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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2022 promossa da:
, C.F. residente in [...] Parte_1 C.F._1
Sc. 2/12, ed elettivamente domiciliata in Genova, Via San Lorenzo 23/15, presso e nello studio dell'Avv.to Cesare Calvi ( ) e dell'Avv.to Antonella Farris C.F._2 ( ) che la rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di citazione e C.F._3 dichiarano di essere disponibili a ricevere notifiche a mezzo fax al n. 010 8179340 o i mail ai seguenti indirizzi e . Email_1 Ema_2 Email_3
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), con sede in Milano (MI), Via Controparte_1 P.IVA_1
Montecuccoli n. 32, in persona del proprio legale rapp.te pro tempore, Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Filippo Martini (C.F: – PEC C.F._4
e Marco Rodolfi (C.F. , pec Email_4 C.F._5
, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_5 risposta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonella Rivara (C.F.
– pec ) del Foro di Genova, sito in C.F._6 Email_6
Genova, Salita Santa Caterina n.1/1., dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai numeri di fax 02/43998065 od agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati
CONVENUTA
Nonché contro
DOTT. Controparte_3
[...]
CHIAMATO CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI
Per parte attrice rassegnate con atto depositato in via telematica in vista Parte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 settembre 2024:
pagina 1 di 10 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, condannare, in solido, alternativamente
o come meglio visto, la , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore e il Dott. a risarcire CP_3 C.F._7 all'odierna conchiudente tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, nella misura emersa dalla CTU svolta in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre IVA e Cpa come per legge di cui questa avvocato si dichiara antistataria. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Per parte convenuta rassegnate con atto depositato in via telematica in Controparte_1 vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 settembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: NEL MERITO. IN VIA PRINCIPALE: Respingere ogni avversa pretesa comunque formulata nei confronti di poiché ogni contestazione di cui al presente procedimento è infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto;
NEL MERITO. IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda formulata dalla sig.ra accertare e dichiarare la corretta liquidazione dei Pt_1 danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, eventualmente riconosciuta a parte attrice, in ossequio ai parametri di legge;
inoltre, alla luce delle esclusive responsabilità imputabili al Dott. nonché della clausola di manleva in favore di di cui al contratto di CP_3 Controparte_1 collaborazione intercorrente tra detta società e il medico, dichiarare il Dott. tenuto a CP_3 manlevare da ogni pretesa e pregiudizio di cui al presente giudizio e, per gli Controparte_1 effetti, condannarlo in via esclusiva a rifondere alla sig.ra ovvero a risarcire Parte_1 da ogni eventuale condanna della stessa per gli eventi di causa, con ogni Controparte_1 conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del presente giudizio. IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
La sig.ra ha introdotto il presente procedimento esponendo che: Parte_1
- in data 28 febbraio 2017, seguendo le indicazioni dello specialista Dott. si CP_3 sottoponeva in un'unica seduta, nello studio dentistico della sito in Genova, via Controparte_1
Cantore 61-67, ad intervento implantologico di inserimento di impianti in zona 14, 16, 36, 37 e 46, con l'ausilio di cone beam eseguito nel 2014;
- nel corso delle procedure di inserimento dell'impianto in zona 36 e nel decorso post-operatorio lamentava dolore, associato a persistenza di anestesia nella zona della bocca, che veniva curato con terapia cortisonica su prescrizione dello specialista della CP_1
- nonostante il persistere della sintomatologia, l'impianto veniva completato nel corso del 2017 (installazione corone metallo ceramica, estrazioni e varie);
- persistendo il dolore, nel settembre 2018 eseguiva presso lo studio del Dott. cone beam, Per_1 che così veniva dallo stesso refertata: “...si evidenzia lieve deformazione del tetto del canale per il NAI da parte dell'apice del 2° elemento implantare, al 3 quadrante”; Per_
- in data 18/12/2018 eseguiva esame elettromiografico presso il Dott. che evidenziava “segni di sofferenza a carico del NAI sin compatibili con un quadro di lesione del nervo alveolare inferiore sinistro di grado moderato”;
pagina 2 di 10 - si rivolgeva, quindi, al Dott. specialista in odontostomatologia, il quale la sottoponeva Tes_1
a prove di sensibilità ed affermava: “… in corrispondenza del labbro inferiore, a sinistra della linea mediana, si segnala una zona di parestesia tattile che si protrae al mento e lungo il margine dell' emimandibola di sinistra, davanti all'angolo mandibolare;
il limite superiore è rappresentato dalla commessura labiale. L'ipo-anestesia si nota anche nella zona interna del labbro dallo stesso lato sui denti e gengive corrispondenti”;
- lo specialista, visionati gli esami eseguiti in precedenza, evidenziava un rapporto di contiguità fra l'estremità apicale dell'impianto più distale inserito in zona 36-37 e redigeva verbale relativo alle valutazioni mediche svolte (doc. 2 atto di citazione);
- successivamente l'attrice, si rivolgeva per visita medico legale al Dott. il quale, Persona_3 presa visione di quanto relazionato dal consulente odontoiatrico Dott. riconosceva, in Tes_1 conseguenza dell'intervento implantologico di inserimento impianti in zona 14,16,36,37 e 46, eseguito nel febbraio 2017, una lesione diretta dell'alveolare inferiore, che comportava anestesia all'emimandibola sinistra, da considerarsi stabilizzata ed irreversibile o reversibile solo parzialmente;
- il Dott. accertava, quindi, postumi a carattere permanente valutabili intorno al 10% (dieci per Per_3 cento) della totale, alla luce delle Linee guida per la Valutazione Medico Legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Ed. Giuffrè – 2016 (pag. 230), un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50%, di giorni 60 (sessanta) ed un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di ulteriori giorni 60 (sessanta) (doc. 2 atto di citazione);
- per il non corretto alloggiamento dell'abutment sull'impianto l'attrice considerava, inoltre, necessario un nuovo intervento per una spesa preventivata di € 2.590,00 (doc. 3 atto di citazione).
Sulla scorta di tali allegazioni la sig.r ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti. Pt_1
La società si è costituita in giudizio contestando integralmente le Controparte_1 argomentazioni e le domande avversarie e chiedendone il rigetto poiché infondate e sfornite di prova.
Parte convenuta ha formulato contestualmente istanza di chiamata in causa del Dott. CP_3 in quanto ritenuto unico responsabile del danno e in ogni caso obbligato a manlevarla in forza di contratto di collaborazione sottoscritto tra la ed il professionista. CP_5
In particolare deduceva che:
- gli unici profili di responsabilità evidenziati da parte attrice afferivano alle condotte professionali tenute dal Dott. il quale non era un dipendente della Struttura, bensì soggetto che CP_3 vi operava in qualità di libero professionista;
- in punto del danno alla persona lamentato dall'attrice, la valutazione medico legale dalla stessa prodotta non poteva avere alcuna valenza probatoria, costituendo essa mera allegazione difensiva di parte;
- il danno non patrimoniale doveva in ogni caso eventualmente essere riconosciuto come unitaria voce risarcitoria, senza duplicazioni, così come affermato dalla giurisprudenza di Cassazione, e comunque al netto della personalizzazione;
- anche il danno patrimoniale doveva essere rigorosamente provato (l'attrice non aveva argomentato la richiesta di risarcimento della somma di € 2.590,00 a titolo di trattamento riabilitativo asseritamente necessario).
Il terzo chiamato Dott. non si costituiva in giudizio e, rilevata la regolarità della CP_3 notifica, veniva dichiarato contumace a verbale del 10/11/2022. Al dott. parte attrice CP_3
pagina 3 di 10 estendeva formalmente la propria richiesta di danno (cfr. 1 memoria ex art. 183 cpc e conclusioni rassegnate).
2. Inquadramento normativo e giurisprudenziale della responsabilità della Struttura sanitaria convenuta e del medico
I fatti di cui è causa (in particolare la condotta foriera di danno: inserimento dell'impianto distale nell'emimandibola di sinistra a seguito del quale si è prodotta una lesione permanente del nervo alveolare inferiore di sinistra, con alterazione della sensibilità delle mucose orali, della cute mentoniera e dei denti contigui alla sede) si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge EL Pt_2
(che ha innovato, come è noto, solo rispetto alla natura della responsabilità del medico, che ha natura extracontrattuale salvi i casi di rapporto direttamente instaurato con il paziente). L'intervento di chirurgia implantare di cui parte attrice si duole è stata infatti materialmente eseguita a febbraio 2017 mentre la legge EL IA è entrata in vigore ad aprile dello stesso anno).
Nei fatti, poco cambia:
il medico dr. risponde, nel caso in esame, pacificamente a titolo di responsabilità contrattuale in CP_3 quanto il paziente a lui si è comunque rivolto in forza di un contratto d'opera professionale direttamente concluso;
la responsabilità della struttura sanitaria va invece sempre inquadrata nella cornice degli artt. 1218 e 1228 c.c. “…in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che la stessa deve adempiere personalmente
(rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.)…”; ancora di recente Cassazione civile sentenza n. 27151 del 22 settembre 2023.
Conseguentemente, dall'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale, discende che il danneggiato deve provare l'esistenza del c.d. contratto di spedalità (o contatto sociale), l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del medico idoneo a provocare il danno lamentato;
spettando invece alla controparte la prova dell'esatto adempimento della prestazione o la mancanza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso (ex pluribus Cass. civ., sez. III, ord. 4424/2021 “in materia di responsabilità sanitaria, è onere del creditore della prestazione sanitaria provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento o l'insorgenza della situazione patologica e la condotta del sanitario;
ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio è, invece, onere della parte debitrice provare la causa imprevedibile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”).
2. Nel merito dell'azione di responsabilità svolta da parte attrice
Al fine di appurare la correttezza degli interventi eseguiti è stata licenziata consulenza medico legale.
Dall'esame della scheda di studio redatta presso è emerso che nel febbraio 2017 Controparte_1 parte attrice veniva sottoposta ad inserimento di n° 5 impianti endossei in sede 14, 16, 34, 36, 46 (nel maggio 2017 veniva poi protesizzato il dente 26, tra il luglio e l'ottobre 2017 venivano protesizzati gli impianti precedentemente inseriti e nel settembre 2017 veniva estratto il dente 15).
pagina 4 di 10 Per quanto concerne le terapie eseguite nel settore inferiore sinistro, oggetto del presente contenzioso, è stato rilevato come in tale sede siano stati inseriti n° 2 impianti in posizione 36 -37.
Il collegio peritale ha appurato, con motivazione logica e persuasiva che deve essere in questa sede richiamata, che la porzione apicale dell'impianto distale ha impattato il nervo alveolare inferiore di sinistra, provocandone una lesione (mentre un corretto inserimento implantare nell'arcata inferiore non deve mai prevedere alcun contatto con il predetto nervo) e che dopo l'inserimento dell'impianto distale inserito nel quadrante 3 (inferiore sx) si è manifestata una alterazione sensitiva dell'emimandibola di sinistra, con zona di anestesia alternata a disestesia dolorosa a carico della mucosa gengivale dell'emimandibola sx, meno accentuata a carico della corrispondente cute della guancia, e con ridotta risposta agli stimoli termici sugli elementi dentali omolaterali dell'arcata inferiore.
La lesione riscontrata a carico del nervo alveolare inferiore di sinistra (con alterazione della sensibilità delle mucose orali, della cute mentoniera e dei denti contigui alla sede di inserzione dell'impianto) è conseguenza di un errore nell'inserimento nell'emimandibola di sinistra dell'impianto distale, conseguente ad errata valutazione della porzione anatomica disponibile per un corretto posizionamento di una fixture implantare (prestazione che non richiedeva la soluzione di problemi di speciale difficoltà).
Il nesso causale tra condotta e danno è dunque provato e parte attrice (che non può neppure subire interventi correttivi in grado di emendare il danno) ha assolto l'onere probatorio a suo carico mentre parte convenuta non è stata in grado di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
La responsabilità dei convenuti va dunque, nei confronti del paziente, affermata in termini solidali in base ai principi di diritto sopra richiamati. Non ha infatti alcun rilievo la circostanza che il medico fosse stato scelto dal paziente in contesto esterno alla casa di cura: l'esecuzione della prestazione attraverso l'organizzazione sanitaria della Casa di Cura e l'inserimento dell'operatore nella azienda e nello svolgimento della attività di impresa della società comportano sempre la responsabilità di quest'ultima a norma dell'art. 1228 c.c..
3. Danni risarcibili in favore di parte attrice
Sul fronte del danno non patrimoniale, il collegio peritale ha ritenuto, sulla base delle risultanze documentali e delle indagini svolte, che, in conseguenza del sinistro, la IG.ra ha subito un Pt_1 periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 30 (trenta) ed ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 30 (trenta), relativo agli accertamenti ed alle visite specialistiche resesi necessarie.
Le lesioni iatrogene derivate dall'evento per cui è causa e precedentemente descritte sono attualmente stabilizzate con postumi a carattere permanente, che trovano adeguata quantificazione nel 6% (sei) per cento della totale.
Nella valutazione dei postumi permanenti il Collegio peritale ha fatto riferimento ai barèmes in uso tra cui “Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e dell'invalidità permanente”
[...]
, alla “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico Controparte_6 permanente” (M. Consigliere-L. Palmieri-G. , alle Linee guida Controparte_7 CP_8 per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico. ( CP_9 CP_10 [...]
Giuffrè 2016, alla Guida alla valutazione medico legale Controparte_11 CP_12
pagina 5 di 10 dell'invalidità permanente ( , nonché ai dettati del Decreto CP_13 Controparte_14 CP_15
Ministeriale (del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro delle Attività Produttive) del 03.07.2003 di approvazione della tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, pubblicato su G.U. n. 211 dell'11.09.03;
Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico (ANDI Pro.O.F.).
Le conclusioni così rassegnate dal ctu possono essere fatte proprie dal giudicante in quanto logiche e persuasive.
Sul piano risarcitorio, trattandosi di responsabilità medica, per la liquidazione del danno non patrimoniale da micropermenti troveranno applicazione le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del Codice della Assicurazioni private.
Si arriva, pertanto, al seguente prospetto di calcolo:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 7.778,28
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60 Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30 Totale danno biologico temporaneo € 1.242,90
TOTALE GENERALE: € 9.021,18
A tale proposito si osserva che il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente e l'incremento per la personalizzazione del danno non sono stati riconosciuti in quanto mai specificamente allegati.
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorre infatti sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la pagina 6 di 10 prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo.
Quanto poi alla personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale (che è destinato a risarcire le conseguenze peculiari che il danneggiato subisce sul piano dinamico relazionale) occorre la precisa dimostrazione di specifiche circostanze di fatto tali da rendere il danno più grave, rispetto a quello subito da soggetti posti nello stesso stato di invalidità dell'attrice, del tutto carenti nel caso in esame (cfr. tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n.
2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444).
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità̀ temporanea dovrà̀ essere inizialmente devalutato a far data dal giorno dell'intervento mentre l'importo per l'invalidità̀ permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità̀ temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
Quanto al danno patrimoniale, parte attrice ha allegato in atti il costo preventivato dalla CP_16 di € 2.590,00 per eseguire un nuovo intervento necessario a fronte del non corretto
[...] alloggiamento dell'abutment sull'impianto (doc. 3 atto di citazione); tuttavia, il ctu, in risposta al quesito n. 13 formulato dal Giudice (“Dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o interventi, precisandone natura e difficoltà, costo e possibilità di gratuito conseguimento ad onere del S.S.N.: in caso affermativo stabilisca la riduzione percentuale del grado di invalidità permanente che presumibilmente ne deriverebbe e l'entità dei postumi non emendabili che residuerebbero”) ha affermato che “I postumi della lesione rilevata al nervo alveolare inferiore di sinistra non sono suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o altri interventi di tipo medico”.
Di talché, si ritiene di non riconoscere la somma richiesta per eseguire un nuovo intervento dentale, in quanto non utile per migliorare i postumi clinici occorsi all'attrice.
3. Sulla domanda svolta da nei confronti del terzo Controparte_1
Si è detto che nei confronti del paziente danneggiato (rapporti esterni) a nulla rileva che la CP_5 opponga di essersi avvalsa, per la prestazione, di medico non operante con vincolo di subordinazione all'interno della struttura.
Nei rapporti interni, al contrario, al fine di accertare se e come la possa “rivalersi” sul medico, CP_5 occorre indagare sulle singole quote di responsabilità e sull'eventuale validità di clausole di manleva inserite nei contratti di collaborazione.
pagina 7 di 10 Parte convenuta in particolare, ha richiamato l'art. 5 del contratto di Controparte_1 collaborazione intercorrente tra il centro dentistico e il Dott. (doc. 2 comparsa di costituzione e CP_3 risposta), in forza del quale “… Il Collaboratore svolgerà tale attività come un libero professionista, sotto la sua piena responsabilità e con espresso esonero del Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, al riguardo. Il Collaboratore sarà pertanto unicamente e direttamente responsabile dei lavori e/o trattamenti eseguiti in favore del paziente nonché degli eventuali danni causati al paziente medesimo in conseguenza dei lavori/trattamenti eseguiti. In tale ipotesi, il
Collaboratore si impegna a manlevare e/o a tenere indenne la struttura di quanto dovrà essere corrisposto al paziente a titolo di risarcimento, restituzione onorari, spese legali e peritali ed, in ogni caso, di qualsivoglia ulteriore spesa debba essere sostenuta in conseguenza degli incongrui trattamenti praticati dal Collaboratore”.
In forza di tale clausola contrattuale parte convenuta pretende, in principalità, di Controparte_1 essere integralmente tenuta indenne rispetto agli obblighi risarcitori posti a suo carico dalla presente pronuncia.
Tuttavia, alla luce della prevalente giurisprudenza di merito (Sent. n. 10876/2019 del 26/11/2019
Tribunale Milano), deve ritenersi che clausole di questo genere siano troppo generiche e non specifichino esattamente cosa il medico debba risarcire, in violazione dell'art. 1346 c.c. e siano oltremodo sproporzionate: in pratica, la clausola trasferisce l'intero rischio finanziario della clinica al medico e non supera la valutazione di meritevolezza prevista dall'art. 1322 c.c.
Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 23/06/2016 n° 12996.
L'azione di manleva (rectius regresso ex art. 2055 c.c.) merita allora, e per altra via, di essere accolta solo e limitatamente alla quota del 50%, in stretta aderenza ai principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità.
A tal proposito si richiama il contenuto di Cassazione civile, III sez., 11 novembre 2019, n. 28987 ribadita anche dalla Suprema Corte di legittimità dopo l'entrata in vigore della legge Pt_3
(Cassazione civile n. 28642/2024).
[...]
La Suprema Corte ha chiarito che l'esclusività della colpa del medico non è sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un'azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessario dimostrare: “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
La mancata prova di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”, “imprevedibile”,
“oggettivamente improbabile” devianza del medico, comporta, secondo la Cassazione, l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e struttura (50%).
Al fine, dunque, di consentire alla struttura sanitaria di agire in rivalsa nella misura del 100% (o comunque superiore al 50% presunto dalla legge), la Corte di Cassazione ha stabilito che, oltre alla colpa esclusiva del medico, occorre dimostrare anche:
• una condotta del medico “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità” pagina 8 di 10 • l'assenza di “trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”
Si tratta di un onere della prova non assolto dalla che non giustifica, quindi, l'azione di CP_1 regresso in misura superiore al 50%.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del presente procedimento (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000, importi medi per ciascuna fase) meritano di essere poste integralmente a carico delle parti convenute in solido per soccombenza. Con distrazione in favore dei legali di parte attrice antistatari.
Identica sorte subiscono le spese di ctu, Dott.ssa e Dott. , come già Persona_4 Persona_5 liquidate con provvedimento del 14 novembre 2023, e di ctp (documentate per € 305,00, cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale) per consulenza specialistica eseguita a cura del Dott. Tes_1 in data 19/07/2023.
Le spese di lite relative all'azione di regresso (da liquidarsi in importo pari alla metà di quelle sopra riconosciute, avuto riguardo al concreto dispendio di energia processuale profuso per coltivare la relativa domanda) meritano di essere poste a carico di parte convenuta contumace dr. . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara la responsabilità del Dott. e di in ordine ai CP_3 Controparte_1 fatti di cui è causa e, per l'effetto, li dichiara tenuti e condanna in solido a corrispondere a parte attrice l'importo di € 9.021,18 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
- Accerta e dichiara che, nei rapporti interni, le quote di responsabilità tra Dott. e di CP_3 sono pari al 50% e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Controparte_1 Controparte_1 ove assolva integralmente l'obbligazione risarcitoria, ad agire in regresso nei confronti del dott. ex art. 2055 coma 2 c.c. nei limiti della quota di responsabilità accertata in capo a CP_3 quest'ultimo (50%);
- Dichiara tenute e condanna le parti convenute Dott. e di in CP_3 Controparte_1 solido a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. 15 % per spese generali, oltre spese per contributo unificato e bollo, con distrazione in favore dell'Avv.to Cesare Calvi ( ) e dell'Avv.to C.F._2
Antonella Farris ( ) antistatari;
pone definitivamente a carico delle parti C.F._3 convenute soccombenti le spese della CTU e di ctp nella misura indicata in parte motiva;
- Dichiara tenuto e condanna il convenuto dott. a rifondere a parte le CP_3 CP_1 spese di lite inerenti la domanda svolta nei suoi diretti confronti, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. 15 % per spese generali pagina 9 di 10 Genova, 03.01.2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2022 promossa da:
, C.F. residente in [...] Parte_1 C.F._1
Sc. 2/12, ed elettivamente domiciliata in Genova, Via San Lorenzo 23/15, presso e nello studio dell'Avv.to Cesare Calvi ( ) e dell'Avv.to Antonella Farris C.F._2 ( ) che la rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di citazione e C.F._3 dichiarano di essere disponibili a ricevere notifiche a mezzo fax al n. 010 8179340 o i mail ai seguenti indirizzi e . Email_1 Ema_2 Email_3
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), con sede in Milano (MI), Via Controparte_1 P.IVA_1
Montecuccoli n. 32, in persona del proprio legale rapp.te pro tempore, Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Filippo Martini (C.F: – PEC C.F._4
e Marco Rodolfi (C.F. , pec Email_4 C.F._5
, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_5 risposta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonella Rivara (C.F.
