.2024, non conforme, però, al modello legale); ha inoltre dichiarato giacenze su conto corrente bancario pari a 6.000 euro circa alla data del 31.12.2022. La stessa ha omesso il deposito della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2022 (risultando depositato in atti unicamente il frontespizio del modello 730/2023) e della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021, mentre risulta aver percepito nell'anno di imposta 2020 redditi da lavoro dipendente e da locazioni pari a 28.106 euro lordi (di cui 25.134 da lavoro dipendente), ossia a complessivi 24.500 euro netti circa, a cui vanno aggiunti ulteriori redditi da locazione al netto della cedolare secca, pari a circa 3.000 euro, per un totale di 27.500 euro circa netti e nell'anno di imposta 2019 redditi da lavoro dipendente e da locazioni pari a
30.420 euro lordi (di cui 27.254 da lavoro dipendente), ossia a complessivi 24.700 euro circa netti, a cui vanno aggiunti ulteriori redditi da locazione al netto della cedolare secca pari a circa 4.000 euro, per un totale di 28.700 euro circa netti.
Il ha invece dichiarato (vedi dichiarazione sostitutiva in data 19.1.2024, non CP_1
conforme, però, al modello legale) di essere dipendente Inps con qualifica di funzionario informatico, di essere proprietario della casa di abitazione gravata da mutuo con rata mensile pari a 450 euro e di essere inoltre divenuto proprietario - iure hereditario - di altri immobili non meglio specificati né nel numero né nella ubicazione e consistenza, per la quota del 50%. Dal modello 730/2023 risulta proprietario, oltre che della casa di abitazione in Roma, di altro fabbricato in Roma e di ulteriori due fabbricati per le quote rispettive del
16% e del 33%, quest'ultimo locato. Ha inoltre dichiarato di aver disponibilità bancarie su conto corrente pari a circa 59.000 euro alla data del 31.12.2023 e risulta aver percepito nell'anno di imposta 2020 redditi netti pari a circa 30.000 euro e negli anni di imposta 2021
e 2022 redditi netti da lavoro pari a circa 33.000 euro, oltre a redditi da locazione, al netto della cedolare secca, rispettivamente pari a circa 1.200 euro e a 2.300 euro annui. Non risulta aver prodotto gli estratti dei conti presso DI e , di cui risulta intestatario CP_2
dal report dell'Agenzia delle Entrate depositato dalla ricorrente.
Tanto premesso, valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti quali sopra emerse, considerata la incompletezza della documentazione bancaria e della dichiarazione sostitutiva, peraltro non conforme al modello legale, del e la CP_1
incompletezza della documentazione fiscale e della dichiarazione sostitutiva, peraltro non conforme al modello legale, della che non hanno consentito una completa Parte_1 ricostruzione della situazione economica di entrambi, tenuto conto dell'incremento per entrambi dei redditi percepiti rispetto a quelli dichiarati in sede di separazione, valutati gli esborsi mensili sostenuti dal resistente per il mutuo gravante sulla casa di abitazione, pur considerati i limitati tempi di permanenza dei figli con il padre come emersi dall'istruttoria, valutato altresì l'importo attuale dell'assegno di mantenimento come indicizzato, si ritiene equo confermare a carico del un assegno di mantenimento mensile dell'importo CP_1
di 250 euro per ciascun figlio, oltre adeguamento Istat maturato (come previsto in separato)
e maturando, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 del mese, ferma la contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori autorizzandoli all'esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con lo stesso;
2) colloca il figlio in via prevalente presso la madre e dispone che il padre possa Per_1 vederlo e tenerlo con sè come da parte motiva;
3) conferma a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Per_3
e , l'assegno dell'importo di 250 euro mensili per ciascun figlio, oltre Per_2 Per_1
adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il
Tribunale e il Consiglio dell'Ordine forense;
4) spese compensate.
Roma, 24.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66461 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 , vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SCAPPATICCI MARIA LUCIA Parte_1
per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. IOVANE CLAUDIO per Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 8549/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisite la documentazione prodotta e le relazioni del Servizio sociale, espletata l'audizione dei figli, il
GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La ha così concluso:“1) Affido condiviso dei figli minorenni e ad Parte_1 Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della 2) Parte_1
Regolamentazione diritto-dovere di visita padre-figli in conformità con quanto è emerso nell'istruttoria. 3) Stabilire l'obbligo del a corrispondere alla entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, il mantenimento in favore dei due (2) figli minorenni mediante bonifico Per_2 Per_1 bancario, nella misura che verrà ritenuta adeguata alla reale capacità reddituale del tenuto CP_1 conto della effettiva modalità di frequentazione e soggiorno dei figli dal padre emersa in istruttoria e tenuto conto che l'importo dell'assegno di mantenimento è immodificato dal 14.06.2017 quando è stata dichiarata la separazione dei coniugi, con effetto retroattivo alla data del deposito del ricorso e, comunque, non inferiore ad euro 350,00 mensili con rivalutazione istat come per legge. 4)
Prendere atto che il figlio maggiorenne studente ed economicamente non autosufficiente, è Per_3 attualmente domiciliato presso l'abitazione familiare della e conseguentemente stabilire Parte_1
l'obbligo del a corrispondere a quest'ultima il mantenimento mensile di euro 350,00, CP_1 con rivalutazione istat come per legge, in favore del figlio da corrispondersi con bonifico Per_3 bancario. 5) Obbligo del a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie in CP_1 favore dei tre (3) figli sulla base del Protocollo vigente nel Tribunale di Roma con partecipazione in pari misura tra i genitori (50%) il costo degli abbonamenti annuali e/o mensili di trasporto dei figli.
6) Con condanna alle spese di lite”.
Il ha invece così concluso: “…2) In punto di regolamentazione del regime di CP_1 affidamento dei figli (09.12.2004), (14.02.2007) e (12.10.2011), presupposto Per_3 Per_2 Per_1 il non dover pronunciare sul punto per il figlio nelle more divenuto maggiorenne, disporre, Per_3 all'esito della espletata istruttoria, e tenuto in ogni caso conto della assoluta disponibilità del sig. anche nel corso degli incontri con i Servizi Sociali, rigettare tutte le domande Controparte_1 proposte dalla ricorrente, anche ai fini modificativi dei provvedimenti separativi, ovvero adottati in fase presidenziale, perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto, in potiore funzione di tutela degli interessi dei figli minori: A. revocare le modifiche ai tempi di frequentazione paterna relativamente ai figli e come apportati dall'ordinanza presidenziale resa in data Per_2 Per_1
21.10.2021, riconfermando gli originari tempi e modalità di frequentazione paterna, come già previsti in sede di omologazione degli accordi di separazione;
B. per l'effetto, ritenuta di migliore rispondenza ai nuovi e valutati diversi bisogni di cura ed accudimento dei figli, disporne la soluzione del regime di affido dei figli e in modalità paritetica e materialmente condivisa ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, fermo l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente ai soli atti di ordinaria amministrazione;
C. Confermare, in ogni caso, l'assegnazione della originaria abitazione familiare sita in Roma alla via G. Capasso n.20 alla sig.ra di proprietà esclusiva Parte_1 della stessa, da individuarsi quale luogo ove i figli continueranno a mantenere la residenza anagrafica;
3) In punto economico, laddove venga preferito il criterio del regime di affidamento paritetica con maggiori tempi di frequentazione paterna, disporre che ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in forma diretta, in corrispondenza dei tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
4) Laddove, invece, venga ritenuta rispondente agli interessi dei figli minori la riconferma dei tempi
e delle modalità di frequentazione paterna come già sanciti dall'omologazione dei provvedimenti separativi, confermare l'obbligo economico in capo al resistente di contribuire al mantenimento della prole nella esatta misura di e 250,00 per ciascun figlio, restando le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50%, per come subordinate nella assunzione al preventivo consenso di entrambi i genitori, e con richiamo ai criteri applicativi di cui al Protocollo d'intesa vigente, ed adottato dal Tribunale di Roma. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Tanto premesso, con ordinanza in data 21.10.2021 il Presidente f.f. ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “… rilevato che il resistente, ritualmente citato, non si è costituito;
rilevato che la ricorrente ha chiesto sostanzialmente di modificare uno dei due giorni infrasettimanali in cui il padre esercita il diritto di visita (individuato nel venerdì anziché nel giovedì, giorno in cui attualmente frequenterebbe solo il figlio minore e non anche i due fratelli, impegnati nello studio) nonché di apportare altre marginali modifiche alla frequentazione paterna natalizia ed estiva;
rilevato che nulla osta al recepimento delle suddette domande, con conseguente modifica della frequentazione paterna come da dispositivo, mentre non appare rispondente all'interesse dei minori la richiesta unilaterale della ricorrente di stabilire che il padre tenga con sé i figli “una settimana aggiuntiva” durante l'anno, trattandosi di modifica che, proprio in ragione della condotta disimpegnata paterna lamentata dalla madre, appare destinata a rimanere lettera morta e a costituire ulteriore motivo di conflitto;
rilevato che, in assenza di allegazioni in merito a miglioramenti della condizione economica paterna e in merito a significativi specifici incrementi di spese per i minori, non ricorrono i presupposti per la modifica in via provvisoria ed urgente delle condizioni economiche della separazione (salvo ogni diverso definitivo provvedimento in sentenza);
PQM
visto l'art.4 l.
