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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 238/2024 R.G. promossa
DA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Andrea
Treppiedi, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso in giudizio dall'avv.to Luca Simioni, con domicilio eletto presso lo studio
1 dello stesso sito in Castello di Godego (TV), piazza XI Febbraio n. 6, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1460/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 29 agosto 2023, rimessa al collegio in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 31 marzo 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE PRINCIPALE:
“Voglia la Corte d'Appello, per i motivi esposti, riformare la sentenza appellata, rigettando le domande proposte in primo grado dall'attore e accogliendo la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla odierna appellante. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, ci si oppone alla eventuale ammissione delle prove che la controparte dovesse riproporre, sollevando anche in questa sede le medesime eccezioni di inammissibilità, irrilevanza ed incapacità a testimoniare già sollevate in primo grado con la memoria 183 comma 6 n. 3) depositata in data 14.4.2022 e nella istanza depositata in data 31.5.2022, da intendersi quivi richiamate, facendo rilevare che gli ospiti dell'attore, indicati come testimoni, hanno proposto istanza di mediazione riproponendo le domande risarcitorie in virtù delle quali il Tribunale aveva ritenuto giustamente i medesimi incapaci a testimoniare”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE INCIDENTALE:
“Nel merito, previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, respingersi l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Treviso dott.ssa
[...]
Clarice Di Tullio n. 1460/2023 del 28/8/2023, pubblicata il 29/8/2023, emessa a definizione della causa rubricata al n. 5829/2021 R.G. presso il predetto Tribunale.
Riformarsi detta sentenza in relazione ai capi qui impugnati, con conseguente condanna dalla al risarcimento del danno Parte_2
da vacanza rovinata subito dal sig. per le causali di cui in Controparte_1
atti, di cui si chiede la liquidazione nella misura che risulterà in corso di causa e/o
2 che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, e comunque entro la somma massima di euro 5.000,00.=, oltre agli interessi previsti per legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo effettivo;
alla rifusione integrale o, quanto meno, per i due terzi delle spese di lite del giudizio di primo grado. Compensi professionali e spese di lite integralmente rifusi anche per il presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1
in giudizio la società cooperativa a responsabilità limitata Parte_2
chiedendo la risoluzione del contratto di noleggio per grave inadempimento della convenuta e la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo pagato in esecuzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni subiti patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice deduceva di aver stipulato con la convenuta un contratto di noleggio avente ad oggetto un caicco per una vacanza nelle isole Eolie nel periodo dal 3 luglio 2021 al 10 luglio 2021 e che, stanti le clausole contrattuali, il corrispettivo complessivo del contratto di noleggio era pari ad euro 13.000,00.=, oltre IVA, con la previsione che la somma di euro 4.550,00.= dovesse essere pagata al momento della sottoscrizione, a titolo di caparra, mentre la rimanente parte del corrispettivo dovesse essere corrisposta nel termine di venti giorni precedenti l'imbarco, indicato per il 3 luglio 2021.
Parte attrice allegava, inoltre, che tale modalità di pagamento era stata modificata da accordi telefonici successivi e che le parti avevano concordato la fruizione del servizio aggiuntivo di cambusa per il corrispettivo di euro 2.100,00.= e che il pagamento di tale importo e del residuo canone di noleggio erano stati eseguiti brevi manu al momento dell'imbarco.
3 Ciò posto, l'attore affermava di aver pagato anticipatamente la somma di euro
7.930,00.= mediante due bonifici bancari, il primo in data 13 aprile 2021 ed il secondo in data 23 giugno 2021, corrispondendo, poi, in data 3 luglio 2021, al momento dell'imbarco, la somma residua di euro 8.600,00.=, di cui euro 6.500,00.= quale residuo del canone di noleggio ed euro 2.100,00.= quale corrispettivo del servizio di cambusa.
A fondamento della domanda di risoluzione del contratto di noleggio,
[...]
lamentava la sussistenza di un grave inadempimento contrattuale in CP_1 capo alla convenuta. Infatti, secondo l'attore, la non aveva reperito Pt_2 un'adeguata imbarcazione sostitutiva, resasi necessaria da un'avaria che aveva reso inservibile il caicco, tanto da costringerlo ad interrompere anzitempo la vacanza il giorno 8 luglio 2021, con rientro a Venezia la sera stessa.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di Pt_2
risoluzione del contratto di noleggio e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento del saldo residuo del canone.
Con sentenza n. 1460/2023, pubblicata in data 29 agosto 2023, il Tribunale di
Treviso risolveva il contratto di noleggio per grave inadempimento della società Pt_2
, condannandola alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di euro
[...]
7.930,00=, oltre interessi al tasso ex art. 1284 comma 4 cc. Inoltre, il primo Giudice condannava la società al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
368,35.=, oltre interessi e rivalutazione ISTAT, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Il Tribunale, infine, condannava la convenuta alla rifusione in favore di delle spese di lite nella misura della metà, con Controparte_1
compensazione del residuo.
A fondamento della decisione, il Giudice di prime cure accertava la sussistenza di un grave inadempimento contrattuale della convenuta, giustificante l'accoglimento della domanda di risoluzione, statuendo che la , a seguito dell'avaria che Pt_2
aveva reso inutilizzabile il caicco, non aveva provveduto a fornire agli ospiti un'adeguata imbarcazione sostitutiva tale da permettere loro la continuazione della
4 vacanza nel miglior modo possibile. A detta del Tribunale, la messa a disposizione del catamarano non aveva adeguatamente realizzato l'interesse di svago e di benessere dei vacanzieri sotteso alla stipula del noleggio.
Quanto alle obbligazioni restitutorie conseguenti all'accoglimento della domanda di risoluzione, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la alla restituzione delle somme percepite in Pt_2
esecuzione del contratto di noleggio per l'importo di euro 7.930,00.=, unico esborso documentato in atti. In argomento, il Tribunale affermava il difetto della prova della dazione brevi manu asseritamente avvenuta al momento dell'imbarco, posta l'inammissibilità ex art. 2725 cc delle prove testimoniali formulate sul punto dall'attore.
In ordine ai danni, il primo Giudice condannava la al risarcimento del Pt_2
pregiudizio patrimoniale subito dall'attore, rappresentato dalle spese sostenute per l'acquisto dei biglietti aerei per il viaggio di ritorno di data 8 luglio 2021, mentre rigettava la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per difetto dell'allegazione dei concreti pregiudizi subiti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello principale la , chiedendo il Pt_2
rigetto della domanda di risoluzione e la revoca di tutte le statuizioni conseguenti in ordine alle conseguenze restitutorie e risarcitorie, posto che non vi sarebbe stato nessun inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ex art. 1455 cc, nonché riproponendo la domanda riconvenzionale di pagamento del residuo prezzo del canone di noleggio.
Con il primo motivo di gravame principale, parte appellante sostiene l'insussistenza di un suo grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto di noleggio. In particolare, ha censurato la sentenza di primo grado Pt_2
laddove ha ritenuto che la prestazione sostitutiva dalla stessa fornita, il catamarano sostitutivo del caicco, non fosse idonea a soddisfare l'interesse di svago e di benessere sotteso alla conclusione del contratto di noleggio. L'appellante evidenzia che il conduttore avrebbe accettato la prestazione sostitutiva in luogo a quella
5 originaria di trascorrere l'intera vacanza a bordo del caicco, per cui detta accettazione della prestazione sostitutiva avrebbe reso insussistente l'inadempimento dell'originaria obbligazione, la quale si sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1197 cc.
Così, a detta dell'impugnante, non rileverebbe che il conduttore avesse scelto di non proseguire la vacanza e di tornare anzitempo a Venezia, dopo l'accettazione senza riserve della prestazione sostitutiva a seguito della sua presa di visione della scheda tecnica del catamarano prima di salirvi a bordo.
Con il secondo motivo di appello principale si contesta l'omesso esame dell'eccezione di inadempimento che la società aveva sollevato nel giudizio Pt_2
di primo grado. Parte appellante principale evidenzia che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che il conduttore risultava anche lui inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto, per non aver corrisposto il residuo del canone di noleggio nel termine di venti giorni anteriori alla partenza e per aver consentito, in violazione dell'art. 15, l'ingresso di altri soggetti nell'imbarcazione senza autorizzazione scritta.
Con il terzo motivo di impugnazione principale, parte appellante chiede la riforma del capo della sentenza che l'ha condannata alla restituzione in favore del conduttore della somma di euro 7.930,00.=. La società contesta di aver Pt_2
ricevuto tale importo in esecuzione del contratto di noleggio, ammettendo al più di aver percepito solo la somma di euro 6.884,26.=. Inoltre, asserisce l'appellante che la somma di euro 7.930,00.= risulterebbe da due bonifici bancari effettuati in suo favore dal conduttore, il primo in data 13 aprile 2021 ed il secondo in data 23 giugno 2021, asserendo che le ricevute dei bonifici depositate in atti non sarebbero sufficienti per dimostrare l'avvenuto parziale pagamento del canone di noleggio.
Con il quarto motivo di gravame principale, l'impugnante chiede la riforma del capo della sentenza che l'ha condannata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal conduttore e quantificati in euro 368,35.=, affermando che non sarebbe provato l'esborso di tale somma per l'acquisto dei biglietti aerei di ritorno per Venezia da parte del conduttore, invocandosi, inoltre, la compensatio lucri cum damno,
6 dovendosi tenere conto dei vantaggi che il conduttore avrebbe tratto dall'aver goduto di complessivi cinque giorni di navigazione all'interno del caicco e del catamarano, senza alcun esborso.
Con il quinto motivo di gravame principale, l'appellante, posta l'infondatezza della domanda di risoluzione, chiede la condanna del conduttore al pagamento della residua somma del canone di noleggio.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto e proponendo, a sua volta, appello incidentale con il quale ha insistito nella sua pretesa di condanna dell'appellante principale al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 cc nella misura non maggiore di euro
5.000,00.=. L'appellante incidentale evidenzia che il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in relazione al risarcimento dei danni non patrimoniali da vacanza rovinata, essendo tale voce di danno riconosciuto in re ipsa ogni qual volta venga accertato e dichiarato l'inadempimento del sotteso contratto avente ad oggetto finalità turistiche e ricreative.
Con il medesimo appello incidentale viene censurata la statuizione del primo
Giudice in punto spese di lite, contestandosi la compensazione delle spese nella misura della metà, posto che l'esito complessivo del giudizio di primo grado avrebbe giustificato la condanna dell'odierno appellante principale alla rifusione totale o, in subordine, nella misura di due terzi.
*****
7 13.000,00.=, oltre IVA, e che tale prezzo doveva essere corrisposto in parte e nella misura di euro 4.550,00.= al momento della firma a titolo di caparra, mentre la rimanente parte doveva essere pagata a mezzo di bonifico bancario nel termine di venti giorni anteriori all'imbarco. Risulta, altresì pacifico, che Controparte_1
e gli altri ospiti si siano imbarcati in data 3 luglio 2021 a Capo d'Orlando (ME)
[...] insieme ai quattro membri dell'equipaggio (capitano, marinaio, cuoco ed hostess), raggiungendo dapprima l'isola di Vulcano e poi l'isola di Lipari. Non è oggetto di contestazione il fatto che, in data 6 luglio 2021, il comandante ha comunicato al conduttore ed agli altri ospiti che il caicco doveva essere riparato a causa di un'avaria, informando della possibilità di proseguire la crociera a bordo di un catamarano sostitutivo. Dopo essere rimasti attraccati presso l'isola di Lipari fino al pomeriggio del 7 luglio 2021, il conduttore ha acconsentito alla sostituzione del caicco per trasferirsi sul catamarano messo a disposizione dalla società, ma, dopo aver ivi passato la notte tra il 7 luglio 2021 e l'8 luglio 2021, ha deciso di interrompere la vacanza e di far rientro a Venezia la sera stessa dell'8 luglio, insoddisfatto della nuova sistemazione.
2 – Ciò premesso, il Giudice di primo grado ha correttamente dichiarato risolto il contratto di noleggio, stante l'accertato grave inadempimento contrattuale della società. In primo luogo, la società odierna appellante principale si è obbligata a mettere a disposizione un caicco idoneo all'uso al quale era destinato, ossia alla realizzazione di una settimana di vacanza presso le isole Eolie. La società non ha individuato con precisione la causa dell'avaria incorsa al caicco, non avendo dimostrato che il problema, forse riconducibile ad una rottura di un cuscinetto, fosse dipeso da un fatto alla stessa non imputabile. È dimostrato dalle prove testimoniali che il catamarano non aveva le stesse caratteristiche e gli stessi confort del caicco. In particolare, la hostess, sentita come teste all'udienza del 27 ottobre 2022, ha dichiarato che il catamarano era molto più piccolo rispetto al caicco e che vi erano sorti problemi per il rumore proveniente dal generatore che dava molto fastidio agli ospiti. Inoltre, la testimone ha dichiarato che, anche provando a spegnere il
8 generatore per non sentire più il rumore, non si riusciva a dormire a causa del caldo, non essendo l'ambiente più refrigerato a causa del generatore spento. La teste ha, altresì, riferito la mancata pulizia dei bagni, i letti ancora non preparati e la mancanza degli asciugamani. È, quindi, pacifico che la società ha messo a disposizione un'imbarcazione sostitutiva che non era idonea a realizzare la causa in concreto del contratto di noleggio, ossia la finalità di svago, di benessere e di riposo dei viaggiatori.
3 – Nella specie, non si può ritenere che il consenso dato dal conduttore di proseguire il viaggio sul catamarano possa aver estinto l'obbligazione originaria prevista dal contratto di noleggio ai sensi dell'art. 1197 cc. Infatti, il consenso dato dal conduttore non può essere ritenuto quale datio in solutum estintiva della precedente obbligazione. L'obbligazione in capo alla società odierna appellante principale era quella di mettere a disposizione un'imbarcazione idonea alla realizzazione della causa in concreto del contratto, ossia la finalità di svago, di riposo e di benessere. Il non aver posto rimedio all'inservibilità del caicco cagionata dall'avaria riscontrata il
6 luglio 2021 comporta un inadempimento contrattuale giustificativo della domanda di risoluzione. Il catamarano non ha realizzato la causa del contratto, posto che non era idoneo ad ospitare quel numero di persone, tenuto conto delle condizioni igieniche non ideali, il problema con il generatore e la mancanza di biancheria sufficiente. Il consenso dato dal conduttore alla prosecuzione del viaggio è stato dettato da una non completa conoscenza delle condizioni del catamarano, in quanto solo dalla visione della scheda tecnica non avrebbe potuto rendersi conto che l'imbarcazione non era adatta all'uso al quale era destinata, circostanza quest'ultima confermata anche dal teste che, all'udienza del 27 ottobre 2022, ha Testimone_1
dichiarato che il conduttore avrebbe visionato la scheda tecnica ed approvato la soluzione sostitutiva proposta senza prima visionare le condizioni del catamarano. Il teste ha riferito, inoltre, che il conduttore e gli altri ospiti a bordo del caicco avrebbero potuto constatare le condizioni e le caratteristiche del catamarano solo al momento dell'ingresso a bordo. Dalle risultanze testimoniali si evince che la
9 sistemazione sul catamarano era stata dettata dalla situazione di urgenza derivata dall'avaria al caicco, tenuto conto della difficoltà di reperire un'imbarcazione sostitutiva data l'enorme richiesta e considerato il periodo di alta stagione, circostanza confermata dalla hostess sentita come teste. Si rileva, Testimone_2
infine, che gli ospiti pensavano che la sistemazione sul catamarano fosse temporanea, in attesa di una veloce riparazione del caicco, fatto confermato dalla già citata teste
, la quale ha dichiarato che gli ospiti “si aspettavano che il caicco Testimone_2 fosse riparato subito” e che il problema tecnico al caicco “pareva risolvibile in breve tempo”.
4 – Anche il secondo motivo di gravame principale non è fondato e va respinto.
Contrariamente a quanto asserito da parte appellante principale, il conduttore non risulta inadempiente all'art. 15 del contratto di noleggio. Tale disposizione prevedeva che, per permettere l'imbarco di persone ulteriori rispetto a quelle stabilite nel contratto, sarebbe occorsa l'autorizzazione scritta dell'armatore, con diritto di quest'ultimo di chiedere il supplemento di prezzo. Nel caso di specie, il conduttore non ha imbarcato più persone rispetto a quelle stabilite nel contratto, evincendosi la circostanza dall'allegato n. 1) del contratto di noleggio medesimo, ove sono indicati tutti gli undici nominativi degli ospiti che avrebbero partecipato alla crociera dal 3 luglio al 10 luglio 2021.
5 – Come detto, l'appellante principale lamenta che il conduttore risulterebbe inadempiente alla clausola del contratto di noleggio relativa alle modalità di pagamento del corrispettivo. L'asserito inadempimento non è idoneo a paralizzare la domanda di risoluzione del contratto. In primo luogo, viene in rilievo la messaggistica whatsapp depositata nel giudizio di primo grado, dalla quale si evince una diversa modalità di pagamento rispetto a quanto stabilito dagli originari accordi.
Infatti, il conduttore, stando alle pattuizioni intercorse, avrebbe dovuto adempiere al pagamento del residuo del prezzo al momento dell'imbarco e non entro il termine di venti giorni anteriori alla partenza, ma tale previsione risulta essere stata superata dagli accordi intercorsi successivamente. Inoltre, l'asserito mancato pagamento del
10 residuo del prezzo al momento dell'imbarco non può paralizzare la domanda di risoluzione proposta in primo grado dall'odierno appellante incidentale, considerato che risulta maggiormente grave l'inadempimento dell'armatore, il quale non ha messo a disposizione per tutta la durante della vacanza un'imbarcazione idonea a realizzare la causa in concreto del contratto viste le accertate condizioni in cui versava il catamarano. La società armatrice, inoltre, risulta inadempiente all'art. 11 del contratto di noleggio che regola i casi di avaria che possono colpire l'imbarcazione. In particolare, tale clausola contrattuale prevede l'obbligo dell'armatore di rimborsare pro rata la quota del noleggio o di concedere concordemente un'estensione pro rata del tempo di noleggio, nel caso di danni meccanici che colpiscano l'imbarcazione non cagionati dal noleggiatore e che comportino l'inutilizzabilità del mezzo per un periodo non inferiore alle 48 ore. Nella specie, l'armatore non ha adempiuto a tale obbligo, mettendo a disposizione del conduttore un catamarano inidoneo a realizzare la causa del contratto.
L'inadempimento dell'armatore deve essere, quindi, considerato prevalente e connotato da maggiore gravità rispetto all'asserito mancato adempimento del conduttore di corrispondere il prezzo residuo al momento dell'imbarco, così da giustificare la risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc.
6 – Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati. Corretta è la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante principale alla restituzione della somma di euro
7.930,00.=. La dazione di detta somma risulta documentata in atti, essendo pacificamente effettuata mediante due distinti bonifici, il primo in data 13 aprile
2021 per un importo pari a euro 4.550,00.= ed il secondo in data 23 giugno 2021 per un importo pari a euro 3.380,00=.
7 – Corretta è la decisione del Giudice di primo grado anche con riguardo alla condanna dell'odierno appellante principale al risarcimento del danno patrimoniale par un importo pari a euro 368,35.=. Il conduttore ha provato di aver sostenuto tale
11 esborso per l'acquisto del biglietto aereo per il ritorno a Venezia nella serata del 8 luglio 2021 (doc. 10). Non può applicarsi la compensatio lucri cum damno, poiché nessuna utilità è stata percepita dal conduttore in conseguenza dell'illecito. Il conduttore ha dovuto interrompere la vacanza a seguito dell'accertato inadempimento della società, non rilevando che ha comunque goduto di cinque giorni di vacanza complessivi. Il contratto di noleggio era infatti funzionale al godimento di una settimana di vacanza, finalità non realizzatasi a causa dell'inadempimento della società, che ha comportato un danno patrimoniale per il conduttore. In considerazione della risoluzione del contratto di noleggio, non può essere accolta la domanda riconvenzionale in primo grado e riproposta in sede di gravame per l'ottenimento del residuo corrispettivo del noleggio.
8 – L'appello incidentale è fondato e va accolto. Parte appellante incidentale ha subito un danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento del contratto di noleggio e liquidabile in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc. Il danno non patrimoniale, inteso come il patimento d'animo derivante dal mancato godimento del riposo e del relax, è risarcibile se si dimostra l'inadempimento contrattuale che ha comportato la mancata realizzazione della vacanza così come era stata programmata, nel rispetto del limite della tollerabilità. Secondo la Suprema Corte, la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (Cass. n. 7256/2012). La stessa sentenza precisa che non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede, superino una soglia minima di
12 tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del Giudice di merito. Nel caso di specie, è stato accertato un grave inadempimento della società
che ha comportato l'interruzione anzitempo della vacanza programmata. Pt_2
Tale inadempimento ha cagionato un danno non patrimoniale in capo al conduttore, consistente nel mancato godimento del relax e del benessere che egli si aspettava di beneficiare per quel periodo di vacanza. Il pregiudizio supera la normale tollerabilità, tenuto conto che l'odierno appellante incidentale ha soggiornato all'interno del caicco solo per pochi giorni sui 7 previsti, per poi pernottare una notte nel catamarano, facendo ritorno a casa in data 8 luglio 2021. Il danno non patrimoniale in questo caso fa riferimento a stati psichici ed interiori, che non può essere provato nel suo preciso ammontare. Posta la comprovata esistenza del danno, vi sono i presupposti dell'art. 1226 cc, potendosi operare la liquidazione in via equitativa. Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e
2056 cc, costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al Giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. n. 13515/2022). Il danno va liquidato equitativamente e all'attualità, comprensivo quindi di rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale, nella misura di euro 3.000,00.=. Detta determinazione tiene conto del valore complessivo del contratto di complessivi euro 13.000,00.=, oltre IVA, della fruizione di parte della vacanza sul caicco.
13 9 – L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale comporta la modifica della condanna in punto spese di lite del giudizio di primo grado. Si ritiene di condannare l'appellante principale all'integrale rifusione in favore dell'odierno appellante incidentale delle spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio di gravame. A tale fine, va tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in quanto nessuna domanda proposta dalla società è stata accolta. Al contrario, Pt_2
sono risultate fondate la domanda di risoluzione contrattuale e le domande di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale. Per il giudizio di primo grado si tiene conto della liquidazione operata dal giudice di prime cure. Per il giudizio di gravame si applicano le Tabelle del 2022, scaglione da 5.201,00.= ad euro
26.000,00=. Si fa riferimento ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante principale a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigettato l'appello principale, in totale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso
n. 1460/2023, pubblicata in data 29 agosto 2023, così provvede:
1. condanna al pagamento in favore di Parte_2 CP_1
della somma di euro 3.000,00.= a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_2 CP_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro
[...]
14 545,00.= per spese borsuali ed in euro 5.000,00.= per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA, dovuti per legge;
3. conferma per il resto la sentenza impugnata;
4. condanna alla rifusione in favore di Parte_2 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello, che si liquidano in
[...]
euro 355,50.= per spese borsuali ed in euro 3.966,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA, dovuti per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante principale a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
6. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 2 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Il primo motivo di appello principale non è fondato e va respinto. È pacifico che tra le parti è intercorso un contratto di noleggio stipulato nell'aprile del 2021, avente ad oggetto un caicco per una vacanza nelle isole Eolie nel periodo compreso dal 3 luglio 2021 al 10 luglio 2021. Il contratto prevedeva un corrispettivo pari a euro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 238/2024 R.G. promossa
DA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Andrea
Treppiedi, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso in giudizio dall'avv.to Luca Simioni, con domicilio eletto presso lo studio
1 dello stesso sito in Castello di Godego (TV), piazza XI Febbraio n. 6, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1460/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 29 agosto 2023, rimessa al collegio in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 31 marzo 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE PRINCIPALE:
“Voglia la Corte d'Appello, per i motivi esposti, riformare la sentenza appellata, rigettando le domande proposte in primo grado dall'attore e accogliendo la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla odierna appellante. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, ci si oppone alla eventuale ammissione delle prove che la controparte dovesse riproporre, sollevando anche in questa sede le medesime eccezioni di inammissibilità, irrilevanza ed incapacità a testimoniare già sollevate in primo grado con la memoria 183 comma 6 n. 3) depositata in data 14.4.2022 e nella istanza depositata in data 31.5.2022, da intendersi quivi richiamate, facendo rilevare che gli ospiti dell'attore, indicati come testimoni, hanno proposto istanza di mediazione riproponendo le domande risarcitorie in virtù delle quali il Tribunale aveva ritenuto giustamente i medesimi incapaci a testimoniare”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE INCIDENTALE:
“Nel merito, previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, respingersi l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Treviso dott.ssa
[...]
Clarice Di Tullio n. 1460/2023 del 28/8/2023, pubblicata il 29/8/2023, emessa a definizione della causa rubricata al n. 5829/2021 R.G. presso il predetto Tribunale.
Riformarsi detta sentenza in relazione ai capi qui impugnati, con conseguente condanna dalla al risarcimento del danno Parte_2
da vacanza rovinata subito dal sig. per le causali di cui in Controparte_1
atti, di cui si chiede la liquidazione nella misura che risulterà in corso di causa e/o
2 che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, e comunque entro la somma massima di euro 5.000,00.=, oltre agli interessi previsti per legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo effettivo;
alla rifusione integrale o, quanto meno, per i due terzi delle spese di lite del giudizio di primo grado. Compensi professionali e spese di lite integralmente rifusi anche per il presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1
in giudizio la società cooperativa a responsabilità limitata Parte_2
chiedendo la risoluzione del contratto di noleggio per grave inadempimento della convenuta e la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo pagato in esecuzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni subiti patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice deduceva di aver stipulato con la convenuta un contratto di noleggio avente ad oggetto un caicco per una vacanza nelle isole Eolie nel periodo dal 3 luglio 2021 al 10 luglio 2021 e che, stanti le clausole contrattuali, il corrispettivo complessivo del contratto di noleggio era pari ad euro 13.000,00.=, oltre IVA, con la previsione che la somma di euro 4.550,00.= dovesse essere pagata al momento della sottoscrizione, a titolo di caparra, mentre la rimanente parte del corrispettivo dovesse essere corrisposta nel termine di venti giorni precedenti l'imbarco, indicato per il 3 luglio 2021.
Parte attrice allegava, inoltre, che tale modalità di pagamento era stata modificata da accordi telefonici successivi e che le parti avevano concordato la fruizione del servizio aggiuntivo di cambusa per il corrispettivo di euro 2.100,00.= e che il pagamento di tale importo e del residuo canone di noleggio erano stati eseguiti brevi manu al momento dell'imbarco.
3 Ciò posto, l'attore affermava di aver pagato anticipatamente la somma di euro
7.930,00.= mediante due bonifici bancari, il primo in data 13 aprile 2021 ed il secondo in data 23 giugno 2021, corrispondendo, poi, in data 3 luglio 2021, al momento dell'imbarco, la somma residua di euro 8.600,00.=, di cui euro 6.500,00.= quale residuo del canone di noleggio ed euro 2.100,00.= quale corrispettivo del servizio di cambusa.
A fondamento della domanda di risoluzione del contratto di noleggio,
[...]
lamentava la sussistenza di un grave inadempimento contrattuale in CP_1 capo alla convenuta. Infatti, secondo l'attore, la non aveva reperito Pt_2 un'adeguata imbarcazione sostitutiva, resasi necessaria da un'avaria che aveva reso inservibile il caicco, tanto da costringerlo ad interrompere anzitempo la vacanza il giorno 8 luglio 2021, con rientro a Venezia la sera stessa.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di Pt_2
risoluzione del contratto di noleggio e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento del saldo residuo del canone.
Con sentenza n. 1460/2023, pubblicata in data 29 agosto 2023, il Tribunale di
Treviso risolveva il contratto di noleggio per grave inadempimento della società Pt_2
, condannandola alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di euro
[...]
7.930,00=, oltre interessi al tasso ex art. 1284 comma 4 cc. Inoltre, il primo Giudice condannava la società al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
368,35.=, oltre interessi e rivalutazione ISTAT, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Il Tribunale, infine, condannava la convenuta alla rifusione in favore di delle spese di lite nella misura della metà, con Controparte_1
compensazione del residuo.
A fondamento della decisione, il Giudice di prime cure accertava la sussistenza di un grave inadempimento contrattuale della convenuta, giustificante l'accoglimento della domanda di risoluzione, statuendo che la , a seguito dell'avaria che Pt_2
aveva reso inutilizzabile il caicco, non aveva provveduto a fornire agli ospiti un'adeguata imbarcazione sostitutiva tale da permettere loro la continuazione della
4 vacanza nel miglior modo possibile. A detta del Tribunale, la messa a disposizione del catamarano non aveva adeguatamente realizzato l'interesse di svago e di benessere dei vacanzieri sotteso alla stipula del noleggio.
Quanto alle obbligazioni restitutorie conseguenti all'accoglimento della domanda di risoluzione, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la alla restituzione delle somme percepite in Pt_2
esecuzione del contratto di noleggio per l'importo di euro 7.930,00.=, unico esborso documentato in atti. In argomento, il Tribunale affermava il difetto della prova della dazione brevi manu asseritamente avvenuta al momento dell'imbarco, posta l'inammissibilità ex art. 2725 cc delle prove testimoniali formulate sul punto dall'attore.
In ordine ai danni, il primo Giudice condannava la al risarcimento del Pt_2
pregiudizio patrimoniale subito dall'attore, rappresentato dalle spese sostenute per l'acquisto dei biglietti aerei per il viaggio di ritorno di data 8 luglio 2021, mentre rigettava la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per difetto dell'allegazione dei concreti pregiudizi subiti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello principale la , chiedendo il Pt_2
rigetto della domanda di risoluzione e la revoca di tutte le statuizioni conseguenti in ordine alle conseguenze restitutorie e risarcitorie, posto che non vi sarebbe stato nessun inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ex art. 1455 cc, nonché riproponendo la domanda riconvenzionale di pagamento del residuo prezzo del canone di noleggio.
Con il primo motivo di gravame principale, parte appellante sostiene l'insussistenza di un suo grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto di noleggio. In particolare, ha censurato la sentenza di primo grado Pt_2
laddove ha ritenuto che la prestazione sostitutiva dalla stessa fornita, il catamarano sostitutivo del caicco, non fosse idonea a soddisfare l'interesse di svago e di benessere sotteso alla conclusione del contratto di noleggio. L'appellante evidenzia che il conduttore avrebbe accettato la prestazione sostitutiva in luogo a quella
5 originaria di trascorrere l'intera vacanza a bordo del caicco, per cui detta accettazione della prestazione sostitutiva avrebbe reso insussistente l'inadempimento dell'originaria obbligazione, la quale si sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1197 cc.
Così, a detta dell'impugnante, non rileverebbe che il conduttore avesse scelto di non proseguire la vacanza e di tornare anzitempo a Venezia, dopo l'accettazione senza riserve della prestazione sostitutiva a seguito della sua presa di visione della scheda tecnica del catamarano prima di salirvi a bordo.
Con il secondo motivo di appello principale si contesta l'omesso esame dell'eccezione di inadempimento che la società aveva sollevato nel giudizio Pt_2
di primo grado. Parte appellante principale evidenzia che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che il conduttore risultava anche lui inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto, per non aver corrisposto il residuo del canone di noleggio nel termine di venti giorni anteriori alla partenza e per aver consentito, in violazione dell'art. 15, l'ingresso di altri soggetti nell'imbarcazione senza autorizzazione scritta.
Con il terzo motivo di impugnazione principale, parte appellante chiede la riforma del capo della sentenza che l'ha condannata alla restituzione in favore del conduttore della somma di euro 7.930,00.=. La società contesta di aver Pt_2
ricevuto tale importo in esecuzione del contratto di noleggio, ammettendo al più di aver percepito solo la somma di euro 6.884,26.=. Inoltre, asserisce l'appellante che la somma di euro 7.930,00.= risulterebbe da due bonifici bancari effettuati in suo favore dal conduttore, il primo in data 13 aprile 2021 ed il secondo in data 23 giugno 2021, asserendo che le ricevute dei bonifici depositate in atti non sarebbero sufficienti per dimostrare l'avvenuto parziale pagamento del canone di noleggio.
Con il quarto motivo di gravame principale, l'impugnante chiede la riforma del capo della sentenza che l'ha condannata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal conduttore e quantificati in euro 368,35.=, affermando che non sarebbe provato l'esborso di tale somma per l'acquisto dei biglietti aerei di ritorno per Venezia da parte del conduttore, invocandosi, inoltre, la compensatio lucri cum damno,
6 dovendosi tenere conto dei vantaggi che il conduttore avrebbe tratto dall'aver goduto di complessivi cinque giorni di navigazione all'interno del caicco e del catamarano, senza alcun esborso.
Con il quinto motivo di gravame principale, l'appellante, posta l'infondatezza della domanda di risoluzione, chiede la condanna del conduttore al pagamento della residua somma del canone di noleggio.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto e proponendo, a sua volta, appello incidentale con il quale ha insistito nella sua pretesa di condanna dell'appellante principale al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 cc nella misura non maggiore di euro
5.000,00.=. L'appellante incidentale evidenzia che il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in relazione al risarcimento dei danni non patrimoniali da vacanza rovinata, essendo tale voce di danno riconosciuto in re ipsa ogni qual volta venga accertato e dichiarato l'inadempimento del sotteso contratto avente ad oggetto finalità turistiche e ricreative.
Con il medesimo appello incidentale viene censurata la statuizione del primo
Giudice in punto spese di lite, contestandosi la compensazione delle spese nella misura della metà, posto che l'esito complessivo del giudizio di primo grado avrebbe giustificato la condanna dell'odierno appellante principale alla rifusione totale o, in subordine, nella misura di due terzi.
*****
7 13.000,00.=, oltre IVA, e che tale prezzo doveva essere corrisposto in parte e nella misura di euro 4.550,00.= al momento della firma a titolo di caparra, mentre la rimanente parte doveva essere pagata a mezzo di bonifico bancario nel termine di venti giorni anteriori all'imbarco. Risulta, altresì pacifico, che Controparte_1
e gli altri ospiti si siano imbarcati in data 3 luglio 2021 a Capo d'Orlando (ME)
[...] insieme ai quattro membri dell'equipaggio (capitano, marinaio, cuoco ed hostess), raggiungendo dapprima l'isola di Vulcano e poi l'isola di Lipari. Non è oggetto di contestazione il fatto che, in data 6 luglio 2021, il comandante ha comunicato al conduttore ed agli altri ospiti che il caicco doveva essere riparato a causa di un'avaria, informando della possibilità di proseguire la crociera a bordo di un catamarano sostitutivo. Dopo essere rimasti attraccati presso l'isola di Lipari fino al pomeriggio del 7 luglio 2021, il conduttore ha acconsentito alla sostituzione del caicco per trasferirsi sul catamarano messo a disposizione dalla società, ma, dopo aver ivi passato la notte tra il 7 luglio 2021 e l'8 luglio 2021, ha deciso di interrompere la vacanza e di far rientro a Venezia la sera stessa dell'8 luglio, insoddisfatto della nuova sistemazione.
2 – Ciò premesso, il Giudice di primo grado ha correttamente dichiarato risolto il contratto di noleggio, stante l'accertato grave inadempimento contrattuale della società. In primo luogo, la società odierna appellante principale si è obbligata a mettere a disposizione un caicco idoneo all'uso al quale era destinato, ossia alla realizzazione di una settimana di vacanza presso le isole Eolie. La società non ha individuato con precisione la causa dell'avaria incorsa al caicco, non avendo dimostrato che il problema, forse riconducibile ad una rottura di un cuscinetto, fosse dipeso da un fatto alla stessa non imputabile. È dimostrato dalle prove testimoniali che il catamarano non aveva le stesse caratteristiche e gli stessi confort del caicco. In particolare, la hostess, sentita come teste all'udienza del 27 ottobre 2022, ha dichiarato che il catamarano era molto più piccolo rispetto al caicco e che vi erano sorti problemi per il rumore proveniente dal generatore che dava molto fastidio agli ospiti. Inoltre, la testimone ha dichiarato che, anche provando a spegnere il
8 generatore per non sentire più il rumore, non si riusciva a dormire a causa del caldo, non essendo l'ambiente più refrigerato a causa del generatore spento. La teste ha, altresì, riferito la mancata pulizia dei bagni, i letti ancora non preparati e la mancanza degli asciugamani. È, quindi, pacifico che la società ha messo a disposizione un'imbarcazione sostitutiva che non era idonea a realizzare la causa in concreto del contratto di noleggio, ossia la finalità di svago, di benessere e di riposo dei viaggiatori.
3 – Nella specie, non si può ritenere che il consenso dato dal conduttore di proseguire il viaggio sul catamarano possa aver estinto l'obbligazione originaria prevista dal contratto di noleggio ai sensi dell'art. 1197 cc. Infatti, il consenso dato dal conduttore non può essere ritenuto quale datio in solutum estintiva della precedente obbligazione. L'obbligazione in capo alla società odierna appellante principale era quella di mettere a disposizione un'imbarcazione idonea alla realizzazione della causa in concreto del contratto, ossia la finalità di svago, di riposo e di benessere. Il non aver posto rimedio all'inservibilità del caicco cagionata dall'avaria riscontrata il
6 luglio 2021 comporta un inadempimento contrattuale giustificativo della domanda di risoluzione. Il catamarano non ha realizzato la causa del contratto, posto che non era idoneo ad ospitare quel numero di persone, tenuto conto delle condizioni igieniche non ideali, il problema con il generatore e la mancanza di biancheria sufficiente. Il consenso dato dal conduttore alla prosecuzione del viaggio è stato dettato da una non completa conoscenza delle condizioni del catamarano, in quanto solo dalla visione della scheda tecnica non avrebbe potuto rendersi conto che l'imbarcazione non era adatta all'uso al quale era destinata, circostanza quest'ultima confermata anche dal teste che, all'udienza del 27 ottobre 2022, ha Testimone_1
dichiarato che il conduttore avrebbe visionato la scheda tecnica ed approvato la soluzione sostitutiva proposta senza prima visionare le condizioni del catamarano. Il teste ha riferito, inoltre, che il conduttore e gli altri ospiti a bordo del caicco avrebbero potuto constatare le condizioni e le caratteristiche del catamarano solo al momento dell'ingresso a bordo. Dalle risultanze testimoniali si evince che la
9 sistemazione sul catamarano era stata dettata dalla situazione di urgenza derivata dall'avaria al caicco, tenuto conto della difficoltà di reperire un'imbarcazione sostitutiva data l'enorme richiesta e considerato il periodo di alta stagione, circostanza confermata dalla hostess sentita come teste. Si rileva, Testimone_2
infine, che gli ospiti pensavano che la sistemazione sul catamarano fosse temporanea, in attesa di una veloce riparazione del caicco, fatto confermato dalla già citata teste
, la quale ha dichiarato che gli ospiti “si aspettavano che il caicco Testimone_2 fosse riparato subito” e che il problema tecnico al caicco “pareva risolvibile in breve tempo”.
4 – Anche il secondo motivo di gravame principale non è fondato e va respinto.
Contrariamente a quanto asserito da parte appellante principale, il conduttore non risulta inadempiente all'art. 15 del contratto di noleggio. Tale disposizione prevedeva che, per permettere l'imbarco di persone ulteriori rispetto a quelle stabilite nel contratto, sarebbe occorsa l'autorizzazione scritta dell'armatore, con diritto di quest'ultimo di chiedere il supplemento di prezzo. Nel caso di specie, il conduttore non ha imbarcato più persone rispetto a quelle stabilite nel contratto, evincendosi la circostanza dall'allegato n. 1) del contratto di noleggio medesimo, ove sono indicati tutti gli undici nominativi degli ospiti che avrebbero partecipato alla crociera dal 3 luglio al 10 luglio 2021.
5 – Come detto, l'appellante principale lamenta che il conduttore risulterebbe inadempiente alla clausola del contratto di noleggio relativa alle modalità di pagamento del corrispettivo. L'asserito inadempimento non è idoneo a paralizzare la domanda di risoluzione del contratto. In primo luogo, viene in rilievo la messaggistica whatsapp depositata nel giudizio di primo grado, dalla quale si evince una diversa modalità di pagamento rispetto a quanto stabilito dagli originari accordi.
Infatti, il conduttore, stando alle pattuizioni intercorse, avrebbe dovuto adempiere al pagamento del residuo del prezzo al momento dell'imbarco e non entro il termine di venti giorni anteriori alla partenza, ma tale previsione risulta essere stata superata dagli accordi intercorsi successivamente. Inoltre, l'asserito mancato pagamento del
10 residuo del prezzo al momento dell'imbarco non può paralizzare la domanda di risoluzione proposta in primo grado dall'odierno appellante incidentale, considerato che risulta maggiormente grave l'inadempimento dell'armatore, il quale non ha messo a disposizione per tutta la durante della vacanza un'imbarcazione idonea a realizzare la causa in concreto del contratto viste le accertate condizioni in cui versava il catamarano. La società armatrice, inoltre, risulta inadempiente all'art. 11 del contratto di noleggio che regola i casi di avaria che possono colpire l'imbarcazione. In particolare, tale clausola contrattuale prevede l'obbligo dell'armatore di rimborsare pro rata la quota del noleggio o di concedere concordemente un'estensione pro rata del tempo di noleggio, nel caso di danni meccanici che colpiscano l'imbarcazione non cagionati dal noleggiatore e che comportino l'inutilizzabilità del mezzo per un periodo non inferiore alle 48 ore. Nella specie, l'armatore non ha adempiuto a tale obbligo, mettendo a disposizione del conduttore un catamarano inidoneo a realizzare la causa del contratto.
L'inadempimento dell'armatore deve essere, quindi, considerato prevalente e connotato da maggiore gravità rispetto all'asserito mancato adempimento del conduttore di corrispondere il prezzo residuo al momento dell'imbarco, così da giustificare la risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc.
6 – Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati. Corretta è la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante principale alla restituzione della somma di euro
7.930,00.=. La dazione di detta somma risulta documentata in atti, essendo pacificamente effettuata mediante due distinti bonifici, il primo in data 13 aprile
2021 per un importo pari a euro 4.550,00.= ed il secondo in data 23 giugno 2021 per un importo pari a euro 3.380,00=.
7 – Corretta è la decisione del Giudice di primo grado anche con riguardo alla condanna dell'odierno appellante principale al risarcimento del danno patrimoniale par un importo pari a euro 368,35.=. Il conduttore ha provato di aver sostenuto tale
11 esborso per l'acquisto del biglietto aereo per il ritorno a Venezia nella serata del 8 luglio 2021 (doc. 10). Non può applicarsi la compensatio lucri cum damno, poiché nessuna utilità è stata percepita dal conduttore in conseguenza dell'illecito. Il conduttore ha dovuto interrompere la vacanza a seguito dell'accertato inadempimento della società, non rilevando che ha comunque goduto di cinque giorni di vacanza complessivi. Il contratto di noleggio era infatti funzionale al godimento di una settimana di vacanza, finalità non realizzatasi a causa dell'inadempimento della società, che ha comportato un danno patrimoniale per il conduttore. In considerazione della risoluzione del contratto di noleggio, non può essere accolta la domanda riconvenzionale in primo grado e riproposta in sede di gravame per l'ottenimento del residuo corrispettivo del noleggio.
8 – L'appello incidentale è fondato e va accolto. Parte appellante incidentale ha subito un danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento del contratto di noleggio e liquidabile in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc. Il danno non patrimoniale, inteso come il patimento d'animo derivante dal mancato godimento del riposo e del relax, è risarcibile se si dimostra l'inadempimento contrattuale che ha comportato la mancata realizzazione della vacanza così come era stata programmata, nel rispetto del limite della tollerabilità. Secondo la Suprema Corte, la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (Cass. n. 7256/2012). La stessa sentenza precisa che non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede, superino una soglia minima di
12 tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del Giudice di merito. Nel caso di specie, è stato accertato un grave inadempimento della società
che ha comportato l'interruzione anzitempo della vacanza programmata. Pt_2
Tale inadempimento ha cagionato un danno non patrimoniale in capo al conduttore, consistente nel mancato godimento del relax e del benessere che egli si aspettava di beneficiare per quel periodo di vacanza. Il pregiudizio supera la normale tollerabilità, tenuto conto che l'odierno appellante incidentale ha soggiornato all'interno del caicco solo per pochi giorni sui 7 previsti, per poi pernottare una notte nel catamarano, facendo ritorno a casa in data 8 luglio 2021. Il danno non patrimoniale in questo caso fa riferimento a stati psichici ed interiori, che non può essere provato nel suo preciso ammontare. Posta la comprovata esistenza del danno, vi sono i presupposti dell'art. 1226 cc, potendosi operare la liquidazione in via equitativa. Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e
2056 cc, costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al Giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. n. 13515/2022). Il danno va liquidato equitativamente e all'attualità, comprensivo quindi di rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale, nella misura di euro 3.000,00.=. Detta determinazione tiene conto del valore complessivo del contratto di complessivi euro 13.000,00.=, oltre IVA, della fruizione di parte della vacanza sul caicco.
13 9 – L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale comporta la modifica della condanna in punto spese di lite del giudizio di primo grado. Si ritiene di condannare l'appellante principale all'integrale rifusione in favore dell'odierno appellante incidentale delle spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio di gravame. A tale fine, va tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in quanto nessuna domanda proposta dalla società è stata accolta. Al contrario, Pt_2
sono risultate fondate la domanda di risoluzione contrattuale e le domande di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale. Per il giudizio di primo grado si tiene conto della liquidazione operata dal giudice di prime cure. Per il giudizio di gravame si applicano le Tabelle del 2022, scaglione da 5.201,00.= ad euro
26.000,00=. Si fa riferimento ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante principale a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigettato l'appello principale, in totale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso
n. 1460/2023, pubblicata in data 29 agosto 2023, così provvede:
1. condanna al pagamento in favore di Parte_2 CP_1
della somma di euro 3.000,00.= a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_2 CP_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro
[...]
14 545,00.= per spese borsuali ed in euro 5.000,00.= per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA, dovuti per legge;
3. conferma per il resto la sentenza impugnata;
4. condanna alla rifusione in favore di Parte_2 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello, che si liquidano in
[...]
euro 355,50.= per spese borsuali ed in euro 3.966,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA, dovuti per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante principale a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
6. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 2 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Il primo motivo di appello principale non è fondato e va respinto. È pacifico che tra le parti è intercorso un contratto di noleggio stipulato nell'aprile del 2021, avente ad oggetto un caicco per una vacanza nelle isole Eolie nel periodo compreso dal 3 luglio 2021 al 10 luglio 2021. Il contratto prevedeva un corrispettivo pari a euro