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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39211/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 39211/2023 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promosso da:
(C.F. ), già , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
MENOZZI MICHELE MARIA, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISMARA LUIGI, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI FILIPPO e dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3
RODOLFI MARCO, elettivamente domiciliata presso i difensori terza chiamata
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da verbale udienza 04.06.2025 e note conclusive del 13.05.2025
Parte convenuta Controparte_3
Come da foglio di p.c. depositato il 22.05.2025 e richiamato all'udienza del 04.06.2025.
Terza chiamata Controparte_5
Come da verbale udienza 04.06.2025 e note conclusive del 22.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva di avere indennizzato (per circa 71.000 euro) le proprie assicurate CP_1 CP_6
[... e dei danni patiti da costoro in conseguenza della distruzione di propri Controparte_7 beni a causa di un incendio propagatosi il 02.05.2019 dal capannone utilizzato da in Controparte_3
Vignate.
Essa, surrogandosi nei diritti dei propri assicurati indennizzati ai sensi dell'art. 1916 c.c., conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, deducendone la responsabilità ex Controparte_3 art. 2051 c.c. e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari all'indennizzo corrisposto dall'attrice ai propri assicurati.
Si costituiva la quale, senza per vero eccepire cause di esonero della propria Controparte_3 responsabilità, contestava la quantificazione dei danni e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore per la responsabilità civile, Controparte_5
Autorizzata la chiamata, si costituiva la quale, riconoscendo l'operatività della Controparte_5 polizza assicurativa, eccepiva in ogni caso l'infondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva pertanto il rigetto.
Nel corso del procedimento, in seguito a proposta conciliativa di questo Giudice, l'attrice e
[...] raggiungevano accordo transattivo con soddisfacimento di ogni pretesa di parte attrice. CP_5
All'udienza di precisazione delle conclusioni, pertanto, esse chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere tra di loro con compensazione integrale delle spese per raggiunta transazione, della quale anche dichiarava di voler profittare. CP_3
Sul merito della controversia deve dunque dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese tra parte attrice e parte convenuta/terza chiamata in relazione alle domande di parte attrice.
L'unica questione rimasta controversa attiene alle spese tra e su cui le Controparte_3 CP_8 parti interessate non hanno raggiunto accordo e hanno chiesto la decisione del Tribunale, come da conclusioni dianzi richiamate. CP_ Ritiene il Tribunale che debba rimborsare ad le c.d. spese di resistenza – puntualmente CP_3 chieste da sin dall'atto di citazione del terzo – cioè le spese sostenute da per remunerare il CP_3 CP_3 proprio difensore allo scopo di resistere alle domande dell'attrice, in forza sia dell'art. 1917 comma 3
c.c. sia di specifica clausola di polizza (art.
9.6. condizioni generali sub doc. 4 Arceri, pag. 44), nei limiti di un quarto della somma assicurata, pacificamente molto elevato, atteso che il massimale della pagina 2 di 5 polizza per la copertura RC era di 2 milioni di euro (cfr. polizza sub doc. 3). Sulla questione è sufficiente richiamare la nota Cass. 18076/2020.
La quantificazione di tali spese è operata in base al DM 55/2014, con applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore indeterminato
(scaglione “alto” tra 52.000 e 260.000 euro, art. 5 comma 6 DM).
I principi richiamati da secondo cui le spese di lite devono essere parametrate non sul decisum CP_3 ma sul disputatum allorquando la pretesa sia stata parzialmente soddisfatta in corso di causa presuppongono, infatti, una valutazione di “fondatezza dell'intera pretesa” (cfr. Cass. 19014/2017), valutazione che non è possibile fare nel presente procedimento.
Poiché, in virtù dell'intervenuta transazione, non è stata svolta alcuna istruttoria sulla quantificazione dei danni patiti dall'attrice – in particolare mediante CTU sulla congruità della quantificazione operata da ai fini del riconoscimento dell'indennizzo – non è possibile accertare, nemmeno CP_1 virtualmente, se la pretesa attorea fosse fondata interamente o in quale inferiore misura.
Ritiene dunque il Tribunale che la causa debba considerarsi di valore indeterminabile, non potendosi né prendere a riferimento il disputatum per le ragioni di cui si è detto né il transactum, che è importo cui sono pervenute le parti nella loro autonomia negoziale, pur su stimolo del Tribunale, e che non può assimilarsi ad un decisum, all'esito di accertamento giudiziale.
Nell'ambito dello scaglione “indeterminabile” (da 26.000 a 260.000 euro), ritiene nondimeno il
Tribunale che debbano utilizzarsi i parametri previsti per le cause di valore tra 52.000 e 260.000 euro, alla luce dell'oggetto e della complessità della controversia.
La causa riguarda, infatti, la complessa quantificazione di danni subiti da grandi quantità di merce distrutta da incendio e crollo di un capannone, quantificazione analiticamente operata dall'attrice nelle perizie in atti (cfr. doc. 13 att.), oltre ai danni per bonifica e sgombero.
Inoltre, la documentazione prodotta dall'attrice descrive i danni e il valore dei beni in modo così analitico da rendere altamente probabile che la domanda sarebbe stata accolta, tenuto conto anche della rivalutazione e interessi dalla data di corresponsione degli indennizzi (2021), in misura superiore, anche di poco, ai 52.000 euro.
Appare dunque corretto il riferimento allo scaglione tra 52.000 e 260.000 euro pur dovendosi ridurre gli importi medi in considerazione del valore effettivo certamente prossimo al limite inferiore dello scaglione nonché, quanto alla fase istruttoria (con riduzione più accentuata), del fatto che sono state soltanto depositate le memorie istruttorie e poi non si è svolta istruttoria.
In applicazione di tali criteri, le spese di resistenza sono dunque liquidate nella misura di cui al dispositivo, con riferimento alle sole fasi di studio, introduzione e istruttoria e con esclusione della fase di decisione, che non ha più interessato la pretesa attorea e la speculare “resistenza” di A carico CP_3 CP_ di anche il C.U. versato da per la chiamata di terzo in quanto la chiamata del terzo si è resa CP_3 necessaria per resistere alla domanda attorea.
pagina 3 di 5 Le spese relative, invece, al rapporto processuale tra e in relazione alla CP_3 Controparte_5 chiamata in manleva sono “comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.” (Cass. 18076/2020, pag. 5) e ritiene il Tribunale che esse debbano essere integralmente CP_ compensate in relazione alle fasi di studio, introduzione e istruttoria, poiché non ha eccepito alcunché sull'operatività della polizza e non ha dunque contrastato, in quelle fasi, la domanda di manleva di in caso di soccombenza di quest'ultima nei confronti dell'attrice. CP_3
CP_ Devono invece essere liquidate a carico di le spese per la fase di decisione, in quanto la fase di decisione della presente causa si è svolta per la sola trattazione di questioni intercorrenti tra e CP_3 CP_ e è risultata soccombente. In particolare, il rifiuto di della proposta Controparte_5 CP_3 conciliativa sulle spese (4.000 euro, ord. 09.12.2024) non è risultato ingiustificato, alla luce della liquidazione di somme superiori all'importo della proposta.
Le spese di lite per la fase di decisione sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore CP_ compreso tra 5.200 e 26.000 euro, avendo riguardo al decisum relativo ai rapporti tra e (e, CP_3 in particolare, all'ammontare delle spese di resistenza liquidate).
Ad entrambe le voci di spesa (di resistenza e di lite stricto sensu) viene applicato un lieve aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, aumento che è “fino al 30 per cento”. Non è applicato invece l'aumento ex art. 4 comma 2 DM 55/2014 per difesa di contro più soggetti in quanto le
CP_3 spese sono state considerate e liquidate distintamente per ciascuno dei rapporti processuali. CP_ Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. invocati da nei confronti di considerato
CP_3 che la domanda di in punto spese è stata accolta in misura inferiore alla domanda e anche
CP_3 inferiore, seppur lievemente, all'importo proposto da stessa all'udienza del 15.01.2025 e,
CP_3 CP_ dunque, non ingiustificatamente rifiutato da
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA cessata la materia del contendere tra , da un lato, e e Controparte_1 Controparte_3
, dall'altro lato, in relazione alle domande di parte attrice, con compensazione Controparte_9 integrale delle spese tra tutte le parti in relazione a tali domande;
CONDANNA a rimborsare ad le spese di resistenza, che si Controparte_9 Controparte_3 liquidano in complessivi euro 7.100 per compensi (euro 2.500 per fase di studio;
euro 1.600 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed oltre euro 759 per esborsi (C.U. chiamata di terzo);
COMPENSA integralmente le spese di lite tra e in Controparte_3 Controparte_9 relazione al loro rapporto processuale sulla domanda di manleva con riferimento alle fasi di studio, introduzione e istruttoria;
pagina 4 di 5 CONDANNA a rimborsare ad le spese di lite relative al Controparte_9 Controparte_3 loro rapporto processuale, limitatamente alla fase di decisione, che si liquidano in euro 1.800, oltre
15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
Così deciso in Milano, il 19 giugno 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 39211/2023 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promosso da:
(C.F. ), già , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
MENOZZI MICHELE MARIA, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISMARA LUIGI, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI FILIPPO e dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3
RODOLFI MARCO, elettivamente domiciliata presso i difensori terza chiamata
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da verbale udienza 04.06.2025 e note conclusive del 13.05.2025
Parte convenuta Controparte_3
Come da foglio di p.c. depositato il 22.05.2025 e richiamato all'udienza del 04.06.2025.
Terza chiamata Controparte_5
Come da verbale udienza 04.06.2025 e note conclusive del 22.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva di avere indennizzato (per circa 71.000 euro) le proprie assicurate CP_1 CP_6
[... e dei danni patiti da costoro in conseguenza della distruzione di propri Controparte_7 beni a causa di un incendio propagatosi il 02.05.2019 dal capannone utilizzato da in Controparte_3
Vignate.
Essa, surrogandosi nei diritti dei propri assicurati indennizzati ai sensi dell'art. 1916 c.c., conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, deducendone la responsabilità ex Controparte_3 art. 2051 c.c. e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari all'indennizzo corrisposto dall'attrice ai propri assicurati.
Si costituiva la quale, senza per vero eccepire cause di esonero della propria Controparte_3 responsabilità, contestava la quantificazione dei danni e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore per la responsabilità civile, Controparte_5
Autorizzata la chiamata, si costituiva la quale, riconoscendo l'operatività della Controparte_5 polizza assicurativa, eccepiva in ogni caso l'infondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva pertanto il rigetto.
Nel corso del procedimento, in seguito a proposta conciliativa di questo Giudice, l'attrice e
[...] raggiungevano accordo transattivo con soddisfacimento di ogni pretesa di parte attrice. CP_5
All'udienza di precisazione delle conclusioni, pertanto, esse chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere tra di loro con compensazione integrale delle spese per raggiunta transazione, della quale anche dichiarava di voler profittare. CP_3
Sul merito della controversia deve dunque dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese tra parte attrice e parte convenuta/terza chiamata in relazione alle domande di parte attrice.
L'unica questione rimasta controversa attiene alle spese tra e su cui le Controparte_3 CP_8 parti interessate non hanno raggiunto accordo e hanno chiesto la decisione del Tribunale, come da conclusioni dianzi richiamate. CP_ Ritiene il Tribunale che debba rimborsare ad le c.d. spese di resistenza – puntualmente CP_3 chieste da sin dall'atto di citazione del terzo – cioè le spese sostenute da per remunerare il CP_3 CP_3 proprio difensore allo scopo di resistere alle domande dell'attrice, in forza sia dell'art. 1917 comma 3
c.c. sia di specifica clausola di polizza (art.
9.6. condizioni generali sub doc. 4 Arceri, pag. 44), nei limiti di un quarto della somma assicurata, pacificamente molto elevato, atteso che il massimale della pagina 2 di 5 polizza per la copertura RC era di 2 milioni di euro (cfr. polizza sub doc. 3). Sulla questione è sufficiente richiamare la nota Cass. 18076/2020.
La quantificazione di tali spese è operata in base al DM 55/2014, con applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore indeterminato
(scaglione “alto” tra 52.000 e 260.000 euro, art. 5 comma 6 DM).
I principi richiamati da secondo cui le spese di lite devono essere parametrate non sul decisum CP_3 ma sul disputatum allorquando la pretesa sia stata parzialmente soddisfatta in corso di causa presuppongono, infatti, una valutazione di “fondatezza dell'intera pretesa” (cfr. Cass. 19014/2017), valutazione che non è possibile fare nel presente procedimento.
Poiché, in virtù dell'intervenuta transazione, non è stata svolta alcuna istruttoria sulla quantificazione dei danni patiti dall'attrice – in particolare mediante CTU sulla congruità della quantificazione operata da ai fini del riconoscimento dell'indennizzo – non è possibile accertare, nemmeno CP_1 virtualmente, se la pretesa attorea fosse fondata interamente o in quale inferiore misura.
Ritiene dunque il Tribunale che la causa debba considerarsi di valore indeterminabile, non potendosi né prendere a riferimento il disputatum per le ragioni di cui si è detto né il transactum, che è importo cui sono pervenute le parti nella loro autonomia negoziale, pur su stimolo del Tribunale, e che non può assimilarsi ad un decisum, all'esito di accertamento giudiziale.
Nell'ambito dello scaglione “indeterminabile” (da 26.000 a 260.000 euro), ritiene nondimeno il
Tribunale che debbano utilizzarsi i parametri previsti per le cause di valore tra 52.000 e 260.000 euro, alla luce dell'oggetto e della complessità della controversia.
