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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2140 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 R.G. promossa da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO FERRARIO;
T_ P.IVA_1
attore contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. LUCA PEREGO;
CP_1 P.IVA_2
convenuto che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE in via preliminare, accertata e dichiarata l'incompentenza all'origine del Tribunale di Lecco, stante la clausola compromissoria per l'arbitrato rituale inserita nella commessa-contratto all'origine dei rapporti obbligatori sottesi alle ingiunte fatture, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché emesso da Tribunale incompetente a decidere in luogo dell'arbitrato rituale;
Nel merito, accertati e dichiarati:
- la non debenza del prezzo della fattura n. 200003957 del 29.12.2020 perché la merce ivi CP_1
decritta mai venne consegnata ad e la non debenza della somma complessiva di euro 1.610,40= T_ della fattura n. 190002714 del 31.07.2019 perché l'importo non venne pattuito fra le parti;
CP_1
pagina 1 di 19 - l'inesigibilità degli importi di cui alle fatture ingiunte per il grave inadempimento di CP_1 consistito nella mancata consegna ad di prodotti muniti di “dichiarazione di prestazione” di cui T_
al D.lgs. 196/2017 e di marcatura CE, o comunque delle certificazioni delle caratteristiche tecniche dei prodotti, con conseguente giuridica inutilizzabilità dei medesimi quindi loro inidoneità all'uso, ridurre il prezzo di vendita esposto in fattura in ragione del 75% di quello indicato, in applicazione dell'art. 1492 c.c., quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo siccome fondato su somme non dovute.
In via riconvenzionale, accertato e dichiarato altresì il danno subito da per l'inidoneità ed T_
inutilizzabilità dei prodotti venduti, che consiste nella necessità di sostituire i prodotti venduti con altri idonei, quindi costi di sostituzione, maggior prezzo delle nuove forniture e eventuali pregiudizi dei committenti, condannare al suo integrale risarcimento ad sinora quantificabile in CP_1 T_
euro 43.803,00= oltre i.v.a. o, in subordine, con valutazione equitativa, salvi ed applicati gli effetti della compensazione;
inoltre, stante la riduzione del prezzo delle forniture, condannare CP_1
alla restituzione delle eccedenze degli acconti versati da T_
CONVENUTO
In via principale e nel merito: per tutte le ragioni cui in narrativa, rigettare l'opposizione così come proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 623/2021 D.I. a carico di in ogni caso condannando controparte al pagamento Parte_1
della somma ingiunta o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo.
Ancora nel merito e sulla domanda riconvenzionale: rigettare le domande tutte formulate dall'attrice opponente nei confronti di in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi cui in CP_1
narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria: si chiede di ammettere interrogatorio formale nonché prova per testi sulle seguenti capitolate circostanze di fatto, qualora non ritenute pacifiche e/o già provate documentalmente:
1. Vero che in data 07.12.2020, presso la sede di in Novedrate, Via della Risera n. 9, un T_
incaricato alla ricezione di firmava il d.d.t. 7625 del 07.12.2020 prendendo in carico la T_
merce ivi elencata.;
2. Vero o non vero che era uso tra le parti in causa che il fornitore addebitasse al cliente CP_1
i costi relativi al trasporto e all'imballaggio; T_
3. Vero o non vero che e si erano accordate sull'addebito a carico di quest'ultima CP_1 T_
dei costi di trasporto e imballaggio della merce di cui alla fattura n. 2714 del 31.07.2019;
pagina 2 di 19
4. Vero o non vero che il contenuto delle D.o.P. prodotte quali docc. N. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 veniva redatto secondo il modello allegato al regolamento europeo n. 574/2014, qui prodotto come doc. 14 e che si rammostra al teste;
5. Vero che le porte da interno definite “Bat. Bia”, così come le componenti accessorie, consegnate da ad in data 22.07.2019, 25.07.2019, 09.09.2020, 21.09.2020, CP_1 T_
28.10.2020, 26.1.202007.12.2020 e 16.02.2021 (come da prospetto prodotto come doc. 21 e che si rammostra al teste), ricadono nell'ambito di applicazione della normativa EN 14351-2.
Si indicano a testi:
− Sig. c/o sede Tes_1 CP_1
− Sig. c/o sede Testimone_2 CP_1
− Ing. c/o sede Tesio S.r.l., Via Rivarolo, Mappano (TO). Testimone_3
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati.
In considerazione del fatto che il documento 4) è costituito da un d.d.t. riportante il timbro della società opponente che potrà essere meglio analizzato e visionato dall'odierno Giudicante nel suo formato originale, si chiede sin da ora di essere autorizzati a procedere con separata produzione materiale in Cancelleria dello stesso mediante deposito fisico dell'originale del documento richiamato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Su ricorso della società TIMAK S.R.L., il Tribunale di
Lecco, con decreto ingiuntivo n. 623/2021 D.I. del 30.7.2021, ha ingiunto alla società
i pagare alla ricorrente la complessiva somma di € 48.118,10, quale saldo Parte_1
delle fatture n. 2714 del 31.07.2019, n. 2566 del 30.09.2020, n. 2567 del 30.09.2020, n.
2568 del 30.09.2020, n. 2950 del 31.10.2020, n. 3386 del 30.11.2020, n. 3387 del
30.11.2020, n. 3388 del 30.11.2020, n. 3389 del 30.11.2020, n. 3956 del 29.12.2020, n.
3957 del 29.12.2020 e n. 495 del 27.02.2021, emesse a seguito della fornitura di porte e relativi componenti di posa in opera.
L'intimato ha proposto opposizione, contestando la mancata consegna della merce oggetto della fattura n. 3957/2020, la non debenza delle spese di trasporto e di imballo indicate nella fattura n. 2714/2019 poiché mai concordate, e l'inesigibilità del credito relativo a tutte le forniture, avendo la venditrice omesso di consegnare le dichiarazioni di pagina 3 di 19 prestazione e le marcature CE, previste dal D. Lgs. 106/2017, che ha recepito il reg.
(CE) 305 del 9.3.2011.
L'odierna attrice ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno causato dall'inadempimento dell'opposta, per avere essa consegnato porte inutilizzabili e, in quanto tali, non pagate dalla propria committente.
Eccepita l'incompetenza del giudice adito, per violazione della clausola compromissoria, ha infine chiesto la revoca del decreto opposto, previa dichiarazione di non debenza delle somme ingiunte, e la condanna della controparte al risarcimento del danno, “nella misura di giustizia o, in subordine, con valutazione equitativa”.
TIMAK S.R.L., costituitasi in giudizio, ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto emesso a proprio favore, quanto meno per l'importo non contestato, e, rilevata la competenza di questo Tribunale, non essendo stata sottoscritta la clausola compromissoria invocata da controparte, ha altresì chiesto il rigetto delle domande avversarie, con conferma del provvedimento opposto.
La società convenuta, in particolare, ha contestato la fondatezza di tutte le argomentazioni svolte da ribadendo, in particolare, con riguardo alla fattura n. T_
3957 del 29.12.2020, di avere consegnato la merce in data 7.12.2020, come comprovato dal DDT n. 7625/2020, sul quale è riportata non solo la firma dell'addetto alla ricezione di ma anche il timbro di controparte, “il quale non è stato né contestato né T_
disconosciuto” (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione), e, con riguardo alle spese di trasporto e imballaggio di cui alla fattura n. 2714/2019, di non avere raggiunto con l'attrice alcun patto contrario, essendo “pacifica prassi tra le parti che il fornitore addebitasse al cliente i costi relativi” (cfr. pag. 4, comparsa di CP_1 T_
costituzione).
La società opposta, in ordine all'asserita mancata consegna delle dichiarazioni di prestazione (D.o.P.) e delle marcature CE, ha rilevato l'intempestività della contestazione, essendo stata sollevata dall'attrice, per la prima volta, solamente nel presente giudizio e, dunque, in violazione dei termini per l'azione di garanzia di cui pagina 4 di 19 all'art. 1495 c.c. Inoltre, premessa la distinzione tra porte da esterno (“Lion” e “multiuso
Endoor”) e porte da interno ( “Bat.Bia”), ha precisato che solo rispetto alle prime trova applicazione la direttiva europea invocata da controparte, tant'è che, unitamente alla merce fornita, erano state consegnate dalla venditrice le “apposite certificazioni” e le
“relative dichiarazioni di prestazione (D.o.P.)” (cfr. pag. 5, comparsa di costituzione); per le porte da interno, invece, non sussisterebbe tale obbligo, “non essendo ancora stata armonizzata a livello europeo” la normativa EN 14351-2 approvata dal Comité
Européen de Normalisation – CEN, entrata in vigore il 29.11.2018, (a causa della mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) (ivi, pag. 6).
Rilevato che non ha mai restituito, né offerto di restituire, le porte ritenute Parte_1
inutilizzabili, l'opposta ha infine chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Dichiarate inammissibili o comunque rigettate le istanze ex art. 648, 186 ter e 186 bis
c.p.c., svolte dalla convenuta opposta, la causa è stata istruita con l'espletamento di una
CTU, volta ad accertare la conformità delle D.o.P. e delle marcature CE rispetto alla normativa comunitaria, con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice, nonché con l'audizione dei testi indicati dalle parti, sui capitoli ammessi.
Alcuni dei capitoli di parte convenuta non sono stati ammessi in quanto, in parte superflui (capitoli 4, 5 e 6, reiterati in sede di precisazione delle conclusioni e riclassificati come nn. 1, 2 e 3) e in parte implicanti valutazioni non demandabili al teste
(capitoli 10 e 11, indicati in sede di pc come capitoli nn. 4 e 5). In particolare, con riguardo al capitolo 4, il fatto dedotto risultava già provato dalla documentazione in atti;
in merito ai capitoli 5 e 6, relativi alle spese di trasporto e imballaggio, devono ritenersi superflui, visto il disposto dell'art. 1510 c.c., che prevede l'onere della prova a carico dell'acquirente, il quale, tuttavia, non ha chiesto prove orali sul punto;
da ultimo, in riferimento ai capitoli 10 e 11, si ribadisce come gli stessi siano valutativi, riguardando circostanze poi rimesse alla valutazione del CTU.
pagina 5 di 19
2. Infondatezza dell'eccezione di arbitrato. L'eccezione sollevata dall'odierna attrice nel proprio atto introduttivo e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni deve essere rigettata, dato che gli ordini effettuati da contenenti la clausola su Parte_1
cui si fonda l'exceptio compromissi (prodotti sub docc. 1.1-1.9, del fascicolo attoreo, con il nome “commessa”), non sono stati sottoscritti dalla società venditrice, cosicché non può ritenersi che sia intercorso alcun negozio tra le parti, avente tale contenuto.
3. Accertamento della consegna della merce oggetto della fattura n. 3957/2020. Con
l'odierna opposizione, contesta alla venditrice di non averle mai Parte_1
consegnato la merce portata dalla fattura n. 3957/2020, rendendosi in tal modo inadempiente alle obbligazioni assunte.
L'attrice, a sostegno, rileva che TIMAK S.R.L. non ha dato prova della consegna, non potendosi considerare idoneo a tal fine il DDT n. 200007625 del 7.12.2020, prodotto sub doc. 3 nel fascicolo monitorio, in quanto da essa “interamente disconosciuto” (cfr. pag.
2, atto di citazione), anche nella parte in cui vi è apposto un timbro recante la dicitura
“PER RICEVUTA MERCE CON RISERVA DI VERIFICA”.
In tema di disconoscimento ex artt. 214 e ss. c.p.c., la Corte di Cassazione ha precisato che “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (cfr. Cass. Civ., sez. V, n. 7240 del 14.3.2019; conf. Cass. civ., sez. I, n. 3620 del 16.2.2010).
Nel caso che ci occupa, la società attrice ha disconosciuto, in modo del tutto generico,
“l'intero documento”, senza indicare in modo analitico i soggetti che, all'epoca dei fatti, avevano il potere di firmare per suo conto, all'atto di ricezione della merce, i documenti pagina 6 di 19 di trasporto;
per tale ragione deve ritenersi che il disconoscimento non sia stato validamente effettuato.
