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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6576 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2294/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 21.10.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(P. IVA Parte_1
C.F._
), in persona del Direttore Generale rappresentata e difesa dall'avv. TISCI P.IVA_1
IO (C.F. ) e dall'avv. BOVE FILOMENA (C.F. C.F._2
), con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Merliani n. 144, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Fulvia Pastore - - Email_1
Email_2
APPELLANTE
1 E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e difesi C.F._5 Persona_1 dall'avv. DI LORENZO FRANCESCO (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._6 presso il suo studio in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 19 –
Email_3
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3203/2020, pubblicata il 05.05.2020 e notificata il 23.05.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 18.11.2016, i coniugi e genitori di CP_1 CP_2 [...]
, nata il [...] e deceduta il giorno dopo, convenivano in giudizio l Per_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di conseguirne la condanna al Parte_1 risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza del decesso della neonata, ascrivibile, nella prospettazione attorea, ad errato trattamento sanitario ricevuto in occasione del parto.
Deducevano, a tal fine, che, in sede di ecografia, praticata il 12.11.2003, era emersa una riduzione del liquido amniotico, che, unitamente ad altri sintomi, aveva determinato il ricovero della gestante presso la divisione di ostetricia e ginecologia del Cardarelli, ove la ripetizione dell'esame ecografico aveva confermato una quantità di liquido “ai limiti inferiori della norma”.
Ciò nonostante, solo cinque giorni dopo, precisamente in data 17.11.2003, alle ore 20.30, erano stati effettuati ulteriori controlli, che avevano evidenziato una dilatazione di soli 5 cm., cioè un rallentamento della fase attiva del travaglio, che poi si era arrestata del tutto alle ore 2.00 del 18.11.2003, allorquando era stata constatata l'assoluta scarsità di contrazioni.
Alle ore 7.00 del 18.11.2003 era stata posta indicazione all'intervento chirurgico di taglio cesareo urgente indifferibile, data la mancata progressione della dilatazione, con tracciato CTG ritenuto “poco rassicurante”.
La neonata, viva e vitale, era stata immediatamente ricoverata presso il Reparto di Terapia Intensiva
Neonatale, con diagnosi di ingresso di “neonato a termine con asfissia”, ed era deceduta alle ore 19.20 del 19.11.2003, con diagnosi finale di “RDS grave, MAS, neonata a termine da TC d'emergenza, asfissia
2 grave, liquido melmoso, coagulopatia, anemia acuta, sepsi da Streptococcus agalactiae gruppo B.” (cfr.
Cartella clinica n. 90714/2003 Div. T.I.N.). CP_3 Parte_1
A causa degli eventi clinici succedutisi nelle ore precedenti al parto, la madre aveva patito, a sua volta, una tromboembolia polmonare, con necessità di terapia eparinica costante per tutta la durata della degenza, terminata l'01.12.2003.
Per i fatti esposti gli attori deducevano l'esclusiva responsabilità dell convenuta ai Parte_1 sensi dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 1228 c.c., e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patiti, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il deducendo la propria assenza di responsabilità Parte_1 in relazione ai fatti di causa e contestando la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei medici e l'evento lesivo.
Esponeva che, in seguito al tragico evento, i genitori avevano sporto denuncia alle competenti Autorità per l'accertamento delle eventuali condotte colpose del personale sanitario;
che era stato avviato il procedimento penale n. 51410/R/03 R.G.N.R. a carico dei medici dott. e dott. Parte_2 Per_2
, per il reato di cui agli artt. 113 e 589, I comma, c.p.; che il G.I.P., esaminate le perizie redatte
[...] dai consulenti incaricati dal P.M., dal consulente delle parti offese e dai consulenti degli imputati, “alla luce delle discordanti opinioni” aveva disposto, in sede di incidente probatorio, procedersi a nuovo accertamento peritale collegiale, affindato ai Proff. e Persona_3 Parte_3 Parte_4
[...]
Le valutazioni formulate dal Collegio peritale avevano fondato la pronuncia di assoluzione nei confronti dei medici (Sentenza n. 6002/12, resa dal Tribunale di Napoli, II Sez. Penale).
Nella loro consulenza i periti avevano formulato conclusioni dissonanti da quelle dei consulenti del p.m., i quali non avevano avuto a disposizione le risultanze dell'accertamento anatomo-patologico condotto sulla neonata.
La causa del decesso era stata individuata nell'infezione materna dovuta a Streptococco Beta emolitico agalactiae, con esclusione di condotte inadeguate del personale sanitario.
Co La convenuta , richiamando l'esito del giudizio penale, assumeva l'assenza di responsabilità risarcitoria della struttura, respingendo la tesi della sofferenza asfittica fetale quale causa della morte.
3 La causa, istruita con l'acquisizione degli atti del procedimento penale e nuova CTU medico-legale, affidata al Collegio composto dal Prof. dal Prof. e dalla dott.ssa Persona_4 Persona_5
, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, in Persona_6 accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, condannava il al pagamento, in Parte_1 favore degli attori, della somma di € 167.641,745 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale patito iure proprio e iure successionis, oltre al ristoro del danno patrimoniale patito, agli interessi e alle spese di lite.
Il Tribunale, condividendo le conclusioni dei nominati CC.TT.UU., accertava, quale causa del decesso,
l'insulto ipossico – ischemico intrapartum o asfissia intrapartum, causalmente ascrivibile ad inadeguato monitoraggio del travaglio, diversamente da quanto riportato all'esito del giudizio penale, laddove era stata indicata, come causa del decesso, l'infezione materna da streptococco beta emolitico aglactiae.
“Il nocciolo della critica all'operato dei sanitari del è che la fase attiva (sia pure rallentata) del travaglio iniziò Parte_1 alle h. 20,30 del 17 novembre, mentre la decisione di procedere a TC (con intervento urgente ed indifferibile) fu presa (con colpevole ritardo) solo alle h. 7,00 del giorno dopo.
In entrambi i casi, le diffuse argomentazioni sviluppate sono supportate da plurimi richiami a letteratura scientifica.
Viceversa, la problematica non sembra essere state esaminata in sede penale dai consulenti del GIP, perché questi non dissero nulla sul problema di cui qui si discute, e cioè della gestione (corretta o meno) del travaglio del parto” (così in sentenza).
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il con citazione del 22/06/2020, Parte_1 deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Gli appellati in epigrafe si sono costituiti con comparsa del 12.11.2020 (per l'udienza del 13.11.2020) resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Negata la sospensione dell'esecutività della sentenza, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve
4 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è nel merito infondato e deve essere rigettato.
Con i primi tre motivi di gravame l'appellante solleva una serie di censure sostanzialmente riassumibili nella mancanza di autorità scientifica della perizia espletata nel presente giudizio, per non avere gli ausiliari del giudice valutato la condotta dei sanitari alla luce delle Linee Guida vigenti all'epoca dei fatti
(anno 2003).
Assumono, in senso contrario, che i sanitari avrebbero operato nel pieno rispetto delle leges artis all'epoca vigenti.
Deducono la mancanza di colpa e il difetto del nesso causale tra condotta ed evento.
I Consulenti incaricati dal Giudice di prime cure non avrebbero operato una corretta sussunzione dei fatti accaduti alle regole generali dell'arte medica conosciute nel momento in cui tali fatti si sono verificati (anno 2003), confrontando le metodiche utilizzate dai sanitari dell appellante con le Pt_1 linee guida e le buone pratiche a quel tempo riconosciute dalle Comunità scientifiche internazionali.
Non sarebbero state allegate le circostanze poste a fondamento causale dei lamentati danni, anche con esplicito riferimento alla causa del decesso della piccola che invece era stata Persona_1 ricondotta dai periti nominati in sede penale ad una sepsi da Streptococco beta emolitico Agalactiae.
Un taglio cesareo eseguito anche il giorno precedente non avrebbe sortito alcun benefico effetto rispetto all'infezione, e un'adeguata terapia antibiotica intrapartum sarebbe stata possibile solo ove ai sanitari fosse stata nota la contaminazione vaginale materna da Streptococco Agalactiae, ovvero fosse stata accertata la presenza di fattori di rischio previsti dalle linee guida internazionali stilate dalla CDC
(Center for Disease Control and prevention) statunitense, aggiornate nel 2002.
Le censure sono infondate.
L'impianto argomentativo dell'atto di gravame poggia interamente sull'individuazione di una eziologia del decesso diversa da quella fatta propria dal Tribunale, la quale, invece, per tutto quanto si dirà appresso, deve essere condivisa. 5 Le Linee Guida (sul ) menzionate (in nota) dai periti del Tribunale sono, effettivamente, Parte_5 quelle approvate dalla Regione Campania nell'anno 2005, cioè successivamente alla verificazione dei fatti.
Sul mancato riferimento alle Linee Guida vigenti all'epoca dei fatti, i periti hanno dato, peraltro, una risposta tranciante, poiché hanno precisato (pag. 55 della relazione), che “all'epoca dei fatti non esistevano linee guida specifiche”.
La condotta tenuta dai sanitari andava, dunque, valutata alla luce delle nozioni necessarie alla gestione del caso rientranti tra quelle in possesso dei medici specialisti della branca in questione.
La stessa parte appellante pare consapevole della non configurabilità di parametri valutativi diversi rispetto a quelli utilizzati dai periti, dal momento che non allega specificamente, né produce una fonte scientifica alternativa a quelle utilizzate dai periti rispetto alla branca ginecologica, ma cita, richiamando la genesi infettiva del decesso, quelle stilate dalla CDC (Center for Disease Control and prevention) statunitense, aggiornate nel 2002, che, invero, non riguardano il settore specialistico di cui si discute.
Da questo punto di vista, la doglianza è addirittura inammissibile, data la sua genericità.
Del resto, l'argomento di cui si discute non fu sollevato in sede di controdeduzioni alla perizia, ma, per la prima volta, nella comparsa conclusionale di primo grado dell' Parte_1
E anche in quella sede la difesa della struttura non è stata in grado di indicare delle Linee Guida specificamente applicabili -nella branca ginecologica- al caso di specie.
Non pare ultroneo rammentare che, in tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti;
conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida. (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023).
Nel caso in esame, assodata l'inesistenza di Linee Guida ginecologiche vigenti all'epoca dei fatti,
l'elaborato peritale cui il Tribunale ha prestato adesione non manca di autorevoli riferimenti valutativi, quali, ad esempio, le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (cfr. perizia, pag. 41), per questa via pervenendo ad un giudizio di inadeguata gestione del travaglio.
6 L'appellante non si confronta con le valutazioni espresse dai periti a tale riguardo (“E' forse il caso di ricordare che l'OMS consiglia di eseguire la visita ostetrica ogni 4 ore nel I stadio e ogni ora nel II stadio”: cfr. perizia, pag. 41), e alla circostanza che, nel caso in valutazione, vi è un incomprensibile deficit di valutazione della situazione ostetrica locale per ben 5 ore (dalle ore 2.00 alle ore 07.00 del 18 novembre), nonostante il già rilevato rallentamento della fase attiva del travaglio (mancata progressione della dilatazione già presente dalle ore 20.30), e il superamento della cd. “linea d'azione”, che imponeva di intervenire per correggere una dilatazione cervicale insufficiente.
“Sarebbe stato quindi necessario procedere con la valutazione dei rapporti feto-pelvici al fine di verificare se il parto vaginale fosse meccanicamente possibile, verificare e favorire l'intensificazione dell'attività contrattile mediante infusione di ossitocina. Se non vi è buona risposta all'ossitocina, a tre ore dalla somministrazione, è indicato procedere con il TC”
(cfr. c.t.u. pag. 42).
Così individuata la condotta censurabile, ne va senz'altro affermata l'idoneità causale rispetto alla produzione del danno, una volta che si ritenga, come causa più probabile del decesso, l'asfissia intrapartum, come affermato dai periti nominati dal Tribunale, piuttosto che la sepsi da streptococco agalactiae, indicata invece dai periti nominati in sede penale.
Come chiarito dai primi, i risultati del riscontro autoptico depongono maggiormente per un quadro di asfissia, “in quanto, nella valutazione del quadro istologico, hanno mostrato elementi di congestione multiorgano, compatibili con tale patologia, mentre non sono stati evidenziati aspetti caratteristici di processi infettivi in atto.” (cfr. ctu pag. 48).
La tesi dell'eziologia infettiva è resa, altresì, meno probabile in ragione della successione temporale degli eventi: la patologia che ha colpito la bambina si è verificata in prossimità della nascita, con caratteristiche immediate di estrema gravità e di interferenza con lo stato neurologico della stessa, laddove le infezioni precoci (early onset diseases, cioè quelle che intervengono entro i primi 7 giorni di Contr vita, per quanto riguarda questo tipo di microrganismo) da si manifestano solitamente più tardivamente, in particolare quando vengono contratte durante il passaggio nel canale del parto, spesso con lo sviluppo progressivo di un distress respiratorio (cfr. c.t.u., pag. 47).
Nel caso di specie, è mancato il passaggio nel canale del parto, essendosi proceduto con TC.
Peraltro, tamponi vaginali materni per GBS erano negativi e non si è verificata una rottura precoce delle membrane (cfr. c.t.u. pag. 46).
7 Dalle conclusioni rassegnate dai periti emerge che il decesso della piccola sia da Persona_1 attribuirsi, più probabilmente che non, ad una asfissia intrapartum, che ha causato una gravissima encefalopatia ipossico – ischemica ed una altrettanto severa disfunzione multiorgano.
Sulla base di tali evidenze, considerando che le valutazioni di ordine neonatologico evidenziano come il decesso sia avvenuto per un evento acuto intrapartum prossimo alla nascita, deve ritenersi che, se i medici avessero messo in atto le indicazioni sopra fornite in relazione alla gestione della distocia meccanica, la nascita sarebbe avvenuta, per via naturale o tramite TC, in un tempo di gran lunga precedente rispetto a quanto avvenuto nella realtà (07.35 del 18 novembre) “e il decesso si sarebbe evitato”
(cfr. c.t.u. pag. 48).
La tesi alternativa dell'eziologia infettiva non risponde, per contro, ai medesimi criteri probabilistici.
Così ricostruiti i termini della vicenda, è senz'altro infondato il motivo che addebita ai periti un errore metodologico in punto di individuazione delle linee guida all'epoca vigenti.
Da questo punto di vista la perizia e la pronuncia che su di essa si fonda non meritano alcuna censura, avendo il Tribunale adeguatamente motivato in ordine alla preferenza da accordare alla ricostruzione offerta dai suoi periti rispetto a quella alternativa dei periti penali, laddove ha precisato che i consulenti del GIP “non dissero nulla sul problema di cui qui si discute, e cioè della gestione (corretta o meno) del travaglio del parto”.
E' noto che qualora, nel corso del giudizio di merito, vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. n.
19372 del 2021).
Nel caso di specie, pur non essendo le consulenze originate nel medesimo procedimento civile, il giudice ha adeguatamente giustificato la propria preferenza, indicando specificamente le ragioni per cui quella espletata in sede penale era da disattendere.
Per tutte le esposte ragioni, va respinta la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, dovendosi condividere la valutazione con la quale il Tribunale ha ritenuto certamente condivisibili le conclusioni dei propri ausiliari, perché sorrette da argomentazioni medico-legali convincenti, ragionevoli,
8 documentate con autorevole letteratura scientifica, non inficiate dalle contrarie considerazioni critiche delle parti, sicuramente superabili alla luce dei rilievi svolti dai cc.tt.uu. per confutarle.
Conclusivamente i motivi devono essere rigettati.
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Gli attori non avrebbero domandato gli interessi compensativi, e, ciò nonostante, il Tribunale li ha accordati, così andando ultra petita e in difetto di allegazione e prova, da parte degli attori, del danno da ritardo.
Anche tale doglianza è infondata.
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo
(che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
24468 del 04/11/2020; conf. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021 ed altre).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, da calcolarsi rispetto a ciascuna controparte vittoriosa (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), in misura conforme ai valori minimi (stante la ripetitività dei motivi di appello), con l'aumento del 30% ex art. 4 co. 2 per la pluralità di parti assistite, e con la successiva riduzione del
9 30% ex art. 4 co. 4 (non avendo la prestazione professionale resa comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto rispetto alle singole parti assistite), e con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate costituite, che liquida in euro € 6.515,60 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Francesco Di Lorenzo;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2294/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 21.10.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(P. IVA Parte_1
C.F._
), in persona del Direttore Generale rappresentata e difesa dall'avv. TISCI P.IVA_1
IO (C.F. ) e dall'avv. BOVE FILOMENA (C.F. C.F._2
), con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Merliani n. 144, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Fulvia Pastore - - Email_1
Email_2
APPELLANTE
1 E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e difesi C.F._5 Persona_1 dall'avv. DI LORENZO FRANCESCO (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._6 presso il suo studio in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 19 –
Email_3
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3203/2020, pubblicata il 05.05.2020 e notificata il 23.05.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 18.11.2016, i coniugi e genitori di CP_1 CP_2 [...]
, nata il [...] e deceduta il giorno dopo, convenivano in giudizio l Per_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di conseguirne la condanna al Parte_1 risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza del decesso della neonata, ascrivibile, nella prospettazione attorea, ad errato trattamento sanitario ricevuto in occasione del parto.
Deducevano, a tal fine, che, in sede di ecografia, praticata il 12.11.2003, era emersa una riduzione del liquido amniotico, che, unitamente ad altri sintomi, aveva determinato il ricovero della gestante presso la divisione di ostetricia e ginecologia del Cardarelli, ove la ripetizione dell'esame ecografico aveva confermato una quantità di liquido “ai limiti inferiori della norma”.
Ciò nonostante, solo cinque giorni dopo, precisamente in data 17.11.2003, alle ore 20.30, erano stati effettuati ulteriori controlli, che avevano evidenziato una dilatazione di soli 5 cm., cioè un rallentamento della fase attiva del travaglio, che poi si era arrestata del tutto alle ore 2.00 del 18.11.2003, allorquando era stata constatata l'assoluta scarsità di contrazioni.
Alle ore 7.00 del 18.11.2003 era stata posta indicazione all'intervento chirurgico di taglio cesareo urgente indifferibile, data la mancata progressione della dilatazione, con tracciato CTG ritenuto “poco rassicurante”.
La neonata, viva e vitale, era stata immediatamente ricoverata presso il Reparto di Terapia Intensiva
Neonatale, con diagnosi di ingresso di “neonato a termine con asfissia”, ed era deceduta alle ore 19.20 del 19.11.2003, con diagnosi finale di “RDS grave, MAS, neonata a termine da TC d'emergenza, asfissia
2 grave, liquido melmoso, coagulopatia, anemia acuta, sepsi da Streptococcus agalactiae gruppo B.” (cfr.
Cartella clinica n. 90714/2003 Div. T.I.N.). CP_3 Parte_1
A causa degli eventi clinici succedutisi nelle ore precedenti al parto, la madre aveva patito, a sua volta, una tromboembolia polmonare, con necessità di terapia eparinica costante per tutta la durata della degenza, terminata l'01.12.2003.
Per i fatti esposti gli attori deducevano l'esclusiva responsabilità dell convenuta ai Parte_1 sensi dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 1228 c.c., e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patiti, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il deducendo la propria assenza di responsabilità Parte_1 in relazione ai fatti di causa e contestando la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei medici e l'evento lesivo.
Esponeva che, in seguito al tragico evento, i genitori avevano sporto denuncia alle competenti Autorità per l'accertamento delle eventuali condotte colpose del personale sanitario;
che era stato avviato il procedimento penale n. 51410/R/03 R.G.N.R. a carico dei medici dott. e dott. Parte_2 Per_2
, per il reato di cui agli artt. 113 e 589, I comma, c.p.; che il G.I.P., esaminate le perizie redatte
[...] dai consulenti incaricati dal P.M., dal consulente delle parti offese e dai consulenti degli imputati, “alla luce delle discordanti opinioni” aveva disposto, in sede di incidente probatorio, procedersi a nuovo accertamento peritale collegiale, affindato ai Proff. e Persona_3 Parte_3 Parte_4
[...]
Le valutazioni formulate dal Collegio peritale avevano fondato la pronuncia di assoluzione nei confronti dei medici (Sentenza n. 6002/12, resa dal Tribunale di Napoli, II Sez. Penale).
