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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 22 gennaio 2015, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n. 9970/2017 R.G.;
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n.66, presso l'avv. Pierluigi
Irace, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. , quale incorporante la società CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(già , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] Controparte_3 elettivamente domiciliata in Lissone (MB), Largo Salvadori n. 8, presso l'avv. Veronica
Giussani, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 23/1/2017, la ha spiegato Parte_1 opposizione avverso la procedura esecutiva iscritta al n. 190/2017 R.G.E. promossa in suo danno con atto di pignoramento presso terzi notificatogli in data 14- 27/12/2016 ad istanza della società Controparte_2 A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha essenzialmente dedotto l'inesistenza del pignoramento per omessa notifica: al riguardo, ha evidenziato come la raccomandata informativa contenente l'avviso di avvenuto deposito presso la Casa Comunale del piego non consegnato per irreperibilità relativa del destinatario, benchè immessa nella cassetta postale rinvenuta presso l'indirizzo della Soc. Coop. Italiana, in Salerno alla Piazza S. Francesco n. 7, riportasse un nominativo diverso (nella specie Cooperativa Le Sante).
Nel relativo procedimento si è costituito il creditore procedente il quale contestata l'infondatezza delle spiegate censure, ha chiesto il rigetto della richiesta di sospensione con assegnazione delle somme pignorate presso il terzo.
Con ordinanza del 31/7/2017 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione attesa la prognosi di inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 617 c.p.c.: ha quindi assegnato termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione ex art. 618 c.p.c., provvedendo, altresì, con separata ordinanza - emessa in parti data - sull'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore.
Con atto di citazione notificato in data 9/11/2017 ha riassunto Parte_1 tempestivamente il giudizio e, evidenziato l'errore nel quale il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso assumendo come tardivamente proposto il ricorso, ha reiterato l'impugnativa avverso l'esecuzione promossa in suo danno per il motivo di cui all'atto introduttivo della fase a cognizione sommaria, chiedendo accertarsi l'inesistenza del pignoramento.
Nel presente giudizio si è costituita la parte opposta (incorporante la CP_1 [...]
, la quale ha eccepito la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_2 pignoramento quivi opposto, domandando l'inammissibilità ed in ogni caso il rigetto dell'opposizione.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 22/1/2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto premesso, l'opposizione – da qualificarsi ai sensi dell'art. 617, secondo comma,
c.p.c. (attenendo la doglianza spiegata alla regolarità formale dell'atto di pignoramento – deve essere dichiarata inammissibile per i motivi di seguito precisati.
Invero, osserva il Giudice come l'odierna parte opponente non abbia fornito la prova che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi sia stato depositato nel termine di venti giorni dalla conoscenza del perdurare della procedura e/o comunque degli atti esecutivi contestati.
Sul punto, occorre infatti evidenziare come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7051. Cfr., altresì, nella giurisprudenza più recente, Cass. 28 maggio 2013, n. 13281; Cass. 7 novembre 2012, n. 19277;
Cass. 7 luglio 2011, n. 15062; Cass. 17 marzo 2010, n. 6487).
Orbene, nel caso di specie l'odierna parte attrice si è limitata ad indicare unicamente di essere venuta a conoscenza dell'atto di pignoramento solo in via informale dopo essersi recato presso gli uffici della Controparte_4
Nondimeno, posto che alcun elemento probatorio circostanziato è stato fornito a sostegno dell'allegazione in tal senso operata, deve escludersi che possa ritenersi correttamente assolto l'onere sopra precisato: non risulta infatti possibile assicurare la ratio sottesa all'onere prescritto dalla giurisprudenza sopra richiamata, atteso che l'allegazione della mera pretesa conoscenza
(senza alcun elemento di prova a sostegno di quanto indicato) non consente di verificare se il termine perentorio di legge sia stato concretamente rispettato.
Peraltro, anche a voler superare la circostanza sopra evidenziata, la documentazione agli atti di causa palesa in ogni caso la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, nonché, a monte,
l'inammissibilità della medesima per difetto di interesse.
Invero, per quanto concerne il primo profilo occorre tener conto del fatto che: da un lato, la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che – in tema di opposizione agli atti esecutivi – la nullità della comunicazione di un provvedimento è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, “qualora l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole;
in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza dell'atto per valutare se e per quali ragioni proporre tempestivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. oppure, alternativamente, incombe all'opponente dimostrare l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, nei predetti termini, del suo diritto di difesa” (Cass. 6 marzo 2018, n. 5172);
Il principio di diritto sopra richiamato consente di affermare la tardività del ricorso in opposizione agli atti esecutivi spiegato nel caso di specie.
Non v'è dubbio, infatti, che la notificazione del pignoramento sia stata idonea a determinare nel destinatario la conoscenza dell'atto, tenuto conto del fatto che l'indicazione di un nominativo errato non incidono sulla idoneità della comunicazione a farne conoscere il contenuto Pacificamente la notifica risulta eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 14/12/2016 come risulta, altresì documentato l'invio della relativa raccomandata informativa pervenuta in data
15/12/2016 e ritornata al mittente con attestazione di compiuta giacenza in data 27/12/2016.
Ed invero, al riguardo, è sufficiente rilevare che in caso di notificazione di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, quando dall'avviso di ricevimento risulti che l'agente postale, a causa dell'assenza del destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia provveduto a immettere il prescritto avviso di deposito nella cassetta postale dello stesso e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona per
“compiuta giacenza” decorsi dieci giorni senza che l'interessato abbia provveduto al ritiro del piego (cfr. Cassazione n. 6853 del 2024). In tale ipotesi, la notifica ha raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario.
L'assunto secondo cui tale notifica risulterebbe inesistente risulta, dunque, destituita di fondamento, dovendosi ritenere la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. validamente perfezionata.
Orbene, alla luce degli elementi sopra indicati deve ritenersi che il ricorso in opposizione sia tardivo, atteso che esso risulta essere stato depositato in data 23/1/2017, e dunque, una volta decorso il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento avvenuta in data
27/12/2016.
Peraltro, non v'è chi non veda come l'opposizione agli atti esecutivi originariamente formulata si palesi altresì inammissibile per difetto di interesse alla deduzione degli asseriti vizi.
Invero, il soggetto opponente giammai ha precisato in che modo l'asserita lesione del contraddittorio lamentata avrebbe comportato l'ingiustizia degli atti esecutivi (e, in particolare, dell'ordinanza di vendita pronunciata): sul punto, a ben vedere, alcuna precisazione è stata operata in ordine al diverso sviluppo che avrebbe potuto conseguire l'espropriazione.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo e in applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/14 per tutte le fasi, avuto riguardo alla definizione unicamente in rito del giudizio ed al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da Soc. Coop. Italiana avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27/12/2016;
CONDANNA parte opponente, al pagamento in favore della parte opposta, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari, il tutto oltre I.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Salerno, 10/6/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 22 gennaio 2015, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n. 9970/2017 R.G.;
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n.66, presso l'avv. Pierluigi
Irace, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. , quale incorporante la società CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(già , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] Controparte_3 elettivamente domiciliata in Lissone (MB), Largo Salvadori n. 8, presso l'avv. Veronica
Giussani, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 23/1/2017, la ha spiegato Parte_1 opposizione avverso la procedura esecutiva iscritta al n. 190/2017 R.G.E. promossa in suo danno con atto di pignoramento presso terzi notificatogli in data 14- 27/12/2016 ad istanza della società Controparte_2 A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha essenzialmente dedotto l'inesistenza del pignoramento per omessa notifica: al riguardo, ha evidenziato come la raccomandata informativa contenente l'avviso di avvenuto deposito presso la Casa Comunale del piego non consegnato per irreperibilità relativa del destinatario, benchè immessa nella cassetta postale rinvenuta presso l'indirizzo della Soc. Coop. Italiana, in Salerno alla Piazza S. Francesco n. 7, riportasse un nominativo diverso (nella specie Cooperativa Le Sante).
Nel relativo procedimento si è costituito il creditore procedente il quale contestata l'infondatezza delle spiegate censure, ha chiesto il rigetto della richiesta di sospensione con assegnazione delle somme pignorate presso il terzo.
Con ordinanza del 31/7/2017 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione attesa la prognosi di inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 617 c.p.c.: ha quindi assegnato termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione ex art. 618 c.p.c., provvedendo, altresì, con separata ordinanza - emessa in parti data - sull'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore.
Con atto di citazione notificato in data 9/11/2017 ha riassunto Parte_1 tempestivamente il giudizio e, evidenziato l'errore nel quale il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso assumendo come tardivamente proposto il ricorso, ha reiterato l'impugnativa avverso l'esecuzione promossa in suo danno per il motivo di cui all'atto introduttivo della fase a cognizione sommaria, chiedendo accertarsi l'inesistenza del pignoramento.
Nel presente giudizio si è costituita la parte opposta (incorporante la CP_1 [...]
, la quale ha eccepito la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_2 pignoramento quivi opposto, domandando l'inammissibilità ed in ogni caso il rigetto dell'opposizione.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 22/1/2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto premesso, l'opposizione – da qualificarsi ai sensi dell'art. 617, secondo comma,
c.p.c. (attenendo la doglianza spiegata alla regolarità formale dell'atto di pignoramento – deve essere dichiarata inammissibile per i motivi di seguito precisati.
Invero, osserva il Giudice come l'odierna parte opponente non abbia fornito la prova che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi sia stato depositato nel termine di venti giorni dalla conoscenza del perdurare della procedura e/o comunque degli atti esecutivi contestati.
Sul punto, occorre infatti evidenziare come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7051. Cfr., altresì, nella giurisprudenza più recente, Cass. 28 maggio 2013, n. 13281; Cass. 7 novembre 2012, n. 19277;
Cass. 7 luglio 2011, n. 15062; Cass. 17 marzo 2010, n. 6487).
Orbene, nel caso di specie l'odierna parte attrice si è limitata ad indicare unicamente di essere venuta a conoscenza dell'atto di pignoramento solo in via informale dopo essersi recato presso gli uffici della Controparte_4
Nondimeno, posto che alcun elemento probatorio circostanziato è stato fornito a sostegno dell'allegazione in tal senso operata, deve escludersi che possa ritenersi correttamente assolto l'onere sopra precisato: non risulta infatti possibile assicurare la ratio sottesa all'onere prescritto dalla giurisprudenza sopra richiamata, atteso che l'allegazione della mera pretesa conoscenza
(senza alcun elemento di prova a sostegno di quanto indicato) non consente di verificare se il termine perentorio di legge sia stato concretamente rispettato.
Peraltro, anche a voler superare la circostanza sopra evidenziata, la documentazione agli atti di causa palesa in ogni caso la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, nonché, a monte,
l'inammissibilità della medesima per difetto di interesse.
Invero, per quanto concerne il primo profilo occorre tener conto del fatto che: da un lato, la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che – in tema di opposizione agli atti esecutivi – la nullità della comunicazione di un provvedimento è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, “qualora l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole;
in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza dell'atto per valutare se e per quali ragioni proporre tempestivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. oppure, alternativamente, incombe all'opponente dimostrare l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, nei predetti termini, del suo diritto di difesa” (Cass. 6 marzo 2018, n. 5172);
Il principio di diritto sopra richiamato consente di affermare la tardività del ricorso in opposizione agli atti esecutivi spiegato nel caso di specie.
Non v'è dubbio, infatti, che la notificazione del pignoramento sia stata idonea a determinare nel destinatario la conoscenza dell'atto, tenuto conto del fatto che l'indicazione di un nominativo errato non incidono sulla idoneità della comunicazione a farne conoscere il contenuto Pacificamente la notifica risulta eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 14/12/2016 come risulta, altresì documentato l'invio della relativa raccomandata informativa pervenuta in data
15/12/2016 e ritornata al mittente con attestazione di compiuta giacenza in data 27/12/2016.
Ed invero, al riguardo, è sufficiente rilevare che in caso di notificazione di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, quando dall'avviso di ricevimento risulti che l'agente postale, a causa dell'assenza del destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia provveduto a immettere il prescritto avviso di deposito nella cassetta postale dello stesso e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona per
“compiuta giacenza” decorsi dieci giorni senza che l'interessato abbia provveduto al ritiro del piego (cfr. Cassazione n. 6853 del 2024). In tale ipotesi, la notifica ha raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario.
L'assunto secondo cui tale notifica risulterebbe inesistente risulta, dunque, destituita di fondamento, dovendosi ritenere la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. validamente perfezionata.
Orbene, alla luce degli elementi sopra indicati deve ritenersi che il ricorso in opposizione sia tardivo, atteso che esso risulta essere stato depositato in data 23/1/2017, e dunque, una volta decorso il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento avvenuta in data
27/12/2016.
Peraltro, non v'è chi non veda come l'opposizione agli atti esecutivi originariamente formulata si palesi altresì inammissibile per difetto di interesse alla deduzione degli asseriti vizi.
Invero, il soggetto opponente giammai ha precisato in che modo l'asserita lesione del contraddittorio lamentata avrebbe comportato l'ingiustizia degli atti esecutivi (e, in particolare, dell'ordinanza di vendita pronunciata): sul punto, a ben vedere, alcuna precisazione è stata operata in ordine al diverso sviluppo che avrebbe potuto conseguire l'espropriazione.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo e in applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/14 per tutte le fasi, avuto riguardo alla definizione unicamente in rito del giudizio ed al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da Soc. Coop. Italiana avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27/12/2016;
CONDANNA parte opponente, al pagamento in favore della parte opposta, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari, il tutto oltre I.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Salerno, 10/6/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco