Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 517/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza dell'1.10.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Monteroduni al Vico XI del Nord n. 3, in proprio e quale liquidatore sia di
[...]
(c.f. ), con sede in Ravenna alla località Lido di Savio, Controparte_1 P.IVA_1
Via Romagna n. 155, sia di c.f. ), con sede in Cervia, Lungomare Parte_2 P.IVA_2
Grazia Deledda n. 130, nonché (c.f. ), nato a [...] Parte_3 C.F._2 il 26.04.1972 e residente in [...], tutti elettivamente domiciliati presso il domicilio PEC dell'Avv. Roberto Cicerone, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione in I grado appellanti e con socio unico (c.f. ), in persona del suo legale rappresentate Controparte_2 P.IVA_3
pro-tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e, per essa,
[...]
c.f. ), con sede in Milano alla Via Valtellina n. Controparte_3 P.IVA_4
1
OGGETTO: rapporti bancari in c/c – garanzia fideiussoria – foro esclusivo del consumatore
– anatocismo e c.m.s., opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n.
1379/2021 emessa in data 2.11.2021 dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1379/2021 emessa in data 2.11.2021 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da
, debitrice principale, nonché da Controparte_1 Parte_1 Pt_3
[...
e quali fideiussori costituiti con atto in data 25.05.2007, nei confronti di Parte_2 [...]
già e con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di CP_4 Controparte_5 CP_2
per il pagamento della complessiva somma di €.43.688,09 oltre accessori e spese,
[...]
quale saldo debitore relativo al contratto di apertura di credito in c/c acceso in data 9.05.2007,
adducendo gli opponenti l'incompetenza territoriale del giudice adito per violazione della normativa in materia di foro del consumatore quanto alla garanzia assunta dal a Pt_3
titolo personale, la nullità delle fideiussioni poiché in contrasto con la normativa antitrust,
l'inidoneità ai fini probatori della documentazione prodotta in sede monitoria, la illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'applicazione di spese e commissioni di massimo scoperto non pattuiti, nonché la nullità del contratto per violazione della forma scritta, ritenuta la competenza a decidere la presente controversia, rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione per illecito anticoncorrenziale per mancata dimostrazione che il contratto di garanzia “a valle” produca effettivamente una distorsione della concorrenza a prescindere dal provvedimento dell'autorità di vigilanza valevole per i contratti stipulati tra il 2003 e il 2005, rigettata altresì l'eccezione di carenza della documentazione posta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo per avere la banca creditrice prodotto il contratto di apertura di credito, gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto nonché il contratto di fideiussione, ritenuta infondata la contestazione relativa all'addebito di interessi
2 anatocistici in presenza di sottoscrizione specifica della clausola contenente la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori ex art. 120, co. 2, TUB,
ritenuta la validità sotto il profilo causale delle clausole che prevedono la c.m.s. e rigettata l'eccezione di indeterminatezza delle stesse per averle la banca espunte dalla somma di cui ha ottenuto l'ingiunzione, ritenuta infine irrilevante la mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario della banca, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_3 [...]
e chiedendone la riforma in virtù delle argomentazioni già Controparte_1 Parte_2
oggetto dei motivi di opposizione, in particolare reiterando l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Ravenna, luogo di residenza di che ha Parte_3
chiesto l'applicazione dell'art. 33, co. 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005 in materia di foro del consumatore, che ha residenza a Ravenna, non configurandosi la sua prestazione di garanzia come esercizio di una attività professionale;
la sentenza impugnata è viziata per aver rigettato la domanda di nullità del contratto senza rilevare che è rimasto immutato il tasso di interesse anatocistico, per effetto della capitalizzazione trimestrale, a differenza di quello debitore e che, non essendovi reciprocità, essa è illegittima sin dall'apertura del conto, inoltre, la c.m.s.
è illegittima poiché priva di causa, essendo stata calcolata sul massimo valore degli scoperti nel periodo di riferimento, in contrasto con la funzione tradizionale ad essa attribuita, per cui si rende necessario un accertamento contabile per ricalcolare il saldo del conto epurato dalla capitalizzazione trimestrale e dalle c.m.s. e spese varie.
Si è regolarmente costituita in giudizio con socio unico -quale cessionaria di Controparte_2
e, per essa, contestando in modo specifico Controparte_4 Controparte_3
l'avverso gravame e facendo rilevare la infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Ravenna, risultando il garante di Parte_3
un'impresa commerciale a cui, pertanto, è inapplicabile la disciplina consumeristica, inoltre il credito contestato è stato provato con una esaustiva produzione documentale, la clausola che prevede l'anatocismo è stata sottoscritta dalla società correntista ed è conforme a quanto disposto dalla delibera CICR del 2000, attuativa dell'art. 120 TUB, infine, è da ritenersi infondata la sollevata nullità della commissione di massimo scoperto, in quanto la somma ingiunta è al netto di essa e di ogni altra commissione applicata dalla banca.
3 A seguito di ordinanza dell'1.10.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame parte appellante critica la sentenza nella parte in cui, in violazione dell'art. 33, co. 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005, ha erroneamente ritenuto la competenza del giudice adito, ignorando tuttavia che il garante ha assunto Parte_3
l'obbligazione fideiussoria in proprio e non per finalità riconducibili all'esercizio della sua attività professionale quale amministratore della atteso che TR nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, né peraltro vi sarebbe alcun collegamento funzionale con la società
principale garantita mentre sarebbe irrilevante il collegamento con Controparte_1 [...]
quale partecipata dalla socia della , Pt_2 Controparte_7 CP_6
poiché sono tutte società garanti e non garantite.
La censura non coglie nel segno.
Reputa il Collegio come, in sede di indagine se il garante abbia o meno la Parte_3 qualifica di consumatore, acquisti particolare rilievo la circostanza se questi sia titolare di cariche all'interno della società correntista, non essendo possibile riferirsi in modo oggettivo alla sola società debitrice principale per escludere la qualifica consumeristica in capo al fideiussore, come prospettato da parte appellata secondo una datata e non condivisibile corrente giurisprudenziale.
Nel contratto di garanzia è al soggetto garante e non al garantito che si deve avere riguardo per stabilire se il garante sia o meno consumatore, in quanto pur essendo la fideiussione un contratto accessorio “dal punto di vista delle parti esso si presenta come un contratto distinto”. L'accessorietà della garanzia rispetto al contratto garantito non fa, quindi, divenire il fideiussore “duplicato” del debitore, né la qualificazione del contratto può incidere sulla qualità di uno dei contraenti, in quanto l'oggetto del contratto è irrilevante ai fini della individuazione della disciplina applicabile in quanto “le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a “qualsiasi contratto” stipulato tra un professionista e un consumatore”.
4 Conta quindi solo la qualità dei contraenti, ossia la circostanza che essi stipulino il contratto nell'ambito della propria attività professionale o al di fuori di questa, pertanto, nell'ipotesi in cui si controverta della qualifica di consumatore in capo al garante, “spetta al giudice
nazionale, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo aa rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva” (cfr. Cass. civ., sent. n. 8284 del 23.03.2023).
Coerentemente alla giurisprudenza unionale e nazionale va, pertanto, definitivamente superata la teoria del c.d. garante di riflesso, anche grazie all'intervento delle SSUU n.
5868/2023 secondo cui “il fideiussore persona fisica non è professionista di riflesso, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito”.
Ancora prima, la Suprema Corte ha sostenuto che “la giurisprudenza della Corte di giustizia” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa il 19 novembre 2015 nella causa C-74/15) “con interpretazione vincolante resa in sede di rinvio pregiudiziale, ha inteso
dare una tutela rafforzata al garante, soggetto che viene rappresentato in condizioni di
disparità di trattamento con la banca, ed ha indicato chiaramente, in sede di rinvio
pregiudiziale, che è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna
guardare per vedere se definirlo come consumatore o meno, con le necessarie ricadute
anche procedurali. Altrettanto chiaramente, però, la Corte di giustizia demanda al giudice
di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale” e, pertanto, “spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, sent. del 24.01.2020, n.1666, nonché Cass. n. 742/2020).
