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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente rel. dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1371/2024 avente ad oggetto “cessazione effetti civili matrimonio concordatario/scioglimento matrimonio civile” e vertente
TRA
( C.F. ), elettivamente domiciliato in Omignano Parte_1 C.F._1
Scalo, via Nazionale, parco La Piazzetta snc, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Chirico (cod. fisc. ), dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ); CP_1 Parte_2 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE' con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario -
CONCLUSIONI per entrambe le parti: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 per il Pubblico Ministero: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1 in data 24/03/2007, che dalla predetta unione erano nati Parte_3 Per_1
ad PO (SA) il 02/10/2007 e d PO (SA) il 30/08/2011,
[...] Persona_2
e di essersi separato consensualmente con decreto di omologa del 09/03/2022 - chiedeva al
Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente chiedeva di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione del padre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e le modalità del diritto di visita da parte della madre, cosi come previsto nell'accordo di separazione, di confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Salento Via Nazionale, II e disporre il versamento da parte della SI.ra di un assegno di mantenimento in favore di Parte_3 ciascun figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, per complessivi euro 400,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Deduceva che erano ampiamente trascorsi sei mesi dal 22/02/2022, che la SI.ra
[...]
subito dopo la separazione era andata a vivere con il suo attuale compagno Parte_3 ad Ascea, in via Tempa delle Rose, n. 12 e svolgeva regolare attività lavorativa presso la Coop.
Soc. Villafranca a r.l. con sede in Omignano Scalo, loc.Cerreta.
La resistente, benchè regolarmente citata, non provvedeva a costituirsi in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorrente dichiarava nel corso dell'udienza del 27/5/2025: “Mi riporto al ricorso. I miei figli vivono con me, il primo vede regolarmente la madre, mentre i rapporti con il secondo sono sostanzialmente inesistenti. Io avrei voluto che i miei figli cominciassero una terapia, ma i ragazzi non sono disponibili e benché io mi sia impegnato nel tentativo di garantire loro un rapporto equilibrato anche con la madre non ho avuto successo, almeno per quanto riguarda mio figlio minore. Attualmente mio figlio ha 14 anni e non è semplice imporgli di vedere la madre. Io non ho nulla in contrario circa l'ascolto dei miei figli da parte del tribunale, ma abbiamo ripetutamente provato anche con l'aiuto dell'avvocato a risolvere la situazione e che l'audizione sarebbe soltanto uno stress per il ragazzo. Mia moglie non contribuisce al mantenimento dei ragazzi, tanto che ormai ho rinunciato, ma è rintracciabile quando necessario anche perché convive con un'altra persona in un paese vicino. Null'altro”.
2 La decisione, in mancanza di richieste istruttorie, era rimessa al Collegio per la decisione.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 4/12/2024. Parte ricorrente ha altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito (decreto di omologa ed estratto dell'atto di matrimonio).
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Passando all'esame delle ulteriori richieste formulate da parte ricorrente, va innanzitutto disposto l'affido condiviso dei figli minori della coppia.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone al giudice di affidare i figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ad entrambi i genitori;
l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio e va disposto solo quando l'affidamento congiunto è in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore. La giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, ha elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole e ciò accade soprattutto in caso di violenza sul figlio e sull'altro genitore anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro, ovvero quando vi sono gravi violazione degli obblighi di assistenza,
l'irreperibilità del genitore, ovvero l'uso di alcool o di sostanze stupefacenti e nel caso di specie non sussistono le condizioni per derogare alla regola dell'affidamento condiviso.
3 Non appare neanche necessario procedere all'ascolto dei minori, atteso che la situazione degli stessi si è cristallizzata all'esito dell'omologazione della separazione, che alcuna domanda risulta essere stata avanzata dalla resistente rimasta contumace e ancora che l'audizione dei minori, in difetto di conflitto in ordine alle questioni che li riguardano, appare nel caso di specie contrasta con i loro interessi fondamentali ( cfr. dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'udienza del
27/5/2025).
I minori vanno collocati presso il padre, come peraltro già disposto in sede di separazione e potranno godere della casa familiare, che viene assegnata al ricorrente, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, secondo cui “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (ex multis Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
Per la disciplina del diritto di visita si confermano le disposizioni contenute nel decreto di omologa.
Circa la determinazione della misura del contributo economico per il mantenimento dei figli minori, deve tenersi conto delle condizioni economiche delle parti e della loro capacità di produrre reddito.
La resistente non si costituiva in giudizio e ciò non consente di conoscere il reddito del quale la stessa gode. Sicuramente le esigenze dei minori sono accresciute e, dunque, merita accoglimento la richiesta del ricorrente della previsione di un assegno di mantenimento mensile, che negli accordi di separazione consensuale non era stato disciplinato.
Ebbene, alla luce della collocazione prevalente delle minori, dei tempi di frequentazione con i genitori, dell'età della prole e delle relative esigenze, della capacità reddituale delle parti per come rappresentata, del contributo minimo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità, la resistente deve contribuire al mantenimento dei figli minori versando al padre la somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel provvedimento di omologa.
4 Le spese di lite in considerazione della natura del giudizio, vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 4/12/2024 dal sig. nei confronti di Parte_1 Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione
[...] reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia della resistente Parte_3
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Comune di Ascea il 24/03/2007 fra e;
Parte_3 Parte_1
3) conferma le disposizioni contenute nel decreto di omologa quanto all'affido condiviso, alla collocazione prevalente dei minori, all'assegnazione della casa coniugale e all'esercizio del diritto di visita da parte della resistente;
4) dispone che la sig.ra versi un assegno di mantenimento in Parte_3 favore di ciascun figlio minore pari ad euro 150,00 mensili, per complessivi euro 300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come già disciplinate nel decreto di omologa;
5) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
6) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 9/6/2025
LA PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
5
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente rel. dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1371/2024 avente ad oggetto “cessazione effetti civili matrimonio concordatario/scioglimento matrimonio civile” e vertente
TRA
( C.F. ), elettivamente domiciliato in Omignano Parte_1 C.F._1
Scalo, via Nazionale, parco La Piazzetta snc, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Chirico (cod. fisc. ), dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ); CP_1 Parte_2 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE' con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario -
CONCLUSIONI per entrambe le parti: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 per il Pubblico Ministero: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1 in data 24/03/2007, che dalla predetta unione erano nati Parte_3 Per_1
ad PO (SA) il 02/10/2007 e d PO (SA) il 30/08/2011,
[...] Persona_2
e di essersi separato consensualmente con decreto di omologa del 09/03/2022 - chiedeva al
Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente chiedeva di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione del padre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e le modalità del diritto di visita da parte della madre, cosi come previsto nell'accordo di separazione, di confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Salento Via Nazionale, II e disporre il versamento da parte della SI.ra di un assegno di mantenimento in favore di Parte_3 ciascun figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, per complessivi euro 400,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Deduceva che erano ampiamente trascorsi sei mesi dal 22/02/2022, che la SI.ra
[...]
subito dopo la separazione era andata a vivere con il suo attuale compagno Parte_3 ad Ascea, in via Tempa delle Rose, n. 12 e svolgeva regolare attività lavorativa presso la Coop.
Soc. Villafranca a r.l. con sede in Omignano Scalo, loc.Cerreta.
La resistente, benchè regolarmente citata, non provvedeva a costituirsi in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorrente dichiarava nel corso dell'udienza del 27/5/2025: “Mi riporto al ricorso. I miei figli vivono con me, il primo vede regolarmente la madre, mentre i rapporti con il secondo sono sostanzialmente inesistenti. Io avrei voluto che i miei figli cominciassero una terapia, ma i ragazzi non sono disponibili e benché io mi sia impegnato nel tentativo di garantire loro un rapporto equilibrato anche con la madre non ho avuto successo, almeno per quanto riguarda mio figlio minore. Attualmente mio figlio ha 14 anni e non è semplice imporgli di vedere la madre. Io non ho nulla in contrario circa l'ascolto dei miei figli da parte del tribunale, ma abbiamo ripetutamente provato anche con l'aiuto dell'avvocato a risolvere la situazione e che l'audizione sarebbe soltanto uno stress per il ragazzo. Mia moglie non contribuisce al mantenimento dei ragazzi, tanto che ormai ho rinunciato, ma è rintracciabile quando necessario anche perché convive con un'altra persona in un paese vicino. Null'altro”.
2 La decisione, in mancanza di richieste istruttorie, era rimessa al Collegio per la decisione.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 4/12/2024. Parte ricorrente ha altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito (decreto di omologa ed estratto dell'atto di matrimonio).
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Passando all'esame delle ulteriori richieste formulate da parte ricorrente, va innanzitutto disposto l'affido condiviso dei figli minori della coppia.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone al giudice di affidare i figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ad entrambi i genitori;
l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio e va disposto solo quando l'affidamento congiunto è in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore. La giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, ha elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole e ciò accade soprattutto in caso di violenza sul figlio e sull'altro genitore anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro, ovvero quando vi sono gravi violazione degli obblighi di assistenza,
l'irreperibilità del genitore, ovvero l'uso di alcool o di sostanze stupefacenti e nel caso di specie non sussistono le condizioni per derogare alla regola dell'affidamento condiviso.
3 Non appare neanche necessario procedere all'ascolto dei minori, atteso che la situazione degli stessi si è cristallizzata all'esito dell'omologazione della separazione, che alcuna domanda risulta essere stata avanzata dalla resistente rimasta contumace e ancora che l'audizione dei minori, in difetto di conflitto in ordine alle questioni che li riguardano, appare nel caso di specie contrasta con i loro interessi fondamentali ( cfr. dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'udienza del
27/5/2025).
I minori vanno collocati presso il padre, come peraltro già disposto in sede di separazione e potranno godere della casa familiare, che viene assegnata al ricorrente, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, secondo cui “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (ex multis Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
Per la disciplina del diritto di visita si confermano le disposizioni contenute nel decreto di omologa.
Circa la determinazione della misura del contributo economico per il mantenimento dei figli minori, deve tenersi conto delle condizioni economiche delle parti e della loro capacità di produrre reddito.
La resistente non si costituiva in giudizio e ciò non consente di conoscere il reddito del quale la stessa gode. Sicuramente le esigenze dei minori sono accresciute e, dunque, merita accoglimento la richiesta del ricorrente della previsione di un assegno di mantenimento mensile, che negli accordi di separazione consensuale non era stato disciplinato.
Ebbene, alla luce della collocazione prevalente delle minori, dei tempi di frequentazione con i genitori, dell'età della prole e delle relative esigenze, della capacità reddituale delle parti per come rappresentata, del contributo minimo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità, la resistente deve contribuire al mantenimento dei figli minori versando al padre la somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel provvedimento di omologa.
4 Le spese di lite in considerazione della natura del giudizio, vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 4/12/2024 dal sig. nei confronti di Parte_1 Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione
[...] reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia della resistente Parte_3
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Comune di Ascea il 24/03/2007 fra e;
Parte_3 Parte_1
3) conferma le disposizioni contenute nel decreto di omologa quanto all'affido condiviso, alla collocazione prevalente dei minori, all'assegnazione della casa coniugale e all'esercizio del diritto di visita da parte della resistente;
4) dispone che la sig.ra versi un assegno di mantenimento in Parte_3 favore di ciascun figlio minore pari ad euro 150,00 mensili, per complessivi euro 300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come già disciplinate nel decreto di omologa;
5) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
6) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 9/6/2025
LA PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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