La causa riguarda, infatti, la complessa quantificazione di danni subiti da grandi quantità di merce distrutta da incendio e crollo di un capannone, quantificazione analiticamente operata dall'attrice nelle perizie in atti (cfr. doc. 13 att.), oltre ai danni per bonifica e sgombero.
Inoltre, la documentazione prodotta dall'attrice descrive i danni e il valore dei beni in modo così analitico da rendere altamente probabile che la domanda sarebbe stata accolta, tenuto conto anche della rivalutazione e interessi dalla data di corresponsione degli indennizzi (2021), in misura superiore, anche di poco, ai 52.000 euro.
Appare dunque corretto il riferimento allo scaglione tra 52.000 e 260.000 euro pur dovendosi ridurre gli importi medi in considerazione del valore effettivo certamente prossimo al limite inferiore dello scaglione nonché, quanto alla fase istruttoria (con riduzione più accentuata), del fatto che sono state soltanto depositate le memorie istruttorie e poi non si è svolta istruttoria.
In applicazione di tali criteri, le spese di resistenza sono dunque liquidate nella misura di cui al dispositivo, con riferimento alle sole fasi di studio, introduzione e istruttoria e con esclusione della fase di decisione, che non ha più interessato la pretesa attorea e la speculare “resistenza” di A carico CP_3 CP_ di anche il C.U. versato da per la chiamata di terzo in quanto la chiamata del terzo si è resa CP_3 necessaria per resistere alla domanda attorea.
pagina 3 di 5 Le spese relative, invece, al rapporto processuale tra e in relazione alla CP_3 Controparte_5 chiamata in manleva sono “comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.” (Cass. 18076/2020, pag. 5) e ritiene il Tribunale che esse debbano essere integralmente CP_ compensate in relazione alle fasi di studio, introduzione e istruttoria, poiché non ha eccepito alcunché sull'operatività della polizza e non ha dunque contrastato, in quelle fasi, la domanda di manleva di in caso di soccombenza di quest'ultima nei confronti dell'attrice. CP_3
CP_ Devono invece essere liquidate a carico di le spese per la fase di decisione, in quanto la fase di decisione della presente causa si è svolta per la sola trattazione di questioni intercorrenti tra e CP_3 CP_ e è risultata soccombente. In particolare, il rifiuto di della proposta Controparte_5 CP_3 conciliativa sulle spese (4.000 euro, ord. 09.12.2024) non è risultato ingiustificato, alla luce della liquidazione di somme superiori all'importo della proposta.
Le spese di lite per la fase di decisione sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore CP_ compreso tra 5.200 e 26.000 euro, avendo riguardo al decisum relativo ai rapporti tra e (e, CP_3 in particolare, all'ammontare delle spese di resistenza liquidate).
Ad entrambe le voci di spesa (di resistenza e di lite stricto sensu) viene applicato un lieve aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, aumento che è “fino al 30 per cento”. Non è applicato invece l'aumento ex art. 4 comma 2 DM 55/2014 per difesa di contro più soggetti in quanto le
CP_3 spese sono state considerate e liquidate distintamente per ciascuno dei rapporti processuali. CP_ Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. invocati da nei confronti di considerato
CP_3 che la domanda di in punto spese è stata accolta in misura inferiore alla domanda e anche
CP_3 inferiore, seppur lievemente, all'importo proposto da stessa all'udienza del 15.01.2025 e,
CP_3 CP_ dunque, non ingiustificatamente rifiutato da
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA cessata la materia del contendere tra , da un lato, e e Controparte_1 Controparte_3
, dall'altro lato, in relazione alle domande di parte attrice, con compensazione Controparte_9 integrale delle spese tra tutte le parti in relazione a tali domande;
CONDANNA a rimborsare ad le spese di resistenza, che si Controparte_9 Controparte_3 liquidano in complessivi euro 7.100 per compensi (euro 2.500 per fase di studio;
euro 1.600 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed oltre euro 759 per esborsi (C.U. chiamata di terzo);
COMPENSA integralmente le spese di lite tra e in Controparte_3 Controparte_9 relazione al loro rapporto processuale sulla domanda di manleva con riferimento alle fasi di studio, introduzione e istruttoria;
pagina 4 di 5 CONDANNA a rimborsare ad le spese di lite relative al Controparte_9 Controparte_3 loro rapporto processuale, limitatamente alla fase di decisione, che si liquidano in euro 1.800, oltre
15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
Così deciso in Milano, il 19 giugno 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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