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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REVBBLICA ITALING
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 13/10/2025, ha pronunciato, con motivi contestuale, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7471/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento" e vertente
TRA
Parte 3 e Parte 4 in qualità di eredi di Parte 1 Parte 2 nte domiciliati presso Persona 1 il suo studio legale sito in Casagiove (CE) alla Via Bologna n° 11,
RICORRENTI
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte 1 avide AL ed ID IA, ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 20/11/2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie proprie per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In data 04/02/2025, intervenivano gli eredi della ricorrente per ottenere il riconoscimento pro quota del pagamento dell'indennità di accompagnamento in capo alla de cuius Persona 1 dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino alla data di decesso della stessa. Chiedevano pertanto il rinnovo delle operazioni peritali al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni indicate in ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza la causa viene contestualmente decisa mediante la pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*******
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_2 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione".
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
Ciò premesso il dissenso ed il ricorso in opposizione sono stati esperiti tempestivamente.
Quanto al merito, tenuto conto dei motivi di opposizione formulati e della documentazione medica allegata, il Tribunale ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu nominato nella fase di merito, valutata la documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la Persona 1 era affetta da: "carcinoma mammario sinistro, non operato, con secondarismi linfonodali in terapia biologica (epoetina) e con vinorelbina); sofferenza del nervo mediano destro, al carpo” ritenendo la sussistenza dei requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal
01/02/2024 fino all'exitus (cfr. relazione peritale depositata in data 12/06/2025).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, nominato nel giudizio di merito, traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di lite sono compensate nella misura dei 2/3 stante il riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda amministrativa, alla visita CP presso la commissione medica ovvero al deposito del ricorso in opposizione ex art. 445, co. 6 c.p.c.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP le spese della ctu, sia della fase di merito che di atp, Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' liquidate come da separati decreti
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e dichiara che Persona 1 si trovava nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dall'01/02/2024 all'exitus
2) compensa le spese di lite
-3) pone a definitivo carico dell'O le
,CP spese della ctu sia della fase di a.t.p. che di merito liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 13/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 13/10/2025, ha pronunciato, con motivi contestuale, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7471/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento" e vertente
TRA
Parte 3 e Parte 4 in qualità di eredi di Parte 1 Parte 2 nte domiciliati presso Persona 1 il suo studio legale sito in Casagiove (CE) alla Via Bologna n° 11,
RICORRENTI
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte 1 avide AL ed ID IA, ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 20/11/2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie proprie per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In data 04/02/2025, intervenivano gli eredi della ricorrente per ottenere il riconoscimento pro quota del pagamento dell'indennità di accompagnamento in capo alla de cuius Persona 1 dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino alla data di decesso della stessa. Chiedevano pertanto il rinnovo delle operazioni peritali al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni indicate in ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza la causa viene contestualmente decisa mediante la pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*******
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_2 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione".
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
Ciò premesso il dissenso ed il ricorso in opposizione sono stati esperiti tempestivamente.
Quanto al merito, tenuto conto dei motivi di opposizione formulati e della documentazione medica allegata, il Tribunale ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu nominato nella fase di merito, valutata la documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la Persona 1 era affetta da: "carcinoma mammario sinistro, non operato, con secondarismi linfonodali in terapia biologica (epoetina) e con vinorelbina); sofferenza del nervo mediano destro, al carpo” ritenendo la sussistenza dei requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal
01/02/2024 fino all'exitus (cfr. relazione peritale depositata in data 12/06/2025).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, nominato nel giudizio di merito, traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di lite sono compensate nella misura dei 2/3 stante il riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda amministrativa, alla visita CP presso la commissione medica ovvero al deposito del ricorso in opposizione ex art. 445, co. 6 c.p.c.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP le spese della ctu, sia della fase di merito che di atp, Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' liquidate come da separati decreti
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e dichiara che Persona 1 si trovava nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dall'01/02/2024 all'exitus
2) compensa le spese di lite
-3) pone a definitivo carico dell'O le
,CP spese della ctu sia della fase di a.t.p. che di merito liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 13/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella