TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/09/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1644/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Virgilio Notari Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1644 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Tacito n. 4/a in Formia (LT), presso lo studio dell'Avv. Angela Minutillo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Viale Unità d'Italia n. 58 in Formia (LT), presso lo studio dell'Avv. FORTE
GIOVANNA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 17.09.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24.07.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 6.09.2019 in Formia (LT) e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1644 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 17.9.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Formia (LT) il 06/09/2019, atto iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Formia (LT) dell'anno 2019, al n. 32, parte I, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Virgilio Notari Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1644 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Tacito n. 4/a in Formia (LT), presso lo studio dell'Avv. Angela Minutillo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Viale Unità d'Italia n. 58 in Formia (LT), presso lo studio dell'Avv. FORTE
GIOVANNA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 17.09.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24.07.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 6.09.2019 in Formia (LT) e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1644 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 17.9.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Formia (LT) il 06/09/2019, atto iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Formia (LT) dell'anno 2019, al n. 32, parte I, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi