Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3304/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3304/2015 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
D'AMORA, 3 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. COPPOLA PIETRO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
VLE MARCONI 55 CAVA D' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. AMATO MONICA
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
VIA VLE MARCONI 55 CAVA D' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. AMATO
MONICA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 1127/2015 depositata il
9.3.2015.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la società Parte_1
propone appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione a precetto e dichiarato nullo l'atto di precetto intimato dalla società appellante nei confronti degli odierni appellati.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che l'atto di precetto fosse privo della procura alle liti rilasciata al difensore che lo aveva sottoscritto.
Si costituivano in giudizio i sig.ri eccependo l'inammissibilità ed infondatezza CP_1
dell'atto di appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado e sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.11.2024.
***
L'appello è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Invero, “L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del comma
1 dell'art. 617 c.p.c. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata” (cfr. Cass. 10497/2006).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti si evince che a margine dell'atto di precetto vi è la procura alle liti sottoscritta dalla parte ed autenticata dal difensore, per cui alcuna nullità si è verificata nel caso di specie.
Il riferimento all'atto di appello costituisce un mero refuso che non inficia la validità dell'atto di precetto, atteso che alcun dubbio può sussistere in ordine al conferimento della procura alle liti per il compimento di quello specifico atto.
Quanto all'eccezione relativa alla mancanza di qualità di titolo esecutivo delle cambiali, si osserva quanto segue.
Una cambiale o un assegno, pur sprovvisti del protesto, consentono di procedere con la notifica dell'atto di precetto senza la necessità di promuovere preventivamente la procedura
Pagina 2 di 3 monitoria. Il protesto è invero necessario per procedere in via esecutiva contro gli obbligati di regresso;
di contro, non risulta necessario per procedere nei confronti dell'obbligato principale.
Pertanto, l'appello va accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione a precetto formulata dagli opponenti.
Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esso va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 18837 del 2010; Cass. n. 6259 del 2014), poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016).
Pertanto, nulla va disposto sulle spese di lite per il primo grado stante la mancata costituzione della società opposta, mentre le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza degli appellati e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione a precetto formulata da e;
Controparte_1 Controparte_2
2) Nulla sulle spese del primo grado di giudizio;
3) Condanna e al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2
giudizio di appello in favore dell'avv. Pietro Coppola, difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 188,72 per spese vive ed euro
1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 15/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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