Alla luce dei richiamati principi, si osserva che al momento del rilascio della garanzia
[...]
era titolare del 100% delle quote societarie della debitrice principale (come risulta dalla Pt_2 visura della CCIAA sub doc. 8 all. al ricorso per d.i.) e che, a sua volta, era Parte_2
partecipata al 30% dallo stesso , mentre il 50% era di titolarità di Parte_3 Parte_1
che rivestiva la qualifica anche di amministratore unico ed il restante 20% era di proprietà
5 di (come risulta dalla visura REAL della CCIAA Controparte_7
sub doc. 1 all. al ricorso per d.i.), di cui era socio accomandante TR
(detentore della quota di €.56.242,16 su un valore nominale totale di €.56.810,26
[...]
(come risulta dalla visura Quadrifoglio della CCIAA sub doc. 2 all. al ricorso per d.i.) della quale erano soci amministratori in modo paritetico e (come Parte_3 Controparte_7 risulta dalla visura della CCIAA sub doc. 3 all. al ricorso per d.i.).
Ebbene, dalle sopra evidenziate concatenazioni societarie facenti capo tutte agli stessi soggetti, tra cui il , risulta che quest'ultimo, ancorché socio di minoranza della Pt_3 società garantita , era titolare di una partecipazione Controparte_1 tutt'altro che trascurabile in quanto pari quasi ad un terzo delle quote del capitale sociale, circostanza questa che, lungi dal connotare lo stesso come consumatore, è idonea ad evidenziare, unitamente alla funzione che la fideiussione nella stessa prospettiva della società appellante intendeva perseguire, un collegamento funzionale con l'attività propria della debitrice principale, che ha legittimato la banca creditrice a proporre l'ingiunzione di pagamento dinanzi l'adito Tribunale di Ancona.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante lamenta l'erroneità del capo di sentenza che, in violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., non ha disposto alcun accertamento tecnico sulla correttezza dei calcoli operati dalla banca in sede di unilaterale riduzione del credito da €.52.688,96 quale saldo effettivo del conto ad €.43.688,09, depurandolo dagli effetti della capitalizzazione trimestrale dall'1.01.2016 e della c.m.s., della c.d.f. e della c.i.v., dichiarando la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi senza rilevare che il tasso di interesse creditore del contratto di apertura di c/c, a differenza di quello debitore, sarebbe rimasto immutato per effetto dell'anatocismo e, quindi, in mancanza di reciprocità, la capitalizzazione trimestrale sarebbe illegittima sin dall'apertura del conto.
La doglianza è infondata.
Osserva il Collegio come il contratto in esame preveda la “periodicità di liquidazione contabile e di capitalizzazione degli interessi: trimestrale (fine trim. solare)” e che parte appellante, pur non lamentando la irrisorietà del tasso annuo creditore in quanto pari allo
0,0200%, si duole però della circostanza che il valore di TAN e TAE coincida e che, quindi, la percentuale degli interessi creditori sia rimasta immutata nonostante la capitalizzazione, in tal modo venendo meno il principio di parità di trattamento degli interessi passivi e attivi
6 introdotto dalla delibera CICR del 9.02.2000, il cui art. 2 applicabile al contratto in esame in quanto stipulato nell'arco temporale intercorrente dalla vigenza della suddetta delibera all'entrata in vigore in data 1.01.2014 del novellato art. 120 TUB per effetto della riforma ex lege n. 147/2013, entrata in vigore dall'1.01.2016, prescrive che “Nel conto corrente
l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità” ed il successivo art. 6 stabilisce che “Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Proprio sul punto è di recente intervenuta la Suprema Corte con ordinanza n. 4321 del
10.02.2022, affermando che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente
a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. Quello che rileva in altre parole, al fine di escludere la validità della clausola in questione, non è l'eventuale ridotta misura degli interessi creditori (ritenuta dalla Corte non concludente), bensì la coincidenza dei due tassi. E ciò perché “o la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera;
oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa”.
Nella stessa direzione, la massima elaborata ancor più recentemente dalla Suprema Corte:
“… l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ― giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi
7 siano soggetti a capitalizzazione ― e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (Corte di
Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza n. 18864 del 3.07.2023).
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, dall'esame dei vari documenti di sintesi inviati dalla unitamente alle comunicazioni periodiche (cfr. doc. all. sub n. 4 del fascicolo di parte CP_4
opposta), risulta indicato un tasso creditore nominale sempre inferiore rispetto a quello effettivo: ad esempio, dal 9.05.2007 all'1.06.2007 il tasso nominale è del 2,7160% e quello effettivo del 2,7438%, dall'1.06.2007 il tasso nominale è del 2,8120%, quello effettivo del
2,8418%; dall'1.07.2007 il tasso nominale è del 2,8920%, quello effettivo del 2,9235% e così via per i periodi successivi.
In considerazione di quanto evidenziato, si ravvisa l'osservanza degli art. 2 e 6 della delibera
CICR 9 febbraio 2000, con conseguente validità della relativa pattuizione della capitalizzazione, considerato altresì che la banca, in sede monitoria, ha già provveduto a scorporare dal saldo del conto l'effetto anatocistico dall'1.01.2016, data di entrata in vigore dell'art. 120 TUB.
L'ulteriore vizio della sentenza appellata consiste, inoltre, nell'omesso rilievo che la c.m.s. applicata dalla banca sia priva di causa, dovendo essa legittimamente addebitarsi non sulla parte utilizzata del credito, già onerata dagli interessi debitori, ma su quella concessa e non utilizzata, concretizzando solo in tale ipotesi una controprestazione sinallagmatica meritevole di remunerazione, poiché nel caso di specie essa è stata calcolata sul massimo valore assunto dagli scoperti nel periodo di riferimento, in contrasto con la funzione tradizionale ad essa attribuita, in tal modo sostanziandosi in un ulteriore e non pattuito addebito d'interessi corrispettivi, da ritenersi illegittimo e, di conseguenza, espunto dal conto.
L'assunto non è condivisibile.
Si osserva che inizialmente la c.m.s. rappresentava il compenso spettante alla banca per la sola messa a disposizione del cliente di un affidamento, indipendentemente dal suo utilizzo
8 o meno;
con il passare del tempo, tuttavia, essa ha avuto diverse applicazioni ed è diventata un onere aggiuntivo all'interesse già previsto per la concessione del credito, calcolato sull'utilizzo massimo delle varie tipologie di fido nel trimestre in percentuale sulla somma massima utilizzata durante il trimestre stesso e con applicazione contestuale al conteggio trimestrale degli interessi: essa, pertanto, è diventata un ulteriore addebito di interessi a beneficio della banca, privo di ragione pratica e fondamenti giuridici, in mancanza di norme che la riconoscessero, tanto da essere dichiarata giuridicamente illegittima nel 2009.
Tuttavia, se ne deve ritenere la validità per i contratti stipulati fino all'entrata in vigore del
D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) ed in presenza di determinati elementi che concorrono a determinarla, quali percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito.
Ed infatti, la consolidata giurisprudenza ha affermato che la c.m.s., per poter essere valida, deve essere determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, essendo necessario che la clausola che la preveda contenga la puntuale indicazione di tutti i suddetti elementi atti a determinarla e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, con la conseguenza che, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, configurandosi una violazione degli obblighi informativi a carico della banca ex art. 117 TUB, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico (cfr., ex multis, la recente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n 5359 del 29 febbraio 2024).
Dal momento che nel caso di specie l'eccezione non attiene alla mancanza dei presupposti richiesti, ma riguarda la sola causa della commissione che dal 2012 non è stata più addebitata, il motivo di gravame va rigettato, come anche correttamente rilevato dal primo giudice.
Alla luce di quanto considerato la Corte, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione e respinta la richiesta di CTU econometrica poiché irrilevante per quanto sopra di ragione, rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13,
9 comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Controparte_1 Parte_1 avverso la sentenza 1379/2021 resa in data 2.11.2021 dal Parte_4
Tribunale di Ancona, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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