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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2024, n. 6267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6267 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18949/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Idamaria Chieffo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18949/2022 promossa da:
(C.F. , dell'avv. DANIELE CUTOLO ( ) ed Controparte_1 P.IVA_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele Maria Vitiello in Milano alla Piazzetta Bossi n. 4;
- parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, nella causa riassunta, da Controparte_2 C.F._2
dell'avv. GASPARI LUISA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
predetto difensore in Milano, Via Bergognone n. 31;
nonché contro
; Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
- convenute contumaci nel processo riassunto pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Conclusioni nell'interesse dell'opponente Controparte_1
“a) In via preliminare, dichiarare corretto l'adempimento di e dichiarare illegittimi gli atti di pignoramenti, privandoli di CP_1
efficacia;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate dall'odierna convenuta nei confronti della CP_1
c) sempre nel merito, in relazione alla procedura recante rg 302/22, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato da
in misura superiore a quello oggetto di pignoramento, e dichiarare la compensazione con i crediti vantati dall'avv. CP_1 CP_2
d) per l'effetto, la conseguente inefficacia del pignoramento, revocare l'ordinanza di assegnazione delle somme e condannare l'avv.
alla restituzione degli importi fino ad ora percepiti con riserva di ulteriormente precisare gli importi nelle note conclusive, CP_2
oltre le spese liquidate nel provvedimento.
Conclusioni nell'interesse della convenuta Controparte_2
Che l'Ill.mo Giudice adito voglia:
- in via preliminare rinviare la prima udienza di comparizione parti del 30.9.2022, onde consentire la definizione del
procedimento di reclamo, che in caso di accoglimento, certamente influenzerebbe l'esito di Codesto giudizio
- rigettare l'avversa domanda e, per l'effetto, revocare l'impugnata Ordinanza del 30.3.2022, comunicata in data 8.4.2022 a
firma del dott. Giudice del Tribunale di Milano e disporre l'assegnazione delle somme di cui ai pignoramenti Persona_1
tutti riuniti al proc. Rg. n. 301/2022 pari ad euro 104.350,30;
- in via subordinata, in caso di parziale accoglimento delle avverse doglianze, Voglia modificare l'impugnata Ordinanza nella
parte relativa in cui non assegna le somme non contestate pari ad euro 103.877,09 così come enucleato sub c)
- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA, come per legge.
Si dichiara che il valore della presente controversia è pari alla somma del valore delle singole procedure
di pignoramento presso terzi pari a complessivi euro 104.350,30 con contributo unificato pari ad euro 147,00
Ragioni in fatto e diritto della decisione pagina 2 di 15 A seguito dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, provvedendo in via cautelare, ha sospeso l'esecuzione, con atto di citazione notificato alla creditrice procedente, avv. e ai terzi Controparte_2
pignorati, , e la società esecutata ha Controparte_7 CP_6 Controparte_8 Controparte_1
introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. svolta nelle procedure esecutive mobiliari riunite n. 301/2022 r.g.e., n. 302/2022 r.g.e., n. 303/2022 r.g.e., n. 304/2022 r.g.e., n. 309/2022
r.g.e., n. 315/2022 r.g.e. e n. 320/2022 r.g.e..
Giova premettere, per una migliore comprensione dei fatti di causa, che le esecuzioni riunite sono state promosse dalla convenuta opposta sulla base di 141 titoli esecutivi giudiziali azionati con distinti atti di precetto;
detti titoli sono rappresentati in parte da sentenze e in parte da decreti ingiuntivi. Tutti i crediti portati dai predetti titoli riguardano le spese di lite liquidate in ciascun procedimento e distratte in favore dell'avv. nella qualità di antistatario1. CP_2 1 Nell'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione, i titoli azionati in ciascun procedimento esecutivo vengono così ricostruiti: “a) procedimento R.G. n. 301/2022” a seguito di: “precetto su sentenza n. 14/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 11/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 8/2021 notifica 16 novembre 2021: precetto su sentenza n. 4/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 3/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 13/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 5/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 6/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 12/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 10/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 15/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 7/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 16/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 2/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1/2021 notifica 16 novembre 2021”; “b) procedimento R.G. n. 302/2022” a seguito di: “precetto su ordinanza n. 356/2020 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 7641/2019 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 7646/2019 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 7642/2019 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 1349/2020 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 1277/2020 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 1278/2020 notifica 18 novembre 2021; precetto su sentenza n. 7820/2021 notifica 18 novembre 2021; “c) nel procedimento R.G. n. 303/2022”: “precetto su sentenza n. 640/2020 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 50/2021 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 96/2021 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1537/2020 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1534/2020 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1540/2020 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 752/2021 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 753/2021 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 754/2021 notifica 19 novembre 202; precetto su sentenza n. 755/2021 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1307/2020 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1308/2020 notifica 19 novembre 2021; “d) nel procedimento R.G. n. 304/2022” dove sono stati azionati: “precetto su D.I. n. 554/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 548/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 549/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 550/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 551/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 552/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 553/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 520/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 519/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 518/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 567/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 568/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 569/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. pagina 3 di 15 Secondo quanto allegato dall'opponente, e desumibile dall'esame dei fascicoli d'ufficio delle procedure riunite, acquisiti nel presente giudizio con ordinanza del 04/12/2023, i titoli azionati traggono origine da
572/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 571/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 570/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 514/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 530/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 512/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 512/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 532/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 563/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 565/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 545/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 534/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 535/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 516/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 515/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 517/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 511/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 536/2019 notifica 16 novembre 2021; “e) nel procedimento R.G. n. 309/2022” sulla base dei seguenti atti di precetto: “precetto su sentenza n. 313/2021 notifica 15 novembre 2021”; “precetto su sentenza n. 323/2021 notifica 15 novembre 2021”; “precetto su sentenza n. 312/2021 notifica 15 novembre 2021”; “precetto su sentenza n. 275/2021 notifica 29 ottobre 2021”; precetto su sentenza n. 276/2021 notifica 29 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 278/2021 notifica 29 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 281/2021 notifica 29 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 282/2021 notifica 29 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 290/2021 notifica 29 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 295/2021 notifica 29 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 289/2021 notifica 29 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 266/2021 notifica 28 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 256/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 254/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 262/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 260/2021 notifica 28 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 263/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 264/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 265/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 271/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 267/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 54/2021 notifica 26 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 68/2021 notifica 26 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 48/2021 notifica 26 ottobre 2021; f) nel procedimento R.G. n. 315/2022 sulla base dei seguenti atti di precetto: Precetto su sentenza n. 119/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 118/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 40/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 45/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 39/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 48/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 38/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 49/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 50/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 55/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 65/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 64/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 89/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 135/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 163/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 90/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 97/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 99/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 105/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 106/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 109/2021 notifica 26 ottobre 2021Precetto su sentenza n. 108/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 127/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 126/2021 notifica 26 ottobre 2021 precetto su sentenza n. 122/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 121/2021 notifica 26 ottobre 2021; g) procedimento R.G. n. 320/2022 a seguito dei seguenti atti di precetto: Precetto su sentenza n. 120/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 112/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 113/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 111/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 146/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 142/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 21/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 30/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 137/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 67/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 74/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 66/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 141/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 76/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 155/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 156/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 242/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 154/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 144/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 240/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 243/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 237/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 253/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 251/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 32/2021 notifica 26 ottobre 2021 pagina 4 di 15 altrettanti numerosissimi procedimenti monitori promossi dall'avv. per la consegna di documenti CP_2
contrattuali ai propri assistiti.
