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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/07/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott. Fabio Luongo Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2527/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 7.10.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Francesca Ronchese
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Elena Valusso
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI:
1 Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1. Pronunciare sentenza personale di separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre , nella casa Parte_1 familiare di esclusiva proprietà della stessa, ove i figli manterranno la propria residenza anagrafica;
per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dal genitore presso il quale i figli si troveranno in quel periodo. La madre e il padre potranno telefonare ai figli a propria discrezione, parimenti potrà essere fatto dai figli nei loro confronti.
3. Disporre l'assegnazione della casa familiare di proprietà della IGnora a Parte_1 quest'ultima, la quale ne sosterrà in via esclusiva le spese ordinarie e straordinarie. Darsi atto che il IG. ha ritirato dalla casa familiare tutti i propri beni e oggetti personali, di cui Controparte_1
è proprietario esclusivo e che tutti i beni mobili e gli arredi rimasti all'interno dell'abitazione rimangono nella libera disponibilità e titolarità della moglie.
4. Disporre che durante il periodo scolastico, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della prole, il padre potrà vedere i figli ogniqualvolta questi gliene faranno espressa richiesta;
il padre potrà stare con i figli con orari da concordare direttamente con e Persona_1 [...]
, informando la madre degli accordi presi, con preavviso per uscite/gite di almeno 48 ore. Per_2
Il padre potrà inoltre stare con i figli ogni sabato (dall'uscita da scuola con rientro entro le ore 20:30), salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti nell'interesse della prole.
5. In caso di impedimenti, i genitori avranno cura di darsi reciproca comunicazione con congruo preavviso, onde concordare diverse giornate di competenza. Eventuali pernottamenti a casa del padre dovranno essere comunicati alla madre con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
6. Disporsi che durante le vacanze estive permanga il regime di visite settimanali di cui ai punti precedenti, con orari che il padre avrà cura di definire direttamente con i figli, dandone comunicazione e preavviso alla madre;
inoltre, sentiti i figli, i genitori potranno tenerli con sé per un periodo di ferie di 15 (quindici) giorni ciascuno, anche non continuativi, in località, periodo e con modalità da comunicare reciprocamente all'altro almeno 15 (quindici) giorni prima;
terminate le vacanze estive, riprenderà vigore il regime di cui ai punti precedenti.
7. Disporre che per le vacanze di Natale i figli trascorreranno la vigilia, il pranzo di Natale e il Capodanno con la madre e potranno stare con il padre nel pomeriggio di Natale e nella giornata di Santo Stefano;
i figli trascorreranno con la madre la giornata di Pasqua e potranno stare con il padre il lunedì dell'Angelo; i figli potranno trascorrere in pari misura con i genitori la restante metà delle vacanze natalizie e pasquali, anche frazionate, previo accordi tra i genitori e salve diverse preferenze dei figli;
le altre festività da calendario (civili e religiose) verranno godute dal genitore con il quale soggiornano i figli in dette giornate;
in caso di ponti infra-annuali i genitori si
2 accorderanno di volta in volta avendo cura di avvisare l'altro genitore con congruo preavviso qualora decidessero di organizzare gite o viaggi.
8. Disporsi l'obbligo a carico del IG. , a decorrere dal mese di giugno 2025, di Controparte_1 corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, Parte_1 per dodici mensilità, un assegno mensile pari a complessivi Euro 680,00.- (€ 340,00 per ciascun figlio) mediante bonifico da effettuarsi su conto corrente bancario intestato alla IG.ra Parte_1
, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente e automaticamente in base
[...] agli indici ISTAT costo-vita.
9. Disporsi che le spese per il mantenimento straordinario dei figli saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, documentate e concordemente individuate e regolamentate secondo i dettami del Protocollo in uso al Tribunale di Udine, IGlato dal Tribunale con l'ONDIF Sezione di Udine in data 28.08.2015 che, sottoscritto dalle parti, le stesse dichiarano di conoscere e di accettare e al quale si atteranno. Darsi atto che ciascuno dei genitori avrà cura di comunicare all'altro le spese straordinarie sostenute in favore dei figli entro il mese in cui sono sopportate. I rimborsi pro-quota al genitore che ha anticipato le spese saranno dovuti entro il mese successivo a decorrere dalla documentata richiesta e saranno corrisposti dall'altro genitore con le stesse modalità già stabilite per il pagamento dell'assegno mensile, salvo diversi accordi tra le parti;
saranno in ogni caso vietate le compensazioni sull'assegno mensile avente ad oggetto il mantenimento ordinario dei figli.
