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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con provvedimento del 13/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 23/05/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4329 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] (SA), il 13/08/1955 (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall' avv.to Mariangela Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piaggine (SA), al Corso Vittorio Veneto, n. 54/56;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso,
giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notar di Fiumicino, Persona_1
dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38,
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_1
PEC: t;
Email_2
1 Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento - Opposizione ad A.T.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 12/08/2024, esponeva che, versando nelle Parte_1
condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invocato diritto e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U.
nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della citata provvidenza.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., lo stesso proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto al beneficio invocato, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l con memoria difensiva depositata telematicamente il CP_1
02/12/2024, il quale concludeva per l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa.
Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Nel corso del giudizio il ricorrente depositava ulteriore documentazione medica, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. e conferito incarico allo stesso Consulente per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volto ad attualizzare la valutazione
2 medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
4. Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 23/05/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente e successiva non solo allo svolgimento della consulenza svolta in sede di A.T.P., ma anche all'epoca della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
2. In rito, sono infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'istituto resistente, emergendo dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
3. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita, ha riscontrato una diagnosi di “-mieloma
plasmacellulare IgA-K, in trattamento chemioterapico continuativo con lenalidomide e
3 denosumab; -diffuso danno scheletrico secondario, con crolli porotici dei metameri vertebrali
D8, D9 e L1, ed attuale ragguardevole compromissione delle abilità motorie;
-
cardiomiopatia ipertensiva ipocinetica;
-fibrillazione atriale persistente, già sottoposta ad
intervento di ablazione ed in attuale trattamento con TAO;
-sindrome depressiva con
manifestazioni psicotiche>>. L'ausiliario ha poi constatato un netto peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente, anche dal punto di vista motorio, osservando che <nel
corso della visita medica peritale chi scrive ha avuto modo di evidenziare un sensibile
aggravamento delle difficoltà nelle abilità motorie in capo al ricorrente. Ed infatti, egli
attualmente presenta una deambulazione molto difficoltosa, dolorosa, con utilizzo di
deambulatore, incerta, a piccoli passi e con ricerca di appoggio a persona;
anche i passaggi
posturali risultano molto difficoltosi, con richiesta d'aiuto in quelli più impegnativi. I gravi
disturbi deambulatori e di equilibrio sono anche responsabili di riferite cadute al suolo
verificatesi in ambiente casalingo senza conseguenze traumatiche gravi. L'ingravescente
aggravamento del deficit deambulatorio, ed anche delle attuali condizioni generali di salute,
è stato congruamente documentato anche in corso di apposite visite specialistiche eseguite
presso strutture sanitarie pubbliche, ove si è anche proceduto alla prescrizione di ausili
specifici; si ricorda, in particolare, quanto certificato in corso di visita neurologica, eseguita
presso l'Ospedale di Vallo della Lucania in data 29/11/2024, e di visita fisiatrica, eseguita
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno in data 31/01/2025 (cfr: deambula con
appoggio a bastone e accompagnato a piccoli passi, con instabilità posturale marcata e
tendenza alle cadute. . Cambi posturali con doppio appoggio con aiuto di terzi. CP_2
Il paziente necessita di assistenza nelle attività quotidiane di base). Anche le condizioni
psichiche sembrano aver subito un sensibile deterioramento rispetto alla
precedente visita;
oltre alla già acclarata deflessione del tono umorale, infatti, viene
documentata la insorgenza di disturbi comportamentali a carattere psicotico con ritiro
sociale.>>.
4 Secondo il parere del consulente, dunque, allo stato attuale il ricorrente risulta << incapace
di compiere con sufficiente autonomia gli atti quotidiani della vita, determinando una
condizione di necessità di assistenza nel compimento degli stessi;
risulta in tal modo
perfezionato il requisito sanitario stabilito dal legislatore nella concessione del citato
beneficio>>.
Modificando, quindi, il giudizio precedentemente espresso di insussistenza dei requisiti sanitari occorrenti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento il C.T.U. ha concluso affermando che, alla luce dell'aggravamento della patologia rilevata e della sopravvenuta incapacità di deambulare, le attuali condizioni del D'Agosto consentono di riconoscergli uno stato invalidante tale da giustificare l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento richiesta.
Ciò evidenziato il C.T.U. ha, poi, precisato, quanto alla decorrenza del beneficio, con considerazioni anch'esse meritevoli di piena condivisione, che in base all'evoluzione della malattia, desumibile dalla documentazione sanitaria acquisita e da lui esaminata, le condizioni cliniche del ricorrente sono divenute tali da fondare il diritto al beneficio solo a decorrere dal mese di novembre 2024.
Di conseguenza il quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato si è concretizzato, a parere del C.T.U., dal mese di novembre 2024, cioè in epoca successiva non soltanto alla domanda amministrativa ed alla visita della Commissione
medica dell' ma anche al deposito della C.T.U. in sede di A.T.P. (deposito avvenuto CP_1
il 16/06/2024).
Le conclusioni in parola sono fondate su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportate da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Invero, come già detto, il C.T.U. ha evidenziato come rispetto alla pregressa e sostanzialmente condivisibile valutazione di insussistenza dei presupposti per riconoscere
5 il beneficio invocato si sia avuta un'evoluzione, in senso peggiorativo, del quadro patologico che ha portato ad un maggior grado di compromissione dello stato di salute del ricorrente e ad un peggioramento del quadro clinico odierno, che fonda il diritto attuale ad ottenere l'indennità richiesta.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va parzialmente accolta ed appare senz'altro condivisibile la decorrenza dei benefici richiesti a far tempo dal mese di novembre 2024 e revisione a febbraio 2026.
4. Quanto alle spese del giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda,
appare congruo addivenire alla integrale compensazione delle spese del giudizio.
Vanno, invece, interamente ed in via definitiva messe a carico dell' le spese della CP_1
consulenza tecnica effettuata nel presente giudizio, nella misura liquidata con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4329 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da PT
, contro l in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il ricorrente totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza permanente e continuativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/80 e n. 508/88, con decorrenza dal mese di novembre 2024; revisione a febbraio 2026;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di C.T.U., da liquidarsi con separato decreto quanto alla presente fase di giudizio, a definitivo carico dell' CP_3
, 10.6.2025. Il Giudice del Lavoro
[...]
dott. Antonio Cantillo
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