Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 541 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. SCARCELLO VINCENZO ANTONIO Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito oggetto: appello , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 46/2022, pubblicata in data 11/01/2022; diritto alla 15° mensilità; differenze retributive maturate.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 3.6.2022, ha appellato la sentenza 11.1.2022 con la Parte_1
quale il Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere la corresponsione delle 15° mensilità a decorrere dalla data del trasferimento presso il CP_1
resistente (vantandone il diritto sulla scorta della chiara previsione contenuta nell'art. 4 D.P.G.R. n.
30/2010), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. L' appellato non si è costituito in giudizio.
1
4. L'appello è improcedibile.
5. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU
20604/2008 e in relazione al presente caso v. Cass. 17368/2018< Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato>).
7. La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
8. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
9. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n. 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 03/06/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 46/2022, pubblicata in data 11/01/2022, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
2 -nulla sulle spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Catanzaro, 27/03/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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