10. Disporsi che, su accodo delle parti e in deroga al Regolamento di cui al succitato Protocollo, i costi dell'intera retta scolastica per la frequentazione di alla scuola privata Persona_2 secondaria di secondo grado Istituto “Gaspare Bertoni” di Udine rimarranno a carico esclusivo della IGnora sino al termine del percorso di studi della figlia presso la scuola privata;
la Parte_1 IGnora provvederà a versare la retta direttamente all'istituto scolastico;
il padre Parte_1 esprime sin d'ora il proprio consenso alla prosecuzione del percorso scolastico della figlia presso il suddetto istituto sino al termine del percorso di studi e si impegna a formalizzarlo ogni qualvolta fosse richiesto.
11. Darsi atto che il IG. si obbliga a versare alla IGnora la Controparte_1 Parte_1 somma di complessivi € 2.650,00- a titolo di rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie arretrate, sostenute interamente dalla madre per i figli in assenza di regolamentazione, precedenti e successive all'allontanamento del padre dalla casa familiare (mediche, attività sportiva, istruzione, viaggi) - comprese quelle richieste/allegate al ricorso introduttivo del presente giudizio. L'adempimento viene concordato mediante il pagamento di rate mensili pari ad € 200,00, da effettuarsi con bonifico su conto corrente bancario intestato alla IG.ra , con Parte_1 decorrenza dal mese di dicembre dell'anno 2025, da versare entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, sino a completo soddisfo. Darsi atto che il IG. si obbliga a pagare direttamente Controparte_1 al Dott. per cure odontoiatriche di cui i figli hanno beneficiato sino ad oggi, la Persona_3 somma complessiva di € 2.250,00, corrispondente alla metà del totale dovuto, avendo la madre già corrisposto un importo equivalente, per la propria quota parte pari al 50%. Darsi atto che i coniugi dichiarano che con l'esatta esecuzione delle suddette obbligazioni null'altro avranno reciprocamente a pretendere a titolo di spese straordinarie arretrate/pregresse sostenute in favore dei figli nel tempo in cui nessun provvedimento ha regolato la misura di contribuzione al mantenimento della prole.
3 12. Disporsi che la IG.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale ex L. Parte_1
n. 46/2021 e successive mod. e int. e avrà cura di comunicare annualmente l'ammontare dell'importo dell'assegno al IG. . Controparte_1
13. Disporre che nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
14. Darsi atto che gli originali dei documenti di identità personale dei figli minori verranno custoditi dalla madre, la quale si impegna a fornire al padre una copia e a mettergli a disposizione gli originali nel caso in cui se ne dovesse ravvisare la necessità.
15. Disporre che i coniugi prestino il reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli, impegnandosi reciprocamente a comunicare all'altro, con un preavviso minino di un mese, eventuali soggiorni all'estero dei minori, indicandone la durata e la località prescelta. Disporre che in caso di espatrio ciascun genitore si obbliga a consegnare l'originale del documento d'identità valido per l'espatrio/ passaporto e la tessera sanitaria dei minori all'altro genitore.
16.Spese legali compensate tra le parti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
Pradamano (UD) il 5.7.2008 con;
che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(2.7.2009) e (25.11.2010), entrambi minorenni, e che la comunione materiale e spirituale tra i Per_2 coniugi era da tempo cessata, ha convenuto davanti Parte_1 Controparte_1 all'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma ad altre condizioni.
Comparsi personalmente davanti al Giudice Istruttore alla prima udienza del 11.2.2025, fallito il tentativo di riconciliazione ed autorizzati pertanto i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche. Contestualmente i coniugi hanno concordato, in via provvisoria: l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
assegno unico universale per i figli di competenza esclusiva della madre;
assegno di mantenimento dei figli a carico del padre di euro 200,00 mensili per ciascun figlio;
spese straordinarie necessarie per i figli al 50% tra i genitori;
il marito si è altresì impegnato a cambiare la residenza dall'abitazione della moglie entro la fine del mese di marzo.
