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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 164/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Lucia Minutella Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 164/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Simona Giancotti presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ROLETTO il Parte_1 Controparte_1
07.07.2001. pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.07.2002 maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, il 09.07.2001, il 09.07.2001, e il 16.08.2006 Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 07.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale al sig. essendo la stessa da quest'ultimo locata con regolare Controparte_1 contratto, dove il ricorrente convive stabilmente con i figli maggiorenni.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che nulla si dispone a titolo di assegno di mantenimento a favore della sig.ra in quanto economicamente indipendente con piena capacità lavorativa ed in Parte_1 assenza di domanda.
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a spostare la propria residenza entro giugno 2025. Pt_1
DISPONE che per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti il relativo onere sia a carico del sig. . Controparte_1
DISPONE che, relativamente alle spese straordinarie, le stesse siano ripartite nella percentuale del 50 % tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Torino che deve intendersi integralmente richiamato e parte integrante del ricorso.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dal sig. , con il Controparte_1 quale i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti convivono stabilmente.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che nulla si dispone in ordine al diritto di vista essendo i figli tutti maggiorenni.
DÀ ATTO che l'autovettura Fiat Punto tg. DC850RX di proprietà del sig. resti in uso esclusivo CP_1 alla sig.ra con espresso impegno della stessa a non affidare a terzi l'uso dell'autovettura. Pt_1
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.10.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Lucia Minutella Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 164/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Simona Giancotti presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ROLETTO il Parte_1 Controparte_1
07.07.2001. pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.07.2002 maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, il 09.07.2001, il 09.07.2001, e il 16.08.2006 Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 07.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale al sig. essendo la stessa da quest'ultimo locata con regolare Controparte_1 contratto, dove il ricorrente convive stabilmente con i figli maggiorenni.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che nulla si dispone a titolo di assegno di mantenimento a favore della sig.ra in quanto economicamente indipendente con piena capacità lavorativa ed in Parte_1 assenza di domanda.
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a spostare la propria residenza entro giugno 2025. Pt_1
DISPONE che per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti il relativo onere sia a carico del sig. . Controparte_1
DISPONE che, relativamente alle spese straordinarie, le stesse siano ripartite nella percentuale del 50 % tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Torino che deve intendersi integralmente richiamato e parte integrante del ricorso.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dal sig. , con il Controparte_1 quale i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti convivono stabilmente.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che nulla si dispone in ordine al diritto di vista essendo i figli tutti maggiorenni.
DÀ ATTO che l'autovettura Fiat Punto tg. DC850RX di proprietà del sig. resti in uso esclusivo CP_1 alla sig.ra con espresso impegno della stessa a non affidare a terzi l'uso dell'autovettura. Pt_1
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.10.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3