898/1970; a modifica delle condizioni della separazione consensuale, confermate nel resto, dispone, in via provvisoria ed urgente, che il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola del figlio previo prelievo dei due figli più grandi presso la casa materna, Per_1 sino alla domenica alle 21.30 nonchè due giorni infrasettimanali da individuarsi nel martedì e nel venerdì, dall'uscita da scuola del figlio previo prelievo dei due figli più grandi presso la Per_1 casa materna, sino alle 21.30, per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, con pari diritto per la madre, da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno nonché durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio
(quest'anno con la madre il primo periodo) e ad anni alterni tra i genitori il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis (la prossima Pasqua con la madre); …”
Orbene, quanto ai figli (09.12.2004), (14.02.2007) e (12.10.2011), va Per_3 Per_2 Per_1
rilevato che nel corso del giudizio e hanno raggiunto la maggiore età ed è Per_3 Per_2
pertanto cessata la materia del contendere in merito al loro affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori. Quanto invece a , ancora minorenne, non essendo Per_1 stati dedotti nè essendo emersi nel corso del giudizio (nemmeno dalle relazioni del Servizio sociale in atti, sebbene risulti che nessuno dei genitori si è adoperato per contattare i centri indicati per l'attivazione della terapia familiare, disattendendo più volte gli appuntamenti fissati dal Servizio) fatti idonei a derogare al paradigma normativo dell'affido condiviso, tali non potendo ritenersi gli isolati episodi del 12 e del 21 giugno 2024 (oggetto di distinte denunce da parte della nei confronti del trasmesse al Tribunale dai Parte_1 CP_1
Carabinieri – Stazione Roma Tuscolana, in pendenza dei termini ex art. 190 cpc), allorquando il padre non ha riaccompagnato a casa dalla scuola calcio il figlio , il Per_1 quale, pertanto, rispettivamente alle ore 21.00 del 12 giugno e alle ore 20.00 del 21 giugno, al termine dell'allenamento ha telefonato alla madre, trattandosi di due soli episodi, avvenuti nel periodo delle vacanze estive, in prima serata, che il padre ha giustificato con la richiesta del figlio di poter permanere più tempo con gli amici e ritornare da solo a casa, poco distante dal centro sportivo. Tali condotte, peraltro, non sono state evidentemente ritenute nemmeno dalla stessa di gravità tale da giustificare la modifica, negli Parte_1 scritti conclusionali, dell'originaria domanda di affido condiviso del minore. Pertanto, come congiuntamente richiesto dalle parti, va confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio , autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità Per_1
genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con lo stesso.
Quanto alla frequentazione del minore, considerato che , diversamente da quanto Per_1
avveniva in precedenza, allorquando il padre provvedeva ad accompagnarlo agli allenamenti il giovedì (come confermato anche dal fratello maggiore in sede di Per_3
audizione all'udienza del 28.6.2022), secondo quanto invece riferito da entrambi i genitori all'udienza del 21.5.2024 frequenta il padre infrasettimanalmente il martedì ed il venerdì, allorquando provvede a condurlo agli allenamenti, va confermato che il padre, così come già avviene e salvo diverso accordo con la madre, nonchè tenuto conto di eventuali diverse esigenze del figlio, lo terrà con sé due pomeriggi infrasettimanali da individuarsi nel martedì e nel venerdì, dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente presso l'abitazione materna se la scuola è chiusa), sino alle 21.30 quando lo ricondurrà presso l'abitazione materna. Il padre terrà, inoltre, con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alle 21.30 e le giornate del sabato e della domenica dalle 9.30 alle 21.30, con introduzione del pernotto nel fine settimana allorquando il minore (che all'atto della stesura della memoria di replica della madre era in procinto, per quanto prospettato, di essere avviato ad un percorso di sostegno psicologico) si sentirà pronto, come da modifica del regime di frequentazione già apportata dal GI all'udienza del 28.6.2022 a seguito dell'ascolto del figlio maggiore , il quale ha dichiarato che il fratello ha problemi a dormire Per_3
lontano dalla mamma, perché ha paura che possa succederle qualcosa e che pertanto il fine settimana di pertinenza paterna, dal venerdì alla domenica, non pernotta con il padre
(circostanza confermata in sede di audizione anche dalla sorella dagli stessi genitori Per_2
all'udienza del 21.5.2024). Quanto al periodo estivo, non essendovi riscontro dell'assunto che il non possa fruire delle ferie estive in mesi diversi da quello di agosto per CP_1
motivi lavorativi, avendo il predetto dichiarato all'udienza del 21.5.2024 che dal 20 al 27 luglio successivo sarebbe andato in montagna con il figlio per invogliarlo a Per_1 pernottare con lui, va confermato che il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, con pari diritto per la madre, da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno nonché durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio e, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis.