Emessa sentenza non definitiva sullo status, la causa è stata rimessa in istruttoria all'udienza del
26.5.2025 per la decisione sugli ulteriori capi dele domande;
in questa udienza i coniugi hanno chiesto un rinvio per rassegnare conclusioni congiunte. Alla successiva udienza del 10.7.2025, che
4 si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto del deposito di note scritte delle parti contenenti conclusioni congiunte e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono venire integralmente accolte poiché conformi agli interessi dei due figli minori e . Per_1 Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre , nella casa Parte_1 familiare di esclusiva proprietà della stessa, ove i figli manterranno la propria residenza anagrafica;
per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dal genitore presso il quale i figli si troveranno in quel periodo. La madre e il padre potranno telefonare ai figli a propria discrezione, parimenti potrà essere fatto dai figli nei loro confronti.
2. Dispone l'assegnazione della casa familiare di proprietà della IGnora a Parte_1 quest'ultima, la quale ne sosterrà in via esclusiva le spese ordinarie e straordinarie. Dà atto che il IG. ha ritirato dalla casa familiare tutti i propri beni e oggetti personali di cui è Controparte_1 proprietario esclusivo e che tutti i beni mobili e gli arredi rimasti all'interno dell'abitazione rimangono nella libera disponibilità e titolarità della moglie.
3. Dispone che durante il periodo scolastico, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della prole, il padre potrà vedere i figli ogniqualvolta questi gliene faranno espressa richiesta;
il padre potrà stare con i figli con orari da concordare direttamente con e Persona_1 [...]
, informando la madre degli accordi presi, con preavviso per uscite/gite di almeno 48 ore. Per_2
Il padre potrà inoltre stare con i figli ogni sabato (dall'uscita da scuola con rientro entro le ore 20:30), salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti nell'interesse della prole.
4. In caso di impedimenti, i genitori avranno cura di darsi reciproca comunicazione con congruo preavviso, onde concordare diverse giornate di competenza. Eventuali pernottamenti a casa del padre dovranno essere comunicati alla madre con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
5. Dispone che durante le vacanze estive permanga il regime di visite settimanali di cui ai punti precedenti, con orari che il padre avrà cura di definire direttamente con i figli, dandone comunicazione e preavviso alla madre;
inoltre, sentiti i figli, i genitori potranno tenerli con sé per un periodo di ferie di 15 (quindici) giorni ciascuno, anche non continuativi, in località, periodo e con modalità da comunicare reciprocamente all'altro almeno 15 (quindici) giorni prima;
terminate le vacanze estive, riprenderà vigore il regime di cui ai punti precedenti.
6. Dispone che per le vacanze di Natale i figli trascorreranno la vigilia, il pranzo di Natale e il Capodanno con la madre e potranno stare con il padre nel pomeriggio di Natale e nella giornata di Santo Stefano;
i figli trascorreranno con la madre la giornata di Pasqua e potranno stare con il padre il lunedì dell'Angelo; i figli potranno trascorrere in pari misura con i genitori la restante metà delle vacanze natalizie e pasquali, anche frazionate, previo accordi tra i genitori e salve diverse
5 preferenze dei figli;
le altre festività da calendario (civili e religiose) verranno godute dal genitore con il quale soggiornano i figli in dette giornate;
in caso di ponti infra-annuali i genitori si accorderanno di volta in volta avendo cura di avvisare l'altro genitore con congruo preavviso qualora decidessero di organizzare gite o viaggi.
7. Dispone l'obbligo a carico del IG. , a decorrere dal mese di giugno 2025, di Controparte_1 corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, Parte_1 per dodici mensilità, un assegno mensile pari a complessivi Euro 680,00.- (€ 340,00 per ciascun figlio) mediante bonifico da effettuarsi su conto corrente bancario intestato alla IG.ra Parte_1
, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente e automaticamente in base
[...] agli indici ISTAT costo-vita.
