Articolo 14 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1336
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1962
Art. 14. Personale a contratto quinquennale

Il rapporto d'impiego contrattuale dei collocatori the non sono inquadrati nel ruolo dei collocatori nonche' dei corrispondenti immessi nella qualifica a contratto di collocatore di terza classe ai sensi del precedente articolo 11 resta disciplinato dalla legge 16 maggio 1956, n. 562 , ed al relativo onere di spesa si provvedera' ai sensi del successivo articolo 16.
Le attribuzioni della Commissione di cui all' articolo 7 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , sono assunte dai corrispondenti organi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 .
In corrispondenza delle unita' mantenute in servizio a norma del primo comma del presente articolo, e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nella dotazione organica delle qualifiche di collocatore di 1ª e 2ª classe del ruolo dei collocatori.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1962