Occorre in ogni caso considerare che l'attrice, con le proprie difese, ha implicitamente riconosciuto il DDT 7625/2020. Infatti, all'udienza del 14.9.2022, in occasione della consegna degli originali delle D.o.P. e delle etichette da parte di TIMAK S.R.L. (già allegati in copia alla comparsa di costituzione), e in tutte le successive difese,
[...]
non ha mai preso posizione sul fatto che tra tali documenti fossero ricompresi T_
anche quelli riferibili alla fattura n. 3957/2020. E, anzi, nella relazione redata dall'Arch.
(cfr. doc. 13, fascicolo attoreo), consulente incaricato Persona_1
dall'attrice, si legge che l'indagine demandata da quest'ultima circa la conformità delle
D.o.P. e delle certificazioni CE alla normativa comunitaria, è espressamente estesa anche a quelle relative alle porte da esterno (“lion” e “multiuso indoor”) asseritamente non consegnate (ivi, pag. 1: “Sono allegati al quesito i documenti prodotti in causa dalla società mantenendo ai documenti la medesima numerazione apposta d CP_1
quest'ultima: […] Doc. 16_ copia D.o.P. e, in originale, relative etichette con marcatura CE relative alla fattura n. 3957-2019_ d.d.t. 6625”).
Nessuna contestazione è stata mossa dall'attrice neppure in merito alle D.o.P. e alle marcature CE successivamente prodotte in giudizio da TIMAK S.R.L., a seguito dei rilievi attorei e della consulenza del CTU, dott. , nonostante Persona_2
ricomprendano anch'essi – come dedotto dall'attrice e non messo in discussione dalla convenuta – quelli relativi alla merce di cui al D.D.T. 7625/2020.
A quanto precede, si aggiunga che, come documentato da TIMAK S.R.L., successivamente alla consegna del 7.12.2020 è intercorso un carteggio tra le parti, dal quale si evince che parte della merce era stata consegnata con il DDT 7625/2020 (cfr. doc. 5, e-mail proveniente da “ del 12.12.2020, fascicolo convenuta, Email_1
nella quale si legge: “risultano consegnato 4 bancali di ante per porte interne ma non ce nessun telaio e nessun coprifilo”). Tale corrispondenza non è stata oggetto di contestazione da parte di la quale, anzi, ha riconosciuto la paternità della Parte_1
pagina 7 di 19 missiva (cfr. pag. 4, moria del 4.11.2022: “La prima e-mail (in ordine cornologico) proviene da ed è datata sabato 12.12.2020 (quindi qualche giorno dopo la data T_
portata dal disconosciuto DDT)”), ed ha precisato che, come scritto dal proprio dipendente, geom. – autore materiale dell'e-mail – erano stati consegnati solo 4 CP_2
bancali di ante per porte interne. In effetti, come risulta dal DDT in parola, i bancali avrebbero dovuto essere 12; tuttavia, occorre considerare che solo parte della merce indicata riguardava porte interne (ovvero quelle a cui il geom. fa riferimento CP_2
nell'e-mail del 12.12.2020), mentre la restante parte riguardava porte da esterno
(“Lion”).
Quanto precede trova conferma anche nelle dichiarazioni del teste di parte convenuta,
, il quale, sentito all'udienza del 3.2.2023, ha riferito di essersi Tes_1
personalmente occupato della consegna delle porte interne indicate nel DDT del
7.12.2020 e che, qualche giorno dopo la consegna del 7.12.2020 gli era stata chiesta via e-mail “la merce mancante rappresentata da coprifili, che” hanno “provveduto prontamente ad integrare”.
Facendo applicazioni dei principi sopra richiamati e ritenuto che la condotta, processuale ed extraprocessuale, tenuta da configuri un riconoscimento implicito del Parte_1
D.D.T. 7625/2020, incompatibile con l'esercizio del disconoscimento operato in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 22460 del 27.9.2017), deve dirsi accertata la consegna della merce di cui alla fattura n. 3957/2020 alla società Parte_1
A confutazione di quanto sostenuto da TIMAK, non rilevano le comunicazioni prodotte dall'attrice ai documenti nn. 2, 4, 5, poiché di provenienza dalla stessa attrice, successivi alle e-mail sopra richiamate e, in ogni caso, contraddette dal successivo contegno processuale.
Da ultimo, con specifico riguardo alle pec prodotte sub docc. 3, 5 e 6, l'attrice non ha contestato la mancata consegna della merce in parola, limitandosi a rilevare che le scadenze indicate da controparte non trovavano una corrispondenza con la situazione reale;
inoltre, non si riviene tra gli atti di causa il documento n. 3.
pagina 8 di 19
4. Non debenza delle spese di trasporto e di imballo indicate nella fattura n.
2714/2019. Come rideterminato dall'odierna convenuta opposta (cfr. doc. 21, fascicolo
TIMAK S.R.L.), il debito residuo relativo alla fattura n. 2714/2019, riguarda unicamente il prezzo di “alcuni componenti e accessori” (cfr. pag. 6, comparsa conclusionale
TIMAK S.R.L.) per € 530,71 e le spese di trasporto e imballaggio, per € 1.610,40.
Non risulta che l'odierna opponente abbia contestato i conteggi forniti dalla creditrice con la memoria depositata il 10.5.2022, così come non risulta che abbia Parte_1
provato il pagamento della somma di € 530,71, per componenti e accessori, essendosi limitata a rilevare la non debenza delle spese di trasporto e imballaggio, perché mai pattuite.
L'art. 1510 c.c. presuppone che le spese di trasporto (n.d.r. lato sensu comprensive di quelle di imballaggio), laddove le parti concordino che la merce debba essere trasportata da un luogo all'altro, siano a carico del compratore.
Nel caso che ci occupa, l'opponente non ha fornito la prova di un patto diverso, cosicché deve trovare applicazione la presunzione prevista dal codice civile.
Per tale ragione, in assenza di contestazioni circa la debenza del debito relativo a
“componenti e accessori” e in mancanza di prova di un patto contrario tra le parti sulle spese di trasporto, il credito vantato da TIMAK S.R.L. deve ritenersi accertato con la conseguente condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di € 2.141,11.
5. Sull'utilizzabilità delle porte fornite da TIMAK S.R.L. e debenza del credito.
Con la propria opposizione, ha contestato a TIMAK S.R.L. di non averle Parte_1
fornito, unitamente alla merce oggetto delle fatture azionate, le dichiarazioni di prestazione e le marcature CE, previste dal D. Lgs. 106/2017 (che ha recepito il Reg.
(UE) 305/2011), necessari ai fini dell'impiego e dell'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione.
5.1. Normativa comunitaria. Al fine dell'accertamento dell'inadempimento lamentato dall'attrice, occorre preliminarmente ripercorrere la normativa applicabile.
pagina 9 di 19 Il Regolamento europeo n. 305/2011 ha fissato le condizioni armonizzate per la commercializzazione di prodotti da costruzione, tra i quali rientrano anche le porte oggetto del presente giudizio (v. Reg. (UE) 305/2011, Tabella 1 – Aree di prodotto, dell'All. IV “Aree di prodotto e requisiti degli organismi di valutazione tecnica”, che prevede al “Codice dell'area” n. 2 “porte, finestre, chiusure oscuranti, cancelli e prodotti correlati”).
L'art. 4, prevede, in particolare, che il fabbricante rediga una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato, quando lo stesso “rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione”.
L'art. 8 dispone che la marcatura CE, alla quale si applicano “i principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008” (intitolato “Principi generali della marcatura CE”), è apposta “solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6”.
Il successivo art. 11, inoltre, prevede, tra gli obblighi dei fabbricanti, quello di redigere
“una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9”.
Nel preambolo del Regolamento, al punto 18, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno tuttavia chiarito che “il comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti come organismi competenti per adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, firmati il 28 marzo
2003. I fabbricanti dovrebbero utilizzare tali norme armonizzate quando i riferimenti a queste ultime sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in conformità dei criteri di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme in materia di servizi della società dell'informazione”.
pagina 10 di 19 Sulla base di tali disposizioni, discende che il fabbricante che intenda immettere sul mercato un prodotto da costruzione è tenuto al rilascio della dichiarazione di prestazione
(c.d. D.o.P) e alla conseguente marcatura CE, solamente nel caso in cui il prodotto rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Le caratteristiche prestazionali dei prodotti oggetto del presente giudizio sono previste e disciplinate da due differenti norme armonizzate: la UNI-EN 14351-1 relativa alle porte da esterno e la UNI-EN 14351-2 relativa alle porte da interno.
Nonostante siano entrate a far parte del corpo normativo nazionale, rispettivamente il
21.10.2016 e il 29.11.2018, solo la prima è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Ne consegue che solo il produttore di porte da esterno, allo stato, è obbligato a rilasciare, in occasione della loro immissione sul mercato, le dichiarazioni di prestazione e le marcature CE ai fini della loro utilizzabilità.
Conclusione condivisa anche dalla Segreteria Tecnica dell'UNI/CT 033 “cui fa riferimento il GL12 «finestre, porte…»” (cfr. pag. 5, CTU del 10.5.2023), che – interpellata dal CTU, Ing. – ha così dichiarato: “sentito il Coordinatore dell'OT Per_2
UNI competente, le comunico che in effetti il problema della mancata pubblicazione delle norme in Gazzetta ufficiale non determina l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della marcatura CE delle porte interne. La UNI EN 14351-2 rimane tuttora solo un riferimento volontario, ma non cogente” (ibid.).
5.2. Valutazione della conformità delle D.o.P. delle marcature CE relative alle porte da esterno. Entrambe le parti riconoscono che la merce identificata con i nomi “lion” e
“multiuso Endoor metallica” sono porte destinate all'uso esterno e che, come tali devono essere dotate di D.o.P. e di marcature CE. Il contrasto riguarda unicamente la correttezza e la conformità alla normativa europea della documentazione fornita da
TIMAK S.R.L.
pagina 11 di 19 Occorre innanzitutto rilevare che nel corso del giudizio, la società convenuta ha prodotto diverse versioni delle dichiarazioni di prestazione e delle marcature CE, tutte sottoposte al vaglio del CTU, Ing. . Persona_2
Il Consulente, analizzate le prime D.o.P. e le prime marcature CE prodotte in originale dalla convenuta all'udienza del 14.9.2022, con elaborato del 10.5.2023, ha ritenuto che le stesse non corrispondessero alle prescrizioni di legge, non contenendo tutte le informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 305/2011.
A seguito del deposito, alla successiva udienza del 14.6.2023, di nuova documentazione redatta dal produttore Tesio s.r.l., secondo le indicazioni della CTU (vista la possibilità, prevista dall'art. 59 del Reg. (UE), 305/2011 di correzione, da parte del fabbricante che abbia correttamente eseguito le prove tecniche prescritte dallo stesso regolamento, gli errori formali di redazione delle marcature), l'Ing. – chiamato ad effettuare Per_2
ulteriori verifiche – con relazione dell'11.12.2023, ha rilevato che “l'unica difformità”, relativa alle D.o.P. e alle etichette CE, “è la data, che risulta successiva alla fornitura delle porte e, in effetti, la data di tutte le 11 DoP è il 25/05/2023 […] Il punto di contrasto è che una marcatura CE non può recare un anno antecedente a quello della corrispondente DoP proprio perché la marcatura CE è un'autocertificazione con la quale il fabbricante dichiara di aver ottemperato a tutti gli obblighi (e quindi anche alle prove di laboratorio) previste dall'AVCP di pertinenza” (cfr. pag. 5, CTU dell'11.12.2023).
