Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12017 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO f -1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno da SEZIONE TERZA CIVILE 1 2 0 17/0 2Composta dagli Il mi Sing. fatto illecito nei confronti di un Comune. R.G.N. 17530/99 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente - Consigliere · Dott. Roberto PREDEN Cron.29627 - Consigliere Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere Rep. 3210 Dott. Alberto TALEVI - Ud. 05/04/02 Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € COPPOLA ORONZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 0.8 AGO 2002 IL CANCELLIERE DUE MACELLI 75, ( NE MA ) presso lo studio dell'avvocato AMILCARE FOSCARINI, che 10 difende unitamente agli avvocati MENOTTI GUGLIELMI e LUCIO CANCELLERIA CAPRIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CARMIANO in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 presso GIAN MARCO GREZ, difeso 2002 dall'avvocato PIETRO QUINTO, giusta delega in atti;
824 1 controricorrente · nonchè
contro
DE TO AN, ON SC, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difesi dall'avvocato MASSIMO CONGEDO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 121/99 della Corte d'Appello di LECCE, SEZIONE 2^ CIVILE emessa il 19/2/1999 depositata il 08/04/99; rg.346/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato LUCIO CAPRIOLI;
udito l'Avvocato PIETRO QUINTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Lo svolgimento del processo viene così esposto nell'impugnata sentenza: "Il dott RO LA, dopo essere stato autorizzato dal prefetto di Lecce ad installare nel territorio del comune di Carmiano un deposito di carburanti agricoli, presentò il 24 febbraio 1976 al sindaco del predetto comune istanza diretta ad ottenere il rilascio della licenza edilizia per la costruzione del deposito e della abitazione del custode, ma il progetto, che aveva ottenuto il parere favorevole dell'ufficio urbanistico regionale e della commissione edilizia comunale, non fu approvato dal consiglio comunale, la cui deliberazione, impugnata davanti al TAR, fu, poi, annullata, insieme con il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio della licenza edilizia, con sentenza del 28 febbraio 1989. Facendo riferimento a tali circostanze, il LA, deducendo di aver subito gravissimi danni sia per le ingenti spese sostenute per la progettazione dell'impianto di deposito e per l'espletamento delle pratiche dirette ad ottenere il rilascio delle necessarie autorizzazioni, sia per il mancato esercizio dell'attività di commercializzazione del gasolio e, quindi, per la mancata percezione degli utili, convenne in giudizio nel gennaio 1990, davanti al tribunale di Lecce, il comune di Carmiano, chiedendo il risarcimento dei danni che indicò nella somma di lire 502.000.000. Con lo stesso atto introduttivo il LA convenne in giudizio, al fine di ottenere la condanna al risarcimento degli indicati danni in solido con il comune, VA De TO e AN ON, deducendo che costoro, quali componenti del consiglio comunale, avevano indotto l'organo collegiale ad emettere la deliberazione con cui non era stato,approvato il progetto per l'installazione del deposito di carburanti. Precisò l'attore, in proposito, che il De TO e il ON come era stato messo in evidenza nella decisione del TAR avevano agito per motivi strettamente 3 personali, in quanto essi, rispettivamente presidente e socio di una cooperativa agricola, cui pure era stata rilasciata l'autorizzazione per l'attività di deposito di carburanti agricoli nel territorio del comune di Carmiano, avevano interesse ad impedire l'esercizio della concorrente attività da parte del deducente. I convenuti, costituitisi nel giudizio, si opposero alla domanda, eccependone, innanzitutto, l'improponibilità per la insussistenza di una pretesa azionabile davanti al giudice ordinario. Con sentenza del 15 aprile 1996 l'adito tribunale, rilevato che la posizione soggettiva dell'attore non era configurabile in termini di diritto soggettivo, concluse per l'improponibilità della domanda. Ha proposto appello il LA. Gli appellati hanno resistito al gravame”. Con sentenza 19.2 - 8.4.99 la Corte di Appello di Lecce così provvedeva: "La corte, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da RO LA, che condanna al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del giudizio di impugnazione, liquidandole in lire 11.100.000 (ivi comprese lire 900.000 per diritti e lire 10.000.000 per onorario) in favore del comune di Carmiano e nello stesso importo in favore di VA De TO e AN ON". Nella motivazione detta Corte esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. “L'appellante ha dedotto che il tribunale aveva omesso di tenere conto della illegittimità dichiarata dal TAR della delibera del consiglio comunale de14 agosto 1976, rilevando che proprio il fatto della partecipazione alla seduta del consiglio da parte dei due consiglieri De TO e ON i quali avevano interessi propri in ordine all'oggetto dell'argomento da deliberare costituendo un comportamento illecito, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a superare la pregiudiziale e ad orientarlo verso una diversa conclusione, nel senso, cioè, dell'accoglimento della domanda Il motivo è infondato E' appena il caso di osservare che la condizione dei due consiglieri, quali soggetti aventi un interesse proprio e personale, ha avuto rilevanza come motivo di illegittimità della delibera del consiglio comunale, con cui fu negata l'approvazione del progetto presentato dal LA: e con riferimento al momento dell'iter amministrativo, contrassegnato dall'intervento del consiglio comunale ai fini della approvazione o meno del progetto, la posizione soggettiva dell'appellante era ben lontana dall'assumere la consistenza del diritto soggettivo. A nulla rileva, pertanto, il riferimento al comportamento dei due consiglieri De TO e ON, ché l'appellante ha qualificato in termini di illecito per fondarvi la pretesa di risarcimento di danni, a fronte ripetesi della insussistenza di un diritto soggettivo del LA nella fase riguardante l'approvazione o meno del progetto da parte del consiglio comunale. Quanto, poi, ai rilievi concernenti la statuizione delle spese contenuta nella sentenza impugnata, la condanna disposta dal tribunale è ampiamente giustificata dalla soccombenza”. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione RO LA con un unico articolato motivo. Ha resistito con controricorso il comune di Carmiano. Hanno resistito con controricorso anche ON AN e De TO VA. Il LA ed il comune hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente LA denuncia "Violazione ed errata applicazione del disposto dell'art. 2043 cod. civ., con lesione di interesse giuridicamente rilevante. Omesso esame e omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Violazione dell'art. 112 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. La soluzione esposta dalla Corte non soddisfa le ragioni di diritto dell'interessato perché non tiene conto della illegittimità della delibera del consiglio comunale 4.8.76 che rigettò l'istanza di rilascio della licenza richiesta, proprio perché avevano partecipato alla relativa adunanza esprimendo anche il voto due consiglieri, nonostante la loro clamorosa incompatibilità derivante dal fatto che gli stessi erano rispettivamente presidente e socio di una locale cooperativa che aspirava ad ottenere identica licenza di costruzione di un deposito di carburanti (a seguito del rigetto della istanza del LA la Cooperativa ottenne la licenza, edificò il deposito e svolse la lucrosa attività commerciale con notevoli introiti). Si è in presenza di un illecito anche penale. Va applicata la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili 22.7.1999 n. 500. Dato per certo l'evento dannoso, la cui esistenza non è contestata, l'esistenza del nesso causale è evidente. Il provvedimento richiesto dal LA era addirittura un atto pressoché dovuto. L'esistenza dell'elemento psicologico si coglie agevolmente, ed è sicuramente dolo da parte del De TO e del ON o quanto meno colpa da parte degli altri consiglieri. Occorre anzitutto rilevare che non si è di fronte ad una questione di giurisdizione. Va peraltro ricordato a tal proposito che, come questa Corte ha più volte osservato, (cfr. tra le altre Cass. SEZ. U. n.11575 del 17/11/1998) “La domanda di risarcimento danni proposta da un privato nei confronti della P.A., ancorche' implichi questioni sull'esercizio di poteri autoritativi, se non attribuita alla giurisdizione esclusiva di un giudice speciale, appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, al quale spetta stabilire sia se il diritto esiste ed e' configurabile in concreto, sia se la situazione giuridica soggettiva che l' attore assume lesa sia tale da determinare l' insorgere di un' obbligazione risarcitoria a carico dell' autore del comportamento illegittimo, mentre la questione della natura giuridica della situazione soggettiva, onde stabilire se sussista il diritto al risarcimento del pregiudizio subito, attiene al merito e non alla giurisdizione” (cfr. tra le altre anche Cass. SEZ. U. n. 500 del 22/07/1999; Cass. SEZ. U. n. 12201 del 2/12/1998; Cass. SEZ. U. n. 5144 del 22/05/1998). Il motivo è (nella sua parte essenziale) fondato. Con sentenza SEZ. U. n. 500 del 22/07/1999 questa Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: -A) "La normativa sulla responsabilita' aquiliana ex art. 2043 cod. civ. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato "non iure", il danno, cioe', inferto in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Peraltro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dall'art. 2043 cod. civ., non e' possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensita', l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione. Ne consegue che anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, puo' essere fonte di responsabilita' aquiliana, e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell'attivita' illegittima della P.A., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo". - B) "Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, in un giudizio pendente alla data del 30 giugno 1998, una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) dovrà, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) dovra', inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilita' della P.A. tale imputazione non potra' avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimita' del provvedimento amministrativo in relazione al cui accertamento, peraltro, non e' ravvisabile la - necessaria pregiudizialita' del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilita' della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. allaciv., ordineinrichiedendo, invece, una piu' penetrante indagine - valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale 8 della responsabilita' aquiliana. La sussistenza di tale elemento sara' riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato, e sara' configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialita', correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalita' amministrativa". La sentenza impugnata deve ritenersi errata in diritto in quanto non ha applicato i principi di diritto ora esposti. Essa va pertanto cassata e la causa va rimessa ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Le ulteriori questioni prospettate dalle parti debbono ritenersi assorbite e potranno (ove processualmente possibile) essere riproposte innanzi a detta Corte. Al Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Così deciso a Roma il 5.4.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Allur Then мн I DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 103T129,11 4567 Sepp Depositata in Cancelleria 08 AGO. 2002 TOT. 160,10 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA HONE oggi, Umberto Cider AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 COR A Registrato in day2.7. SEI.2002 Serie 4. S S al n. 410568 vercato € 160,10 A C (euro.....CENTOSESSANTA/10 p. Il Dirigefte Arca Servizi (Dott.ssa Mara Grazia DI FILIPPO) T N R E Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari 2 0 0 Dr. M. RACCICHINI) E T S 7 2 OMA