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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
SI UC, TO
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2917/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4556/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 13/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202490002430960 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202490002430960 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202490002430960 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202490002430960 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120005281034000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002013000441961000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150008021748000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160027505029000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7575/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 4556/19/2025, del 10/3/2025, depositata in data 13/3/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso presentato da Ricorrente_1
avverso l'avviso di intimazione n. 100202490002430960, notificata il 20/5/2024, relativo alle seguenti cartelle:
- n. 10020120005281034000 inerente al pagamento del bollo auto per l'anno 2007 per un importo pari ad euro 193,71;
- n. 1002013000441961000 inerente al pagamento del bollo auto per l'anno 2008 per un importo pari ad euro 210,97;
- cartella di pagamento n. 10020150008021748000 inerente al pagamento del bollo auto per l'anno
2010 per un importo pari ad euro 228,78;
- cartella di pagamento n. 10020160027505029000 inerente al pagamento del bollo auto per l'anno
2011 per un importo pari ad euro 989, 45.
Eccepiva la ricorrente il decorso della prescrizione per omessa rituale notifica di atti prodromici.
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni l'agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la rituale notifica delle cartelle, con conseguente inammissibilità del ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva la Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso. Il primo giudice rigettava il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
In particolare, evidenziava come gli atti presupposti fossero stati ritualmente notificati e quindi divenuti definitivi in quanto non impugnati.
Il contribuente ha proposto appello, evidenziando che la legge di bilancio 2023 ha introdotto lo stralcio dei debiti inferiori ad € 1000,00, con automatico annullamento delle cartelle di importo inferiore, per le pendenze relative alla tassa automobilistica nel periodo tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza dello stesso, non avendo l'appellante fatto richiesta di stralcio secondo le modalità previste dalla legge e per la pendenza ostativa del giudizio.
Evidenziava che la richiesta era stata effettuata solo in fase di gravame e che le cartelle impugnate non rientravano tra quelle previste dalla normativa in questione.
Eccepiva la ritualità della notifica delle cartelle ed il mancato decorso del termine di prescrizione per la sospensione Covid.
Non si costituiva la Regione.
Nella seduta del 9/12/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
La Legge di Bilancio 2023 ai commi da 222 a 230 prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo esistenti prima dell'entrata in vigore della norma in esame (01.01.2023). Si tratta di debiti entro
1000 euro e affidati agli agenti per la riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati per la riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015 da enti diversi dalle agenzie fiscali, dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici previdenziali, tra cui rientra anche la Regione:
sono oggetto di annullamento per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora;
l'annullamento non opera per il capitale e i rimborsi per spese di procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, somme che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori possono stabilire di non applicare lo stralcio dei debiti con provvedimento adottato entro il
31.1.2023. Per quanto riguarda la regione Campania, con la Legge Regionale 18 luglio 2023, n. 15 (art. 9) è stata prevista la “definizione agevolata” per i debiti regionali affidati all'agente incaricato fino al 30 giugno 2022.
La misura riguarda, fra gli altri crediti, quelli relativi alla Tassa Automobilistica per i carichi affidati entro quel termine (30 giugno 2022) da uffici della Regione al concessionario, in relazione ai quali si verserà solo la quota capitale del debito, escluse sanzioni e interessi a qualsiasi titolo. possibilità di pagamento in un'unica soluzione oppure rateizzato.
La legge prevede un termine per la presentazione dell'istanza al 31 gennaio 2024 e l'istanza va presentata tramite accesso all'area riservata del Portale del Contribuente.
Pertanto, non si tratta di uno “stralcio” automatico di tutti i debiti fino a € 1.000, dal momento che si continua a dover pagare il capitale (oltre alle spese per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive se già avviate) ed è necessario presentare apposita istanza entro il 31/1/2024.
L'appello pertanto è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 410,00 (quattrocentodieci/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
SI UC, TO
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2917/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4556/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 13/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202490002430960 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202490002430960 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202490002430960 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202490002430960 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120005281034000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002013000441961000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150008021748000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160027505029000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7575/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 4556/19/2025, del 10/3/2025, depositata in data 13/3/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso presentato da Ricorrente_1
avverso l'avviso di intimazione n. 100202490002430960, notificata il 20/5/2024, relativo alle seguenti cartelle:
- n. 10020120005281034000 inerente al pagamento del bollo auto per l'anno 2007 per un importo pari ad euro 193,71;
- n. 1002013000441961000 inerente al pagamento del bollo auto per l'anno 2008 per un importo pari ad euro 210,97;
- cartella di pagamento n. 10020150008021748000 inerente al pagamento del bollo auto per l'anno
2010 per un importo pari ad euro 228,78;
- cartella di pagamento n. 10020160027505029000 inerente al pagamento del bollo auto per l'anno
2011 per un importo pari ad euro 989, 45.
Eccepiva la ricorrente il decorso della prescrizione per omessa rituale notifica di atti prodromici.
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni l'agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la rituale notifica delle cartelle, con conseguente inammissibilità del ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva la Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso. Il primo giudice rigettava il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
In particolare, evidenziava come gli atti presupposti fossero stati ritualmente notificati e quindi divenuti definitivi in quanto non impugnati.
Il contribuente ha proposto appello, evidenziando che la legge di bilancio 2023 ha introdotto lo stralcio dei debiti inferiori ad € 1000,00, con automatico annullamento delle cartelle di importo inferiore, per le pendenze relative alla tassa automobilistica nel periodo tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza dello stesso, non avendo l'appellante fatto richiesta di stralcio secondo le modalità previste dalla legge e per la pendenza ostativa del giudizio.
Evidenziava che la richiesta era stata effettuata solo in fase di gravame e che le cartelle impugnate non rientravano tra quelle previste dalla normativa in questione.
Eccepiva la ritualità della notifica delle cartelle ed il mancato decorso del termine di prescrizione per la sospensione Covid.
Non si costituiva la Regione.
Nella seduta del 9/12/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
La Legge di Bilancio 2023 ai commi da 222 a 230 prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo esistenti prima dell'entrata in vigore della norma in esame (01.01.2023). Si tratta di debiti entro
1000 euro e affidati agli agenti per la riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati per la riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015 da enti diversi dalle agenzie fiscali, dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici previdenziali, tra cui rientra anche la Regione:
sono oggetto di annullamento per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora;
l'annullamento non opera per il capitale e i rimborsi per spese di procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, somme che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori possono stabilire di non applicare lo stralcio dei debiti con provvedimento adottato entro il
31.1.2023. Per quanto riguarda la regione Campania, con la Legge Regionale 18 luglio 2023, n. 15 (art. 9) è stata prevista la “definizione agevolata” per i debiti regionali affidati all'agente incaricato fino al 30 giugno 2022.
La misura riguarda, fra gli altri crediti, quelli relativi alla Tassa Automobilistica per i carichi affidati entro quel termine (30 giugno 2022) da uffici della Regione al concessionario, in relazione ai quali si verserà solo la quota capitale del debito, escluse sanzioni e interessi a qualsiasi titolo. possibilità di pagamento in un'unica soluzione oppure rateizzato.
La legge prevede un termine per la presentazione dell'istanza al 31 gennaio 2024 e l'istanza va presentata tramite accesso all'area riservata del Portale del Contribuente.
Pertanto, non si tratta di uno “stralcio” automatico di tutti i debiti fino a € 1.000, dal momento che si continua a dover pagare il capitale (oltre alle spese per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive se già avviate) ed è necessario presentare apposita istanza entro il 31/1/2024.
L'appello pertanto è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 410,00 (quattrocentodieci/00) oltre accessori di legge se dovuti.