– pec ) del Foro di Genova, sito in C.F._6 Email_6
Genova, Salita Santa Caterina n.1/1., dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai numeri di fax 02/43998065 od agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati
CONVENUTA
Nonché contro
DOTT. Controparte_3
[...]
CHIAMATO CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI
Per parte attrice rassegnate con atto depositato in via telematica in vista Parte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 settembre 2024:
pagina 1 di 10 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, condannare, in solido, alternativamente
o come meglio visto, la , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore e il Dott. a risarcire CP_3 C.F._7 all'odierna conchiudente tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, nella misura emersa dalla CTU svolta in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre IVA e Cpa come per legge di cui questa avvocato si dichiara antistataria. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Per parte convenuta rassegnate con atto depositato in via telematica in Controparte_1 vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 settembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: NEL MERITO. IN VIA PRINCIPALE: Respingere ogni avversa pretesa comunque formulata nei confronti di poiché ogni contestazione di cui al presente procedimento è infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto;
NEL MERITO. IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda formulata dalla sig.ra accertare e dichiarare la corretta liquidazione dei Pt_1 danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, eventualmente riconosciuta a parte attrice, in ossequio ai parametri di legge;
inoltre, alla luce delle esclusive responsabilità imputabili al Dott. nonché della clausola di manleva in favore di di cui al contratto di CP_3 Controparte_1 collaborazione intercorrente tra detta società e il medico, dichiarare il Dott. tenuto a CP_3 manlevare da ogni pretesa e pregiudizio di cui al presente giudizio e, per gli Controparte_1 effetti, condannarlo in via esclusiva a rifondere alla sig.ra ovvero a risarcire Parte_1 da ogni eventuale condanna della stessa per gli eventi di causa, con ogni Controparte_1 conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del presente giudizio. IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
La sig.ra ha introdotto il presente procedimento esponendo che: Parte_1
- in data 28 febbraio 2017, seguendo le indicazioni dello specialista Dott. si CP_3 sottoponeva in un'unica seduta, nello studio dentistico della sito in Genova, via Controparte_1
Cantore 61-67, ad intervento implantologico di inserimento di impianti in zona 14, 16, 36, 37 e 46, con l'ausilio di cone beam eseguito nel 2014;
- nel corso delle procedure di inserimento dell'impianto in zona 36 e nel decorso post-operatorio lamentava dolore, associato a persistenza di anestesia nella zona della bocca, che veniva curato con terapia cortisonica su prescrizione dello specialista della CP_1
- nonostante il persistere della sintomatologia, l'impianto veniva completato nel corso del 2017 (installazione corone metallo ceramica, estrazioni e varie);
- persistendo il dolore, nel settembre 2018 eseguiva presso lo studio del Dott. cone beam, Per_1 che così veniva dallo stesso refertata: “...si evidenzia lieve deformazione del tetto del canale per il NAI da parte dell'apice del 2° elemento implantare, al 3 quadrante”; Per_
- in data 18/12/2018 eseguiva esame elettromiografico presso il Dott. che evidenziava “segni di sofferenza a carico del NAI sin compatibili con un quadro di lesione del nervo alveolare inferiore sinistro di grado moderato”;
pagina 2 di 10 - si rivolgeva, quindi, al Dott. specialista in odontostomatologia, il quale la sottoponeva Tes_1
a prove di sensibilità ed affermava: “… in corrispondenza del labbro inferiore, a sinistra della linea mediana, si segnala una zona di parestesia tattile che si protrae al mento e lungo il margine dell' emimandibola di sinistra, davanti all'angolo mandibolare;
il limite superiore è rappresentato dalla commessura labiale. L'ipo-anestesia si nota anche nella zona interna del labbro dallo stesso lato sui denti e gengive corrispondenti”;
- lo specialista, visionati gli esami eseguiti in precedenza, evidenziava un rapporto di contiguità fra l'estremità apicale dell'impianto più distale inserito in zona 36-37 e redigeva verbale relativo alle valutazioni mediche svolte (doc. 2 atto di citazione);
- successivamente l'attrice, si rivolgeva per visita medico legale al Dott. il quale, Persona_3 presa visione di quanto relazionato dal consulente odontoiatrico Dott. riconosceva, in Tes_1 conseguenza dell'intervento implantologico di inserimento impianti in zona 14,16,36,37 e 46, eseguito nel febbraio 2017, una lesione diretta dell'alveolare inferiore, che comportava anestesia all'emimandibola sinistra, da considerarsi stabilizzata ed irreversibile o reversibile solo parzialmente;
- il Dott. accertava, quindi, postumi a carattere permanente valutabili intorno al 10% (dieci per Per_3 cento) della totale, alla luce delle Linee guida per la Valutazione Medico Legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Ed. Giuffrè – 2016 (pag. 230), un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50%, di giorni 60 (sessanta) ed un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di ulteriori giorni 60 (sessanta) (doc. 2 atto di citazione);
- per il non corretto alloggiamento dell'abutment sull'impianto l'attrice considerava, inoltre, necessario un nuovo intervento per una spesa preventivata di € 2.590,00 (doc. 3 atto di citazione).
Sulla scorta di tali allegazioni la sig.r ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti. Pt_1
La società si è costituita in giudizio contestando integralmente le Controparte_1 argomentazioni e le domande avversarie e chiedendone il rigetto poiché infondate e sfornite di prova.
Parte convenuta ha formulato contestualmente istanza di chiamata in causa del Dott. CP_3 in quanto ritenuto unico responsabile del danno e in ogni caso obbligato a manlevarla in forza di contratto di collaborazione sottoscritto tra la ed il professionista. CP_5
In particolare deduceva che:
- gli unici profili di responsabilità evidenziati da parte attrice afferivano alle condotte professionali tenute dal Dott. il quale non era un dipendente della Struttura, bensì soggetto che CP_3 vi operava in qualità di libero professionista;
- in punto del danno alla persona lamentato dall'attrice, la valutazione medico legale dalla stessa prodotta non poteva avere alcuna valenza probatoria, costituendo essa mera allegazione difensiva di parte;
- il danno non patrimoniale doveva in ogni caso eventualmente essere riconosciuto come unitaria voce risarcitoria, senza duplicazioni, così come affermato dalla giurisprudenza di Cassazione, e comunque al netto della personalizzazione;
- anche il danno patrimoniale doveva essere rigorosamente provato (l'attrice non aveva argomentato la richiesta di risarcimento della somma di € 2.590,00 a titolo di trattamento riabilitativo asseritamente necessario).
Il terzo chiamato Dott. non si costituiva in giudizio e, rilevata la regolarità della CP_3 notifica, veniva dichiarato contumace a verbale del 10/11/2022. Al dott. parte attrice CP_3
pagina 3 di 10 estendeva formalmente la propria richiesta di danno (cfr. 1 memoria ex art. 183 cpc e conclusioni rassegnate).
2. Inquadramento normativo e giurisprudenziale della responsabilità della Struttura sanitaria convenuta e del medico
I fatti di cui è causa (in particolare la condotta foriera di danno: inserimento dell'impianto distale nell'emimandibola di sinistra a seguito del quale si è prodotta una lesione permanente del nervo alveolare inferiore di sinistra, con alterazione della sensibilità delle mucose orali, della cute mentoniera e dei denti contigui alla sede) si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge EL Pt_2
(che ha innovato, come è noto, solo rispetto alla natura della responsabilità del medico, che ha natura extracontrattuale salvi i casi di rapporto direttamente instaurato con il paziente). L'intervento di chirurgia implantare di cui parte attrice si duole è stata infatti materialmente eseguita a febbraio 2017 mentre la legge EL IA è entrata in vigore ad aprile dello stesso anno).
Nei fatti, poco cambia:
il medico dr. risponde, nel caso in esame, pacificamente a titolo di responsabilità contrattuale in CP_3 quanto il paziente a lui si è comunque rivolto in forza di un contratto d'opera professionale direttamente concluso;
la responsabilità della struttura sanitaria va invece sempre inquadrata nella cornice degli artt. 1218 e 1228 c.c. “…in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che la stessa deve adempiere personalmente
(rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.)…”; ancora di recente Cassazione civile sentenza n. 27151 del 22 settembre 2023.
Conseguentemente, dall'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale, discende che il danneggiato deve provare l'esistenza del c.d. contratto di spedalità (o contatto sociale), l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del medico idoneo a provocare il danno lamentato;
spettando invece alla controparte la prova dell'esatto adempimento della prestazione o la mancanza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso (ex pluribus Cass. civ., sez. III, ord. 4424/2021 “in materia di responsabilità sanitaria, è onere del creditore della prestazione sanitaria provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento o l'insorgenza della situazione patologica e la condotta del sanitario;
ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio è, invece, onere della parte debitrice provare la causa imprevedibile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”).
2. Nel merito dell'azione di responsabilità svolta da parte attrice
Al fine di appurare la correttezza degli interventi eseguiti è stata licenziata consulenza medico legale.
Dall'esame della scheda di studio redatta presso è emerso che nel febbraio 2017 Controparte_1 parte attrice veniva sottoposta ad inserimento di n° 5 impianti endossei in sede 14, 16, 34, 36, 46 (nel maggio 2017 veniva poi protesizzato il dente 26, tra il luglio e l'ottobre 2017 venivano protesizzati gli impianti precedentemente inseriti e nel settembre 2017 veniva estratto il dente 15).
pagina 4 di 10 Per quanto concerne le terapie eseguite nel settore inferiore sinistro, oggetto del presente contenzioso, è stato rilevato come in tale sede siano stati inseriti n° 2 impianti in posizione 36 -37.
Il collegio peritale ha appurato, con motivazione logica e persuasiva che deve essere in questa sede richiamata, che la porzione apicale dell'impianto distale ha impattato il nervo alveolare inferiore di sinistra, provocandone una lesione (mentre un corretto inserimento implantare nell'arcata inferiore non deve mai prevedere alcun contatto con il predetto nervo) e che dopo l'inserimento dell'impianto distale inserito nel quadrante 3 (inferiore sx) si è manifestata una alterazione sensitiva dell'emimandibola di sinistra, con zona di anestesia alternata a disestesia dolorosa a carico della mucosa gengivale dell'emimandibola sx, meno accentuata a carico della corrispondente cute della guancia, e con ridotta risposta agli stimoli termici sugli elementi dentali omolaterali dell'arcata inferiore.