Nulla va disposto in merito all'assegnazione della ex casa familiare, di proprietà della non avendone la stessa, unica legittimata in quanto collocataria del figlio Parte_1
minore e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, non ne ha fatto richiesta.
Quanto alle statuizioni economiche, la dipendente del Ministero dell'Economia Parte_1
con qualifica di assistente, ha dichiarato di essere proprietaria della casa di abitazione in
Roma nonché, pro quota e jure ereditario, di ulteriori 16 immobili in Roma e di percepire canoni di locazione mensili pari a 360 euro circa (vedi dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 9.1.2024, non conforme, però, al modello legale); ha inoltre dichiarato giacenze su conto corrente bancario pari a 6.000 euro circa alla data del 31.12.2022. La stessa ha omesso il deposito della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2022 (risultando depositato in atti unicamente il frontespizio del modello 730/2023) e della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021, mentre risulta aver percepito nell'anno di imposta 2020 redditi da lavoro dipendente e da locazioni pari a 28.106 euro lordi (di cui 25.134 da lavoro dipendente), ossia a complessivi 24.500 euro netti circa, a cui vanno aggiunti ulteriori redditi da locazione al netto della cedolare secca, pari a circa 3.000 euro, per un totale di 27.500 euro circa netti e nell'anno di imposta 2019 redditi da lavoro dipendente e da locazioni pari a
30.420 euro lordi (di cui 27.254 da lavoro dipendente), ossia a complessivi 24.700 euro circa netti, a cui vanno aggiunti ulteriori redditi da locazione al netto della cedolare secca pari a circa 4.000 euro, per un totale di 28.700 euro circa netti.
Il ha invece dichiarato (vedi dichiarazione sostitutiva in data 19.1.2024, non CP_1
conforme, però, al modello legale) di essere dipendente Inps con qualifica di funzionario informatico, di essere proprietario della casa di abitazione gravata da mutuo con rata mensile pari a 450 euro e di essere inoltre divenuto proprietario - iure hereditario - di altri immobili non meglio specificati né nel numero né nella ubicazione e consistenza, per la quota del 50%. Dal modello 730/2023 risulta proprietario, oltre che della casa di abitazione in Roma, di altro fabbricato in Roma e di ulteriori due fabbricati per le quote rispettive del
16% e del 33%, quest'ultimo locato. Ha inoltre dichiarato di aver disponibilità bancarie su conto corrente pari a circa 59.000 euro alla data del 31.12.2023 e risulta aver percepito nell'anno di imposta 2020 redditi netti pari a circa 30.000 euro e negli anni di imposta 2021
e 2022 redditi netti da lavoro pari a circa 33.000 euro, oltre a redditi da locazione, al netto della cedolare secca, rispettivamente pari a circa 1.200 euro e a 2.300 euro annui. Non risulta aver prodotto gli estratti dei conti presso DI e , di cui risulta intestatario CP_2
dal report dell'Agenzia delle Entrate depositato dalla ricorrente.
Tanto premesso, valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti quali sopra emerse, considerata la incompletezza della documentazione bancaria e della dichiarazione sostitutiva, peraltro non conforme al modello legale, del e la CP_1
incompletezza della documentazione fiscale e della dichiarazione sostitutiva, peraltro non conforme al modello legale, della che non hanno consentito una completa Parte_1 ricostruzione della situazione economica di entrambi, tenuto conto dell'incremento per entrambi dei redditi percepiti rispetto a quelli dichiarati in sede di separazione, valutati gli esborsi mensili sostenuti dal resistente per il mutuo gravante sulla casa di abitazione, pur considerati i limitati tempi di permanenza dei figli con il padre come emersi dall'istruttoria, valutato altresì l'importo attuale dell'assegno di mantenimento come indicizzato, si ritiene equo confermare a carico del un assegno di mantenimento mensile dell'importo CP_1
di 250 euro per ciascun figlio, oltre adeguamento Istat maturato (come previsto in separato)
e maturando, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 del mese, ferma la contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori autorizzandoli all'esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con lo stesso;
2) colloca il figlio in via prevalente presso la madre e dispone che il padre possa Per_1 vederlo e tenerlo con sè come da parte motiva;
3) conferma a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Per_3
e , l'assegno dell'importo di 250 euro mensili per ciascun figlio, oltre Per_2 Per_1
adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il
Tribunale e il Consiglio dell'Ordine forense;
4) spese compensate.
Roma, 24.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi