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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/04/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 27/9/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa di primo grado iscritta al n.6350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vitaliana
[...]
Esposito giusta delega in atti – INTIMANTE
E
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Daniele Sacra e dall'Avv. Stefano Cattarulla giusta delega in atti –
RESISTENTI
OGGETTO : Sfratto per morosità
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, l Provincia di Parte_1 Pt_1
deducendo il mancato pagamento dei canoni dovuti nel periodo corrente dalla data di stipula del contratto di locazione fino al 31.12.2014 della complessiva somma di Euro 43.827,27, intimava a Parte_2
sfratto per morosità relativamente all'immobile sito nel Comune di
Monterotondo (RM), Via Aldo Moro n. 24 concesso alla conduttrice, in virtù di contratto di locazione stipulato in data 26.06.1985. Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la conduttrice per opporsi alla convalida deducendo l'assenza in atti del contratto di locazione e l'erroneità delle somme intimate di cui comunque eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Pertanto, denegata l'ordinanza di rilascio, veniva disposta la trasformazione del rito con contestuale assegnazione alle parti dei relativi termini per l'integrazione degli atti.
In corso di causa, previa dichiarazione di interruzione del processo per morte della conduttrice, veniva emessa, a seguito della riassunzione del giudizio, sentenza parziale n. 1186/20 con la quale è stato dichiarato risolto il contratto di locazione inter partes ed ordinato al sig. , n.q. di erede di Controparte_1
il rilascio dell'immobile, mentre il giudizio è Parte_2
proseguito per la sola determinazione del quantum anche tenuto conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata.
All'udienza del 27.09.2024, previa espletamento di CTU, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante con riferimento alla fondatezza della propria posizione creditoria, allegando il contratto di locazione in data 26.06.1985 - la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dalla convenuta all'atto della costituzione in giudizio - a mente del quale il canone di locazione avrebbe dovuto essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese.
Come noto, in virtù dei principi generali consolidati dalla S.C. in tema di riparto dell'onere probatorio, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(Cass. 13533/2021).
Nel caso di specie, avuto riguardo ai pagamenti parziali allegati in atti, è stato altresì nominato un consulente cui è stato assegnato il seguente quesito: accerti e verifichi sulla base degli atti di causa, quietanze di pagamento nel periodo temporale in contestazione l'ammontare degli importi dovuti dalla conduttrice sulla base di quanto risulta dalla tipologia del contratto di locazione. Quantifichi altresì gli importi che risultano già pagati e quelli da versare anche in applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali“.
All'esito della consulenza, oggetto di integrazione sulla base di specifichi chiarimenti richiesti dal Tribunale, è emerso che nel periodo in contestazione
(annualità dal 1995 fino al 2022) l'ammontare dei canoni dovuti alla ricorrente ammontano a: - € 33.293,68 Canoni residui;
- € 4.679,42 Rivalutazione Monetaria;
- € 2.265,66 Interessi, per un totale complessivo di
€ 36.756,27.
Non v'è ragione di discostarsi dalle risultanze della perizia che appare congruamente motivata e priva di errori o vizi logici.
Parte convenuta deve pertanto essere condannata al versamento della suddetta somma di Euro 36.756,27 per canoni insoluti in relazione alla locazione dell'immobile sito in Monterotondo (RM), Via Aldo Moro n. 24, oltre interessi legali dalla domanda.
Né appare possibile accedere all'eccezione sollevata dalla convenuta di intervenuta prescrizione del credito.
In effetti, ai sensi dell'art. 2944 c.c. la prescrizione è impedita dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere e, agli atti di causa, sono state prodotte le missive in data
17.02.11 e 17.8.2012 con le quali la conduttrice ha riconosciuto espressamente il proprio debito affermando di non avere le disponibilità economiche per saldare quanto intimato;
successivamente, la prescrizione risulta essere stata interrotta con missiva dell'Ater in data 25.06.2015 allegata in atti, cui ha fatto poi seguito, nell'anno 2017, l'introduzione del presente giudizio;
l'eccezione deve pertanto essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea condanna CP_1
, n.q. di erede di al pagamento, in favore
[...] Parte_2
dell , della somma di Euro 36.756,27 per canoni Parte_1
insoluti in relazione alla locazione dell'immobile sito in Monterotondo
(RM), Via Aldo Moro n. 24, oltre interessi legali dalla domanda;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 310,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale;
3) Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU.
Motivazione gg 90
Tivoli, 27.09.2024
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 27/9/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa di primo grado iscritta al n.6350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vitaliana
[...]
Esposito giusta delega in atti – INTIMANTE
E
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Daniele Sacra e dall'Avv. Stefano Cattarulla giusta delega in atti –
RESISTENTI
OGGETTO : Sfratto per morosità
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, l Provincia di Parte_1 Pt_1
deducendo il mancato pagamento dei canoni dovuti nel periodo corrente dalla data di stipula del contratto di locazione fino al 31.12.2014 della complessiva somma di Euro 43.827,27, intimava a Parte_2
sfratto per morosità relativamente all'immobile sito nel Comune di
Monterotondo (RM), Via Aldo Moro n. 24 concesso alla conduttrice, in virtù di contratto di locazione stipulato in data 26.06.1985. Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la conduttrice per opporsi alla convalida deducendo l'assenza in atti del contratto di locazione e l'erroneità delle somme intimate di cui comunque eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Pertanto, denegata l'ordinanza di rilascio, veniva disposta la trasformazione del rito con contestuale assegnazione alle parti dei relativi termini per l'integrazione degli atti.
In corso di causa, previa dichiarazione di interruzione del processo per morte della conduttrice, veniva emessa, a seguito della riassunzione del giudizio, sentenza parziale n. 1186/20 con la quale è stato dichiarato risolto il contratto di locazione inter partes ed ordinato al sig. , n.q. di erede di Controparte_1
il rilascio dell'immobile, mentre il giudizio è Parte_2
proseguito per la sola determinazione del quantum anche tenuto conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata.
All'udienza del 27.09.2024, previa espletamento di CTU, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante con riferimento alla fondatezza della propria posizione creditoria, allegando il contratto di locazione in data 26.06.1985 - la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dalla convenuta all'atto della costituzione in giudizio - a mente del quale il canone di locazione avrebbe dovuto essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese.
Come noto, in virtù dei principi generali consolidati dalla S.C. in tema di riparto dell'onere probatorio, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(Cass. 13533/2021).
Nel caso di specie, avuto riguardo ai pagamenti parziali allegati in atti, è stato altresì nominato un consulente cui è stato assegnato il seguente quesito: accerti e verifichi sulla base degli atti di causa, quietanze di pagamento nel periodo temporale in contestazione l'ammontare degli importi dovuti dalla conduttrice sulla base di quanto risulta dalla tipologia del contratto di locazione. Quantifichi altresì gli importi che risultano già pagati e quelli da versare anche in applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali“.
All'esito della consulenza, oggetto di integrazione sulla base di specifichi chiarimenti richiesti dal Tribunale, è emerso che nel periodo in contestazione
(annualità dal 1995 fino al 2022) l'ammontare dei canoni dovuti alla ricorrente ammontano a: - € 33.293,68 Canoni residui;
- € 4.679,42 Rivalutazione Monetaria;
- € 2.265,66 Interessi, per un totale complessivo di
€ 36.756,27.
Non v'è ragione di discostarsi dalle risultanze della perizia che appare congruamente motivata e priva di errori o vizi logici.
Parte convenuta deve pertanto essere condannata al versamento della suddetta somma di Euro 36.756,27 per canoni insoluti in relazione alla locazione dell'immobile sito in Monterotondo (RM), Via Aldo Moro n. 24, oltre interessi legali dalla domanda.
Né appare possibile accedere all'eccezione sollevata dalla convenuta di intervenuta prescrizione del credito.
In effetti, ai sensi dell'art. 2944 c.c. la prescrizione è impedita dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere e, agli atti di causa, sono state prodotte le missive in data
17.02.11 e 17.8.2012 con le quali la conduttrice ha riconosciuto espressamente il proprio debito affermando di non avere le disponibilità economiche per saldare quanto intimato;
successivamente, la prescrizione risulta essere stata interrotta con missiva dell'Ater in data 25.06.2015 allegata in atti, cui ha fatto poi seguito, nell'anno 2017, l'introduzione del presente giudizio;
l'eccezione deve pertanto essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea condanna CP_1
, n.q. di erede di al pagamento, in favore
[...] Parte_2
dell , della somma di Euro 36.756,27 per canoni Parte_1
insoluti in relazione alla locazione dell'immobile sito in Monterotondo
(RM), Via Aldo Moro n. 24, oltre interessi legali dalla domanda;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 310,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale;
3) Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU.
Motivazione gg 90
Tivoli, 27.09.2024
Il Giudice O.P.