La lesione riscontrata a carico del nervo alveolare inferiore di sinistra (con alterazione della sensibilità delle mucose orali, della cute mentoniera e dei denti contigui alla sede di inserzione dell'impianto) è conseguenza di un errore nell'inserimento nell'emimandibola di sinistra dell'impianto distale, conseguente ad errata valutazione della porzione anatomica disponibile per un corretto posizionamento di una fixture implantare (prestazione che non richiedeva la soluzione di problemi di speciale difficoltà).
Il nesso causale tra condotta e danno è dunque provato e parte attrice (che non può neppure subire interventi correttivi in grado di emendare il danno) ha assolto l'onere probatorio a suo carico mentre parte convenuta non è stata in grado di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
La responsabilità dei convenuti va dunque, nei confronti del paziente, affermata in termini solidali in base ai principi di diritto sopra richiamati. Non ha infatti alcun rilievo la circostanza che il medico fosse stato scelto dal paziente in contesto esterno alla casa di cura: l'esecuzione della prestazione attraverso l'organizzazione sanitaria della Casa di Cura e l'inserimento dell'operatore nella azienda e nello svolgimento della attività di impresa della società comportano sempre la responsabilità di quest'ultima a norma dell'art. 1228 c.c..
3. Danni risarcibili in favore di parte attrice
Sul fronte del danno non patrimoniale, il collegio peritale ha ritenuto, sulla base delle risultanze documentali e delle indagini svolte, che, in conseguenza del sinistro, la IG.ra ha subito un Pt_1 periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 30 (trenta) ed ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 30 (trenta), relativo agli accertamenti ed alle visite specialistiche resesi necessarie.
Le lesioni iatrogene derivate dall'evento per cui è causa e precedentemente descritte sono attualmente stabilizzate con postumi a carattere permanente, che trovano adeguata quantificazione nel 6% (sei) per cento della totale.
Nella valutazione dei postumi permanenti il Collegio peritale ha fatto riferimento ai barèmes in uso tra cui “Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e dell'invalidità permanente”
[...]
, alla “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico Controparte_6 permanente” (M. Consigliere-L. Palmieri-G. , alle Linee guida Controparte_7 CP_8 per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico. ( CP_9 CP_10 [...]
Giuffrè 2016, alla Guida alla valutazione medico legale Controparte_11 CP_12
pagina 5 di 10 dell'invalidità permanente ( , nonché ai dettati del Decreto CP_13 Controparte_14 CP_15
Ministeriale (del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro delle Attività Produttive) del 03.07.2003 di approvazione della tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, pubblicato su G.U. n. 211 dell'11.09.03;
Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico (ANDI Pro.O.F.).
Le conclusioni così rassegnate dal ctu possono essere fatte proprie dal giudicante in quanto logiche e persuasive.
Sul piano risarcitorio, trattandosi di responsabilità medica, per la liquidazione del danno non patrimoniale da micropermenti troveranno applicazione le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del Codice della Assicurazioni private.
Si arriva, pertanto, al seguente prospetto di calcolo:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 7.778,28
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60 Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30 Totale danno biologico temporaneo € 1.242,90
TOTALE GENERALE: € 9.021,18
A tale proposito si osserva che il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente e l'incremento per la personalizzazione del danno non sono stati riconosciuti in quanto mai specificamente allegati.
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorre infatti sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la pagina 6 di 10 prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo.
Quanto poi alla personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale (che è destinato a risarcire le conseguenze peculiari che il danneggiato subisce sul piano dinamico relazionale) occorre la precisa dimostrazione di specifiche circostanze di fatto tali da rendere il danno più grave, rispetto a quello subito da soggetti posti nello stesso stato di invalidità dell'attrice, del tutto carenti nel caso in esame (cfr. tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n.
2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444).
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità̀ temporanea dovrà̀ essere inizialmente devalutato a far data dal giorno dell'intervento mentre l'importo per l'invalidità̀ permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità̀ temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
Quanto al danno patrimoniale, parte attrice ha allegato in atti il costo preventivato dalla CP_16 di € 2.590,00 per eseguire un nuovo intervento necessario a fronte del non corretto
[...] alloggiamento dell'abutment sull'impianto (doc. 3 atto di citazione); tuttavia, il ctu, in risposta al quesito n. 13 formulato dal Giudice (“Dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o interventi, precisandone natura e difficoltà, costo e possibilità di gratuito conseguimento ad onere del S.S.N.: in caso affermativo stabilisca la riduzione percentuale del grado di invalidità permanente che presumibilmente ne deriverebbe e l'entità dei postumi non emendabili che residuerebbero”) ha affermato che “I postumi della lesione rilevata al nervo alveolare inferiore di sinistra non sono suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o altri interventi di tipo medico”.
Di talché, si ritiene di non riconoscere la somma richiesta per eseguire un nuovo intervento dentale, in quanto non utile per migliorare i postumi clinici occorsi all'attrice.
3. Sulla domanda svolta da nei confronti del terzo Controparte_1
Si è detto che nei confronti del paziente danneggiato (rapporti esterni) a nulla rileva che la CP_5 opponga di essersi avvalsa, per la prestazione, di medico non operante con vincolo di subordinazione all'interno della struttura.