Nella loro consulenza i periti avevano formulato conclusioni dissonanti da quelle dei consulenti del p.m., i quali non avevano avuto a disposizione le risultanze dell'accertamento anatomo-patologico condotto sulla neonata.
La causa del decesso era stata individuata nell'infezione materna dovuta a Streptococco Beta emolitico agalactiae, con esclusione di condotte inadeguate del personale sanitario.
Co La convenuta , richiamando l'esito del giudizio penale, assumeva l'assenza di responsabilità risarcitoria della struttura, respingendo la tesi della sofferenza asfittica fetale quale causa della morte.
3 La causa, istruita con l'acquisizione degli atti del procedimento penale e nuova CTU medico-legale, affidata al Collegio composto dal Prof. dal Prof. e dalla dott.ssa Persona_4 Persona_5
, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, in Persona_6 accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, condannava il al pagamento, in Parte_1 favore degli attori, della somma di € 167.641,745 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale patito iure proprio e iure successionis, oltre al ristoro del danno patrimoniale patito, agli interessi e alle spese di lite.
Il Tribunale, condividendo le conclusioni dei nominati CC.TT.UU., accertava, quale causa del decesso,
l'insulto ipossico – ischemico intrapartum o asfissia intrapartum, causalmente ascrivibile ad inadeguato monitoraggio del travaglio, diversamente da quanto riportato all'esito del giudizio penale, laddove era stata indicata, come causa del decesso, l'infezione materna da streptococco beta emolitico aglactiae.
“Il nocciolo della critica all'operato dei sanitari del è che la fase attiva (sia pure rallentata) del travaglio iniziò Parte_1 alle h. 20,30 del 17 novembre, mentre la decisione di procedere a TC (con intervento urgente ed indifferibile) fu presa (con colpevole ritardo) solo alle h. 7,00 del giorno dopo.
In entrambi i casi, le diffuse argomentazioni sviluppate sono supportate da plurimi richiami a letteratura scientifica.
Viceversa, la problematica non sembra essere state esaminata in sede penale dai consulenti del GIP, perché questi non dissero nulla sul problema di cui qui si discute, e cioè della gestione (corretta o meno) del travaglio del parto” (così in sentenza).
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il con citazione del 22/06/2020, Parte_1 deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Gli appellati in epigrafe si sono costituiti con comparsa del 12.11.2020 (per l'udienza del 13.11.2020) resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Negata la sospensione dell'esecutività della sentenza, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve
4 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è nel merito infondato e deve essere rigettato.
Con i primi tre motivi di gravame l'appellante solleva una serie di censure sostanzialmente riassumibili nella mancanza di autorità scientifica della perizia espletata nel presente giudizio, per non avere gli ausiliari del giudice valutato la condotta dei sanitari alla luce delle Linee Guida vigenti all'epoca dei fatti
(anno 2003).
Assumono, in senso contrario, che i sanitari avrebbero operato nel pieno rispetto delle leges artis all'epoca vigenti.
Deducono la mancanza di colpa e il difetto del nesso causale tra condotta ed evento.
I Consulenti incaricati dal Giudice di prime cure non avrebbero operato una corretta sussunzione dei fatti accaduti alle regole generali dell'arte medica conosciute nel momento in cui tali fatti si sono verificati (anno 2003), confrontando le metodiche utilizzate dai sanitari dell appellante con le Pt_1 linee guida e le buone pratiche a quel tempo riconosciute dalle Comunità scientifiche internazionali.
Non sarebbero state allegate le circostanze poste a fondamento causale dei lamentati danni, anche con esplicito riferimento alla causa del decesso della piccola che invece era stata Persona_1 ricondotta dai periti nominati in sede penale ad una sepsi da Streptococco beta emolitico Agalactiae.
Un taglio cesareo eseguito anche il giorno precedente non avrebbe sortito alcun benefico effetto rispetto all'infezione, e un'adeguata terapia antibiotica intrapartum sarebbe stata possibile solo ove ai sanitari fosse stata nota la contaminazione vaginale materna da Streptococco Agalactiae, ovvero fosse stata accertata la presenza di fattori di rischio previsti dalle linee guida internazionali stilate dalla CDC
(Center for Disease Control and prevention) statunitense, aggiornate nel 2002.