Anche i titoli costituiti da sentenze traggono origine da tale complessa vicenda processuale, trattandosi delle pronunce di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo contenenti, parimenti, condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dello stesso difensore distrattario. Secondo quanto rappresentato dalle parti, poi, le sentenze di primo grado sosto state oggetto di appello. In molti casi i decreti ingiuntivi sono stati revocati in primo grado o in grado di appello2.
Dalla ricostruzione in fatto operate dall'opponente e non contraddetta dall'opposta, emerge, quindi, che le numerose esecuzioni promosse dall'avv. er il pagamento delle spese di lite di cui la creditrice si è resa CP_2
distrattaria, traggono origine da procedimenti monitori proposti dal predetto difensore in favore di diversi clienti sulla base di un medesimo petitum e di una medesima causa petendi (diritto alla consegna di documenti contrattuali), la cui fondatezza è al vaglio in altrettanti giudizi di gravame. Numerosi decreti ingiuntivi (cfr.
ad esempio quelli pronunciati dal Giudice di Pace di Cerignola richiamati dalla società attrice nel proprio atto di citazione), diversi da quelli azionati nelle procedure per cui è causa, sono già stati revocati. Inoltre,
come si dirà nel prosieguo, molti dei titoli esecutivi azionati nelle procedure riunite sono stati parimenti sospesi o revocati nel corso dell'esecuzione.
Vale la pena di osservare che con gli atti di precetto che hanno preceduto l'istaurazione delle procedure esecutive per cui è causa, l'avv. si è limitato ad intimare il pagamento delle spese di lite e non CP_2
l'adempimento dell'obbligo di consegna sancito in favore dei propri assistiti. 2 Nella comparsa di costituzione della convenuta si legge al punto a) della narrativa: “il sottoscritto avvocato ha instaurato in diverse regioni del territorio nazionale, molteplici azioni monitorie aventi ad oggetto la consegna di contratti per la telefonia mobile, cui è stata ingiunta la compagnia telefonica I provvedimenti monitori ottenuti sono Controparte_1 stati opposti, molti giudizi sono ancora in corso, altri ancora sono stati definiti con sentenze sfavorevoli, altre di esito positivo. In tale ultima ipotesi ha promosso appello: alcuni giudizi sono stati definiti con esito favorevole per con la Controparte_1 CP_1 riforma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese e competenze di lite, alcuni hanno avuto esito vittorioso per parte appellata, altri sono in corso, per altri ancora il Giudicante ha formulato proposta ex art. 185 bis c.p.c. sollecitando una definizione della controversia con rinuncia all'appello e corresponsione di euro 150,00 oltre oneri accessori (Tribunale di Trani dott.ssa Guerra , proc. Rg. n. 5946-2020 allegata al fascicolo di parte)”. pagina 5 di 15 Ciò detto, l'esecutata ha proposto opposizione svolgendo le seguenti doglianze. Controparte_1
a) In primo luogo, l'attrice ha lamentato la non debenza delle somme azionate nelle procedure esecutive riunite, in quanto basate su titoli esecutivi non ancora definitivi, molti dei quali già caudati o sospesi nei relativi gravami (nell'atto di citazione la società opponente ha riferito che: “il Tribunale di Benevento aveva
sospeso l'esecutorietà della sentenza n. 754/21; il Tribunale di Avellino aveva sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza
n. 50/21 azionate nella procedura esecutiva n. 303/22; il Tribunale di Trani aveva sospeso l'esecutorietà delle sentenze nn.
142/21- 144/21 - 154/21- e 156/21- azionate nel procedimento esecutivo n. 320/22 r.g.”).
b) La società ha riferito di aver notificato all'avv. trentasette sentenze di revoca di altrettanti decreti CP_2
ingiuntivi (diversi da quelli azionati nei procedimenti riuniti per cui è causa), emesse dal Giudice di Pace di
Cerignola, precisando che con tali sentenze il Giudice di Pace aveva condannato gli opposti alla restituzione delle somme liquidate a titolo di spese nel procedimento monitorio, ove già corrisposte dalla società
opponente alla parte opposta “ovvero al procuratore costituito dichiaratosi antistatario”. Sul punto,
l'opponente ha dedotto che detti importi erano stati effettivamente corrisposti da all'avv. sulla CP_1 CP_2
base di precedenti atti di precetto;
cosicché, a seguito della revoca, con sentenze – passate in giudicato – dei predetti decreti ingiunti3, risultava creditrice dell'importo complessivo di euro 16.918,62 Controparte_1
corrisposto all'avv. a titolo di pagamento di spese processuali liquidate nei decreti ingiuntivi revocati;
CP_2
credito che intendeva eccepire in compensazione nel presente giudizio di opposizione per paralizzare la pretesa creditoria azionata nel procedimento n. 302/2022 r.g.e.
c) Quale ulteriore motivo di opposizione, la società ha dedotto la contrarietà a buona fede e CP_1
correttezza del comportamento processuale della convenuta, la quale aveva notificato ben 141 atti di precetto in relazione a titoli coevi o comunque già formati, maggiorando ciascun precetto dei relativi 3 Revoca dei decreti ingiuntivi disposta con le seguenti sentenze emesse dal Giudice di Pace di Cerignola: “n. 342/19- 343/19 -344/19 -345/19 -346/19 -347/19 -348/19 -349/19 -350/19 -351/19 -352/19 -353/19 -354/19 -355/19 - 356/19 -357/19 -358/19 -359/19 -360/19 -361/19 -413/19 -449/19 -448/19 -447/19 -450/19 -,451/19 -617/19 - 618/19 - 622/19 -662/19 -663/19 - 664/19 -665/19 -666/19 -667/19 - 668/19 - 669/19”. pagina 6 di 15 compensi (indicati per ciascun intimazione in € 135 oltre rimborso forfettario e accessori di legge, al netto della ritenuta d'acconto).
Sulla base di tali complessive allegazioni l'opponente ha rassegnato, nell'atto di citazione, le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità dei pignoramenti notificati per abuso del
diritto e frazionamento del credito, con conseguente inefficacia degli stessi e liberazione delle somme vincolate;
b) accertare e
dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate dall'odierna convenuta nei confronti della tenuto conto delle sentenze CP_1
favorevoli e, per l'effetto sospendere i procedimenti esecutivi, nell'attesa dell'esito delle sentenze;
c) accertare e dichiarare che
l'avvocato non vanta alcun credito in relazione alle sentenze n. 754/21 e n. 50/21 di cui al pignoramento avente rg CP_2
303/22, e alle sentenze nn. 142/21- 144/21 - 154/21- e 156/21 inserite nel pignoramento avente rg 320/22, stante la
sospensione della provvisoria esecutorietà delle stesse e, per l'effetto, decurtare gli importi richiesti nei pignoramenti;
d) per il
pignoramento iscritto a ruolo con rg 302/22, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato da in misura CP_1
superiore a quello oggetto di pignoramento, dichiarare la compensazione con i crediti vantati dall'avv. e per l'effetto, CP_2
dichiarare l'estinzione del credito oggetto di pignoramento e la conseguente inefficacia del pignoramento e la liberazione delle
somme vincolate e) per effetto dell'illegittimità dei pignoramenti liberare le somme vincolate”.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione osservando che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione era stata reclamata ai sensi degli att. 624 e 669 terdecies c.p.c.
Nel merito, la parte ha eccepito che la mera pendenza dei giudizi di gravame avverso i titoli azionati non consentiva di sospendere l'esecuzione in quanto fondata su titoli provvisoriamente esecutivi. Per tale ragione, nulla ostava alla assegnazione delle somme “non contestate” indicate dalla parte, alla data della comparsa di costituzione, in complessivi € 103.877,09.
L'opposta ha replicato alle doglianze inerenti la violazione dei principi di buona fede e correttezza rilevando che i titoli erano stati emessi da uffici giudiziari differenti e riguardavano differenti assistiti, quindi non vi erano ragioni di “connessione”. La parte ha, poi, articolato diverse censure al provvedimento di sospensione dell'esecuzione, già costituenti motivo di reclamo. pagina 7 di 15 Si è costituita in giudizio la terza pignorata mentre nessuno si è costituito per le Controparte_8
convenute e delle quali è stata Controparte_3 Controparte_5 CP_6
dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; nelle more, è stato accolto il reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e le procedure esecutive riunite sono state riassunte dalla creditrice.
All'udienza del 23/05/2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ex art. 301 c.p.c. avendo il difensore dell'opponente esibito “ordinanza del 20/04/2023 emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli nel procedimento n.
4720/21r.g.n.r. 2076/2019 R.I.M.C. Personali con cui è stata applicata alla convenuta, che nel presente giudizio si CP_9
difende in proprio, misura cautelare personale dell'interdizione dall'esercizio dell'attività forense per un anno, e chiede
l'interruzione del presente giudizio”.
La causa è stata riassunta nei termini di legge e la convenuta si è costituita a mezzo di difensore, mentre nessuno si è costituito per i terzi pignorati.
Costituendosi nel giudizio riassunto, la convenuta ha depositato copia dell'ordinanza pronunciata in data
24/05/2023 nel processo esecutivo con cui le è stato assegnato il minore importo di € 61.388,68 (oltre ai compensi dell'esecuzione) in ragione dei provvedimenti giudiziali di revoca, sospensione o caducazione dei titoli esecutivi pronunciati in sede di gravame nelle more tra l'istaurazione delle procedure esecutive e l'adozione del provvedimento di assegnazione.
Quindi, all'udienza del 13/02/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così ripercorsi i fatti di causa e le difese delle parti, occorre, in primo luogo, esaminare l'obiezione della convenuta in ordine alla pretesa novità ad inammissibilità delle domande formulate da Controparte_1
pagina 8 di 15 Invero, le domande formulate alle lettere a), b) e c) sono già contenute nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, di cui rappresentano una più sintetica enunciazione.
Risulta invece, inammissibile la domanda di “revoca” dell'ordinanza di assegnazione, atteso che il soggetto espropriato che abbia fatto vare l'illegittimità dell'esecuzione mediante opposizione promossa nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell'esecuzione, può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore al fine di ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso, senza che possano derivare effetti preclusivi dall'intervenuta assegnazione, che, pertanto, non necessita di essere “revocata” (Cass. 26927/2018, nonché, per analoghi principi, ma in relazione alla caducazione del titolo esecutivo azionato a seguito della definizione della procedura esecutiva, Cass. 14601/2020, secondo cui, “nel caso di esecuzione intrapresa in forza di un titolo giudiziale
provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata
legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la
ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento
d'ingiunzione”).
Venendo, quindi, all'esame dei motivi di opposizione si osserva quanto segue.
Il motivo di opposizione sub a) non merita di essere accolto atteso che, come noto, nel caso di esecuzione fondata su un titolo esecuzione di formazione giudiziale, dotato di provvisoria esecutorietà, non possono essere dedotte come censure ex art. 615 c.p.c. doglianze che riguardano la correttezza del titolo in relazione all'an o al quantum del credito.
D'altra parte, l'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice del merito rileva,
nel processo esecutivo, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., senza necessità per il debitore di proporre opposizione all'esecuzione e la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, prima che la procedura esecutiva sia conclusa, comporta l'inefficacia degli atti e la chiusura anticipata dell'esecuzione (fermi gli effetti pagina 9 di 15 dell'eventuale aggiudicazione a tutela dell'aggiudicatario in buona fede, fattispecie che esula dal presente giudizio).
Tuttavia, laddove, come nel caso di specie, l'esecuzione sia promossa sulla base di una pluralità di titoli,
ovvero sia spiegato atto di intervento da parte di altri creditori muniti di titolo, l'esecuzione potrà proseguire per il soddisfacimento dei titoli esecutivi validi ed efficaci alla data del provvedimento di assegnazione, salva la ripetizione dell'indebito in ragione della successiva caducazione del titolo non definitivo (Cass.
14601/2020 cit.).
Nel caso di specie, non è contestato e risulta dal provvedimento di assegnazione che il giudice dell'esecuzione abbia determinato i crediti oggetto del provvedimento di assegnazione tenuto conto delle vicende (estintive) che hanno interessato, sino alla data del provvedimento, i titoli azionati.
Quanto al giudizio di opposizione all'esecuzione, la caducazione dei titoli esecutivo nelle more del giudizio di opposizione comporta, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente necessità di procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. sez. Un. 25478/2021; Cass. 9899/2022);
regolamentazione delle spese, che, nel caso di specie, andrà effettuata valutando complessivamente l'esito della lite.
Anche la doglianza sub b), con cui l'opponente ha inteso eccepire in compensazione asseriti contro crediti fondati su provvedimenti giudiziali definitivi, non può essere accolta.
In disparte ogni valutazione in ordine alla idoneità dei provvedimenti (sentenze del Giudice di Pace di
Cerignola) a costituire titolo esecutivo nei confronti dell'odierna opposta – poiché in assenza di titolo potrebbero in sede di opposizione esecutiva essere vagliati anche i presupposti per una compensazione giudiziale;
nel caso di specie la compensazione, quale fattispecie estintiva del credito alternativa all'adempimento, non può operare perché l'opponente non ha allegato (ed anzi la circostanza parrebbe da escludere alla luce dei motivi di opposizione sub a) che anche i crediti azionati dalla opposta nella procedura pagina 10 di 15 esecutiva n. 302/2022 r.g.e. siano fondati su un accertamento giudiziale passato in giudicato, quindi definitivo.
Trovano, pertanto, applicazione i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per la compensazione di crediti fondanti su diversi titoli esecutivi giudiziali, è necessario che entrambi i titoli,
ancorché provvisoriamente eseguibili, siano definitivi, poiché l'eventualità che il titolo giudiziario cada o venga modificato per effetto dell'impugnazione esperita o esperibile impedisce l'operatività della compensazione (Cass. 3266/1968; Cass. 620/1970; Cass. 4074/1974).
Tale orientamento è stato richiamato dalla Corte di Cassazione Sez. Un. n. 23225/2016 che, nell'esaminare i presupposti della compensazione, ha ribadito che la finalità dell'istituto è quella della “estinzione satisfattoria
reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo liquido ed esigibile)” (cfr. paragrafo 8.1 della motivazione).
Merita, invece, di essere accolto il motivo di opposizione all'esecuzione sub c).
Come esposto nella narrativa in fatto, la creditrice ha notificato e iscritto al ruolo, quasi contestualmente,
sette atti di pignoramento, i quali seguono alla notifica di 141 atti di precetto sulla base di titoli esecutivi coevi o, comunque, già formati alla data dalle notifica del primo atto di precetto (avvenuta il 26/10/2021).
Gli atti di precetto sono stati notificati a mezzo pec, in gruppi più o meno omogenei per tipologia di titolo, il
26/10/2021, il 28/10/2022, il 29/10/2022, il 15/11/2022, il 16/11/2021, il 18/11/2021 e il 19/11/2021.
Tale modalità risulta in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, come peraltro affermato in fattispecie del tutto analoga dalla Corte di Cassazione sez. 3, n. 6513/2023.
In tale arresto la Suprema Corte ha rilevato la contrarietà a buona fede della condotta del creditore che,
senza alcun vantaggio obiettivo o interesse, abbia istaurato più procedure esecutive nei confronti dello stesso debitore, anche se in forza di titoli esecutivi diversi, evidenziando che: “in tal caso il giudice dell'esecuzione
è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi
professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto […]”. pagina 11 di 15 Il carattere abusivo del contegno processuale mantenuto dalla opposta sia in relazione alla notifica degli atti di precetto che in relazione all'istaurazione delle procedure esecutive, per la mancanza di un obiettivo interesse, risulta evidente se si considera che:
- i titoli azionati, pur essendo diversi, sono tuttavia omogenei per oggetto, in quanto riguardano l'esecuzione coattiva della condanna al pagamento delle spese di lite liquidate nei singoli procedimenti a carico di
[...]
quale parte soccombente e in favore dell'opposta quale antistataria;
appare, quindi priva di pregio CP_1
la difesa della parte opposta secondo cui si tratterebbe di titoli conseguiti da diversi creditori, poiché tali titoli sono stati azionati non già in relazione all'obbligo di consegna, ma in relazione alle obbligazioni riguardanti il pagamento delle spese processuali, che vedono come unica creditrice l'avv. in virtù dei CP_2
provvedimenti di distrazione richiesti e ottenuti;
- singolarmente considerati, i titoli azionati hanno ad oggetto la condanna al pagamento di importi assai modesti o comunque contenuti, in molti casi pari ai compensi richiesti per lo stesso precetto (cfr. compensi liquidati per i singoli decreti ingiuntivi in € 150 oltre accessori);
- la creditrice ha notificato a mezzo pec, in un arco temporale inferiore ad un mese, ben 141 atti di precetto,
con conseguente indebito ed eccessivo aggravio a carico del debitore non solo per i maggiori costi (si pensi ai soli oneri per compensi autoliquidati dalla creditrice in € 135,00, oltre accessori, per ciascun atto di precetto e, dunque, in complessivi € 27.775,35, comprensivi di accessori, a fronte di un compenso liquidabile, per lo scaglione compreso tra 52.001 e 260.00 euro, nella misura massima in € 638,00 oltre accessori); ma anche per i più gravosi incombenti richiesti posti a carico del debitore per l'adempimento,
essendo il debitore chiamato ad eseguire diverse disposizioni di bonifico in relazione ai diversi atti di precetto;
- la modalità adottata dalla creditrice ha, inoltre, reso maggiormente difficoltoso il controllo da parte del debitore della correttezza delle somme richieste in relazione a possibili duplicazioni e la contabilizzazione dei pagamenti. pagina 12 di 15 Occorre, quindi, procedere alla rideterminazione delle somme dovute nelle procedure riunite, decurtando l'importo complessivo dagli oneri riguardanti i compensi dei diversi atti di precetto, compensi che saranno liquidati unitariamente in relazione all'ammontare complessivo del credito, come determinato dal giudice dell'esecuzione in ragione della caducazione dei titoli nel frattempo intervenuta.
Effettuati i necessari conteggi:
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 301/2022 r.g.e. deve essere rideterminato in complessivi
€ 22.247,08, applicata la ritenuta d'acconto come da atti di precetto.
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 302/2022 r.g.e. deve essere rideterminato in complessivi
€ 9.042,44, di cui € 8.849,66 per compensi liquidati nei titoli azionati, comprensivi di accessori e applicata la ritenuta d'acconto come da precetto, ed € 192,15 per spese vive liquidate nei titoli azionati;
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 303/2022 r.g.e, tenuto conto della caducazione dei titoli nelle more intervenuta, deve essere determinato in complessivi € 3.920,89 (“titolo n. 3”, ossia in relazione alla sola sentenza n. 96/2021 notifica 19 novembre 2021) applicata la ritenuta d'acconto come da atto di precetto;
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 304/2022 r.g.e. (relativo ai compensi e spese liquidate in
31 procedimenti monitori) deve essere determinato in € 7.125,97, di cui € 5.715,47 per compensi applicata la ritenuta d'acconto come da atto di precetto e € 1.410,5 per spese vive;
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 309/2022 r.g.e. (tenuto conto della caducazione dei titoli nelle more intervenuta), deve essere determinato in complessivi € 1.216,83 (“titoli n. 7, 23 e 24” n.
281/2021 notifica 29 ottobre 2021, sentenza n. 68/2021 notifica 26 ottobre 2021, sentenza n. 48/2021
notifica 26 ottobre 2021), applicata la ritenuta d'acconto come atto di precetto;
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 315/2022 r.g.e. (tenuto conto della caducazione dei titoli nelle more intervenuta), deve essere determinato in complessivi € 2.839,27 (in relazione ai soli “titoli n.
3, 5, 7, 8, 11, 12, 13” costituiti dalle sentenze n. 40/2021 notifica 26 ottobre 2021, n. 39/2021 notifica pagina 13 di 15 26 ottobre 2021, n. 38/2021 notifica 26 ottobre 2021, n. 55/2021 notifica 26 ottobre 2021, n. 65/2021
notifica 26 ottobre 2021, n. 64/2021 notifica 26 ottobre 2021), applicata la ritenuta d'acconto come atto di precetto;
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 320/2022 r.g.e. (tenuto conto della caducazione dei titoli nelle more intervenuta), deve essere determinato in complessivi € 2.433,66 (in relazione ai soli “titoli n.
2, 3, 4, 7, 8, 12”, ossia alla sentenza n. 112/2021 notificata il 26 ottobre 2021, sentenza n. 113/2021
notificata il 26 ottobre 2021, sentenza n. 146/2021 notificata il 26 ottobre 2021, sentenza n. 30/2021
notificata il 26 ottobre 2021, sentenza n. 137/2021 notificata il 26 ottobre 2021, sentenza n. 66/2021
notifica 26 ottobre 2021), applicata la ritenuta d'acconto come atto di precetto.
Determinate le somme complessivamente dovute nelle procedure riunite in € 48.826,14, i compensi per il precetto, da liquidarsi unitariamente, applicato l'incremento massimo in ragione della pluralità dei titoli, sono pari a complessivi € 784,18 al netto della ritenuta d'acconto (comprensivo di accessori).
Il giudice dell'esecuzione ha liquidato i compensi relativi alle procedure esecutive riunite in “€ 3.259,00 di cui
€ 3.093,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, oltre c.p.a. ed IVA se dovuta”, in aggiunta all'importo,
€ 61.388,68, assegnato ad integrale soddisfo del credito azionato.
Ne deriva che con l'ordinanza di assegnazione sono stati riconosciuti, per compensi degli atti di precetto non dovuti, maggiori importi per € 11.778,36 (tenuto conto delle somme liquidate a titolo di compenso per l'atto di precetto); somme che, ove effettivamente riscosse dalla creditrice in virtù dell'ordinanza di assegnazione, potranno essere ripetute dal creditore secondo i principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la condanna della convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.001,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai titoli giudiziali caducati nel corso dell'esecuzione, caducazione di cui il giudice dell'esecuzione ha tenuto conto nell'ordinanza di assegnazione pronunciata il 24/05/2023 nelle procedure esecutive riunite nn. 301/2022, 302/2022,
303/2022, 304/2022, 309/2022, 315/2022 e 320/2022 r.g.e.;
2) accerta l'insussistenza del diritto della convenuta opposta di agire nelle procedure esecutive riunite n.
301/2022, 302/2022, 303/2022, 304/2022, 309/2022, 315/2022 e 320/2022 r.g.e. in relazione all'importo di € 11.778,36;
3) condanna la convenuta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che si Controparte_2
liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Così deciso in Milano in data 20/06/2022
Il Giudice
Idamaria Chieffo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Idamaria Chieffo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18949/2022 promossa da:
(C.F. , dell'avv. DANIELE CUTOLO ( ) ed Controparte_1 P.IVA_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele Maria Vitiello in Milano alla Piazzetta Bossi n. 4;
- parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, nella causa riassunta, da Controparte_2 C.F._2
dell'avv. GASPARI LUISA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
predetto difensore in Milano, Via Bergognone n. 31;
nonché contro
; Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
- convenute contumaci nel processo riassunto pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Conclusioni nell'interesse dell'opponente Controparte_1
“a) In via preliminare, dichiarare corretto l'adempimento di e dichiarare illegittimi gli atti di pignoramenti, privandoli di CP_1
efficacia;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate dall'odierna convenuta nei confronti della CP_1
c) sempre nel merito, in relazione alla procedura recante rg 302/22, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato da
in misura superiore a quello oggetto di pignoramento, e dichiarare la compensazione con i crediti vantati dall'avv. CP_1 CP_2
d) per l'effetto, la conseguente inefficacia del pignoramento, revocare l'ordinanza di assegnazione delle somme e condannare l'avv.
alla restituzione degli importi fino ad ora percepiti con riserva di ulteriormente precisare gli importi nelle note conclusive, CP_2
oltre le spese liquidate nel provvedimento.
Conclusioni nell'interesse della convenuta Controparte_2
Che l'Ill.mo Giudice adito voglia:
- in via preliminare rinviare la prima udienza di comparizione parti del 30.9.2022, onde consentire la definizione del
procedimento di reclamo, che in caso di accoglimento, certamente influenzerebbe l'esito di Codesto giudizio
- rigettare l'avversa domanda e, per l'effetto, revocare l'impugnata Ordinanza del 30.3.2022, comunicata in data 8.4.2022 a
firma del dott. Giudice del Tribunale di Milano e disporre l'assegnazione delle somme di cui ai pignoramenti Persona_1
tutti riuniti al proc. Rg. n. 301/2022 pari ad euro 104.350,30;
- in via subordinata, in caso di parziale accoglimento delle avverse doglianze, Voglia modificare l'impugnata Ordinanza nella
parte relativa in cui non assegna le somme non contestate pari ad euro 103.877,09 così come enucleato sub c)
- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA, come per legge.
Si dichiara che il valore della presente controversia è pari alla somma del valore delle singole procedure
di pignoramento presso terzi pari a complessivi euro 104.350,30 con contributo unificato pari ad euro 147,00
Ragioni in fatto e diritto della decisione pagina 2 di 15 A seguito dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, provvedendo in via cautelare, ha sospeso l'esecuzione, con atto di citazione notificato alla creditrice procedente, avv. e ai terzi Controparte_2
pignorati, , e la società esecutata ha Controparte_7 CP_6 Controparte_8 Controparte_1
introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. svolta nelle procedure esecutive mobiliari riunite n. 301/2022 r.g.e., n. 302/2022 r.g.e., n. 303/2022 r.g.e., n. 304/2022 r.g.e., n. 309/2022
r.g.e., n. 315/2022 r.g.e. e n. 320/2022 r.g.e..
Giova premettere, per una migliore comprensione dei fatti di causa, che le esecuzioni riunite sono state promosse dalla convenuta opposta sulla base di 141 titoli esecutivi giudiziali azionati con distinti atti di precetto;
detti titoli sono rappresentati in parte da sentenze e in parte da decreti ingiuntivi. Tutti i crediti portati dai predetti titoli riguardano le spese di lite liquidate in ciascun procedimento e distratte in favore dell'avv. nella qualità di antistatario1. CP_2 1 Nell'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione, i titoli azionati in ciascun procedimento esecutivo vengono così ricostruiti: “a) procedimento R.G. n. 301/2022” a seguito di: “precetto su sentenza n. 14/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 11/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 8/2021 notifica 16 novembre 2021: precetto su sentenza n. 4/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 3/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 13/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 5/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 6/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 12/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 10/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 15/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 7/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 16/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 2/2021 notifica 16 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1/2021 notifica 16 novembre 2021”; “b) procedimento R.G. n. 302/2022” a seguito di: “precetto su ordinanza n. 356/2020 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 7641/2019 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 7646/2019 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 7642/2019 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 1349/2020 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 1277/2020 notifica 18 novembre 2021; precetto su ordinanza n. 1278/2020 notifica 18 novembre 2021; precetto su sentenza n. 7820/2021 notifica 18 novembre 2021; “c) nel procedimento R.G. n. 303/2022”: “precetto su sentenza n. 640/2020 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 50/2021 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 96/2021 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1537/2020 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1534/2020 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1540/2020 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 752/2021 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 753/2021 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 754/2021 notifica 19 novembre 202; precetto su sentenza n. 755/2021 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1307/2020 notifica 19 novembre 2021; precetto su sentenza n. 1308/2020 notifica 19 novembre 2021; “d) nel procedimento R.G. n. 304/2022” dove sono stati azionati: “precetto su D.I. n. 554/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 548/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 549/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 550/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 551/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 552/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 553/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 520/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 519/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 518/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 567/2019 notifica 16 novembre 2021; precetto su D.I. n. 568/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 569/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. pagina 3 di 15 Secondo quanto allegato dall'opponente, e desumibile dall'esame dei fascicoli d'ufficio delle procedure riunite, acquisiti nel presente giudizio con ordinanza del 04/12/2023, i titoli azionati traggono origine da
572/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 571/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 570/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 514/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 530/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 512/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 512/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 532/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 563/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 565/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 545/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 534/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 535/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 516/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 515/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 517/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 511/2019 notifica 16 novembre 2021; Precetto su D.I. n. 536/2019 notifica 16 novembre 2021; “e) nel procedimento R.G. n. 309/2022” sulla base dei seguenti atti di precetto: “precetto su sentenza n. 313/2021 notifica 15 novembre 2021”; “precetto su sentenza n. 323/2021 notifica 15 novembre 2021”; “precetto su sentenza n. 312/2021 notifica 15 novembre 2021”; “precetto su sentenza n. 275/2021 notifica 29 ottobre 2021”; precetto su sentenza n. 276/2021 notifica 29 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 278/2021 notifica 29 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 281/2021 notifica 29 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 282/2021 notifica 29 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 290/2021 notifica 29 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 295/2021 notifica 29 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 289/2021 notifica 29 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 266/2021 notifica 28 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 256/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 254/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 262/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 260/2021 notifica 28 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 263/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 264/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 265/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 271/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 267/2021 notifica 28 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 54/2021 notifica 26 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 68/2021 notifica 26 ottobre 2021; precetto su sentenza n. 48/2021 notifica 26 ottobre 2021; f) nel procedimento R.G. n. 315/2022 sulla base dei seguenti atti di precetto: Precetto su sentenza n. 119/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 118/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 40/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 45/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 39/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 48/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 38/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 49/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 50/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 55/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 65/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 64/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 89/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 135/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 163/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 90/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 97/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 99/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 105/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 106/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 109/2021 notifica 26 ottobre 2021Precetto su sentenza n. 108/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 127/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 126/2021 notifica 26 ottobre 2021 precetto su sentenza n. 122/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 121/2021 notifica 26 ottobre 2021; g) procedimento R.G. n. 320/2022 a seguito dei seguenti atti di precetto: Precetto su sentenza n. 120/2021 notifica 26 ottobre 2021; Precetto su sentenza n. 112/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 113/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 111/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 146/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 142/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 21/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 30/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 137/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 67/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 74/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 66/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 141/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 76/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 155/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 156/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 242/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 154/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 144/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 240/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 243/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 237/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 253/2021 notifica 26 ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 251/2021 notifica 26
ottobre 2021 Precetto su sentenza n. 32/2021 notifica 26 ottobre 2021 pagina 4 di 15 altrettanti numerosissimi procedimenti monitori promossi dall'avv. per la consegna di documenti CP_2
contrattuali ai propri assistiti.
Anche i titoli costituiti da sentenze traggono origine da tale complessa vicenda processuale, trattandosi delle pronunce di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo contenenti, parimenti, condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dello stesso difensore distrattario. Secondo quanto rappresentato dalle parti, poi, le sentenze di primo grado sosto state oggetto di appello. In molti casi i decreti ingiuntivi sono stati revocati in primo grado o in grado di appello2.
Dalla ricostruzione in fatto operate dall'opponente e non contraddetta dall'opposta, emerge, quindi, che le numerose esecuzioni promosse dall'avv. er il pagamento delle spese di lite di cui la creditrice si è resa CP_2
distrattaria, traggono origine da procedimenti monitori proposti dal predetto difensore in favore di diversi clienti sulla base di un medesimo petitum e di una medesima causa petendi (diritto alla consegna di documenti contrattuali), la cui fondatezza è al vaglio in altrettanti giudizi di gravame. Numerosi decreti ingiuntivi (cfr.
ad esempio quelli pronunciati dal Giudice di Pace di Cerignola richiamati dalla società attrice nel proprio atto di citazione), diversi da quelli azionati nelle procedure per cui è causa, sono già stati revocati. Inoltre,
come si dirà nel prosieguo, molti dei titoli esecutivi azionati nelle procedure riunite sono stati parimenti sospesi o revocati nel corso dell'esecuzione.
Vale la pena di osservare che con gli atti di precetto che hanno preceduto l'istaurazione delle procedure esecutive per cui è causa, l'avv. si è limitato ad intimare il pagamento delle spese di lite e non CP_2
l'adempimento dell'obbligo di consegna sancito in favore dei propri assistiti. 2 Nella comparsa di costituzione della convenuta si legge al punto a) della narrativa: “il sottoscritto avvocato ha instaurato in diverse regioni del territorio nazionale, molteplici azioni monitorie aventi ad oggetto la consegna di contratti per la telefonia mobile, cui è stata ingiunta la compagnia telefonica I provvedimenti monitori ottenuti sono Controparte_1 stati opposti, molti giudizi sono ancora in corso, altri ancora sono stati definiti con sentenze sfavorevoli, altre di esito positivo. In tale ultima ipotesi ha promosso appello: alcuni giudizi sono stati definiti con esito favorevole per con la Controparte_1 CP_1 riforma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese e competenze di lite, alcuni hanno avuto esito vittorioso per parte appellata, altri sono in corso, per altri ancora il Giudicante ha formulato proposta ex art. 185 bis c.p.c. sollecitando una definizione della controversia con rinuncia all'appello e corresponsione di euro 150,00 oltre oneri accessori (Tribunale di Trani dott.ssa Guerra , proc. Rg. n. 5946-2020 allegata al fascicolo di parte)”. pagina 5 di 15 Ciò detto, l'esecutata ha proposto opposizione svolgendo le seguenti doglianze. Controparte_1
a) In primo luogo, l'attrice ha lamentato la non debenza delle somme azionate nelle procedure esecutive riunite, in quanto basate su titoli esecutivi non ancora definitivi, molti dei quali già caudati o sospesi nei relativi gravami (nell'atto di citazione la società opponente ha riferito che: “il Tribunale di Benevento aveva
sospeso l'esecutorietà della sentenza n. 754/21; il Tribunale di Avellino aveva sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza
n. 50/21 azionate nella procedura esecutiva n. 303/22; il Tribunale di Trani aveva sospeso l'esecutorietà delle sentenze nn.
142/21- 144/21 - 154/21- e 156/21- azionate nel procedimento esecutivo n. 320/22 r.g.”).
b) La società ha riferito di aver notificato all'avv. trentasette sentenze di revoca di altrettanti decreti CP_2
ingiuntivi (diversi da quelli azionati nei procedimenti riuniti per cui è causa), emesse dal Giudice di Pace di
Cerignola, precisando che con tali sentenze il Giudice di Pace aveva condannato gli opposti alla restituzione delle somme liquidate a titolo di spese nel procedimento monitorio, ove già corrisposte dalla società
opponente alla parte opposta “ovvero al procuratore costituito dichiaratosi antistatario”. Sul punto,
l'opponente ha dedotto che detti importi erano stati effettivamente corrisposti da all'avv. sulla CP_1 CP_2
base di precedenti atti di precetto;
cosicché, a seguito della revoca, con sentenze – passate in giudicato – dei predetti decreti ingiunti3, risultava creditrice dell'importo complessivo di euro 16.918,62 Controparte_1
corrisposto all'avv. a titolo di pagamento di spese processuali liquidate nei decreti ingiuntivi revocati;
CP_2
credito che intendeva eccepire in compensazione nel presente giudizio di opposizione per paralizzare la pretesa creditoria azionata nel procedimento n. 302/2022 r.g.e.
c) Quale ulteriore motivo di opposizione, la società ha dedotto la contrarietà a buona fede e CP_1
correttezza del comportamento processuale della convenuta, la quale aveva notificato ben 141 atti di precetto in relazione a titoli coevi o comunque già formati, maggiorando ciascun precetto dei relativi 3 Revoca dei decreti ingiuntivi disposta con le seguenti sentenze emesse dal Giudice di Pace di Cerignola: “n. 342/19- 343/19 -344/19 -345/19 -346/19 -347/19 -348/19 -349/19 -350/19 -351/19 -352/19 -353/19 -354/19 -355/19 - 356/19 -357/19 -358/19 -359/19 -360/19 -361/19 -413/19 -449/19 -448/19 -447/19 -450/19 -,451/19 -617/19 - 618/19 - 622/19 -662/19 -663/19 - 664/19 -665/19 -666/19 -667/19 - 668/19 - 669/19”. pagina 6 di 15 compensi (indicati per ciascun intimazione in € 135 oltre rimborso forfettario e accessori di legge, al netto della ritenuta d'acconto).
Sulla base di tali complessive allegazioni l'opponente ha rassegnato, nell'atto di citazione, le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità dei pignoramenti notificati per abuso del
diritto e frazionamento del credito, con conseguente inefficacia degli stessi e liberazione delle somme vincolate;
b) accertare e
dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate dall'odierna convenuta nei confronti della tenuto conto delle sentenze CP_1
favorevoli e, per l'effetto sospendere i procedimenti esecutivi, nell'attesa dell'esito delle sentenze;
c) accertare e dichiarare che
l'avvocato non vanta alcun credito in relazione alle sentenze n. 754/21 e n. 50/21 di cui al pignoramento avente rg CP_2
303/22, e alle sentenze nn. 142/21- 144/21 - 154/21- e 156/21 inserite nel pignoramento avente rg 320/22, stante la
sospensione della provvisoria esecutorietà delle stesse e, per l'effetto, decurtare gli importi richiesti nei pignoramenti;
d) per il
pignoramento iscritto a ruolo con rg 302/22, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato da in misura CP_1
superiore a quello oggetto di pignoramento, dichiarare la compensazione con i crediti vantati dall'avv. e per l'effetto, CP_2
dichiarare l'estinzione del credito oggetto di pignoramento e la conseguente inefficacia del pignoramento e la liberazione delle
somme vincolate e) per effetto dell'illegittimità dei pignoramenti liberare le somme vincolate”.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione osservando che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione era stata reclamata ai sensi degli att. 624 e 669 terdecies c.p.c.
Nel merito, la parte ha eccepito che la mera pendenza dei giudizi di gravame avverso i titoli azionati non consentiva di sospendere l'esecuzione in quanto fondata su titoli provvisoriamente esecutivi. Per tale ragione, nulla ostava alla assegnazione delle somme “non contestate” indicate dalla parte, alla data della comparsa di costituzione, in complessivi € 103.877,09.
