Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 28/05/2025, n. 10302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10302 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10302/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2025, proposto dall’ avv.
-OMISSIS- - difeso in proprio - con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona dei rispettivi titolari pro tempore , rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DICA-0003183-P-03/02/2025 DEL 27/1/2025 - NOTIFICATO AL RICORRENTE A MEZZO PEC IL 3/2/2025 - NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO O PROVVEDIMENTO PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE, E COMUNQUE CONNESSO O COLLEGATO, CON CUI LA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA RIGETTATO IL RICORSO AMMINISTRATIVO PROPOSTO EX ART. 25, COMMA 4 L. 241/90 NONCHE’ DAL SILENZIO DINIEGO OPPOSTO DAL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA PER SCOZIA E IRLANDA DEL NORD, SULLA RICHIESTA DI ACCESSO DEL 5/10/2024 VIA PEO E IN DATA 18/10/2024 A MEZZO PEC.
PREVIO ACCERTAMENTO DEL DIRITTO D’ACCESSO DELL’ISTANTE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente chiedeva al Consolato Generale d’Italia per Scozia e Irlanda del Nord il 5/10/2024 via PEO e in data 18/10/2024 per PEC, la trasmissione in formato elettronico eml, o .msg della copia dei contenuti digitali di email complete dei relativi allegati, in relazione a “ una vicenda umana e giudiziaria incresciosa”, atteso il “nesso strumentale sulla necessità di corretta confutazione circa i presupposti giuridico-fattuali alla base dell’arresto avvenuto al termine dell’udienza orale presso la Court of Session di IM, in uno con la mancata fornitura di un’assistenza appropriata per il periodo di detenzione nel carcere della città, nonché con il contenuto erroneo/anomalo che traspare per mera lettura delle attestazioni (…) contenute nell’allegato da voi trasmesso denominato “Mail Petition Summary”(…) con particolare riferimento a quelle esposte (o confutate) nella sottostante tabella di raffronto “.
Le email in questione “(trattavasi di email scambiate con l’avv. Iain Tweedie-legale assegnato al ricorrente ed il cui operato è stato oggetto di censura alla Corte EDU, nonché con la Court of Session)” erano già state richieste alla competente Sede Consolare, che le aveva trasmesse all’interessato – con PEO del 1/10/2024 – ma in formato PDF.
Essendo decorso il termine di 30 giorni dall’ultima richiesta di accesso alla documentazione in altro formato elettronico, l’istante il 19/11/2024 chiedeva alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, organo collegiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - integrando la relativa richiesta il successivo 3/2/2025 - il riesame del rifiuto tacito del Consolato di IM .
La Commissione ex art. 27 L 241/1990 , con decisione del 27/1/2025 , comunicata il 3/2/2025 , riteneva infondata la richiesta di riesame, con la motivazione che “il Consolato ha dedotto che non risultano atti o provvedimenti ulteriori o diversi rispetto a quelli inoltrati” all’istante - a mezzo PEO del 1/10/2024 - in formato PDF .
Con ricorso ex art. 116 cpa, proposto il 15/3/2025, l’interessato impugna il silenzio – rifiuto del Consolato di IM -nonché la decisione di rigetto del 27/1/2025 della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi – chiedendo l’esibizione in formato elettronico eml, o . msg della copia dei contenuti digitali delle email, complete dei relativi allegati.
Si sono costituiti in resistenza , in data 2/4/2025 – a mezzo della difesa erariale – il MAECI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri , depositando la relativa documentazione.
All’udienza camerale del 20/5/2025 – previo avviso di sentenza in forma semplificata – la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, la documentazione richiesta dall’istante risulta connessa alla sua tutela legale - della quale era stata interessata la Sede Consolare di IM - relativamente ad una vicenda giudiziaria che aveva comportato il suo arresto in Scozia e la sua successiva restrizione in un centro di accoglienza per clandestini nonché ulteriori controversie presso la CEDU e il TAR Campania.
In particolare, nel gravame si evidenzia che “ il ricorrente ha diritto a prendere visione di tutte le email scambiate (ed annessi allegati) tra questo e l’avv. Iain Tweedie (difensore assegnatogli nel mentre del periodo di sofferto in carcere) che afferiscono alla sua posizione giuridica, atteso che le stesse esulano dal diritto alla riservatezza anche laddove trattasi di atti interni (cfr. TAR Palermo sez. I, n. 2152/2012). Dette email possono essere ostese, in via telematica, in formato PDF (cosa che è stata fatta) ovvero in formato .eml o .msg (cosa che non è stata fatta); quest’ultimo formato elettronico è il solo che consente l’estrapolazione e la visualizzazione del corpo testuale e degli allegati e conseguentemente permette di operare delle attività di verificazione/raffronto circa eventuali alterazioni materiali/contenutistiche, elemento questo da cui dipende la difesa del ricorrente (v. quanto evidenziato al p.to 5 a riguardo dell’operato dell’avv. Iain Tweedie). 10. Ma non solo. Deve rivelarsi, sotto altro profilo, l’inesistenza di alcuna preclusione all’accesso ad un documento amministrativo allorquando lo stesso sia richiesto in un formato elettronico differente da quello con cui è stato osteso in precedenza. Non si verte, pertanto, nel caso, tra i vari, di TAR Bologna, sez. II, n. 207/2023 giacché l’oggetto del presente ricorso non riguarda un’identica istanza reiterata più volte (cioè emulativa) bensì un’istanza nuova tesa ad avere accesso a dei documenti amministrativi in un formato elettronico differente. Il dato sulla diversità del formato richiesto nonché sul diverso nesso di strumentalità posto a fondamento dell’istanza (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2655/2022) sostanzia ex sé il carattere di novità nonché la sottesa situazione giuridica da tutelare (cfr. TAR L’Aquila, sez. I, 6 n. 404/2016)”.
A fronte del dubbio che il formato PDF delle mail precedentemente trasmesse al ricorrente non gli consenta “ l’estrapolazione e la visualizzazione del corpo testuale e degli allegati” – precludendogli, in radice l’eventuale uso di tutta la documentazione utile a tutelare, in sede contenziosa, proprie situazioni giuridicamente rilevanti - oltre al fine di assicurare la massima trasparenza della PA - il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla competente Sede Consolare l’esibizione dei documenti richiesti il 5/10/2024 via PEO e in data 18/10/2024 per PEC in formato elettronico eml, o .msg.
Nondimeno ravvisa l’opportunità di compensare le spese di lite - in considerazione del fatto che il ricorrente si è difeso in proprio - peraltro riconoscendogli il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto - ordina l’esibizione dei documenti richiesti al Consolato Generale d’Italia per Scozia e Irlanda del Nord il 5/10/2024 via PEO e in data 18/10/2024 per PEC in formato elettronico eml, o .msg.
Spese processuali compensate, a eccezione del rimborso del contributo unificato al ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.