Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 15/07/2025, n. 13958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13958 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05689/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5689 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Rinaldi, Luca Zita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del rigetto della domanda di concessione della cittadinanza n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, il decreto di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-, notificato in data 05.03.2021 deducendone l’illegittimità per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della L. n. 91/92; Ancora Violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e conseguente violazione altresì – delle Leggi n. 15/2005 e n. 80/2005 per mancata e/o omessa richiesta di attualizzazione dei redditi. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Omessa comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza ”.
2. – Sostiene il ricorrente che il Ministero avrebbe omesso di prendere in considerazione la comunicazione circa la sua elezione di domicilio presso lo studio del difensore provvedendo, quindi, in assenza di risposta al preavviso di diniego inviato – e mai pervenuto avendo il medesimo frattanto cambiato residenza – esclusivamente all’odierno istante, all’emanazione del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza.
Di qui la pretesa violazione dell’art. 10 bis .
Sotto altro e concorrente profilo, osserva ancora parte ricorrente, l’impugnato decreto di reiezione sarebbe fondato sull’erroneo presupposto dell’insufficienza della sua capacità reddituale “ vista la pensione di invalidità dallo stesso percepita di € 817,43 mensile (doc. 17), innalzata a circa € 1.175,00 dal gennaio 2021 (doc. 18, vedasi estratto conto al 31.03.2021), per un reddito totale di € 10.106,16 relativamente all’anno fiscale 2020 , quindi superiore al reddito minimo previsto dalla normativa richiamata nel decreto ”.
3. – Costituitosi in giudizio, il Ministero ha chiesto la reiezione del gravame, ribadendo, tra l’altro, l’insussistenza del requisito reddituale, già posta a fondamento dell’impugnato diniego.
4. – All’udienza straordinaria del 13 giugno 2025, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame anche sul presupposto che la sua situazione reddituale “ è migliorata nel corso degli anni ”, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
6. – Non si configura, ad avviso del Collegio, la denunciata violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90.
6.1. – Per un verso, parte ricorrente non ha indicato, nella domanda di cittadinanza, alcun difensore (o amministratore di sostegno); per altro verso la P.E.C. del 17 aprile 2018 del difensore del ricorrente indirizzata alla competente Prefettura – dalla quale quest’ultimo intenderebbe far discendere l’obbligo della P.A. di comunicare all’indirizzo del difensore il suddetto preavviso di rigetto – contiene, a ben vedere, (solo) una richiesta di informazioni sullo stato della pratica (alla quale peraltro è stato fornito, all’indirizzo P.E.C. del difensore, tempestivo riscontro dalla P.A.) non, invece, una richiesta di trasmettere le ulteriori (o successive) comunicazioni riguardanti la domanda di cittadinanza (o anche l’esito della domanda) al difensore, il quale, come si ricava dalla semplice lettura della delega versata in atti, risulta autorizzato, del resto, soltanto “ a richiedere informazioni, alla presentazione di documentazione e al ritiro di documentazione, alla presentazione di istanze per conoscere lo stato della domanda relativa di cittadinanza ”.
6.2. – Correttamente, dunque, la Prefettura ha fornito riscontro alla suddetta P.E.C. – rappresentando al difensore delegato che la pratica “ è attualmente all’esame del Ministero ” – e, altrettanto correttamente, in assenza, come detto, di indicazioni di segno contrario, ha trasmesso il preavviso di rigetto al ricorrente tramite la piattaforma informatica, utilizzando l’apposita funzionalità di cui è stato dotato il sistema per favorire la celerità delle comunicazioni.
7. – Del pari infondata è la censura con la quale il ricorrente contesta la rilevata insufficienza degli elementi reddituali, non potendo in essi ricomprendersi, ai fini del raggiungimento della richiesta soglia di reddito, diversamente da quanto obiettato, l’assegno di invalidità riconosciutogli.
7.1. – Come anche di recente ribadito ( ex plurimis T.A.R. Roma, sez. V, 06/05/2024, n.8961) la pensione di invalidità non assume rilievo ai fini del calcolo e della formazione del reddito, avendo di contro la funzione solidaristica di sostegno al reddito.
7.2. – La pensione di invalidità – si è affermato – “ non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell'integrazione del requisito de quo (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6371/2018; n. 1458/2019 )” (cfr., ancora, Consiglio di Stato, n. 4767/2023 cit.).
8. – Da ultimo, quanto al miglioramento della capacità reddituale del ricorrente “ nel corso degli anni, tanto che lo stesso nell’anno fiscale 2024, essendo invalido al 100% - come da documentazione già prodotta – percepiva dall’INPS indennità nella misura complessiva di € 15.348,65, come da CU 2024 ”, va posto in risalto che gli elementi eventualmente sopravvenuti potranno essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell’odierno ricorrente.
8.1. – La necessaria attualizzazione dei redditi dichiarati (allo scopo di evitare che i lunghi tempi di esame della domanda di cittadinanza operino in senso favorevole al richiedente), infatti, come chiarito in più occasioni (v., ad es., T.A.R. Roma, sez. V bis, 25 settembre 2023, n. 14163), non va interpretata nel senso di legittimare delle istanze che, come nel caso di specie, non avevano i requisiti sin dall’inizio.
9. – Le considerazioni che precedono conducono alla reiezione del gravame, siccome infondato.
10. – Le spese, vista la peculiarità della materia e le regioni della decisione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Tito Aru |
IL SEGRETARIO