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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza ZZ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nei procedimenti riuniti, nn. 857/2022 e 865/22, R.G., vertenti
TRA
, nata a [...], il 11/05/1935, Parte_1
rapp.ta e difesa dagli avv.ti SAITTA C.F._1
GIUSEPPE, SAITTA GIULIANO E PALAMARA ROMEO
Appellante e appellata incidentale
CONTRO
, nato a [...], il [...], Controparte_1
, e nata a [...] l'11 C.F._2 CP_2 maggio 1952 CF elettivamente C.F._3 domiciliati in FA, Via Roma 140 presso lo studio dell'Avv.
Rita Monica Ristuccia, che li rappresenta e difende
Appellati ed appellanti incidentali
Ogg: appello a sentenza n. 1289/2022 del 03/11/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., notificata in data 10.11.22
1 Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7.12.22 proponeva Parte_1 appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definendo il giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di CP_1
e così statuiva: “Accoglie la
[...] Controparte_3
domanda di parte attrice e dispone che la stessa proceda a propria cura e spese, alla apposizione dei termini fra il proprio terreno ricadente nella particella n. 299 del fg. di mappa 12 del
Comune di FA e i terreni insistenti nelle particelle nn. 303 e
901 dello stesso foglio di mappa e di proprietà dei convenuti che dovranno previamente arretrare la propria costruzione entro i confini individuati e tracciati dal CTU nell'elaborato peritale in motivazione richiamato, il tutto sotto la direzione del medesimo tecnico incaricato, dott. Ing. ; Persona_1
2) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
3)rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria di parte convenuta;
4) condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, di metà delle spese di lite che individua, secondo i criteri indicati, in €. 3.000,00 per compensi oltre spese esenti quantificate in €. 458,00, spese generali e oneri fiscali.
5) Sulle spese di CTU richiama quanto in motivazione.
I a loro volta proponevano appello alla Parte_2
stessa sentenza, che veniva iscritto al n. 865/2022.
2 Riuniti i due giudizi, la causa con ordinanza del 26.3.2024, in esito a trattazione cartolare, era posta in decisione con i termini di rito per conclusioni e repliche.
******
Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio i coniugi al fine Parte_1 CP_1 di ottenere: 1) l'accertamento della linea di confine tra la particella catastale 299 del foglio 12 del Comune di FA di sua proprietà e le particelle nn. 303 e 901 di proprietà CP_1
2) l'autorizzazione ad apporre sul confine una
[...] recinzione;
3) previa dichiarazione dell'illegittimità della costruzione eseguita nella proprietà confinante dal CP_1
(perché in difetto di atto concessorio e, comunque, in quanto interamente eseguita a meno di 10 metri dal confine di proprietà), la condanna del , unitamente alla alla CP_1 CP_2
demolizione del manufatto e al risarcimento dei danni da liquidarsi con separato giudizio.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande di controparte. Premetteva il di essere proprietario di un CP_1
modesto appezzamento di terreno costituito da tre particelle individuate con i nn. 901, 303 e 304, di cui le prime due (303 e la
901) confinanti con la particella 299 di proprietà della ZZ,
e che sulla particella 303 vi erano evidenti tracce di un vecchio manufatto noto come “pennata”, ovvero un immobile funzionale al ricovero notturno dell'uva Pt_3
In via riconvenzionale chiedevano la condanna della ZZ al
“… risarcimento di tutti i danni (da loro) subiti, …..che a causa
3 delle diverse e continue segnalazioni di realizzazione di opere abusive … non hanno potuto dimostrare la preesistenza del manufatto e non avrebbero di certo dovuto subire un ordine di demolizione e rigetto sull'istanza di concessione edilizia”.
La causa veniva decisa nei termini sopra indicati, con le seguenti argomentazioni:
-l'azione della ZZ era da ricondurre in parte all'art 950
c.c., ed in parte all' art. 951 c. c..
-nel merito, le doglianze dell'attrice erano fondate, attesi gli esiti della CTU (“… riguardo la linea di confine tra i lotti … essa non coincide con quella catastale sia sul lato nord del manufatto in muratura che sul lato sud. Infatti, il confine a nord termina con
l'inizio della porta d'ingresso del manufatto (vedi disegni allegati). Pertanto, la porta sporge sul terreno di parte attrice a meno di un piccolo triangolo di terreno del Sig. . Sul CP_1
lato sud lo scostamento dal confine catastale è di circa 37 cm rispetto alla linea rilevata”. “…in seguito al rilievo si evince che oltre allo spianamento del proprio terreno la parte convenuta è entrata anche in quello della Sig.ra ZZ. Infatti, nel rilievo eseguito il palo è individuato dal punto denotato con “135” sui grafici e pertanto ricade sul terreno di parte attrice”. In ogni caso, “… il manufatto è stato realizzato ed in parte completato nel corso di un decennio secondo tre fasi con esclusione delle pareti sud ed est. Infatti, quest'ultime poggiano su una muratura
a secco realizzata nel passato per il contenimento del terreno secondo le tecniche degli antichi costruttori. Infatti, sul lato sud la prosecuzione del muro di sostegno a secco, oltre il manufatto,
4 dimostra la vetustà del muro e la sua originaria tessitura. Le pareti ovest e nord sono state realizzate solo ultimamente…
l'esecuzione del getto di cls per la parete ovest è avvenuto in due fasi. Il primo getto è stato eseguito sino ad un'altezza di circa 50 cm dal p.c. seguito qualche anno dopo da un secondo e ultimo getto necessario a raggiungere l'altezza complessiva di circa
214 cm. Gli ultimi 80 cm di sopraelevazione delle pareti sono stati eseguiti con blocchi di cemento contemporaneamente alla realizzazione della parete nord”. “…nessun elemento è stato riscontrato sui luoghi che possa far pensare all'esistenza in passato di un fabbricato denominato “pinnata” secondo il gergo eoliano. L'esistenza delle pareti non si riscontra neanche nelle più vecchie aerofotogrammetrie in cui si evince solo la presenza di piccole scarpate rappresentate oggi dalle pareti sud ed est.