Le censure sono infondate.
L'impianto argomentativo dell'atto di gravame poggia interamente sull'individuazione di una eziologia del decesso diversa da quella fatta propria dal Tribunale, la quale, invece, per tutto quanto si dirà appresso, deve essere condivisa. 5 Le Linee Guida (sul ) menzionate (in nota) dai periti del Tribunale sono, effettivamente, Parte_5 quelle approvate dalla Regione Campania nell'anno 2005, cioè successivamente alla verificazione dei fatti.
Sul mancato riferimento alle Linee Guida vigenti all'epoca dei fatti, i periti hanno dato, peraltro, una risposta tranciante, poiché hanno precisato (pag. 55 della relazione), che “all'epoca dei fatti non esistevano linee guida specifiche”.
La condotta tenuta dai sanitari andava, dunque, valutata alla luce delle nozioni necessarie alla gestione del caso rientranti tra quelle in possesso dei medici specialisti della branca in questione.
La stessa parte appellante pare consapevole della non configurabilità di parametri valutativi diversi rispetto a quelli utilizzati dai periti, dal momento che non allega specificamente, né produce una fonte scientifica alternativa a quelle utilizzate dai periti rispetto alla branca ginecologica, ma cita, richiamando la genesi infettiva del decesso, quelle stilate dalla CDC (Center for Disease Control and prevention) statunitense, aggiornate nel 2002, che, invero, non riguardano il settore specialistico di cui si discute.
Da questo punto di vista, la doglianza è addirittura inammissibile, data la sua genericità.
Del resto, l'argomento di cui si discute non fu sollevato in sede di controdeduzioni alla perizia, ma, per la prima volta, nella comparsa conclusionale di primo grado dell' Parte_1
E anche in quella sede la difesa della struttura non è stata in grado di indicare delle Linee Guida specificamente applicabili -nella branca ginecologica- al caso di specie.
Non pare ultroneo rammentare che, in tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti;
conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida. (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023).
Nel caso in esame, assodata l'inesistenza di Linee Guida ginecologiche vigenti all'epoca dei fatti,
l'elaborato peritale cui il Tribunale ha prestato adesione non manca di autorevoli riferimenti valutativi, quali, ad esempio, le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (cfr. perizia, pag. 41), per questa via pervenendo ad un giudizio di inadeguata gestione del travaglio.
6 L'appellante non si confronta con le valutazioni espresse dai periti a tale riguardo (“E' forse il caso di ricordare che l'OMS consiglia di eseguire la visita ostetrica ogni 4 ore nel I stadio e ogni ora nel II stadio”: cfr. perizia, pag. 41), e alla circostanza che, nel caso in valutazione, vi è un incomprensibile deficit di valutazione della situazione ostetrica locale per ben 5 ore (dalle ore 2.00 alle ore 07.00 del 18 novembre), nonostante il già rilevato rallentamento della fase attiva del travaglio (mancata progressione della dilatazione già presente dalle ore 20.30), e il superamento della cd. “linea d'azione”, che imponeva di intervenire per correggere una dilatazione cervicale insufficiente.
“Sarebbe stato quindi necessario procedere con la valutazione dei rapporti feto-pelvici al fine di verificare se il parto vaginale fosse meccanicamente possibile, verificare e favorire l'intensificazione dell'attività contrattile mediante infusione di ossitocina. Se non vi è buona risposta all'ossitocina, a tre ore dalla somministrazione, è indicato procedere con il TC”
(cfr. c.t.u. pag. 42).
Così individuata la condotta censurabile, ne va senz'altro affermata l'idoneità causale rispetto alla produzione del danno, una volta che si ritenga, come causa più probabile del decesso, l'asfissia intrapartum, come affermato dai periti nominati dal Tribunale, piuttosto che la sepsi da streptococco agalactiae, indicata invece dai periti nominati in sede penale.
Come chiarito dai primi, i risultati del riscontro autoptico depongono maggiormente per un quadro di asfissia, “in quanto, nella valutazione del quadro istologico, hanno mostrato elementi di congestione multiorgano, compatibili con tale patologia, mentre non sono stati evidenziati aspetti caratteristici di processi infettivi in atto.” (cfr. ctu pag. 48).
La tesi dell'eziologia infettiva è resa, altresì, meno probabile in ragione della successione temporale degli eventi: la patologia che ha colpito la bambina si è verificata in prossimità della nascita, con caratteristiche immediate di estrema gravità e di interferenza con lo stato neurologico della stessa, laddove le infezioni precoci (early onset diseases, cioè quelle che intervengono entro i primi 7 giorni di Contr vita, per quanto riguarda questo tipo di microrganismo) da si manifestano solitamente più tardivamente, in particolare quando vengono contratte durante il passaggio nel canale del parto, spesso con lo sviluppo progressivo di un distress respiratorio (cfr. c.t.u., pag. 47).
Nel caso di specie, è mancato il passaggio nel canale del parto, essendosi proceduto con TC.
Peraltro, tamponi vaginali materni per GBS erano negativi e non si è verificata una rottura precoce delle membrane (cfr. c.t.u. pag. 46).
7 Dalle conclusioni rassegnate dai periti emerge che il decesso della piccola sia da Persona_1 attribuirsi, più probabilmente che non, ad una asfissia intrapartum, che ha causato una gravissima encefalopatia ipossico – ischemica ed una altrettanto severa disfunzione multiorgano.
Sulla base di tali evidenze, considerando che le valutazioni di ordine neonatologico evidenziano come il decesso sia avvenuto per un evento acuto intrapartum prossimo alla nascita, deve ritenersi che, se i medici avessero messo in atto le indicazioni sopra fornite in relazione alla gestione della distocia meccanica, la nascita sarebbe avvenuta, per via naturale o tramite TC, in un tempo di gran lunga precedente rispetto a quanto avvenuto nella realtà (07.35 del 18 novembre) “e il decesso si sarebbe evitato”
(cfr. c.t.u. pag. 48).
La tesi alternativa dell'eziologia infettiva non risponde, per contro, ai medesimi criteri probabilistici.
Così ricostruiti i termini della vicenda, è senz'altro infondato il motivo che addebita ai periti un errore metodologico in punto di individuazione delle linee guida all'epoca vigenti.
Da questo punto di vista la perizia e la pronuncia che su di essa si fonda non meritano alcuna censura, avendo il Tribunale adeguatamente motivato in ordine alla preferenza da accordare alla ricostruzione offerta dai suoi periti rispetto a quella alternativa dei periti penali, laddove ha precisato che i consulenti del GIP “non dissero nulla sul problema di cui qui si discute, e cioè della gestione (corretta o meno) del travaglio del parto”.
E' noto che qualora, nel corso del giudizio di merito, vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. n.
19372 del 2021).
Nel caso di specie, pur non essendo le consulenze originate nel medesimo procedimento civile, il giudice ha adeguatamente giustificato la propria preferenza, indicando specificamente le ragioni per cui quella espletata in sede penale era da disattendere.
Per tutte le esposte ragioni, va respinta la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, dovendosi condividere la valutazione con la quale il Tribunale ha ritenuto certamente condivisibili le conclusioni dei propri ausiliari, perché sorrette da argomentazioni medico-legali convincenti, ragionevoli,
8 documentate con autorevole letteratura scientifica, non inficiate dalle contrarie considerazioni critiche delle parti, sicuramente superabili alla luce dei rilievi svolti dai cc.tt.uu. per confutarle.
Conclusivamente i motivi devono essere rigettati.
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Gli attori non avrebbero domandato gli interessi compensativi, e, ciò nonostante, il Tribunale li ha accordati, così andando ultra petita e in difetto di allegazione e prova, da parte degli attori, del danno da ritardo.
Anche tale doglianza è infondata.
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo
(che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
24468 del 04/11/2020; conf. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021 ed altre).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, da calcolarsi rispetto a ciascuna controparte vittoriosa (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), in misura conforme ai valori minimi (stante la ripetitività dei motivi di appello), con l'aumento del 30% ex art. 4 co. 2 per la pluralità di parti assistite, e con la successiva riduzione del
9 30% ex art. 4 co. 4 (non avendo la prestazione professionale resa comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto rispetto alle singole parti assistite), e con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate costituite, che liquida in euro € 6.515,60 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Francesco Di Lorenzo;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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