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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1039/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIO Parte_1 C.F._1
ANTONINA, pec: Email_1 ricorrente in riassunzione contro
(C.F. , in persona del TE P.IVA_1
Rettore e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO, pec:
Email_2
Resistente in riassunzione
Conclusioni
Per la ricorrente
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, applicando il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte
Pag. 1 di 10 - rigettare l'appello proposto dall' innanzi alla Corte di TE
Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nella causa iscritta al n. 1950/2013 R.G. in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto, e per l'effetto - confermare la sentenza n.
2811/2013 dei 18-19.06.2013, resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica.
Con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio di rinvio, dei precedenti gradi di giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed oneri accessori come per legge.
Per il resistente
VOGLIA L'ON.LE CORTE D'APPELLO
- preliminarmente, ritenuta l'ammissibilità del gravame, sospendere, anche nel presente giudizio di rinvio, l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ovvero confermare l'ordinanza di sospensione dei 7-26.5.2014 adottata nel gravame n. 1950/13 R.G.;
- indi, per i motivi dianzi esposti, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell' e, in TE subordine, rigettando tutte le domande di controparte perché prescritte e comunque infondate.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio in Cassazione.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 3.03.2010, Parte_1
conveniva in giudizio l' nella qualità di soggetto che TE
gestiva l' di esponendo Controparte_2 CP_1 di essere stata ivi ricoverata in data 17.04.1986 presso la Clinica Ostetrica e
Ginecologica a causa di una gravidanza extrauterina tubarica dx esitata in rottura tubarica che aveva richiesto un intervento chirurgico nel corso del quale si erano rese necessarie due trasfusioni e che in seguito ad accertamenti postumi aveva scoperto di avere contratto l'epatite “C”.
2. Per tali ragioni, allegando l'esistenza del nesso causale tra le trasfusioni subite e la malattia da cui era affetta, e che era stata riconosciuta dalla Commissione
Medica Ospedaliera presso il Centro Militare di medicina legale di , chiedeva CP_1
Pag. 2 di 10 la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del fatto lesivo.
3. Si costituiva l' , la quale eccepiva il TE proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento di parte attrice e, nel merito, l'assenza di colpa, atteso che le emotrasfusioni erano state praticate prima della scoperta del virus dell'epatite “C”.
4. Il Tribunale adito, dopo aver disposto CTU medico-legale, con sentenza n. 2811/2013, depositata il 19.06.2013, condannava l' TE
a pagare a la somma di € 61.775,80 oltre interessi legali, non
[...] Parte_2
scomputando dalla suddetta somma quanto alla riconosciuto a titolo di T_
indennizzo, e al rimborso delle spese di giudizio e di CTU.
5. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' TE
, la quale, oltre a chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del
[...]
provvedimento impugnato, lamentava il difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto di tutte le domande di controparte perché prescritte e infondate.
6. Si costituiva chiedendo il rigetto integrale dell'appello Parte_1 proposto da controparte.
7. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 271/2018 dei giorni
20.12.2017-12.02.2018, ritenendo fondata la doglianza dell' TE
relativa all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, poichè nel caso di
[...]
specie non vi era alcuna prova che le sacche di sangue utilizzate per le emotrasfusioni provenissero da un autonomo centro trasfusionale del TR
, accoglieva l'appello e compensava le spese di lite, ritenendo gli altri motivi
[...]
assorbiti dall'accoglimento della doglianza.
8. Avverso la superiore sentenza , con atto del 12.09.2018, Parte_1
ricorreva in Cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1176, 1218 e 2696 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando un'inversione dell'onere della prova da parte della
Corte territoriale. In particolare, la ricorrente censurava la circostanza che la Corte
d'Appello avesse omesso di considerare che l'unica prova incombente sulla stessa era
Pag. 3 di 10 quella del contratto di spedalità, dell'insorgenza della patologia e dell'inadempimento della struttura sanitaria, rimanendo a carico di quest'ultima l'onere della prova liberatoria ex art. 1218 c.c.
9. L' resisteva con controricorso. TE
10. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4485/2020 depositata il 20.2.2020, riteneva il motivo fondato e cassava la sentenza impugnata rinviando a questa Corte.
11. Con atto di citazione in riassunzione del 22.07.2020, ha Parte_1 chiesto il rigetto dell'appello dell' e la conferma TE
della sentenza n. 2811/2013 resa dal Tribunale di Palermo.
12. Si è costituita nel giudizio di riassunzione l' TE
, che ha chiesto nuovamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...]
sentenza del Tribunale di Palermo, o di confermare l'ordinanza di sospensione, e ha insistito nel difetto di legittimazione passiva oltre che per il rigetto di tutte le domande di controparte perché prescritte e infondate.
13. Sostituita l'udienza del 17.07.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
14. Provvedendo in esito al rinvio disposto dalla Cassazione è necessario, in primo luogo, esaminare la questione relativa alla responsabilità dell' CP_1
resistente per inadempimento in relazione ai controlli sulle sacche di sangue trasfuse alla . T_
15. In particolare, così ha statuito la Suprema corte: “al fine di esimere l'Università convenuta dalla responsabilità per inadempimento alla stessa ascritta, non bastava limitarsi al rilievo della prova (negativa) che le sacche di sangue utilizzate non provenissero da un autonomo centro trasfusionale del
[...]
, imponendosi, piuttosto, da parte dell'Università TR debitrice, la prova (positiva) che la stessa aveva in concreto trasfuso sangue già controllato e verificato dalla ASL competente”.
16. La Cassazione, infatti, in coerenza al suo più recente orientamento in riferimento al sangue proveniente dal servizio di immunoematologia dell'ASL, ha
Pag. 4 di 10 osservato che in materia di emotrasfusioni e contagio da virus HBV, HIV, HCV, benché la singola struttura ospedaliera che abbia utilizzato le sacche di sangue provenienti dai centri deputati alla diffusione delle stesse non risponda per inadempimento contrattuale - in quanto il sangue è da queste ultime sottoposto ai controlli richiesti dalla normativa vigente- tuttavia, in quanto debitrice della prestazione sanitaria, ha pur sempre l'onere, al fine di esimersi dalla responsabilità per inadempimento, di fornire la prova di aver posto nell'adempimento della sua obbligazione la diligenza qualificata (cfr. anche Cass. n. 7884/2018).
17. Nel caso di specie, l' non ha dato TE
prova di avere verificato che l' – che ha fornito le sacche Controparte_4
di sangue emotrasfuso alla – avesse effettuato i controlli sul sangue imposti T_ dalla normativa vigente in quel tempo. L'ente resistente, infatti, si è limitato a produrre in atti copia della scheda informativa A.V.I.S. dalla quale nulla emerge in merito alle verifiche richieste. Non avendo assolto tale onere probatorio l' CP_1
resistente va ritenuta responsabile per non avere adempiuto la prestazione su di lei incombente con la diligenza qualificata esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
18. Quanto agli altri motivi di gravame, la resistente ha eccepito CP_1
lo stato di necessità, in quanto la struttura ospedaliera, per affrontare la grave emorragia della , ha praticato le trasfusioni senza avere il tempo di effettuare i T_ controlli relativi alla provenienza delle sacche di sangue.
19. Giova ribadire che in tema di responsabilità medica – poiché rientra nei compiti di ogni struttura sanitaria la programmazione della gestione delle situazioni d'urgenza traducendosi, con riguardo alle risorse ematiche, nell'approvvigionamento preventivo del sangue debitamente controllato secondo gli standard imposti dalla normativa dell'epoca – la struttura ospedaliera che esegua un intervento chirurgico d'urgenza non può invocare lo stato di necessità ex art. 2045 c.c., il quale implica l'elemento dell'imprevedibilità della situazione d'urgenza, che è incompatibile con gli obblighi organizzativi e programmatici imposti alle suddette strutture (cfr. Cass.
n.13919/2016).
20. Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
Pag. 5 di 10 21. L'università degli studi di , poi, ha censurato il mancato CP_1
accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
22. Il Tribunale di Palermo, in particolare, ha ribadito che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui l'interessato ha avuto piena consapevolezza di avere contratto il virus e del nesso causale con la trasfusione eseguita, che può farsi coincidere con la data in cui viene presentata istanza per ottenere l'indennizzo dal . Controparte_5
23. A fronte di ciò la difesa della resistente ha eccepito che , Parte_1 per sua stessa ammissione, nel 1998 era già a conoscenza di aver contratto il virus
HCV, quindi prima della presentazione della richiesta di indennizzo avvenuta nel
1999, ed il primo atto interruttivo della prescrizione verso l'Università è stato dalla stessa compiuto nel 2009, quindi dopo il decennio dalla conoscenza medica di aver contratto l'epatite C.