L'opposta ha replicato alle doglianze inerenti la violazione dei principi di buona fede e correttezza rilevando che i titoli erano stati emessi da uffici giudiziari differenti e riguardavano differenti assistiti, quindi non vi erano ragioni di “connessione”. La parte ha, poi, articolato diverse censure al provvedimento di sospensione dell'esecuzione, già costituenti motivo di reclamo. pagina 7 di 15 Si è costituita in giudizio la terza pignorata mentre nessuno si è costituito per le Controparte_8
convenute e delle quali è stata Controparte_3 Controparte_5 CP_6
dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; nelle more, è stato accolto il reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e le procedure esecutive riunite sono state riassunte dalla creditrice.
All'udienza del 23/05/2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ex art. 301 c.p.c. avendo il difensore dell'opponente esibito “ordinanza del 20/04/2023 emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli nel procedimento n.
4720/21r.g.n.r. 2076/2019 R.I.M.C. Personali con cui è stata applicata alla convenuta, che nel presente giudizio si CP_9
difende in proprio, misura cautelare personale dell'interdizione dall'esercizio dell'attività forense per un anno, e chiede
l'interruzione del presente giudizio”.
La causa è stata riassunta nei termini di legge e la convenuta si è costituita a mezzo di difensore, mentre nessuno si è costituito per i terzi pignorati.
Costituendosi nel giudizio riassunto, la convenuta ha depositato copia dell'ordinanza pronunciata in data
24/05/2023 nel processo esecutivo con cui le è stato assegnato il minore importo di € 61.388,68 (oltre ai compensi dell'esecuzione) in ragione dei provvedimenti giudiziali di revoca, sospensione o caducazione dei titoli esecutivi pronunciati in sede di gravame nelle more tra l'istaurazione delle procedure esecutive e l'adozione del provvedimento di assegnazione.
Quindi, all'udienza del 13/02/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così ripercorsi i fatti di causa e le difese delle parti, occorre, in primo luogo, esaminare l'obiezione della convenuta in ordine alla pretesa novità ad inammissibilità delle domande formulate da Controparte_1
pagina 8 di 15 Invero, le domande formulate alle lettere a), b) e c) sono già contenute nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, di cui rappresentano una più sintetica enunciazione.
Risulta invece, inammissibile la domanda di “revoca” dell'ordinanza di assegnazione, atteso che il soggetto espropriato che abbia fatto vare l'illegittimità dell'esecuzione mediante opposizione promossa nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell'esecuzione, può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore al fine di ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso, senza che possano derivare effetti preclusivi dall'intervenuta assegnazione, che, pertanto, non necessita di essere “revocata” (Cass. 26927/2018, nonché, per analoghi principi, ma in relazione alla caducazione del titolo esecutivo azionato a seguito della definizione della procedura esecutiva, Cass. 14601/2020, secondo cui, “nel caso di esecuzione intrapresa in forza di un titolo giudiziale
provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata
legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la
ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento
d'ingiunzione”).
Venendo, quindi, all'esame dei motivi di opposizione si osserva quanto segue.
Il motivo di opposizione sub a) non merita di essere accolto atteso che, come noto, nel caso di esecuzione fondata su un titolo esecuzione di formazione giudiziale, dotato di provvisoria esecutorietà, non possono essere dedotte come censure ex art. 615 c.p.c. doglianze che riguardano la correttezza del titolo in relazione all'an o al quantum del credito.
D'altra parte, l'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice del merito rileva,
nel processo esecutivo, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., senza necessità per il debitore di proporre opposizione all'esecuzione e la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, prima che la procedura esecutiva sia conclusa, comporta l'inefficacia degli atti e la chiusura anticipata dell'esecuzione (fermi gli effetti pagina 9 di 15 dell'eventuale aggiudicazione a tutela dell'aggiudicatario in buona fede, fattispecie che esula dal presente giudizio).
Tuttavia, laddove, come nel caso di specie, l'esecuzione sia promossa sulla base di una pluralità di titoli,
ovvero sia spiegato atto di intervento da parte di altri creditori muniti di titolo, l'esecuzione potrà proseguire per il soddisfacimento dei titoli esecutivi validi ed efficaci alla data del provvedimento di assegnazione, salva la ripetizione dell'indebito in ragione della successiva caducazione del titolo non definitivo (Cass.
14601/2020 cit.).
Nel caso di specie, non è contestato e risulta dal provvedimento di assegnazione che il giudice dell'esecuzione abbia determinato i crediti oggetto del provvedimento di assegnazione tenuto conto delle vicende (estintive) che hanno interessato, sino alla data del provvedimento, i titoli azionati.
Quanto al giudizio di opposizione all'esecuzione, la caducazione dei titoli esecutivo nelle more del giudizio di opposizione comporta, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente necessità di procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. sez. Un. 25478/2021; Cass. 9899/2022);
regolamentazione delle spese, che, nel caso di specie, andrà effettuata valutando complessivamente l'esito della lite.
Anche la doglianza sub b), con cui l'opponente ha inteso eccepire in compensazione asseriti contro crediti fondati su provvedimenti giudiziali definitivi, non può essere accolta.
In disparte ogni valutazione in ordine alla idoneità dei provvedimenti (sentenze del Giudice di Pace di
Cerignola) a costituire titolo esecutivo nei confronti dell'odierna opposta – poiché in assenza di titolo potrebbero in sede di opposizione esecutiva essere vagliati anche i presupposti per una compensazione giudiziale;
nel caso di specie la compensazione, quale fattispecie estintiva del credito alternativa all'adempimento, non può operare perché l'opponente non ha allegato (ed anzi la circostanza parrebbe da escludere alla luce dei motivi di opposizione sub a) che anche i crediti azionati dalla opposta nella procedura pagina 10 di 15 esecutiva n. 302/2022 r.g.e. siano fondati su un accertamento giudiziale passato in giudicato, quindi definitivo.
Trovano, pertanto, applicazione i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per la compensazione di crediti fondanti su diversi titoli esecutivi giudiziali, è necessario che entrambi i titoli,
ancorché provvisoriamente eseguibili, siano definitivi, poiché l'eventualità che il titolo giudiziario cada o venga modificato per effetto dell'impugnazione esperita o esperibile impedisce l'operatività della compensazione (Cass. 3266/1968; Cass. 620/1970; Cass. 4074/1974).
Tale orientamento è stato richiamato dalla Corte di Cassazione Sez. Un. n. 23225/2016 che, nell'esaminare i presupposti della compensazione, ha ribadito che la finalità dell'istituto è quella della “estinzione satisfattoria
reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo liquido ed esigibile)” (cfr. paragrafo 8.1 della motivazione).
Merita, invece, di essere accolto il motivo di opposizione all'esecuzione sub c).
Come esposto nella narrativa in fatto, la creditrice ha notificato e iscritto al ruolo, quasi contestualmente,
sette atti di pignoramento, i quali seguono alla notifica di 141 atti di precetto sulla base di titoli esecutivi coevi o, comunque, già formati alla data dalle notifica del primo atto di precetto (avvenuta il 26/10/2021).
Gli atti di precetto sono stati notificati a mezzo pec, in gruppi più o meno omogenei per tipologia di titolo, il
26/10/2021, il 28/10/2022, il 29/10/2022, il 15/11/2022, il 16/11/2021, il 18/11/2021 e il 19/11/2021.
Tale modalità risulta in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, come peraltro affermato in fattispecie del tutto analoga dalla Corte di Cassazione sez. 3, n. 6513/2023.
In tale arresto la Suprema Corte ha rilevato la contrarietà a buona fede della condotta del creditore che,
senza alcun vantaggio obiettivo o interesse, abbia istaurato più procedure esecutive nei confronti dello stesso debitore, anche se in forza di titoli esecutivi diversi, evidenziando che: “in tal caso il giudice dell'esecuzione
è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi
professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto […]”. pagina 11 di 15 Il carattere abusivo del contegno processuale mantenuto dalla opposta sia in relazione alla notifica degli atti di precetto che in relazione all'istaurazione delle procedure esecutive, per la mancanza di un obiettivo interesse, risulta evidente se si considera che:
- i titoli azionati, pur essendo diversi, sono tuttavia omogenei per oggetto, in quanto riguardano l'esecuzione coattiva della condanna al pagamento delle spese di lite liquidate nei singoli procedimenti a carico di
[...]
quale parte soccombente e in favore dell'opposta quale antistataria;
appare, quindi priva di pregio CP_1
la difesa della parte opposta secondo cui si tratterebbe di titoli conseguiti da diversi creditori, poiché tali titoli sono stati azionati non già in relazione all'obbligo di consegna, ma in relazione alle obbligazioni riguardanti il pagamento delle spese processuali, che vedono come unica creditrice l'avv. in virtù dei CP_2
provvedimenti di distrazione richiesti e ottenuti;
- singolarmente considerati, i titoli azionati hanno ad oggetto la condanna al pagamento di importi assai modesti o comunque contenuti, in molti casi pari ai compensi richiesti per lo stesso precetto (cfr. compensi liquidati per i singoli decreti ingiuntivi in € 150 oltre accessori);
- la creditrice ha notificato a mezzo pec, in un arco temporale inferiore ad un mese, ben 141 atti di precetto,
con conseguente indebito ed eccessivo aggravio a carico del debitore non solo per i maggiori costi (si pensi ai soli oneri per compensi autoliquidati dalla creditrice in € 135,00, oltre accessori, per ciascun atto di precetto e, dunque, in complessivi € 27.775,35, comprensivi di accessori, a fronte di un compenso liquidabile, per lo scaglione compreso tra 52.001 e 260.00 euro, nella misura massima in € 638,00 oltre accessori); ma anche per i più gravosi incombenti richiesti posti a carico del debitore per l'adempimento,
essendo il debitore chiamato ad eseguire diverse disposizioni di bonifico in relazione ai diversi atti di precetto;
- la modalità adottata dalla creditrice ha, inoltre, reso maggiormente difficoltoso il controllo da parte del debitore della correttezza delle somme richieste in relazione a possibili duplicazioni e la contabilizzazione dei pagamenti. pagina 12 di 15 Occorre, quindi, procedere alla rideterminazione delle somme dovute nelle procedure riunite, decurtando l'importo complessivo dagli oneri riguardanti i compensi dei diversi atti di precetto, compensi che saranno liquidati unitariamente in relazione all'ammontare complessivo del credito, come determinato dal giudice dell'esecuzione in ragione della caducazione dei titoli nel frattempo intervenuta.
Effettuati i necessari conteggi:
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 301/2022 r.g.e. deve essere rideterminato in complessivi
€ 22.247,08, applicata la ritenuta d'acconto come da atti di precetto.
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 302/2022 r.g.e. deve essere rideterminato in complessivi
€ 9.042,44, di cui € 8.849,66 per compensi liquidati nei titoli azionati, comprensivi di accessori e applicata la ritenuta d'acconto come da precetto, ed € 192,15 per spese vive liquidate nei titoli azionati;
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 303/2022 r.g.e, tenuto conto della caducazione dei titoli nelle more intervenuta, deve essere determinato in complessivi € 3.920,89 (“titolo n. 3”, ossia in relazione alla sola sentenza n. 96/2021 notifica 19 novembre 2021) applicata la ritenuta d'acconto come da atto di precetto;
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 304/2022 r.g.e. (relativo ai compensi e spese liquidate in
31 procedimenti monitori) deve essere determinato in € 7.125,97, di cui € 5.715,47 per compensi applicata la ritenuta d'acconto come da atto di precetto e € 1.410,5 per spese vive;
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 309/2022 r.g.e. (tenuto conto della caducazione dei titoli nelle more intervenuta), deve essere determinato in complessivi € 1.216,83 (“titoli n. 7, 23 e 24” n.
281/2021 notifica 29 ottobre 2021, sentenza n. 68/2021 notifica 26 ottobre 2021, sentenza n. 48/2021
notifica 26 ottobre 2021), applicata la ritenuta d'acconto come atto di precetto;
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 315/2022 r.g.e. (tenuto conto della caducazione dei titoli nelle more intervenuta), deve essere determinato in complessivi € 2.839,27 (in relazione ai soli “titoli n.
3, 5, 7, 8, 11, 12, 13” costituiti dalle sentenze n. 40/2021 notifica 26 ottobre 2021, n. 39/2021 notifica pagina 13 di 15 26 ottobre 2021, n. 38/2021 notifica 26 ottobre 2021, n. 55/2021 notifica 26 ottobre 2021, n. 65/2021
notifica 26 ottobre 2021, n. 64/2021 notifica 26 ottobre 2021), applicata la ritenuta d'acconto come atto di precetto;
- il credito azionato nella procedura esecutiva n. 320/2022 r.g.e. (tenuto conto della caducazione dei titoli nelle more intervenuta), deve essere determinato in complessivi € 2.433,66 (in relazione ai soli “titoli n.
2, 3, 4, 7, 8, 12”, ossia alla sentenza n. 112/2021 notificata il 26 ottobre 2021, sentenza n. 113/2021
notificata il 26 ottobre 2021, sentenza n. 146/2021 notificata il 26 ottobre 2021, sentenza n. 30/2021
notificata il 26 ottobre 2021, sentenza n. 137/2021 notificata il 26 ottobre 2021, sentenza n. 66/2021
notifica 26 ottobre 2021), applicata la ritenuta d'acconto come atto di precetto.
Determinate le somme complessivamente dovute nelle procedure riunite in € 48.826,14, i compensi per il precetto, da liquidarsi unitariamente, applicato l'incremento massimo in ragione della pluralità dei titoli, sono pari a complessivi € 784,18 al netto della ritenuta d'acconto (comprensivo di accessori).
Il giudice dell'esecuzione ha liquidato i compensi relativi alle procedure esecutive riunite in “€ 3.259,00 di cui
€ 3.093,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, oltre c.p.a. ed IVA se dovuta”, in aggiunta all'importo,
€ 61.388,68, assegnato ad integrale soddisfo del credito azionato.
Ne deriva che con l'ordinanza di assegnazione sono stati riconosciuti, per compensi degli atti di precetto non dovuti, maggiori importi per € 11.778,36 (tenuto conto delle somme liquidate a titolo di compenso per l'atto di precetto); somme che, ove effettivamente riscosse dalla creditrice in virtù dell'ordinanza di assegnazione, potranno essere ripetute dal creditore secondo i principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la condanna della convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.001,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai titoli giudiziali caducati nel corso dell'esecuzione, caducazione di cui il giudice dell'esecuzione ha tenuto conto nell'ordinanza di assegnazione pronunciata il 24/05/2023 nelle procedure esecutive riunite nn. 301/2022, 302/2022,
303/2022, 304/2022, 309/2022, 315/2022 e 320/2022 r.g.e.;
2) accerta l'insussistenza del diritto della convenuta opposta di agire nelle procedure esecutive riunite n.
301/2022, 302/2022, 303/2022, 304/2022, 309/2022, 315/2022 e 320/2022 r.g.e. in relazione all'importo di € 11.778,36;
3) condanna la convenuta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che si Controparte_2
liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Così deciso in Milano in data 20/06/2022
Il Giudice
Idamaria Chieffo
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