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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1457/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/12/2025, alle ore 09.52 nella II SEZIONE CIVILE civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Dora Alessia Limongelli, assistito dal cancelliere sottoscritto, nella causa
TRA
Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
Controparte_2
APPELLATI
sono presenti:
l'Avv. CATERINO ANNUNZIATA, per l'appellante e l'Avv. Antonio Cecoro per l'appellata i quali si riportano a tutti gli atti e chiedono decidersi la causa non essendo necessaria l'acquisizione del fascicolo di primo grado, stante la natura documentale della causa e la compiuta ricostruzione delle rispettive produzioni del primo grado di giudizio contenenti la documentazione prodotta nel giudizio innanzi al Giudice di Pace
IL G.U.
udite le conclusioni precisate dalle parti e la richiesta di decisione allo stato degli atti, all'esito della discussione si ritira in camera di consiglio.
Il G.U.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa
Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1457/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente a oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, pendente tra
C.F. 1 nato il [...] in [...]_2 (C.f.:
(Ce) e ivi elettivamente domiciliato, alla via M. Diana n° 21, presso lo studio legale dell'Avv.
), che lo C.F. 2 p.e.c.: Email_1Caterino IA (C.f.: rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione in appello.
- Appellante -
e
(P.i.: P.IVA_1 ), in persona del Presidente del Controparte_2 con sede in Roma, Comitato di Gestione dell' Controparte_3 alla via Giuseppe Grezar n° 14, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Giuseppe Recco n° 23, presso lo studio legale dell'Avv. Capone Ersilio Luca (C.f.: ; p.e.c.: C.F. 3 giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione eEmail_2 risposta in appello.
- Appellata -
nonché
(P.i.: P.IVA_2 C.f.: P.IVA_3 ; p.e.c.: Controparte_1 antarpino.ce.it), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Email_3 CP_1 in Sant'Arpino (Ce), alla piazza Umberto I.
- Appellato contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del
Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale "ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge".
Parte_2 odierno appellante, ha Con citazione ritualmente notificata alle controparti, convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, l' Controparte_2
CP_4 ) e il (da qui in avanti solo Controparte_1 al fine di sentir accogliere le seguenti "
conclusioni: "Accertata la sussistenza dell'interesse [...] ex art. 100 c.p.c. di parte opponente a impugnare e alla proposizione della domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria contenuta nell'atto opposto, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare e dichiarare infondato e inefficace nei confronti dell'opponente, e comunque prescritto, il credito indicato nel ripetuto atto. Condanna dei convenuti in solido alle spese di giudizio, spese generali, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione;
spese necessarie a tutelare un proprio diritto a seguito dell'errore dell'Ente impositore e del concessionario che non possono essere poste a carico dell'utente". CP_4 ed èIl giudizio di primo grado, nel corso del quale si è costituita solamente la convenuta rimasto contumace il è stato definito dal Giudice di Pace di Napoli Nord con Controparte_1 و
sentenza n° 710/2023 che così ha statuito: "-
- Rigetta la domanda in quanto infondata;
- Nulla per le spese di giudizio tra le parti".
Parte 2Avverso detta sentenza, ha interposto tempestivo gravame chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: "Nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello. Condannare gli appellati alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado, con attribuzione".
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante (attore in primo grado) ha dedotto che l'11/01/2022 gli era stata notificata dall' CP_4 a cartella di pagamento n° 028.2019.0032718423000 recante un preteso credito in favore del Controparte_1 di € 122,69 (comprensivo di oneri accessori e spese di notifica) maturato per un asserito mancato pagamento del verbale di contravvenzione n°
4650/A/17 elevato il 04/08/2017 nei propri confronti dalla Polizia Municipale dell' Parte_3 per violazione dell'art. 7, commi 1 e 14, del Codice delle strada, dichiarato notificato in data
17/01/2017; che l'anzidetta cartella di pagamento era illegittima in quanto la suddetta contravvenzione sarebbe stata regolarmente pagata da a mezzo bollettino Parte_2 postale datato 20/11/2017 (addirittura in misura maggiore a quanto effettivamente dovuto, in quanto si sarebbe dovuta applicare la decurtazione del 30% per il pagamento avvenuto entro i cinque giorni dalla notifica, quest'ultima avvenuta, peraltro, oltre i 90 giorni successivi all'infrazione); che, tanto premesso, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente deciso la controversia per non essersi minimamente soffermato sull'avvenuto pagamento della contravvenzione (costituente l'unico motivo della spiegata opposizione ex art. 615 c.p.c.) e per aver, di contro, focalizzato la propria attenzione sul mancato spirare del termine di prescrizione (mai eccepita dell'istante), addivenendo, pertanto, a una pronuncia dichiarativa della legittimità della pretesa creditoria vantata dal [...]
CP_1 e avanzata dall' CP_5
Si è costituita in giudizio l' CP_4 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: "nel merito, dichiarare inammissibile o rigettare l'atto di appello e condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite".
A fondamento della difesa, l'appellata (convenuta in primo grado) ha dedotto che il gravame sarebbe inammissibile in quanto proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante evidenziato il capo di decisione specificamente impugnato, le censure alla ricostruzione effettuata dal
Giudice di prime cure e le norme di legge che quest'ultimo avrebbe violato, e che l'ingiunto non avrebbe correttamente ed efficacemente dimostrato l'effettivo pagamento, nei termini previsti, della contravvenzione.
Benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il Controparte_1 ", la cui contumacia verrà di seguito dichiarata nel dispositivo del presente provvedimento.
1. Questioni preliminari
In ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto d'appello o di riproposizione ovvero che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo (cfr. l'art. 346 c.p.c. nonché gli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Detta disposizione, infatti, non richiede che le doglianze assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone alla parte appellante l'individuazione, chiara ed esauriente, del quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice, così da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. L'atto d'appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal Giudice a quo (cfr., in tal senso, Corte d'Appello di Brescia, sezione I, sentenza n° 1100 del 20 settembre 2022; Corte d'Appello di Napoli, sezione III, sentenza n° 3538 del 27 luglio
2022).
2. Nel merito
Preliminarmente, va rilevata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non pervenuto dalla cancelleria del Giudice di Pace. Tale acquisizione che comunque è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione (cfr. tra le altre Cass. civ. sez. I, 1/10/2012, n. 16664;
Cass. 688/10) non è tuttavia necessaria nella fattispecie, atteso che, alla luce delle ragioni poste a
-
fondamento della sentenza impugnata e dei motivi di gravame, da detto fascicolo non potrebbero trarsi ulteriori elementi conoscitivi rilevanti ai fini della decisione. E ciò tanto più alla luce di quanto dedotto alla odierna udienza dalle parti, vale a dire che la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado è quella contenuta nelle produzioni del primo grado di giudizio già ricostruite e presenti in atti.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Occorre rilevare che il Giudice di prime cure ha motivato il rigetto dell'opposizione evidenziando il mancato spirare di un termine di prescrizione il cui decorso non è mai stato prospettato negli atti difensivi dell'attore (salvo un vaghissimo riferimento all'anzidetto istituto giuridico accennato nelle conclusioni dell'atto introduttivo), senza esaminare la doglianza relativa all'intervenuto pagamento della sanzione mediante il bollettino allegato al verbale di contestazione presente nella produzione del primo grado di giudizio. A riguardo, l'appellante ha dimostrato di aver effettuato il pagamento della contravvenzione tramite bollettino postale di € 53,00 datato 20/11/2017 allegato al verbale notificato il 17.11.2017, dal quale si evince la riferibilità del pagamento effettuato al verbale del 4.08.2017 n. 4650/A/17 e la targa del veicolo.
Ebbene, alla luce di quanto dedotto dalle parti alla odierna udienza, e non essendo sorta alcuna contestazione da parte dell'appellata CP_4 in ordine alla effettiva presenza nel fascicolo di parte dell'opponente nel primo grado di giudizio, del bollettino di pagamento della sanzione (essendo la contestazione dell'appellata genericamente imperniata solo sull'omesso pagamento, nei termini previsti, della contravvenzione), può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellata di dimostrare l'estinzione della pretesa creditoria vantata dal Controparte_1 e avanzata da CP_4
In definitiva, l'appello va accolto e in accoglimento dell'opposizione va annullata la cartella di pagamento n° 028.2019.0032718423000.
3. Spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, per quello fino a € 1.100,00) discostandosi dai valori medi in considerazione della attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 1457/2024 del
Ruolo Generali Affari Contenziosi, avente a oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, pendente tra Parte_2 Controparte_2 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...] e Controparte_1
1. Dichiara la contumacia del Controparte_1
2. Accoglie l'appello, per le causali di cui in motivazione e annulla la cartella n°
028.2019.0032718423000;
3. Condanna Controparte_2 e il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di in solido tra loro in favore Parte_2 giudizio, che si liquidano in € 505,00 per compensi professionali ed € 161,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/12/2025, alle ore 09.52 nella II SEZIONE CIVILE civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Dora Alessia Limongelli, assistito dal cancelliere sottoscritto, nella causa
TRA
Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
Controparte_2
APPELLATI
sono presenti:
l'Avv. CATERINO ANNUNZIATA, per l'appellante e l'Avv. Antonio Cecoro per l'appellata i quali si riportano a tutti gli atti e chiedono decidersi la causa non essendo necessaria l'acquisizione del fascicolo di primo grado, stante la natura documentale della causa e la compiuta ricostruzione delle rispettive produzioni del primo grado di giudizio contenenti la documentazione prodotta nel giudizio innanzi al Giudice di Pace
IL G.U.
udite le conclusioni precisate dalle parti e la richiesta di decisione allo stato degli atti, all'esito della discussione si ritira in camera di consiglio.
Il G.U.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa
Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1457/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente a oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, pendente tra
C.F. 1 nato il [...] in [...]_2 (C.f.:
(Ce) e ivi elettivamente domiciliato, alla via M. Diana n° 21, presso lo studio legale dell'Avv.
), che lo C.F. 2 p.e.c.: Email_1Caterino IA (C.f.: rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione in appello.
- Appellante -
e
(P.i.: P.IVA_1 ), in persona del Presidente del Controparte_2 con sede in Roma, Comitato di Gestione dell' Controparte_3 alla via Giuseppe Grezar n° 14, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Giuseppe Recco n° 23, presso lo studio legale dell'Avv. Capone Ersilio Luca (C.f.: ; p.e.c.: C.F. 3 giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione eEmail_2 risposta in appello.
- Appellata -
nonché
(P.i.: P.IVA_2 C.f.: P.IVA_3 ; p.e.c.: Controparte_1 antarpino.ce.it), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Email_3 CP_1 in Sant'Arpino (Ce), alla piazza Umberto I.
- Appellato contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del
Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale "ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge".
Parte_2 odierno appellante, ha Con citazione ritualmente notificata alle controparti, convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, l' Controparte_2
CP_4 ) e il (da qui in avanti solo Controparte_1 al fine di sentir accogliere le seguenti "
conclusioni: "Accertata la sussistenza dell'interesse [...] ex art. 100 c.p.c. di parte opponente a impugnare e alla proposizione della domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria contenuta nell'atto opposto, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare e dichiarare infondato e inefficace nei confronti dell'opponente, e comunque prescritto, il credito indicato nel ripetuto atto. Condanna dei convenuti in solido alle spese di giudizio, spese generali, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione;
spese necessarie a tutelare un proprio diritto a seguito dell'errore dell'Ente impositore e del concessionario che non possono essere poste a carico dell'utente". CP_4 ed èIl giudizio di primo grado, nel corso del quale si è costituita solamente la convenuta rimasto contumace il è stato definito dal Giudice di Pace di Napoli Nord con Controparte_1 و
sentenza n° 710/2023 che così ha statuito: "-
- Rigetta la domanda in quanto infondata;
- Nulla per le spese di giudizio tra le parti".
Parte 2Avverso detta sentenza, ha interposto tempestivo gravame chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: "Nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello. Condannare gli appellati alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado, con attribuzione".
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante (attore in primo grado) ha dedotto che l'11/01/2022 gli era stata notificata dall' CP_4 a cartella di pagamento n° 028.2019.0032718423000 recante un preteso credito in favore del Controparte_1 di € 122,69 (comprensivo di oneri accessori e spese di notifica) maturato per un asserito mancato pagamento del verbale di contravvenzione n°
4650/A/17 elevato il 04/08/2017 nei propri confronti dalla Polizia Municipale dell' Parte_3 per violazione dell'art. 7, commi 1 e 14, del Codice delle strada, dichiarato notificato in data
17/01/2017; che l'anzidetta cartella di pagamento era illegittima in quanto la suddetta contravvenzione sarebbe stata regolarmente pagata da a mezzo bollettino Parte_2 postale datato 20/11/2017 (addirittura in misura maggiore a quanto effettivamente dovuto, in quanto si sarebbe dovuta applicare la decurtazione del 30% per il pagamento avvenuto entro i cinque giorni dalla notifica, quest'ultima avvenuta, peraltro, oltre i 90 giorni successivi all'infrazione); che, tanto premesso, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente deciso la controversia per non essersi minimamente soffermato sull'avvenuto pagamento della contravvenzione (costituente l'unico motivo della spiegata opposizione ex art. 615 c.p.c.) e per aver, di contro, focalizzato la propria attenzione sul mancato spirare del termine di prescrizione (mai eccepita dell'istante), addivenendo, pertanto, a una pronuncia dichiarativa della legittimità della pretesa creditoria vantata dal [...]
CP_1 e avanzata dall' CP_5
Si è costituita in giudizio l' CP_4 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: "nel merito, dichiarare inammissibile o rigettare l'atto di appello e condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite".
A fondamento della difesa, l'appellata (convenuta in primo grado) ha dedotto che il gravame sarebbe inammissibile in quanto proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante evidenziato il capo di decisione specificamente impugnato, le censure alla ricostruzione effettuata dal
Giudice di prime cure e le norme di legge che quest'ultimo avrebbe violato, e che l'ingiunto non avrebbe correttamente ed efficacemente dimostrato l'effettivo pagamento, nei termini previsti, della contravvenzione.
Benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il Controparte_1 ", la cui contumacia verrà di seguito dichiarata nel dispositivo del presente provvedimento.
1. Questioni preliminari
In ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto d'appello o di riproposizione ovvero che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo (cfr. l'art. 346 c.p.c. nonché gli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Detta disposizione, infatti, non richiede che le doglianze assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone alla parte appellante l'individuazione, chiara ed esauriente, del quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice, così da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. L'atto d'appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal Giudice a quo (cfr., in tal senso, Corte d'Appello di Brescia, sezione I, sentenza n° 1100 del 20 settembre 2022; Corte d'Appello di Napoli, sezione III, sentenza n° 3538 del 27 luglio
2022).
2. Nel merito
Preliminarmente, va rilevata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non pervenuto dalla cancelleria del Giudice di Pace. Tale acquisizione che comunque è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione (cfr. tra le altre Cass. civ. sez. I, 1/10/2012, n. 16664;
Cass. 688/10) non è tuttavia necessaria nella fattispecie, atteso che, alla luce delle ragioni poste a
-
fondamento della sentenza impugnata e dei motivi di gravame, da detto fascicolo non potrebbero trarsi ulteriori elementi conoscitivi rilevanti ai fini della decisione. E ciò tanto più alla luce di quanto dedotto alla odierna udienza dalle parti, vale a dire che la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado è quella contenuta nelle produzioni del primo grado di giudizio già ricostruite e presenti in atti.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Occorre rilevare che il Giudice di prime cure ha motivato il rigetto dell'opposizione evidenziando il mancato spirare di un termine di prescrizione il cui decorso non è mai stato prospettato negli atti difensivi dell'attore (salvo un vaghissimo riferimento all'anzidetto istituto giuridico accennato nelle conclusioni dell'atto introduttivo), senza esaminare la doglianza relativa all'intervenuto pagamento della sanzione mediante il bollettino allegato al verbale di contestazione presente nella produzione del primo grado di giudizio. A riguardo, l'appellante ha dimostrato di aver effettuato il pagamento della contravvenzione tramite bollettino postale di € 53,00 datato 20/11/2017 allegato al verbale notificato il 17.11.2017, dal quale si evince la riferibilità del pagamento effettuato al verbale del 4.08.2017 n. 4650/A/17 e la targa del veicolo.
Ebbene, alla luce di quanto dedotto dalle parti alla odierna udienza, e non essendo sorta alcuna contestazione da parte dell'appellata CP_4 in ordine alla effettiva presenza nel fascicolo di parte dell'opponente nel primo grado di giudizio, del bollettino di pagamento della sanzione (essendo la contestazione dell'appellata genericamente imperniata solo sull'omesso pagamento, nei termini previsti, della contravvenzione), può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellata di dimostrare l'estinzione della pretesa creditoria vantata dal Controparte_1 e avanzata da CP_4
In definitiva, l'appello va accolto e in accoglimento dell'opposizione va annullata la cartella di pagamento n° 028.2019.0032718423000.
3. Spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, per quello fino a € 1.100,00) discostandosi dai valori medi in considerazione della attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 1457/2024 del
Ruolo Generali Affari Contenziosi, avente a oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, pendente tra Parte_2 Controparte_2 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...] e Controparte_1
1. Dichiara la contumacia del Controparte_1
2. Accoglie l'appello, per le causali di cui in motivazione e annulla la cartella n°
028.2019.0032718423000;
3. Condanna Controparte_2 e il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di in solido tra loro in favore Parte_2 giudizio, che si liquidano in € 505,00 per compensi professionali ed € 161,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli