Articolo 47 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 46Articolo 48
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1 agosto 1931
Art. 47.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di trasferire il personale di ruolo, direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo, di vigilanza da una ad altra Regia scuola o Regio istituto d'istruzione tecnica.

Per il personale direttivo ed insegnante saranno determinati, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, i casi in cui potranno essere disposti tali trasferimenti.

I trasferimenti e passaggi hanno luogo tra posti di pari gruppo, grado e sviluppo di carriera.

Si applicano, per tali trasferimenti, le disposizioni vigenti per il personale statale di ruolo.

Le indennita' di trasferimento, quando siano dovute, sono pagate sul proprio bilancio dalla scuola od istituto presso cui il personale e' stato trasferito.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931