Nei rapporti interni, al contrario, al fine di accertare se e come la possa “rivalersi” sul medico, CP_5 occorre indagare sulle singole quote di responsabilità e sull'eventuale validità di clausole di manleva inserite nei contratti di collaborazione.
pagina 7 di 10 Parte convenuta in particolare, ha richiamato l'art. 5 del contratto di Controparte_1 collaborazione intercorrente tra il centro dentistico e il Dott. (doc. 2 comparsa di costituzione e CP_3 risposta), in forza del quale “… Il Collaboratore svolgerà tale attività come un libero professionista, sotto la sua piena responsabilità e con espresso esonero del Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, al riguardo. Il Collaboratore sarà pertanto unicamente e direttamente responsabile dei lavori e/o trattamenti eseguiti in favore del paziente nonché degli eventuali danni causati al paziente medesimo in conseguenza dei lavori/trattamenti eseguiti. In tale ipotesi, il
Collaboratore si impegna a manlevare e/o a tenere indenne la struttura di quanto dovrà essere corrisposto al paziente a titolo di risarcimento, restituzione onorari, spese legali e peritali ed, in ogni caso, di qualsivoglia ulteriore spesa debba essere sostenuta in conseguenza degli incongrui trattamenti praticati dal Collaboratore”.
In forza di tale clausola contrattuale parte convenuta pretende, in principalità, di Controparte_1 essere integralmente tenuta indenne rispetto agli obblighi risarcitori posti a suo carico dalla presente pronuncia.
Tuttavia, alla luce della prevalente giurisprudenza di merito (Sent. n. 10876/2019 del 26/11/2019
Tribunale Milano), deve ritenersi che clausole di questo genere siano troppo generiche e non specifichino esattamente cosa il medico debba risarcire, in violazione dell'art. 1346 c.c. e siano oltremodo sproporzionate: in pratica, la clausola trasferisce l'intero rischio finanziario della clinica al medico e non supera la valutazione di meritevolezza prevista dall'art. 1322 c.c.
Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 23/06/2016 n° 12996.
L'azione di manleva (rectius regresso ex art. 2055 c.c.) merita allora, e per altra via, di essere accolta solo e limitatamente alla quota del 50%, in stretta aderenza ai principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità.
A tal proposito si richiama il contenuto di Cassazione civile, III sez., 11 novembre 2019, n. 28987 ribadita anche dalla Suprema Corte di legittimità dopo l'entrata in vigore della legge Pt_3
(Cassazione civile n. 28642/2024).
[...]
La Suprema Corte ha chiarito che l'esclusività della colpa del medico non è sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un'azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessario dimostrare: “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
La mancata prova di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”, “imprevedibile”,
“oggettivamente improbabile” devianza del medico, comporta, secondo la Cassazione, l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e struttura (50%).
Al fine, dunque, di consentire alla struttura sanitaria di agire in rivalsa nella misura del 100% (o comunque superiore al 50% presunto dalla legge), la Corte di Cassazione ha stabilito che, oltre alla colpa esclusiva del medico, occorre dimostrare anche:
• una condotta del medico “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità” pagina 8 di 10 • l'assenza di “trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”
Si tratta di un onere della prova non assolto dalla che non giustifica, quindi, l'azione di CP_1 regresso in misura superiore al 50%.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del presente procedimento (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000, importi medi per ciascuna fase) meritano di essere poste integralmente a carico delle parti convenute in solido per soccombenza. Con distrazione in favore dei legali di parte attrice antistatari.
Identica sorte subiscono le spese di ctu, Dott.ssa e Dott. , come già Persona_4 Persona_5 liquidate con provvedimento del 14 novembre 2023, e di ctp (documentate per € 305,00, cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale) per consulenza specialistica eseguita a cura del Dott. Tes_1 in data 19/07/2023.
Le spese di lite relative all'azione di regresso (da liquidarsi in importo pari alla metà di quelle sopra riconosciute, avuto riguardo al concreto dispendio di energia processuale profuso per coltivare la relativa domanda) meritano di essere poste a carico di parte convenuta contumace dr. . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara la responsabilità del Dott. e di in ordine ai CP_3 Controparte_1 fatti di cui è causa e, per l'effetto, li dichiara tenuti e condanna in solido a corrispondere a parte attrice l'importo di € 9.021,18 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
- Accerta e dichiara che, nei rapporti interni, le quote di responsabilità tra Dott. e di CP_3 sono pari al 50% e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Controparte_1 Controparte_1 ove assolva integralmente l'obbligazione risarcitoria, ad agire in regresso nei confronti del dott. ex art. 2055 coma 2 c.c. nei limiti della quota di responsabilità accertata in capo a CP_3 quest'ultimo (50%);
- Dichiara tenute e condanna le parti convenute Dott. e di in CP_3 Controparte_1 solido a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. 15 % per spese generali, oltre spese per contributo unificato e bollo, con distrazione in favore dell'Avv.to Cesare Calvi ( ) e dell'Avv.to C.F._2
Antonella Farris ( ) antistatari;
pone definitivamente a carico delle parti C.F._3 convenute soccombenti le spese della CTU e di ctp nella misura indicata in parte motiva;
- Dichiara tenuto e condanna il convenuto dott. a rifondere a parte le CP_3 CP_1 spese di lite inerenti la domanda svolta nei suoi diretti confronti, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. 15 % per spese generali pagina 9 di 10 Genova, 03.01.2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 10 di 10