24. Il motivo è infondato.
25. Questa Corte aderisce al consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione in virtù del quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito da soggetti emotrasfusi che assumano di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV, decorre non dal giorno in cui sono state effettuate le trasfusioni o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 579 e 585 del 2018).
26. Il termine di prescrizione, dunque, inizia a decorrere dal momento in cui l'interessato ha avuto piena consapevolezza di aver contratto il virus e del nesso causale con la trasfusione eseguita, momento che può farsi coincidere con quello in cui viene inoltrata al la domanda per ottenere l'indennizzo di cui alla l. CP_5
210/1992, poiché solo da quel momento è presumibile che l'attore abbia acquisito piena conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno e della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione (cfr. Cass. n. 16468/2023).
Pag. 6 di 10 27. Nel caso di specie ha presentato istanza di indennizzo in Parte_1
data 1.3.1999 e domanda di risarcimento nei confronti della stessa in data 16.02.2009, non incorrendo, dunque, in alcuna prescrizione.
28. L'università resistente ha censurato, poi, l'imputabilità del contagio a suo carico.
29. Il Giudice di prime cure ha evidenziato che, essendo stato conosciuto il virus dell'HBC nell'anno 1978, da quella data è certo che possa imputarsi la responsabilità al per non aver adottato tutte le misure imposte dalla legge CP_5 idonee ad evitare la diffusione anche dei virus non conosciuti.
30. L'Avvocatura dello Stato ha evidenziato che il contagio non è imputabile all' in quanto il virus dell'epatite C e i TE relativi test diagnostici sono stati scoperti in data successiva a quella di verificazione dell'evento e, pertanto l'asserito fatto lesivo non è dipeso da causa imputabile all'ospedale universitario.
31. Il motivo non è fondato.
32. Giova ricorda che, per costante orientamento della Cassazione, “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV
(epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del sia pure col limite Controparte_5 dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo”
(Cass., Sez. Un., n. 581/ 2008).
33. Anche la giurisprudenza successiva ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità per omissione, da parte del , dei controlli sull'idoneità del CP_5 sangue ad essere oggetto di trasfusione anche per l'epoca anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, individuabile nel
1978. In particolare, il avrebbe dovuto attuare verifiche tese a controllare CP_5
Pag. 7 di 10 che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente dai virus in questione e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti da fonti normative speciali risalenti nel tempo. La Cassazione ha, infatti, precisato che fin dalla fine degli anni '60 era conosciuto il rischio di trasmissione di epatite virale, e che la rilevazione (indiretta) dei virus in questione era possibile già mediante la determinazione delle transaminasi
ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg, in adempimento degli obblighi normativi posti dalle leggi n. 296 del 1958 e n. 592 del 1967, dal d.P.R. n. 1256 del 1971 e dalle leggi n.
519 dei 1973 e n. 833 del 1973 (Cfr. Cass. n. 17685/2011; Cass. n. 14932/2013; Cass. n.
4785/2014; Cass. n. 2232/2016; Cass. n. 1566/2019; Cass. n. 21145/2021; Cass. n.
14748/2022; Cass. 21695/2022).
34. Nel caso di specie, il virus dell'HCV è stato contratto dalla nel T_
1986, già all'epoca erano conosciuti i test diagnostici che consentivano di evitare la trasmissione dell'epatite B e i centri deputati alla commercializzazione del sangue erano già tenuti ad effettuare i relativi controlli. L' , TE
dunque, come già chiarito, avrebbe dovuto verificare che effettivamente il centro avesse effettivamente effettuato i controlli sul sangue richiesti dalla CP_4
normativa vigente;
non avendo effettuato tale controllo essa è responsabile per non avere adempiuto la prestazione su di lei incombente con la diligenza qualificata esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
35. L' resistente, infine, ha impugnato il capo della sentenza del CP_1
Tribunale di Palermo relativo alla quantificazione dei danni, segnatamente nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di compensatio lucri cum damno.
36. Il Tribunale di Palermo, in particolare, non ha ritenuto di scomputare dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, di € 61.775,80, quella ottenuta dall'attrice a titolo di indennizzo, ritenendo che si trattasse di somme attribuite alla sulla base di titoli differenti che riparano e/o risarciscono beni T_ diversi e ritenendo, inoltre, che non fossero stati forniti elementi dai quali dedurre l'effettiva attribuzione dell'indennizzo e la sua entità.
37. A fronte di ciò l'Avvocatura dello Stato ha evidenziato che l'odierna
Pag. 8 di 10 ricorrente, per sua stessa ammissione, ha ottenuto dal Ministero il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. 210/92 e quantificato in € 22.366,52.
38. Il motivo è fondato e va accolto.
39. Deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, occupandosi della detraibilità dal risarcimento dell'indennizzo riconosciuto ai sensi della l. 210/92, ha affermato che
“Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno Controparte_5 conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ('compensatio lucri cum damno') solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il 'lucrum'” (Cfr. Cass. n. 18243/24; Cass. n.
20909/2018)
40. Nel caso di specie risulta che controparte abbia ottenuto dal
[...]
il riconoscimento dell'indennizzo ex l. 290/2012 e che con lettera CP_5 raccomandata del 18.10.2002 il Ministero dell'Economia e delle Finanze le comunicava di avere emesso in suo favore un ordine di pagamento dell'ammontare di € 22.366,52 a titolo di indennizzo. Pertanto, dalla somma correttamente quantificata dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno, va scomputata la somma ricevuta dalla a titolo di indennizzo. T_
41. L'appello va, in definitiva, parzialmente accolto.
42. Quanto alle spese relative al giudizio di legittimità, in ragione della soccombenza dell' , esse vanno poste a carico di TE quest'ultima e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
43. Le spese di questo grado di giudizio, invece, in ragione della reciproca soccombenza, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte decidendo in sede di rinvio, disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con
Ordinanza n. 4885/2020, sentiti i procuratori delle parti:
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 2811/13 del
Tribunale di Palermo pubblicata il 18.06.2013 proposto dall' TE
Pag. 9 di 10 nei confronti di , dispone che dalla somma di € TE Parte_1
61.755,80 riconosciuta a titolo di risarcimento del danno in favore di T_
, venga scomputata la somma di € 22.366,52 già corrisposta a titolo di
[...] indennizzo ex l. 210/1992;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Condanna l' al pagamento delle spese del TE giudizio di legittimità che si liquidano in € 3.800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge;
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1039/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIO Parte_1 C.F._1
ANTONINA, pec: Email_1 ricorrente in riassunzione contro
(C.F. , in persona del TE P.IVA_1
Rettore e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO, pec:
Email_2
Resistente in riassunzione
Conclusioni
Per la ricorrente
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, applicando il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte
Pag. 1 di 10 - rigettare l'appello proposto dall' innanzi alla Corte di TE
Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nella causa iscritta al n. 1950/2013 R.G. in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto, e per l'effetto - confermare la sentenza n.
2811/2013 dei 18-19.06.2013, resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica.
Con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio di rinvio, dei precedenti gradi di giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed oneri accessori come per legge.
Per il resistente
VOGLIA L'ON.LE CORTE D'APPELLO
- preliminarmente, ritenuta l'ammissibilità del gravame, sospendere, anche nel presente giudizio di rinvio, l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ovvero confermare l'ordinanza di sospensione dei 7-26.5.2014 adottata nel gravame n. 1950/13 R.G.;
- indi, per i motivi dianzi esposti, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell' e, in TE subordine, rigettando tutte le domande di controparte perché prescritte e comunque infondate.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio in Cassazione.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 3.03.2010, Parte_1
conveniva in giudizio l' nella qualità di soggetto che TE
gestiva l' di esponendo Controparte_2 CP_1 di essere stata ivi ricoverata in data 17.04.1986 presso la Clinica Ostetrica e
Ginecologica a causa di una gravidanza extrauterina tubarica dx esitata in rottura tubarica che aveva richiesto un intervento chirurgico nel corso del quale si erano rese necessarie due trasfusioni e che in seguito ad accertamenti postumi aveva scoperto di avere contratto l'epatite “C”.
2. Per tali ragioni, allegando l'esistenza del nesso causale tra le trasfusioni subite e la malattia da cui era affetta, e che era stata riconosciuta dalla Commissione
Medica Ospedaliera presso il Centro Militare di medicina legale di , chiedeva CP_1
Pag. 2 di 10 la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del fatto lesivo.
3. Si costituiva l' , la quale eccepiva il TE proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento di parte attrice e, nel merito, l'assenza di colpa, atteso che le emotrasfusioni erano state praticate prima della scoperta del virus dell'epatite “C”.
4. Il Tribunale adito, dopo aver disposto CTU medico-legale, con sentenza n. 2811/2013, depositata il 19.06.2013, condannava l' TE
a pagare a la somma di € 61.775,80 oltre interessi legali, non
[...] Parte_2
scomputando dalla suddetta somma quanto alla riconosciuto a titolo di T_
indennizzo, e al rimborso delle spese di giudizio e di CTU.
5. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' TE
, la quale, oltre a chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del
[...]
provvedimento impugnato, lamentava il difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto di tutte le domande di controparte perché prescritte e infondate.
6. Si costituiva chiedendo il rigetto integrale dell'appello Parte_1 proposto da controparte.
7. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 271/2018 dei giorni
20.12.2017-12.02.2018, ritenendo fondata la doglianza dell' TE
relativa all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, poichè nel caso di
[...]
specie non vi era alcuna prova che le sacche di sangue utilizzate per le emotrasfusioni provenissero da un autonomo centro trasfusionale del TR
, accoglieva l'appello e compensava le spese di lite, ritenendo gli altri motivi
[...]
assorbiti dall'accoglimento della doglianza.
8. Avverso la superiore sentenza , con atto del 12.09.2018, Parte_1
ricorreva in Cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1176, 1218 e 2696 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando un'inversione dell'onere della prova da parte della
Corte territoriale. In particolare, la ricorrente censurava la circostanza che la Corte
d'Appello avesse omesso di considerare che l'unica prova incombente sulla stessa era
Pag. 3 di 10 quella del contratto di spedalità, dell'insorgenza della patologia e dell'inadempimento della struttura sanitaria, rimanendo a carico di quest'ultima l'onere della prova liberatoria ex art. 1218 c.c.
9. L' resisteva con controricorso. TE
10. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4485/2020 depositata il 20.2.2020, riteneva il motivo fondato e cassava la sentenza impugnata rinviando a questa Corte.
11. Con atto di citazione in riassunzione del 22.07.2020, ha Parte_1 chiesto il rigetto dell'appello dell' e la conferma TE
della sentenza n. 2811/2013 resa dal Tribunale di Palermo.
12. Si è costituita nel giudizio di riassunzione l' TE
, che ha chiesto nuovamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...]
sentenza del Tribunale di Palermo, o di confermare l'ordinanza di sospensione, e ha insistito nel difetto di legittimazione passiva oltre che per il rigetto di tutte le domande di controparte perché prescritte e infondate.
13. Sostituita l'udienza del 17.07.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
14. Provvedendo in esito al rinvio disposto dalla Cassazione è necessario, in primo luogo, esaminare la questione relativa alla responsabilità dell' CP_1
resistente per inadempimento in relazione ai controlli sulle sacche di sangue trasfuse alla . T_
15. In particolare, così ha statuito la Suprema corte: “al fine di esimere l'Università convenuta dalla responsabilità per inadempimento alla stessa ascritta, non bastava limitarsi al rilievo della prova (negativa) che le sacche di sangue utilizzate non provenissero da un autonomo centro trasfusionale del
[...]
, imponendosi, piuttosto, da parte dell'Università TR debitrice, la prova (positiva) che la stessa aveva in concreto trasfuso sangue già controllato e verificato dalla ASL competente”.
16. La Cassazione, infatti, in coerenza al suo più recente orientamento in riferimento al sangue proveniente dal servizio di immunoematologia dell'ASL, ha
Pag. 4 di 10 osservato che in materia di emotrasfusioni e contagio da virus HBV, HIV, HCV, benché la singola struttura ospedaliera che abbia utilizzato le sacche di sangue provenienti dai centri deputati alla diffusione delle stesse non risponda per inadempimento contrattuale - in quanto il sangue è da queste ultime sottoposto ai controlli richiesti dalla normativa vigente- tuttavia, in quanto debitrice della prestazione sanitaria, ha pur sempre l'onere, al fine di esimersi dalla responsabilità per inadempimento, di fornire la prova di aver posto nell'adempimento della sua obbligazione la diligenza qualificata (cfr. anche Cass. n. 7884/2018).
17. Nel caso di specie, l' non ha dato TE
prova di avere verificato che l' – che ha fornito le sacche Controparte_4
di sangue emotrasfuso alla – avesse effettuato i controlli sul sangue imposti T_ dalla normativa vigente in quel tempo. L'ente resistente, infatti, si è limitato a produrre in atti copia della scheda informativa A.V.I.S. dalla quale nulla emerge in merito alle verifiche richieste. Non avendo assolto tale onere probatorio l' CP_1
resistente va ritenuta responsabile per non avere adempiuto la prestazione su di lei incombente con la diligenza qualificata esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
18. Quanto agli altri motivi di gravame, la resistente ha eccepito CP_1
lo stato di necessità, in quanto la struttura ospedaliera, per affrontare la grave emorragia della , ha praticato le trasfusioni senza avere il tempo di effettuare i T_ controlli relativi alla provenienza delle sacche di sangue.
19. Giova ribadire che in tema di responsabilità medica – poiché rientra nei compiti di ogni struttura sanitaria la programmazione della gestione delle situazioni d'urgenza traducendosi, con riguardo alle risorse ematiche, nell'approvvigionamento preventivo del sangue debitamente controllato secondo gli standard imposti dalla normativa dell'epoca – la struttura ospedaliera che esegua un intervento chirurgico d'urgenza non può invocare lo stato di necessità ex art. 2045 c.c., il quale implica l'elemento dell'imprevedibilità della situazione d'urgenza, che è incompatibile con gli obblighi organizzativi e programmatici imposti alle suddette strutture (cfr. Cass.
n.13919/2016).
20. Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
Pag. 5 di 10 21. L'università degli studi di , poi, ha censurato il mancato CP_1
accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
22. Il Tribunale di Palermo, in particolare, ha ribadito che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui l'interessato ha avuto piena consapevolezza di avere contratto il virus e del nesso causale con la trasfusione eseguita, che può farsi coincidere con la data in cui viene presentata istanza per ottenere l'indennizzo dal . Controparte_5
23. A fronte di ciò la difesa della resistente ha eccepito che , Parte_1 per sua stessa ammissione, nel 1998 era già a conoscenza di aver contratto il virus
HCV, quindi prima della presentazione della richiesta di indennizzo avvenuta nel
1999, ed il primo atto interruttivo della prescrizione verso l'Università è stato dalla stessa compiuto nel 2009, quindi dopo il decennio dalla conoscenza medica di aver contratto l'epatite C.
24. Il motivo è infondato.
25. Questa Corte aderisce al consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione in virtù del quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito da soggetti emotrasfusi che assumano di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV, decorre non dal giorno in cui sono state effettuate le trasfusioni o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 579 e 585 del 2018).
26. Il termine di prescrizione, dunque, inizia a decorrere dal momento in cui l'interessato ha avuto piena consapevolezza di aver contratto il virus e del nesso causale con la trasfusione eseguita, momento che può farsi coincidere con quello in cui viene inoltrata al la domanda per ottenere l'indennizzo di cui alla l. CP_5
210/1992, poiché solo da quel momento è presumibile che l'attore abbia acquisito piena conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno e della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione (cfr. Cass. n. 16468/2023).
Pag. 6 di 10 27. Nel caso di specie ha presentato istanza di indennizzo in Parte_1
data 1.3.1999 e domanda di risarcimento nei confronti della stessa in data 16.02.2009, non incorrendo, dunque, in alcuna prescrizione.
28. L'università resistente ha censurato, poi, l'imputabilità del contagio a suo carico.
29. Il Giudice di prime cure ha evidenziato che, essendo stato conosciuto il virus dell'HBC nell'anno 1978, da quella data è certo che possa imputarsi la responsabilità al per non aver adottato tutte le misure imposte dalla legge CP_5 idonee ad evitare la diffusione anche dei virus non conosciuti.
30. L'Avvocatura dello Stato ha evidenziato che il contagio non è imputabile all' in quanto il virus dell'epatite C e i TE relativi test diagnostici sono stati scoperti in data successiva a quella di verificazione dell'evento e, pertanto l'asserito fatto lesivo non è dipeso da causa imputabile all'ospedale universitario.
31. Il motivo non è fondato.
32. Giova ricorda che, per costante orientamento della Cassazione, “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV
(epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del sia pure col limite Controparte_5 dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo”
(Cass., Sez. Un., n. 581/ 2008).
33. Anche la giurisprudenza successiva ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità per omissione, da parte del , dei controlli sull'idoneità del CP_5 sangue ad essere oggetto di trasfusione anche per l'epoca anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, individuabile nel
1978. In particolare, il avrebbe dovuto attuare verifiche tese a controllare CP_5
Pag. 7 di 10 che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente dai virus in questione e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti da fonti normative speciali risalenti nel tempo. La Cassazione ha, infatti, precisato che fin dalla fine degli anni '60 era conosciuto il rischio di trasmissione di epatite virale, e che la rilevazione (indiretta) dei virus in questione era possibile già mediante la determinazione delle transaminasi
ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg, in adempimento degli obblighi normativi posti dalle leggi n. 296 del 1958 e n. 592 del 1967, dal d.P.R. n. 1256 del 1971 e dalle leggi n.
519 dei 1973 e n. 833 del 1973 (Cfr. Cass. n. 17685/2011; Cass. n. 14932/2013; Cass. n.
4785/2014; Cass. n. 2232/2016; Cass. n. 1566/2019; Cass. n. 21145/2021; Cass. n.
14748/2022; Cass. 21695/2022).
34. Nel caso di specie, il virus dell'HCV è stato contratto dalla nel T_
1986, già all'epoca erano conosciuti i test diagnostici che consentivano di evitare la trasmissione dell'epatite B e i centri deputati alla commercializzazione del sangue erano già tenuti ad effettuare i relativi controlli. L' , TE
dunque, come già chiarito, avrebbe dovuto verificare che effettivamente il centro avesse effettivamente effettuato i controlli sul sangue richiesti dalla CP_4
normativa vigente;
non avendo effettuato tale controllo essa è responsabile per non avere adempiuto la prestazione su di lei incombente con la diligenza qualificata esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
35. L' resistente, infine, ha impugnato il capo della sentenza del CP_1
Tribunale di Palermo relativo alla quantificazione dei danni, segnatamente nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di compensatio lucri cum damno.
36. Il Tribunale di Palermo, in particolare, non ha ritenuto di scomputare dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, di € 61.775,80, quella ottenuta dall'attrice a titolo di indennizzo, ritenendo che si trattasse di somme attribuite alla sulla base di titoli differenti che riparano e/o risarciscono beni T_ diversi e ritenendo, inoltre, che non fossero stati forniti elementi dai quali dedurre l'effettiva attribuzione dell'indennizzo e la sua entità.
37. A fronte di ciò l'Avvocatura dello Stato ha evidenziato che l'odierna
Pag. 8 di 10 ricorrente, per sua stessa ammissione, ha ottenuto dal Ministero il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. 210/92 e quantificato in € 22.366,52.
38. Il motivo è fondato e va accolto.
39. Deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, occupandosi della detraibilità dal risarcimento dell'indennizzo riconosciuto ai sensi della l. 210/92, ha affermato che
“Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno Controparte_5 conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ('compensatio lucri cum damno') solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il 'lucrum'” (Cfr. Cass. n. 18243/24; Cass. n.
20909/2018)
40. Nel caso di specie risulta che controparte abbia ottenuto dal
[...]
il riconoscimento dell'indennizzo ex l. 290/2012 e che con lettera CP_5 raccomandata del 18.10.2002 il Ministero dell'Economia e delle Finanze le comunicava di avere emesso in suo favore un ordine di pagamento dell'ammontare di € 22.366,52 a titolo di indennizzo. Pertanto, dalla somma correttamente quantificata dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno, va scomputata la somma ricevuta dalla a titolo di indennizzo. T_
41. L'appello va, in definitiva, parzialmente accolto.
42. Quanto alle spese relative al giudizio di legittimità, in ragione della soccombenza dell' , esse vanno poste a carico di TE quest'ultima e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
43. Le spese di questo grado di giudizio, invece, in ragione della reciproca soccombenza, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte decidendo in sede di rinvio, disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con
Ordinanza n. 4885/2020, sentiti i procuratori delle parti:
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 2811/13 del
Tribunale di Palermo pubblicata il 18.06.2013 proposto dall' TE
Pag. 9 di 10 nei confronti di , dispone che dalla somma di € TE Parte_1
61.755,80 riconosciuta a titolo di risarcimento del danno in favore di T_
, venga scomputata la somma di € 22.366,52 già corrisposta a titolo di
[...] indennizzo ex l. 210/1992;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Condanna l' al pagamento delle spese del TE giudizio di legittimità che si liquidano in € 3.800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge;
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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