8. Dispone che le spese per il mantenimento straordinario dei figli saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, documentate e concordemente individuate e regolamentate secondo i dettami del Protocollo in uso al Tribunale di Udine, IGlato dal Tribunale con l'ONDIF Sezione di Udine in data 28.08.2015 che, sottoscritto dalle parti, le stesse dichiarano di conoscere e di accettare e al quale si atterranno. Dà atto che ciascuno dei genitori avrà cura di comunicare all'altro le spese straordinarie sostenute in favore dei figli entro il mese in cui sono sopportate. I rimborsi pro-quota al genitore che ha anticipato le spese saranno dovuti entro il mese successivo a decorrere dalla documentata richiesta e saranno corrisposti dall'altro genitore con le stesse modalità già stabilite per il pagamento dell'assegno mensile, salvo diversi accordi tra le parti;
saranno in ogni caso vietate le compensazioni sull'assegno mensile avente ad oggetto il mantenimento ordinario dei figli.
9. Dispone che, su accodo delle parti e in deroga al Regolamento di cui al succitato Protocollo, i costi dell'intera retta scolastica per la frequentazione di alla scuola privata Persona_2 secondaria di secondo grado Istituto “Gaspare Bertoni” di Udine rimarranno a carico esclusivo della IGnora sino al termine del percorso di studi della figlia presso la scuola privata;
la Parte_1 IGnora provvederà a versare la retta direttamente all'istituto scolastico;
il padre Parte_1 esprime sin d'ora il proprio consenso alla prosecuzione del percorso scolastico della figlia presso il suddetto istituto sino al termine del percorso di studi e si impegna a formalizzarlo ogni qualvolta fosse richiesto.
10. Dà atto che il IG. si obbliga a versare alla IGnora la Controparte_1 Parte_1 somma di complessivi € 2.650,00- a titolo di rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie arretrate, sostenute interamente dalla madre per i figli in assenza di regolamentazione, precedenti e successive all'allontanamento del padre dalla casa familiare (mediche, attività sportiva, istruzione, viaggi) - comprese quelle richieste/allegate al ricorso introduttivo del presente giudizio. L'adempimento viene concordato mediante il pagamento di rate mensili pari ad € 200,00, da effettuarsi con bonifico su conto corrente bancario intestato alla IG.ra , con Parte_1 decorrenza dal mese di dicembre dell'anno 2025, da versare entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, sino a completo soddisfo. Dà atto che il IG. si obbliga a pagare direttamente al Controparte_1
Dott. per cure odontoiatriche di cui i figli hanno beneficiato sino ad oggi, la Persona_3 somma complessiva di € 2.250,00, corrispondente alla metà del totale dovuto, avendo la madre già corrisposto un importo equivalente, per la propria quota parte pari al 50%. Dà atto che i coniugi dichiarano che con l'esatta esecuzione delle suddette obbligazioni null'altro avranno reciprocamente
6 a pretendere a titolo di spese straordinarie arretrate/pregresse sostenute in favore dei figli nel tempo in cui nessun provvedimento ha regolato la misura di contribuzione al mantenimento della prole.
11. Dispone che la IG.ra percepisca integralmente l'Assegno Unico Universale ex Parte_1
L. n. 46/2021 e successive mod. e int. e avrà cura di comunicare annualmente l'ammontare dell'importo dell'assegno al IG. . Controparte_1
12. Dispone che nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
13. Dà atto che gli originali dei documenti di identità personale dei figli minori verranno custoditi dalla madre, la quale si impegna a fornirne al padre una copia e a mettergli a disposizione gli originali nel caso in cui se ne dovesse ravvisare la necessità.
14. Dà atto che i coniugi prestano il reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli, impegnandosi reciprocamente a comunicare all'altro, con un preavviso minino di un mese, eventuali soggiorni all'estero dei minori, indicandone la durata e la località prescelta. Dispone che in caso di espatrio ciascun genitore si obblighi a consegnare l'originale del documento d'identità valido per l'espatrio/ passaporto e la tessera sanitaria dei minori all'altro genitore.
15. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio dd. 10.7.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
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