L'andamento della linea di confine con un angolo a 90° potrebbe coincidere con l'esistenza di un muretto di confine senza che costituisse la delimitazione di un qualche volume. Il prospetto ovest del manufatto ricalca il confine catastale tra i lotti. Pertanto, il manufatto è realizzato sul confine con la parte attrice. Sul lato nord confina in parte con il lotto dell'attore ed in parte con quello del convenuto per come rappresentato sugli allegati grafici. Considerando che la linea di confine rilevata rispetto a quella catastale tra i lotti non è coincidente solo per poche decine di centimetri, si rimanda l'apposizione definitiva dello stesso solo dopo l'autorizzazione del giudice”.
-tali doglianze andavano accolte, atteso anche che parte convenuta non aveva provato l'assunto, per il quale nel terreno di
5 cui alla particella 303 vi fossero tracce “… di ciò che restava di una vecchia pinnata…” poi restaurata. E, anzi il CTU, esaminando la dichiarazione dalla S.A.S. T.D.L., relativa alla presenza di un rudere, e una ortofoto del luglio 1967 confrontata con Google Earth del 2014, aveva ritenuto che non dimostrassero l'esistenza di tale vecchio manufatto. Visto, poi, che lo sconfinamento era dovuto non alla ristrutturazione di un manufatto preesistente ma ad una nuova costruzione, realizzata senza le necessarie autorizzazioni amministrative (oggetto di ordine di demolizione da parte del Comune di FA, ordine peraltro non sospeso), non era possibile ritenere un confine diverso da quello di cui alle risultanze catastali.
-Quanto alla domanda volta ad accertare che il manufatto in contestazione non rispettasse la distanza prevista dal regolamento edilizio (essendo costruito “… a meno di dieci metri dal confine di proprietà …”), essa era infondata;
infatti, lo strumento urbanistico del Comune di FA -laddove stabilisce, per le nuove costruzioni, “un distacco dai confini non inferiore a mt.
10”- non poteva trovare applicazione in quanto non vi erano costruzioni dell'attrice da cui distaccarsi.
- La domanda di demolizione del manufatto, perché costruito in mancanza di concessione edilizia, era inammissibile, atteso che l'ordine di demolizione era stato già dato dal Comune di FA e che sul punto vi è difetto di giurisdizione dell'Autorità adita.
- Le domande risarcitorie di entrambe le parti sono infondate per carenza di prova dei danni medesimi nonché del nesso casuale fra i fatti allegati e gli asseriti danni. Specificamente, poi, la richiesta
6 risarcitoria di parte attrice per il danno da violazione delle distanze, non può essere accolta insussistenza della dedotta violazione.
-La richiesta di applicazione del disposto dell'art. 938 c. c. invocata da parte convenuta nelle note scritte di udienza, è inammissibile in quanto tardiva, poiché non formulata nella comparsa di costituzione.
Appelli
Con il proposto gravame la ZZ ha formulato 3 motivi:
1. Ha errato il Tribunale nel dichiarare inammissibile la domanda di demolizione del manufatto eseguito -in difetto di concessione edilizia- in parte sul confine e in parte oltre il confine, sul presupposto che l'ordine di demolizione, impartito dal Comune di FA determinerebbe il difetto di giurisdizione.
Premesso che il Tribunale, erroneamente, non aveva dato atto del fatto che l'ordinanza dell'8.9.2011 resa dal TAR di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso di avverso i Controparte_1
provvedimenti adottati dal Sindaco di FA (ossia: a) diniego di concessione edilizia del 13 aprile 2011; b) ordinanza di sospensione dei lavori n. 5 dell'1 aprile 2011; c) ordine di demolizione dei manufatti realizzati in difetto di titolo edilizio) era stata confermata in sede di gravame ( sentenza n. 1080 del
21.10.2022, del Consiglio di Giustizia Amministrativa), tale giudicante aveva affermato il “difetto di giurisdizione dell'Autorità adita”, senza considerare che il giudice ordinario ha in ogni caso il potere di dare esecuzione, autonomamente, ad un
7 provvedimento separatamente adottato dalla Pubblica
Amministrazione in ordine ad attività edilizia illegittima ed ha ignorato il principio per il quale: “Il giudice ordinario non può esercitare il potere di disapplicazione di un atto amministrativo presupposto quando la legittimità del provvedimento stesso sia stata accertata, “inter partes” e con autorità di giudicato, dal giudice amministrativo competente”
Per l'effetto, la pronunzia del Tribunale non poteva discostarsi dal giudicato amministrativo, anzi avrebbe dovuto recepire e confermare esplicitamente l'obbligo demolitorio posto a carico dei Parte_4
2. – Ha errato il Tribunale omettendo di considerare che, nella specie, i hanno eseguito una nuova Parte_2
costruzione e non il completamento di un fabbricato (una vecchia "pinnata") preesistente.
I hanno eseguito progressivamente, in un Parte_4
decennio circa, una nuova costruzione a distanza illegale dal terreno di proprietà ZZ.
Il Tribunale avrebbe dovuto ordinarne la demolizione, e non soltanto l'arretramento fino alla linea di confine tra le due proprietà, trattandosi appunto di nuova costruzione, in violazione del Regolamento edilizio del Comune di FA, per il quale “le distanze tra costruzioni(agricole) devono essere non minori di mt. 20 ed il distacco dai confini non inferiori a mt. 10”.
3. Ha errato il Tribunale di Barcellona P.G., omettendo di condannare i convenuti al risarcimento Parte_4
8 dei danni, atteso che la violazione delle distanze legali è foriera di pregiudizio;
Con il loro distinto appello i coniugi hanno Parte_4
dedotto:
1. Errata valutazione di una prova decisiva.
Il G.U ha errato ad accogliere la domanda di parte attrice, disponendo l'apposizione dei termini a cura dell'attrice e l'arretramento della costruzione a carico dei convenuti. Infatti, il manufatto in questione era preesistente, e il Giudice avrebbe dovuto tenere in debita considerazione tutte le osservazioni dei convenuti alla CTU, e i dubbi nutriti dallo stesso consulente, quando ha affermato che il muretto rinvenuto “potrebbe coincidere” .
In ogni caso il CTU avrebbe dovuto descrivere la situazione dei luoghi, e specificamente la preesistenza di una recinzione metallica con paletti in ferro che delimitava le rispettive proprietà delle parti. Ciò dimostrava l'evidenza dei confini reali e l'erroneità di quelli catastali indicati dal CTU, per il quale la parete lato ovest per una piccola ed insignificante porzione rientrerebbe nella proprietà attrice e viceversa, quasi in compensazione. L'assunto del CTU, peraltro, è contraddetto dalla documentazione (fotografia n. 7) in cui si nota -a ridosso del fabbricato- un vecchio muro (ultraventennale) di contenimento posto a confine tra le proprietà, che nel rilievo in sovrapposizione, risulta invece posizionato non correttamente dal punto di vista della mappa catastale. Segno evidente, questo, che i confini catastali sono errati e che non sono stati valorizzati (ed
9 ancor prima rappresentati al giudice) i segni di confine presenti sui luoghi.
Contrariamente a quanto affermato dal consulente tecnico, poi, i convenuti avevano ampiamente dimostrato la preesistenza dell'immobile denominato “pennata”: a) con l'aereofotogrammetria del 1967 rapportata alle risultanze di
Google del 2014; 2) con gli atti di notorietà sottoscritti da persone che ricordavano la preesistenza del manufatto;
c) con il testamento del 1923 in cui chiaramente risultava -a pag. 10, punto 2 lettera b ,- l'indicazione di un immobile denominato
“pennata” e i suoi confini catastali che coincidono perfettamente con quelli odierni;
2. Difetto di legittimazione di parte convenuta- estensione della domanda rispetto alle domande formulate nella mediazione - Difetto di competenza
Il Giudice si sarebbe dovuto limitare a rigettare la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali senza entrare nel merito dell'occupazione del terreno riscontrata dal CTU a seguito dei predetti rilievi, atteso che non vi era alcuna domanda diretta ad ottenere l'arretramento della costruzione entro la linea di confine, pure oggetto di accertamento.
3. Difetto di legittimazione passiva.
Da nessun atto era emerso che i convenuti, ed in particolare fossero proprietari dei fondi oggetto di Controparte_3
regolamento di confini, esattamente delle particelle 901 e 303.
Ciò era stato posto all'attenzione dell'attrice in sede di mediazione, e la stessa nell'atto di citazione aveva manifestato
10 dubbi sulla legittimazione passiva dei convenuti, specificando che dagli accertamenti immobiliari non risultava alcun titolo in favore del o della moglie, ma che di fatto il si CP_1 CP_1
era dichiarato proprietario.
4. Erronea condanna alle spese legali.
Ha errato il GOT a condannare i convenuti al pagamento delle spese. Infatti, considerata l'equivalenza delle rispettive occupazioni di terreno, coincidenti come superficie, e di piccole tolleranze, che ben possono rientrare nell'ambito dei rilievi catastali e delle linee di confine, avrebbe dovuto compensarle, avuto riguardo altresì al rigetto delle altre domande dell'attrice.
Osservazioni della Corte.
È preliminare ad ogni altra questione l'esame del motivo di appello avanzato dai , che attiene alla loro CP_1
“legittimazione passiva”.
L'attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha specificato che i convenuti devono ritenersi correttamente i soggetti nei cui confronti indirizzare le azioni spiegate, atteso che, pur non risultando da alcun titolo che fossero proprietari dei fondi confinanti, tali si erano dichiarati.
I convenuti nell'atto di costituzione non hanno contestato la circostanza, assumendo di essere i proprietari.
Solo in questa sede hanno posto la questione, appellando in via incidentale la decisione, con il sostenere di non essere
“legittimati passivi”, in quanto non titolari del diritto di proprietà.
Orbene, la titolarità del diritto in base al quale si agisce o si è chiamati a resistere è un requisito di fondatezza della domanda,
11 che va verificato d'ufficio sulla base degli atti (Cassazione civile sez. un., 16/02/2016), con l'effetto che la proposizione della questione in questo grado -come motivo di appello- è ammissibile, sia perché integra una mera difesa e non già un'eccezione, sia perché, comunque, in appello non si possono proporre solo le nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Ciò premesso, gli atti consentono di ritenere che i convenuti non sono titolari del diritto di proprietà limitatamente alla particella
901.
Intanto, è stata la stessa attrice ad affermare in citazione, come sopra si è detto, che non risultava alcun titolo che attribuisse ai convenuti la titolarità dei fondi in questione, ritenendo sufficiente allo scopo la mera affermazione di proprietà fattale dal CP_1
con telegramma, ma elementi nello stesso senso sono stati allegati pure dai convenuti, nonostante in comparsa si fossero dichiarati proprietari.
Infatti, il ha allegato di avere la proprietà della Tes_1
particella 901 per usucapione, e di aver acquistato la particella
303 con scrittura privata.
Ora, mancando una sentenza che dichiari l'acquisto per usucapione della proprietà della particella 901, ne consegue che il non è il proprietario. CP_1
Diverso discorso vale in relazione e alla particella 303, atteso che l'acquisto è avvenuto con scrittura privata.
Vero è che manca la trascrizione, ma è altrettanto vero che la
ZZ non ne ha contestato l'opponibilità a sé, ragion per cui
12 nel giudizio de quo vi è prova sufficiente a ritenere che il sia titolare della proprietà della particella 303. CP_1
Detto questo, in accoglimento parziale del motivo di appello in esame, la sentenza va riformata nella parte in cui ridetermina i confini tra le particelle 299 di proprietà dell'attrice e la particella
901.
Passando ad esaminare -per ragioni di ordine logico- l'appello incidentale nel motivo con cui contesta la determinazione del confine con la particella 303, esso appare fondato per le seguenti ragioni:
-i confini vanno determinati sulla base delle risultanze dei titoli di provenienza, in mancanza sulla scorta di tutti gli elementi di prova offerti dalle parti, ivi compresi i segni di confine esistenti sui luoghi, e -in via sussidiaria- utilizzando le mappe catastali.
-nel caso di specie nulla risulta dall'atto di provenienza
(divisione) prodotto dalla ZZ circa i confini della particella
299, né il ha dedotto che dalla scrittura privata con cui Tes_1
ha acquistato la particella 303 si evincesse qualche dato utile allo scopo. Ha dedotto, invece, che il confine tra le due ridette particelle era stato concordato, con l'apposizione di una recinzione. Poiché la ZZ non ha formulato alcuna doglianza afferente alla recinzione posta sul lato nord (della quale, sebbene presente sui luoghi, non aveva palesato l'esistenza), resta evidente che la domanda, riguardava piuttosto la posizione del manufatto rispetto al confine e il confine con la particella 901 (che per le ragioni sopra specificate non può costituire più oggetto di esame).
13 - in merito al confine lato ovest, la CTU dimostra che il manufatto ricade interamente entro la linea catastale, salvo che per una piccolissima parte che -rispetto a tale linea di confine- si trova sulla particella 299; in siffatta situazione, come segnalato dal il problema è di stabilire se il confine reale sia CP_1
costituito dalla sagoma del manufatto, e ciò sulla base dell'assunto che ivi è sempre esistito. In tal senso certamente depongono la presenza di un vecchio muro a secco, posto sul lato sud e sul lato est, usate come basi per la successiva sopraelevazione, la cui posizione ad angolo retto lascia presumere che ci fosse ivi un volume, come emerge da foto del
1967. La posizione, poi, del lato ovest -quasi sovrapponibile al confine catastale- la nota circostanza della non esattezza delle mappe catastali, le risultanze della dichiarazione rilasciata dalla
Società Aerofotogrammetrica Siciliana Tecnologie digitali in merito alla coincidenza per forma e dimensioni del manufatto evidenziato dalla foto aerea del 1967 con quello attuale, come evidenziato nello stralcio di Google Earth dell'anno 2014, sono tutti elementi per affermare che il confine esatto tra i fondi 299 e
303 coincide sul lato ovest con la parete del manufatto.
E' qui il caso di fugare ogni dubbio sull'utilizzabilità di tale documentazione, considerando che di fatto si tratta di valutazioni di natura tecnica (dichiarazione della SAS) e di dati tecnici
(fotografie aeree e risultanze di Google Hearth), che lo stesso
CTU avrebbe potuto acquisire.
14 Non essendovi, quindi, incertezza sui confini, l'azione di regolamento va rigettata con riforma del capo di sentenza che invece l'ha accolta.
Si deve passare ora all'esame dell'appello principale, con il quale si censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di demolizione del manufatto in questione.
Esso è infondato e va rigettato.
Intanto, è fuor di dubbio che il giudice civile non possa ordinare la demolizione di un manufatto se non quando la sua costruzione violi un diritto del soggetto che la richiede, nascente dalla legge o dal contratto;
di contro l'accertamento della regolarità urbanistica, in sé e per sé, è affidato alla P.a. e la relativa giurisdizione spetta al TAR.
Orbene poi, poiché una violazione di norme dirette a disciplinare rapporti tra privati, non è stata commessa (come si dirà), va da sé che questa Corte non possa accogliere la domanda di demolizione.
Infatti, premesso che la problematica della violazione delle distanze si pone solo ove si tratti di nuova costruzione -senza entrare nel merito di ciò, perché non utile ai fini della presente decisione- va detto che, comunque, l'immobile in questione ricade in zona C1, e che nessuna allegazione vi è da parte della
ZZ circa l'inosservanza di distanze dal confine previste dal regolamento edilizio del Comune di FA, relativamente alla citata zona.
In particolare, l'attrice aveva invocato in citazione la norma regolamentare per la quale per i fondi ricadenti in zona agricola
15 dove rispettarsi- nell'edificazione- la distanza di 10 metri dal confine, e -a fronte della verifica che invece le particelle oggetto di causa ricadono in zona C1- non ha modificato l'impostazione difensiva.
Meglio argomentando: il giudice deve applicare le norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni. In altri termini, le norme dei regolamenti edilizi locali sono, per effetto del richiamo degli articoli 871,
872, 873, Codice civile, integrative delle norme contenute nello stesso codice in materia di costruzioni, sicché, ponendosi il problema della scienza ufficiale del giudice in ordine alle norme integrative negli stessi termini di quello concernente le norme del
Codice civile, il giudice, cui sia ritualmente resa nota l'esistenza di normativa locale in materia, deve acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale, o attraverso la collaborazione delle parti (non soggetto alle norme sull'attività probatoria documentale) ovvero attraverso la richiesta di informazione ai
Comuni, che tengono la raccolta dei regolamenti comunali.
Nello specifico, però, la norma regolamentare è stata richiamata dalla ZZ solo in relazione alla costruzione in area agricola, mentre nulla è stato specificato con riferimento ad immobili ricadenti in zona C1; da qui l'assenza di un obbligo di ricerca di eventuale normativa integrativa del codice civile.
Spese
16 Atteso l'esito del giudizio che vede il rigetto delle domande di parte attrice, le spese del primo e del secondo grado vanno poste a suo carico.
Esse si liquidano come da dispositivo, applicando le tariffe per lo scaglione di valore fino ad € 26.000, tra i minimi ed i medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti con citazione notificata il
7.12.22 da e con separata citazione, iscritta a Parte_1
ruolo il 15.12.22, da e Parte_5 Controparte_3
avverso la sentenza n. 1289/22, emessa in data 3.11.2022 dal
Tribunale di Barcellona P.G., notificata il 10.11.22 nel giudizio tra le medesime parti, così provvede:
-Rigetta l'appello proposto da perché infondato;
Parte_1
-In accoglimento dell'appello proposto da e CP_1 CP_2
ed in totale riforma della sentenza appellata: 1) rigetta tutte le domande avanzate da 2) Condanna Parte_1 quest'ultima al pagamento, in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre iva
Cassa e rimborso spese generali;
3) pone le spese di CTU a totale e definitivo carico della ZZ;
- Condanna l'appellante ZZ al pagamento, in favore delle controparti delle spese del presente giudizio di gravame, che liquida in € 3.382,50, di cui € 382,50 per spese ed € 3.000,00 compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
17 -Dichiara che sussistono -nei confronti di le Parte_1 condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza ZZ dott. Giuseppe Minutoli
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza ZZ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nei procedimenti riuniti, nn. 857/2022 e 865/22, R.G., vertenti
TRA
, nata a [...], il 11/05/1935, Parte_1
rapp.ta e difesa dagli avv.ti SAITTA C.F._1
GIUSEPPE, SAITTA GIULIANO E PALAMARA ROMEO
Appellante e appellata incidentale
CONTRO
, nato a [...], il [...], Controparte_1
, e nata a [...] l'11 C.F._2 CP_2 maggio 1952 CF elettivamente C.F._3 domiciliati in FA, Via Roma 140 presso lo studio dell'Avv.
Rita Monica Ristuccia, che li rappresenta e difende
Appellati ed appellanti incidentali
Ogg: appello a sentenza n. 1289/2022 del 03/11/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., notificata in data 10.11.22
1 Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7.12.22 proponeva Parte_1 appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definendo il giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di CP_1
e così statuiva: “Accoglie la
[...] Controparte_3
domanda di parte attrice e dispone che la stessa proceda a propria cura e spese, alla apposizione dei termini fra il proprio terreno ricadente nella particella n. 299 del fg. di mappa 12 del
Comune di FA e i terreni insistenti nelle particelle nn. 303 e
901 dello stesso foglio di mappa e di proprietà dei convenuti che dovranno previamente arretrare la propria costruzione entro i confini individuati e tracciati dal CTU nell'elaborato peritale in motivazione richiamato, il tutto sotto la direzione del medesimo tecnico incaricato, dott. Ing. ; Persona_1
2) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
3)rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria di parte convenuta;
4) condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, di metà delle spese di lite che individua, secondo i criteri indicati, in €. 3.000,00 per compensi oltre spese esenti quantificate in €. 458,00, spese generali e oneri fiscali.
5) Sulle spese di CTU richiama quanto in motivazione.
I a loro volta proponevano appello alla Parte_2
stessa sentenza, che veniva iscritto al n. 865/2022.
2 Riuniti i due giudizi, la causa con ordinanza del 26.3.2024, in esito a trattazione cartolare, era posta in decisione con i termini di rito per conclusioni e repliche.
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Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio i coniugi al fine Parte_1 CP_1 di ottenere: 1) l'accertamento della linea di confine tra la particella catastale 299 del foglio 12 del Comune di FA di sua proprietà e le particelle nn. 303 e 901 di proprietà CP_1
2) l'autorizzazione ad apporre sul confine una
[...] recinzione;
3) previa dichiarazione dell'illegittimità della costruzione eseguita nella proprietà confinante dal CP_1
(perché in difetto di atto concessorio e, comunque, in quanto interamente eseguita a meno di 10 metri dal confine di proprietà), la condanna del , unitamente alla alla CP_1 CP_2
demolizione del manufatto e al risarcimento dei danni da liquidarsi con separato giudizio.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande di controparte. Premetteva il di essere proprietario di un CP_1
modesto appezzamento di terreno costituito da tre particelle individuate con i nn. 901, 303 e 304, di cui le prime due (303 e la
901) confinanti con la particella 299 di proprietà della ZZ,
e che sulla particella 303 vi erano evidenti tracce di un vecchio manufatto noto come “pennata”, ovvero un immobile funzionale al ricovero notturno dell'uva Pt_3
In via riconvenzionale chiedevano la condanna della ZZ al
“… risarcimento di tutti i danni (da loro) subiti, …..che a causa
3 delle diverse e continue segnalazioni di realizzazione di opere abusive … non hanno potuto dimostrare la preesistenza del manufatto e non avrebbero di certo dovuto subire un ordine di demolizione e rigetto sull'istanza di concessione edilizia”.
La causa veniva decisa nei termini sopra indicati, con le seguenti argomentazioni:
-l'azione della ZZ era da ricondurre in parte all'art 950
c.c., ed in parte all' art. 951 c. c..
-nel merito, le doglianze dell'attrice erano fondate, attesi gli esiti della CTU (“… riguardo la linea di confine tra i lotti … essa non coincide con quella catastale sia sul lato nord del manufatto in muratura che sul lato sud. Infatti, il confine a nord termina con
l'inizio della porta d'ingresso del manufatto (vedi disegni allegati). Pertanto, la porta sporge sul terreno di parte attrice a meno di un piccolo triangolo di terreno del Sig. . Sul CP_1
lato sud lo scostamento dal confine catastale è di circa 37 cm rispetto alla linea rilevata”. “…in seguito al rilievo si evince che oltre allo spianamento del proprio terreno la parte convenuta è entrata anche in quello della Sig.ra ZZ. Infatti, nel rilievo eseguito il palo è individuato dal punto denotato con “135” sui grafici e pertanto ricade sul terreno di parte attrice”. In ogni caso, “… il manufatto è stato realizzato ed in parte completato nel corso di un decennio secondo tre fasi con esclusione delle pareti sud ed est. Infatti, quest'ultime poggiano su una muratura
a secco realizzata nel passato per il contenimento del terreno secondo le tecniche degli antichi costruttori. Infatti, sul lato sud la prosecuzione del muro di sostegno a secco, oltre il manufatto,
4 dimostra la vetustà del muro e la sua originaria tessitura. Le pareti ovest e nord sono state realizzate solo ultimamente…
l'esecuzione del getto di cls per la parete ovest è avvenuto in due fasi. Il primo getto è stato eseguito sino ad un'altezza di circa 50 cm dal p.c. seguito qualche anno dopo da un secondo e ultimo getto necessario a raggiungere l'altezza complessiva di circa
214 cm. Gli ultimi 80 cm di sopraelevazione delle pareti sono stati eseguiti con blocchi di cemento contemporaneamente alla realizzazione della parete nord”. “…nessun elemento è stato riscontrato sui luoghi che possa far pensare all'esistenza in passato di un fabbricato denominato “pinnata” secondo il gergo eoliano. L'esistenza delle pareti non si riscontra neanche nelle più vecchie aerofotogrammetrie in cui si evince solo la presenza di piccole scarpate rappresentate oggi dalle pareti sud ed est.
L'andamento della linea di confine con un angolo a 90° potrebbe coincidere con l'esistenza di un muretto di confine senza che costituisse la delimitazione di un qualche volume. Il prospetto ovest del manufatto ricalca il confine catastale tra i lotti. Pertanto, il manufatto è realizzato sul confine con la parte attrice. Sul lato nord confina in parte con il lotto dell'attore ed in parte con quello del convenuto per come rappresentato sugli allegati grafici. Considerando che la linea di confine rilevata rispetto a quella catastale tra i lotti non è coincidente solo per poche decine di centimetri, si rimanda l'apposizione definitiva dello stesso solo dopo l'autorizzazione del giudice”.
-tali doglianze andavano accolte, atteso anche che parte convenuta non aveva provato l'assunto, per il quale nel terreno di
5 cui alla particella 303 vi fossero tracce “… di ciò che restava di una vecchia pinnata…” poi restaurata. E, anzi il CTU, esaminando la dichiarazione dalla S.A.S. T.D.L., relativa alla presenza di un rudere, e una ortofoto del luglio 1967 confrontata con Google Earth del 2014, aveva ritenuto che non dimostrassero l'esistenza di tale vecchio manufatto. Visto, poi, che lo sconfinamento era dovuto non alla ristrutturazione di un manufatto preesistente ma ad una nuova costruzione, realizzata senza le necessarie autorizzazioni amministrative (oggetto di ordine di demolizione da parte del Comune di FA, ordine peraltro non sospeso), non era possibile ritenere un confine diverso da quello di cui alle risultanze catastali.
-Quanto alla domanda volta ad accertare che il manufatto in contestazione non rispettasse la distanza prevista dal regolamento edilizio (essendo costruito “… a meno di dieci metri dal confine di proprietà …”), essa era infondata;
infatti, lo strumento urbanistico del Comune di FA -laddove stabilisce, per le nuove costruzioni, “un distacco dai confini non inferiore a mt.
10”- non poteva trovare applicazione in quanto non vi erano costruzioni dell'attrice da cui distaccarsi.
- La domanda di demolizione del manufatto, perché costruito in mancanza di concessione edilizia, era inammissibile, atteso che l'ordine di demolizione era stato già dato dal Comune di FA e che sul punto vi è difetto di giurisdizione dell'Autorità adita.
- Le domande risarcitorie di entrambe le parti sono infondate per carenza di prova dei danni medesimi nonché del nesso casuale fra i fatti allegati e gli asseriti danni. Specificamente, poi, la richiesta
6 risarcitoria di parte attrice per il danno da violazione delle distanze, non può essere accolta insussistenza della dedotta violazione.
-La richiesta di applicazione del disposto dell'art. 938 c. c. invocata da parte convenuta nelle note scritte di udienza, è inammissibile in quanto tardiva, poiché non formulata nella comparsa di costituzione.
Appelli
Con il proposto gravame la ZZ ha formulato 3 motivi:
1. Ha errato il Tribunale nel dichiarare inammissibile la domanda di demolizione del manufatto eseguito -in difetto di concessione edilizia- in parte sul confine e in parte oltre il confine, sul presupposto che l'ordine di demolizione, impartito dal Comune di FA determinerebbe il difetto di giurisdizione.
Premesso che il Tribunale, erroneamente, non aveva dato atto del fatto che l'ordinanza dell'8.9.2011 resa dal TAR di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso di avverso i Controparte_1
provvedimenti adottati dal Sindaco di FA (ossia: a) diniego di concessione edilizia del 13 aprile 2011; b) ordinanza di sospensione dei lavori n. 5 dell'1 aprile 2011; c) ordine di demolizione dei manufatti realizzati in difetto di titolo edilizio) era stata confermata in sede di gravame ( sentenza n. 1080 del
21.10.2022, del Consiglio di Giustizia Amministrativa), tale giudicante aveva affermato il “difetto di giurisdizione dell'Autorità adita”, senza considerare che il giudice ordinario ha in ogni caso il potere di dare esecuzione, autonomamente, ad un
7 provvedimento separatamente adottato dalla Pubblica
Amministrazione in ordine ad attività edilizia illegittima ed ha ignorato il principio per il quale: “Il giudice ordinario non può esercitare il potere di disapplicazione di un atto amministrativo presupposto quando la legittimità del provvedimento stesso sia stata accertata, “inter partes” e con autorità di giudicato, dal giudice amministrativo competente”
Per l'effetto, la pronunzia del Tribunale non poteva discostarsi dal giudicato amministrativo, anzi avrebbe dovuto recepire e confermare esplicitamente l'obbligo demolitorio posto a carico dei Parte_4
2. – Ha errato il Tribunale omettendo di considerare che, nella specie, i hanno eseguito una nuova Parte_2
costruzione e non il completamento di un fabbricato (una vecchia "pinnata") preesistente.
I hanno eseguito progressivamente, in un Parte_4
decennio circa, una nuova costruzione a distanza illegale dal terreno di proprietà ZZ.
Il Tribunale avrebbe dovuto ordinarne la demolizione, e non soltanto l'arretramento fino alla linea di confine tra le due proprietà, trattandosi appunto di nuova costruzione, in violazione del Regolamento edilizio del Comune di FA, per il quale “le distanze tra costruzioni(agricole) devono essere non minori di mt. 20 ed il distacco dai confini non inferiori a mt. 10”.
3. Ha errato il Tribunale di Barcellona P.G., omettendo di condannare i convenuti al risarcimento Parte_4
8 dei danni, atteso che la violazione delle distanze legali è foriera di pregiudizio;
Con il loro distinto appello i coniugi hanno Parte_4
dedotto:
1. Errata valutazione di una prova decisiva.
Il G.U ha errato ad accogliere la domanda di parte attrice, disponendo l'apposizione dei termini a cura dell'attrice e l'arretramento della costruzione a carico dei convenuti. Infatti, il manufatto in questione era preesistente, e il Giudice avrebbe dovuto tenere in debita considerazione tutte le osservazioni dei convenuti alla CTU, e i dubbi nutriti dallo stesso consulente, quando ha affermato che il muretto rinvenuto “potrebbe coincidere” .
In ogni caso il CTU avrebbe dovuto descrivere la situazione dei luoghi, e specificamente la preesistenza di una recinzione metallica con paletti in ferro che delimitava le rispettive proprietà delle parti. Ciò dimostrava l'evidenza dei confini reali e l'erroneità di quelli catastali indicati dal CTU, per il quale la parete lato ovest per una piccola ed insignificante porzione rientrerebbe nella proprietà attrice e viceversa, quasi in compensazione. L'assunto del CTU, peraltro, è contraddetto dalla documentazione (fotografia n. 7) in cui si nota -a ridosso del fabbricato- un vecchio muro (ultraventennale) di contenimento posto a confine tra le proprietà, che nel rilievo in sovrapposizione, risulta invece posizionato non correttamente dal punto di vista della mappa catastale. Segno evidente, questo, che i confini catastali sono errati e che non sono stati valorizzati (ed
9 ancor prima rappresentati al giudice) i segni di confine presenti sui luoghi.
Contrariamente a quanto affermato dal consulente tecnico, poi, i convenuti avevano ampiamente dimostrato la preesistenza dell'immobile denominato “pennata”: a) con l'aereofotogrammetria del 1967 rapportata alle risultanze di
Google del 2014; 2) con gli atti di notorietà sottoscritti da persone che ricordavano la preesistenza del manufatto;
c) con il testamento del 1923 in cui chiaramente risultava -a pag. 10, punto 2 lettera b ,- l'indicazione di un immobile denominato
“pennata” e i suoi confini catastali che coincidono perfettamente con quelli odierni;
2. Difetto di legittimazione di parte convenuta- estensione della domanda rispetto alle domande formulate nella mediazione - Difetto di competenza
Il Giudice si sarebbe dovuto limitare a rigettare la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali senza entrare nel merito dell'occupazione del terreno riscontrata dal CTU a seguito dei predetti rilievi, atteso che non vi era alcuna domanda diretta ad ottenere l'arretramento della costruzione entro la linea di confine, pure oggetto di accertamento.
3. Difetto di legittimazione passiva.
Da nessun atto era emerso che i convenuti, ed in particolare fossero proprietari dei fondi oggetto di Controparte_3
regolamento di confini, esattamente delle particelle 901 e 303.
Ciò era stato posto all'attenzione dell'attrice in sede di mediazione, e la stessa nell'atto di citazione aveva manifestato
10 dubbi sulla legittimazione passiva dei convenuti, specificando che dagli accertamenti immobiliari non risultava alcun titolo in favore del o della moglie, ma che di fatto il si CP_1 CP_1
era dichiarato proprietario.
4. Erronea condanna alle spese legali.
Ha errato il GOT a condannare i convenuti al pagamento delle spese. Infatti, considerata l'equivalenza delle rispettive occupazioni di terreno, coincidenti come superficie, e di piccole tolleranze, che ben possono rientrare nell'ambito dei rilievi catastali e delle linee di confine, avrebbe dovuto compensarle, avuto riguardo altresì al rigetto delle altre domande dell'attrice.
Osservazioni della Corte.
È preliminare ad ogni altra questione l'esame del motivo di appello avanzato dai , che attiene alla loro CP_1
“legittimazione passiva”.
L'attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha specificato che i convenuti devono ritenersi correttamente i soggetti nei cui confronti indirizzare le azioni spiegate, atteso che, pur non risultando da alcun titolo che fossero proprietari dei fondi confinanti, tali si erano dichiarati.
I convenuti nell'atto di costituzione non hanno contestato la circostanza, assumendo di essere i proprietari.
Solo in questa sede hanno posto la questione, appellando in via incidentale la decisione, con il sostenere di non essere
“legittimati passivi”, in quanto non titolari del diritto di proprietà.
Orbene, la titolarità del diritto in base al quale si agisce o si è chiamati a resistere è un requisito di fondatezza della domanda,
11 che va verificato d'ufficio sulla base degli atti (Cassazione civile sez. un., 16/02/2016), con l'effetto che la proposizione della questione in questo grado -come motivo di appello- è ammissibile, sia perché integra una mera difesa e non già un'eccezione, sia perché, comunque, in appello non si possono proporre solo le nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Ciò premesso, gli atti consentono di ritenere che i convenuti non sono titolari del diritto di proprietà limitatamente alla particella
901.
Intanto, è stata la stessa attrice ad affermare in citazione, come sopra si è detto, che non risultava alcun titolo che attribuisse ai convenuti la titolarità dei fondi in questione, ritenendo sufficiente allo scopo la mera affermazione di proprietà fattale dal CP_1
con telegramma, ma elementi nello stesso senso sono stati allegati pure dai convenuti, nonostante in comparsa si fossero dichiarati proprietari.
Infatti, il ha allegato di avere la proprietà della Tes_1
particella 901 per usucapione, e di aver acquistato la particella
303 con scrittura privata.
Ora, mancando una sentenza che dichiari l'acquisto per usucapione della proprietà della particella 901, ne consegue che il non è il proprietario. CP_1
Diverso discorso vale in relazione e alla particella 303, atteso che l'acquisto è avvenuto con scrittura privata.
Vero è che manca la trascrizione, ma è altrettanto vero che la
ZZ non ne ha contestato l'opponibilità a sé, ragion per cui
12 nel giudizio de quo vi è prova sufficiente a ritenere che il sia titolare della proprietà della particella 303. CP_1
Detto questo, in accoglimento parziale del motivo di appello in esame, la sentenza va riformata nella parte in cui ridetermina i confini tra le particelle 299 di proprietà dell'attrice e la particella
901.
Passando ad esaminare -per ragioni di ordine logico- l'appello incidentale nel motivo con cui contesta la determinazione del confine con la particella 303, esso appare fondato per le seguenti ragioni:
-i confini vanno determinati sulla base delle risultanze dei titoli di provenienza, in mancanza sulla scorta di tutti gli elementi di prova offerti dalle parti, ivi compresi i segni di confine esistenti sui luoghi, e -in via sussidiaria- utilizzando le mappe catastali.
-nel caso di specie nulla risulta dall'atto di provenienza
(divisione) prodotto dalla ZZ circa i confini della particella
299, né il ha dedotto che dalla scrittura privata con cui Tes_1
ha acquistato la particella 303 si evincesse qualche dato utile allo scopo. Ha dedotto, invece, che il confine tra le due ridette particelle era stato concordato, con l'apposizione di una recinzione. Poiché la ZZ non ha formulato alcuna doglianza afferente alla recinzione posta sul lato nord (della quale, sebbene presente sui luoghi, non aveva palesato l'esistenza), resta evidente che la domanda, riguardava piuttosto la posizione del manufatto rispetto al confine e il confine con la particella 901 (che per le ragioni sopra specificate non può costituire più oggetto di esame).
13 - in merito al confine lato ovest, la CTU dimostra che il manufatto ricade interamente entro la linea catastale, salvo che per una piccolissima parte che -rispetto a tale linea di confine- si trova sulla particella 299; in siffatta situazione, come segnalato dal il problema è di stabilire se il confine reale sia CP_1
costituito dalla sagoma del manufatto, e ciò sulla base dell'assunto che ivi è sempre esistito. In tal senso certamente depongono la presenza di un vecchio muro a secco, posto sul lato sud e sul lato est, usate come basi per la successiva sopraelevazione, la cui posizione ad angolo retto lascia presumere che ci fosse ivi un volume, come emerge da foto del
1967. La posizione, poi, del lato ovest -quasi sovrapponibile al confine catastale- la nota circostanza della non esattezza delle mappe catastali, le risultanze della dichiarazione rilasciata dalla
Società Aerofotogrammetrica Siciliana Tecnologie digitali in merito alla coincidenza per forma e dimensioni del manufatto evidenziato dalla foto aerea del 1967 con quello attuale, come evidenziato nello stralcio di Google Earth dell'anno 2014, sono tutti elementi per affermare che il confine esatto tra i fondi 299 e
303 coincide sul lato ovest con la parete del manufatto.
E' qui il caso di fugare ogni dubbio sull'utilizzabilità di tale documentazione, considerando che di fatto si tratta di valutazioni di natura tecnica (dichiarazione della SAS) e di dati tecnici
(fotografie aeree e risultanze di Google Hearth), che lo stesso
CTU avrebbe potuto acquisire.
14 Non essendovi, quindi, incertezza sui confini, l'azione di regolamento va rigettata con riforma del capo di sentenza che invece l'ha accolta.
Si deve passare ora all'esame dell'appello principale, con il quale si censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di demolizione del manufatto in questione.
Esso è infondato e va rigettato.
Intanto, è fuor di dubbio che il giudice civile non possa ordinare la demolizione di un manufatto se non quando la sua costruzione violi un diritto del soggetto che la richiede, nascente dalla legge o dal contratto;
di contro l'accertamento della regolarità urbanistica, in sé e per sé, è affidato alla P.a. e la relativa giurisdizione spetta al TAR.
Orbene poi, poiché una violazione di norme dirette a disciplinare rapporti tra privati, non è stata commessa (come si dirà), va da sé che questa Corte non possa accogliere la domanda di demolizione.
Infatti, premesso che la problematica della violazione delle distanze si pone solo ove si tratti di nuova costruzione -senza entrare nel merito di ciò, perché non utile ai fini della presente decisione- va detto che, comunque, l'immobile in questione ricade in zona C1, e che nessuna allegazione vi è da parte della
ZZ circa l'inosservanza di distanze dal confine previste dal regolamento edilizio del Comune di FA, relativamente alla citata zona.
In particolare, l'attrice aveva invocato in citazione la norma regolamentare per la quale per i fondi ricadenti in zona agricola
15 dove rispettarsi- nell'edificazione- la distanza di 10 metri dal confine, e -a fronte della verifica che invece le particelle oggetto di causa ricadono in zona C1- non ha modificato l'impostazione difensiva.
Meglio argomentando: il giudice deve applicare le norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni. In altri termini, le norme dei regolamenti edilizi locali sono, per effetto del richiamo degli articoli 871,
872, 873, Codice civile, integrative delle norme contenute nello stesso codice in materia di costruzioni, sicché, ponendosi il problema della scienza ufficiale del giudice in ordine alle norme integrative negli stessi termini di quello concernente le norme del
Codice civile, il giudice, cui sia ritualmente resa nota l'esistenza di normativa locale in materia, deve acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale, o attraverso la collaborazione delle parti (non soggetto alle norme sull'attività probatoria documentale) ovvero attraverso la richiesta di informazione ai
Comuni, che tengono la raccolta dei regolamenti comunali.
Nello specifico, però, la norma regolamentare è stata richiamata dalla ZZ solo in relazione alla costruzione in area agricola, mentre nulla è stato specificato con riferimento ad immobili ricadenti in zona C1; da qui l'assenza di un obbligo di ricerca di eventuale normativa integrativa del codice civile.
Spese
16 Atteso l'esito del giudizio che vede il rigetto delle domande di parte attrice, le spese del primo e del secondo grado vanno poste a suo carico.
Esse si liquidano come da dispositivo, applicando le tariffe per lo scaglione di valore fino ad € 26.000, tra i minimi ed i medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti con citazione notificata il
7.12.22 da e con separata citazione, iscritta a Parte_1
ruolo il 15.12.22, da e Parte_5 Controparte_3
avverso la sentenza n. 1289/22, emessa in data 3.11.2022 dal
Tribunale di Barcellona P.G., notificata il 10.11.22 nel giudizio tra le medesime parti, così provvede:
-Rigetta l'appello proposto da perché infondato;
Parte_1
-In accoglimento dell'appello proposto da e CP_1 CP_2
ed in totale riforma della sentenza appellata: 1) rigetta tutte le domande avanzate da 2) Condanna Parte_1 quest'ultima al pagamento, in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre iva
Cassa e rimborso spese generali;
3) pone le spese di CTU a totale e definitivo carico della ZZ;
- Condanna l'appellante ZZ al pagamento, in favore delle controparti delle spese del presente giudizio di gravame, che liquida in € 3.382,50, di cui € 382,50 per spese ed € 3.000,00 compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
17 -Dichiara che sussistono -nei confronti di le Parte_1 condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza ZZ dott. Giuseppe Minutoli
18