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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa ex art. 473bis.51 c.p.c. promossa da
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Rosi C.F._2
presso il cui studio in Rieti, Via Contigliano n. 15, eleggono domicilio ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: modifica condizioni di separazione
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 4.3.2025, e hanno adito il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Rieti per ottenere la modifica delle seguenti condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del 24.05.2021:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Rieti Via Tito n. 26, con tutti gli arredi che la compongono, è assegnata alla IG.ra la quale vi abita e risiede, laddove risiede allo stato anche il figlio Parte_1 Per_1
il IG. provvederà a cambiare la propria residenza. Relativamente la casa
[...] Parte_2
coniugale, attualmente di proprietà del IG. , acquistata il 18.12.1991, con atto di Parte_2
compravendita, Repertorio n. 15929, Raccolta n. 6567, a cura del Notaio il IG. Persona_2
si impegna a trasferire ai figli, e , la nuda proprietà al 50% Parte_2 CP_1 Persona_1 ciascuno dell'appartamento sito in Rieti, Via Tito n. 26, censito nel Catasto dei Fabbricati di Rieti, foglio 75, particella 125, sub 36, zona censita 1, categoria A/2, classe 4, consistenza 7 vani, rendita
€ 903,80 e del locale di piano interrato ad uso garage, censito nel Catasto dei Fabbricati di Rieti,
1 foglio 75, particella 125, sub 15, zona censita 1, categoria C/6, classe 12, consistenza 42 metri quadri, rendita € 225,59. La IG.ra , assegnataria della casa coniugale, nell'atto di Parte_1
trasferimento della porzione immobiliare, al quale provvederà il IG. , attuale Parte_2
proprietario, trasferendo la nuda proprietà nella quota rispettivamente del 50% nei confronti dei figli e , verrà indicata come usufruttuaria a vita. Il trasferimento di CP_1 Persona_1 proprietà sarà stipulato con atto notarile, di seguito all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, con oneri a carico del proprietario.
3) Il IG. a titolo di contributo al mantenimento corrisponderà alla IG.ra Parte_2 Parte_1 un contributo mensile di € 150,00 entro il 5 giorno del mese, mediante bonifico bancario o con
[...]
modalità equivalente su conto corrente che verrà comunicato. Il contributo al mantenimento avrà decorrenza dall'emissione dei provvedimenti giudiziari e sarà adeguato annualmente, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT è stato previsto che il IG. avrebbe corrisposto Pt_2 alla IG.ra a titolo di mantenimento la somma di € 150 entro il 5 giorno del mese”; Parte_1
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: successivamente all'omologa della separazione la situazione delle parti è cambiata in quanto è (ed era nel 2021) pensionato e percepisce a titolo di Parte_2 pensione circa €. 1200 al mese ed è ancora proprietario della casa coniugale sita in Rieti alla Via Tito
n.26, assegnata alla moglie in cui la stessa tutt'ora risiede;
la che al momento della Parte_1
separazione svolgeva lavori occasionali, attualmente è pensionata e percepisce esclusivamente un assegno di invalidità categoria IO di circa €. 500 e vive con l'anziana madre nella casa familiare alla stessa assegnata;
dopo l'omologazione della separazione, il a seguito di accertamenti medici Pt_2
necessitati da un repentino peggioramento dello stato di salute, ha scoperto di essere affetto da
“diabete mellito di tipo 2 in terapia insulinica complicato da retinopatia, neuropatia periferica ed elevato rischio di piede diabetico” e necessita di cure e di continua assistenza;
stante lo stato di salute ed economico in cui lo stesso versa, dichiara espressamente di rinunciare al credito vantato Parte_1
nei confronti dello stesso.
Ciò premesso, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“ferme le ulteriori pattuizioni concordate in separazione, il Tribunale Voglia, a modifica delle condizioni del decreto di omologa del Tribunale di Rieti del 24.5.2021, revocare l'attribuzione dell'assegno di mantenimento di € 150 in favore della IG.ra ”. Parte_1
Con note scritte depositate in sostituzione della udienza del 13.3.2025 le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene che le modifiche concordate sono conformi alla legge e si dispone
2 conseguentemente la modifica delle condizioni di separazione nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c. c.p.c., ferme le ulteriori pattuizioni concordate in separazione e a modifica delle condizioni del decreto di omologa del Tribunale di Rieti del 24.5.2021, cosi provvede:
- revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere l'attribuzione dell'assegno di Parte_2 mantenimento di € 150 in favore di Parte_1
- nulla sulle spese.
Cosi deciso in Rieti, il 24 marzo 2025
Il giudice del./est. dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa ex art. 473bis.51 c.p.c. promossa da
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Rosi C.F._2
presso il cui studio in Rieti, Via Contigliano n. 15, eleggono domicilio ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: modifica condizioni di separazione
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 4.3.2025, e hanno adito il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Rieti per ottenere la modifica delle seguenti condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del 24.05.2021:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Rieti Via Tito n. 26, con tutti gli arredi che la compongono, è assegnata alla IG.ra la quale vi abita e risiede, laddove risiede allo stato anche il figlio Parte_1 Per_1
il IG. provvederà a cambiare la propria residenza. Relativamente la casa
[...] Parte_2
coniugale, attualmente di proprietà del IG. , acquistata il 18.12.1991, con atto di Parte_2
compravendita, Repertorio n. 15929, Raccolta n. 6567, a cura del Notaio il IG. Persona_2
si impegna a trasferire ai figli, e , la nuda proprietà al 50% Parte_2 CP_1 Persona_1 ciascuno dell'appartamento sito in Rieti, Via Tito n. 26, censito nel Catasto dei Fabbricati di Rieti, foglio 75, particella 125, sub 36, zona censita 1, categoria A/2, classe 4, consistenza 7 vani, rendita
€ 903,80 e del locale di piano interrato ad uso garage, censito nel Catasto dei Fabbricati di Rieti,
1 foglio 75, particella 125, sub 15, zona censita 1, categoria C/6, classe 12, consistenza 42 metri quadri, rendita € 225,59. La IG.ra , assegnataria della casa coniugale, nell'atto di Parte_1
trasferimento della porzione immobiliare, al quale provvederà il IG. , attuale Parte_2
proprietario, trasferendo la nuda proprietà nella quota rispettivamente del 50% nei confronti dei figli e , verrà indicata come usufruttuaria a vita. Il trasferimento di CP_1 Persona_1 proprietà sarà stipulato con atto notarile, di seguito all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, con oneri a carico del proprietario.
3) Il IG. a titolo di contributo al mantenimento corrisponderà alla IG.ra Parte_2 Parte_1 un contributo mensile di € 150,00 entro il 5 giorno del mese, mediante bonifico bancario o con
[...]
modalità equivalente su conto corrente che verrà comunicato. Il contributo al mantenimento avrà decorrenza dall'emissione dei provvedimenti giudiziari e sarà adeguato annualmente, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT è stato previsto che il IG. avrebbe corrisposto Pt_2 alla IG.ra a titolo di mantenimento la somma di € 150 entro il 5 giorno del mese”; Parte_1
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: successivamente all'omologa della separazione la situazione delle parti è cambiata in quanto è (ed era nel 2021) pensionato e percepisce a titolo di Parte_2 pensione circa €. 1200 al mese ed è ancora proprietario della casa coniugale sita in Rieti alla Via Tito
n.26, assegnata alla moglie in cui la stessa tutt'ora risiede;
la che al momento della Parte_1
separazione svolgeva lavori occasionali, attualmente è pensionata e percepisce esclusivamente un assegno di invalidità categoria IO di circa €. 500 e vive con l'anziana madre nella casa familiare alla stessa assegnata;
dopo l'omologazione della separazione, il a seguito di accertamenti medici Pt_2
necessitati da un repentino peggioramento dello stato di salute, ha scoperto di essere affetto da
“diabete mellito di tipo 2 in terapia insulinica complicato da retinopatia, neuropatia periferica ed elevato rischio di piede diabetico” e necessita di cure e di continua assistenza;
stante lo stato di salute ed economico in cui lo stesso versa, dichiara espressamente di rinunciare al credito vantato Parte_1
nei confronti dello stesso.
Ciò premesso, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“ferme le ulteriori pattuizioni concordate in separazione, il Tribunale Voglia, a modifica delle condizioni del decreto di omologa del Tribunale di Rieti del 24.5.2021, revocare l'attribuzione dell'assegno di mantenimento di € 150 in favore della IG.ra ”. Parte_1
Con note scritte depositate in sostituzione della udienza del 13.3.2025 le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene che le modifiche concordate sono conformi alla legge e si dispone
2 conseguentemente la modifica delle condizioni di separazione nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c. c.p.c., ferme le ulteriori pattuizioni concordate in separazione e a modifica delle condizioni del decreto di omologa del Tribunale di Rieti del 24.5.2021, cosi provvede:
- revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere l'attribuzione dell'assegno di Parte_2 mantenimento di € 150 in favore di Parte_1
- nulla sulle spese.
Cosi deciso in Rieti, il 24 marzo 2025
Il giudice del./est. dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
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