Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.968/ 2024 R.G. avente ad oggetto: REGOLAMENTAZIONE POTESTA
GENITORIALE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 27 95042 GRAMMICHELE ITALIA presso lo studio dell'avv. BRANCIFORTE GIUSEPPE che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Via Vittorio Veneto 221 95042 GRAMMICHELE presso lo studio dell'avv. Distefano Davide che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il P.M. rendeva il suo parere favorevole al ricorso in data 12.3.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 premesso di avere intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con con il quale aveva convissuto dal 2016 al 2022 dal Controparte_1
quale era nata il [...] la figlia che, dal momento della separazione Persona_1
viveva stabilmente don essa ricorrente e i due fratelli nati da un precedente matrimonio, chiedeva regolamentarsi la potestà genitoriale sulla minore , all'uopo rilevando che solo da qualche mese lavorava come operaia agricola precaria e viveva con i tre figli minori nella casa di sua proprietà; che il resistente dopo la fine della relazione con la ricorrente e al netto di sporadici acquisti di beni di consumo per la bambina, non aveva mai contribuito al mantenimento della figlia nonostante lavorasse stabilmente nel settore degli infissi in alluminio, limitandosi a trascorrere un giorno a settimana ( di solito il sabato) con la figlia.
Chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della minore collocandola presso essa ricorrente, disciplinando il diritto di visita e ponendo a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della figlia mediante pagamento della somma mensile di € 300.00.
Costituitosi in giudizio contestava la ricostruzione effettuata da parte ricorrente Controparte_1
rilevando che aveva sempre contribuito regolarmente al mantenimento della minore, versando la somma di € 150,00 mensili alla madre compatibilmente con la sua capacità lavorativa.
Deduceva che era sempre stato un padre amorevole, che si era preso cura della figlia, cercando di venire incontro ai suoi bisogni primari e che da tempo a causa del suo stato di salute derivante da un incidente a causa del quale aveva quasi perso l'uso della mano destra, non aveva alcuna attività lavorativa stabile e si era dovuto trasferire a in provincia di Latina, dove alcuni amici Pt_2
stavano cercando di farlo inserire lavorativamente,.
Contestava ,in conclusione, le richieste di natura economica formulate dalla ricorrente in quanto eccessivamente onerose manifestando la sua disponibilità a versare un contributo mensile di €.150,00 per il mantenimento della figlia, oltre alle spese straordinarie documentate e precedentemente concordate fra le parti.
Quanto al regime di affidamento della minore non si opponeva al collocamento della stessa presso la madre , chiedendo, quanto alla regolamentazione del diritto di visita che nella stessa si tenesse conto delle oggettive difficoltà del resistente che risedeva stabilmente in Lazio . Alla prima udienza di comparizione le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa e, acquisito il parere del Pubblico Ministero , la causa veniva riferita al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente rilevato che la ricorrente che in sede di ricorso introduttivo ha chiesto espressamente disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore, in sede di comparizione personale ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della stessa , senza tuttavia specificare le ragioni poste a sostegno di tale richiesta e, conseguentemente, provarle o chiedere di provarle.
Sul punto è sufficiente qui ricordare che, costituendo il regime di affidamento condiviso la scelta prioritaria del legislatore, in quanto quella maggiormente idonea a garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, l'affidamento esclusivo può essere disposto solo quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I,
18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).Nel caso di specie non sembra al Collegio che sussista questa ipotesi.
La stessa ricorrente che pur ha chiesto in sede di comparizione disporsi l'affidamento esclusivo, ha dichiarato che seppur con minore frequenza da quando il resistente vive in altra regione , il rapporto padre figlia è stato sempre coltivato, sicchè non sussiste, nel caso di specie, un disinteresse del padre nei riguardi della figlia e delle sue esigenze primarie.
Né può avere decisivo ed esclusivo rilievo ai fini di fondare la chiesta pronuncia, la circostanza che il resistente non abbia sinora partecipato economicamente al mantenimento della figlia , richiedendosi che tale elemento risulti contestualizzato e inscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del genitore interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali (cfr Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 17/05/2022, n. 15815) che nel caso di specie , per le ragioni dianzi esposte, allo stato non sembra sussistere.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa presso la madre .La circostanza che il resistente viva stabilmente in altre regione esplica poi i suoi effetti sulla regolamentazione del diritto di visita che , in accoglimento di quanto richiesto dal resistente tenga conto delle esigenze della minore e delle sue effettive possibilità logistiche, garantendo comunque una presenza costante e significativa nella vita della figlia.
Il padre potrà dunque esercitare il diritto di visita ogni qualvolta si rechi presso il comune di residenza della minore, compatibilmente con le esigenze della minore e previo avviso da dare alla madre almeno 48 ore prima del suo arrivo.
Lo stesso potrà inoltre contattare quotidianamente la figlia telefonicamente o mediante videochiamate ad un orario da concordare con la madre in base alle esigenze della minore.
Come richiesto anche dalla ricorrente il padre potrà trascorrente con la figlia 7 giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni della festività di Natale o Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni consecutivi, nel periodo Pasquale, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo; continuativamente per 15 giorni consecutivi ( e anche non consecutivi) nel periodo estivo.
Resta da stabilire l'entità del contributo per il mantenimento della minore da porre a carico del resistente.
E' noto come l'art. 337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo).
Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass. Civ., sez. I, sent. n.
18869 dello 08.09.2014).
Orbene, tenuto conto di tali elementi, della circostanza che la minore risiederà stabilmente presso la madre ove trascorrerà pressocchè interamente il periodo scolastico, della mancanza di elementi di giudizio in ordine al reddito di entrambe le parti, nessuna delle quali pare avere un'occupazione stabile, il contributo può essere fissato nella misura di € 220.00 mensili.
Il resistente dovrà altresì contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%.
Infine va riconosciuto in capo alla ricorrente quale genitore prevalentemente collocatario il diritto di percepire per intero l'assegno unico per la figlia.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Persona_1
regolamentando il diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della figlia mediante pagamento della somma di € 220.00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versare entro il giorno 5 di ogni mese e di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore nella misura del 50%;
dispone che l'assegno unico per la figlia venga percepito per intero dalla ricorrente;
compensa tra le parti le spese di lite
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo