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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 01/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LAUDIA Parte_1 C.F._1
MARIA GORETTA RICCI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cortona-Camucia
(AR), via Fratelli Rosselli, 63;
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA CP_1 C.F._2
SANDRONI e FILIPPO CEROFOLINI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Arezzo, via Guido Monaco, 92;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 20.03.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.01.2025, il ricorrente ha chiesto che il Parte_1
Tribunale disponesse la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di divorzio n.
245/2022 del 02/03/2022, in favore dei figli maggiorenni nato ad [...] il Persona_1
01.12.1998 e , nato ad Arezzo il [...], in [...] fatto che gli stessi Persona_2
sarebbero ormai divenuti economicamente indipendenti, nonché che venisse disposto il collocamento prevalente, con mantenimento diretto, del figlio minore , nato ad [...] il Persona_3
14.03.2011 presso il padre, con un determinato regime di permanenza presso entrambi i genitori. In subordine, il ricorrente ha chiesto che venisse ridotto il suddetto assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e che fosse mantenuto invariato l'assegno disposto in favore del figlio minore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.02.2025, la resistente ha CP_1
chiesto il rigetto integrale del ricorso, in considerazione dell'assenza dei presupposti necessari alla modifica delle condizioni stabilite all'epoca del divorzio fra le parti e, in via riconvenzionale, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa fra le parti, ha chiesto che venisse aumentato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore del figlio minore
[...]
nella misura di € 300,00 mensili. Per_3
All'udienza del 20.03.2025, le parti hanno dato atto di accettare la proposta conciliativa formulata alla medesima udienza dal Giudice, ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., ed hanno concordemente chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate (cfr. verbale d'udienza del 20.03.2025).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente formulate all'udienza del 20.03.2025, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale di Arezzo, in modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 245/2022 di questo Tribunale, revocare il contributo al mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni e con decorrenza Per_1 Per_2
dalla data della domanda giudiziale, con aumento del contributo al mantenimento in € 200,00 mensili per il figlio minore , oltre alla percezione dell'assegno unico integralmente in favore della Per_3 madre, mantenendo l'attuale collocamento e tempi di permanenza del figlio minore con Per_3
entrambi i genitori. Voglia altresì prendere atto del seguente accordo tra le parti: corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra della somma di € 2.500 a saldo e stralcio di ogni Per_3 CP_1
pagina 2 di 3 pregressa pretesa in due soluzioni, di cui la prima entro il 30 aprile 2025 ed una entro il 30 maggio
2025. Con spese di lite integralmente compensate.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 20.03.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
20.03.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LAUDIA Parte_1 C.F._1
MARIA GORETTA RICCI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cortona-Camucia
(AR), via Fratelli Rosselli, 63;
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA CP_1 C.F._2
SANDRONI e FILIPPO CEROFOLINI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Arezzo, via Guido Monaco, 92;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 20.03.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.01.2025, il ricorrente ha chiesto che il Parte_1
Tribunale disponesse la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di divorzio n.
245/2022 del 02/03/2022, in favore dei figli maggiorenni nato ad [...] il Persona_1
01.12.1998 e , nato ad Arezzo il [...], in [...] fatto che gli stessi Persona_2
sarebbero ormai divenuti economicamente indipendenti, nonché che venisse disposto il collocamento prevalente, con mantenimento diretto, del figlio minore , nato ad [...] il Persona_3
14.03.2011 presso il padre, con un determinato regime di permanenza presso entrambi i genitori. In subordine, il ricorrente ha chiesto che venisse ridotto il suddetto assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e che fosse mantenuto invariato l'assegno disposto in favore del figlio minore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.02.2025, la resistente ha CP_1
chiesto il rigetto integrale del ricorso, in considerazione dell'assenza dei presupposti necessari alla modifica delle condizioni stabilite all'epoca del divorzio fra le parti e, in via riconvenzionale, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa fra le parti, ha chiesto che venisse aumentato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore del figlio minore
[...]
nella misura di € 300,00 mensili. Per_3
All'udienza del 20.03.2025, le parti hanno dato atto di accettare la proposta conciliativa formulata alla medesima udienza dal Giudice, ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., ed hanno concordemente chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate (cfr. verbale d'udienza del 20.03.2025).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente formulate all'udienza del 20.03.2025, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale di Arezzo, in modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 245/2022 di questo Tribunale, revocare il contributo al mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni e con decorrenza Per_1 Per_2
dalla data della domanda giudiziale, con aumento del contributo al mantenimento in € 200,00 mensili per il figlio minore , oltre alla percezione dell'assegno unico integralmente in favore della Per_3 madre, mantenendo l'attuale collocamento e tempi di permanenza del figlio minore con Per_3
entrambi i genitori. Voglia altresì prendere atto del seguente accordo tra le parti: corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra della somma di € 2.500 a saldo e stralcio di ogni Per_3 CP_1
pagina 2 di 3 pregressa pretesa in due soluzioni, di cui la prima entro il 30 aprile 2025 ed una entro il 30 maggio
2025. Con spese di lite integralmente compensate.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 20.03.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
20.03.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
pagina 3 di 3