Il CTU ha, infatti, chiarito che “l'iter per marcare CE un prodotto soggetto al
Regolamento CPR prevede per il fabbricante i seguenti obblighi: 1) adottare un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP); 2) redigere una DoP che, tra le varie informazioni, contenga l'AVCP adottato;
3) apporre la marcatura CE sul prodotto. […] Ne consegue che il fabbricante consegna al laboratorio i campioni da provare (nel caso in esame le porte) e, se le prove e le verifiche previsti dalla Norma Parte UNI EN 14351-1 vengono superate, il fabbricante redige la che deve contenere
pagina 12 di 19 tutte le informazioni previste dall'art. 6 del Regolamento CPR. Da ultimo il fabbricante appone la marcatura CE” (cfr. pagg. 2 e 3, CTU).
Considerato che 50 delle etichette prodotte in quella sede recavano l'anno 2019 e 56
l'anno 2020 e che agli atti risultavano rapporti di prova rilasciati dal laboratorio CSI risalenti al 2009 e 2010, il CTU ha concluso prevedendo la possibilità di una sanatoria delle dichiarazioni di prestazione (con modifica della data ivi indicata), a condizione
“che le prove di laboratorio siano state realmente effettuate e superate prima dell'immissione del prodotto sul mercato” (ivi pag. 6).
In data 29.2.2024, parte convenuta ha depositato telematicamente copia delle D.o.P., rilasciate dalla società Tesio s.r.l., recanti la data del 4.1.2016, dunque antecedente alla vendita della merce all'odierna opponente.
Chiesta ulteriore integrazione di CTU, l'Ing. , con elaborato del 15.4.2024, Per_2
analizzata l'ulteriore documentazione prodotta, ha accertato che “le DoP sono successive alle prove di laboratorio e antecedenti alle etichette (marcature CE); queste ultime antecedenti alla vendita (messa sul mercato) delle porte ad ”, rispettando, in T_
tal modo, l'iter previsto dalla normativa comunitaria.
Il CTU ha tuttavia rilevato che “le prove richiamate nei rapporti” di prova del laboratorio CSI, datati 2009 e 2010, “sono state effettuate con riferimento a norme antecedenti alla UNI EN 14351-1, che risulta essere norma armonizzata e che, come indicato nella relazione del CTU del 17/04/2023 (pag. 5), il Regolamento CPR precisa
«i fabbricanti dovrebbero utilizzare tali norme armonizzate quanto i riferimenti a queste ultime sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea». La pubblicazione è avvenuta per la UNI EN 14351-1; non ovviamente per le norme richiamate nei rapporti di prova che erano antecedenti alla pubblicazione del
Regolamento CPR” (cfr. pag. 3, CTU del 15.4.2024).
Discussa la questione alla successiva udienza del 29.5.2024, a fronte della contestazione dell'attrice secondo cui “dalla CTU emerge la falsità ideologica delle DOP e della marcatura”, TIMAK S.R.L. si è limitata a replicare che le prove, essendo effettuate pagina 13 di 19 subito dopo la produzione del prodotto, “è naturale che se non venduto immediatamente non possano essere in linea con normative sopraggiunte”.
Tenuto, pertanto, conto degli accertamenti condotti in sede peritale, delle conclusioni a cui è giunto il CTU e delle deduzioni di parte convenuta che, alla suddetta udienza, ha confermato che le verifiche effettuate sulle porte erano state eseguite in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma armonizzata, non si può che concludere per la non conformità di tali prodotti al Regolamento (UE) n. 305/2011: l'assenza (pur a fronte dell'espressa indicazione – come correttamente rilevato dall'Ing. – nel Preambolo Per_2
del citato regolamento, al punto 18, che “i fabbricanti dovrebbero utilizzare tali norme armonizzate quando i riferimenti a queste ultime sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea”) di idonee verifiche, condotte successivamente all'entrata in vigore della norma armonizzata e nel rispetto di questa, comporta infatti che le D.o.P.
e le marcature CE non sono state validamente rilasciate dal fabbricante Tesio s.r.l., con la conseguenza che le porte da esterno oggetto di giudizio non avrebbero potuto essere immesse sul mercato.
La domanda attorea merita, quindi, accoglimento e il prezzo delle porte “lion” e
“multiuso Endoor metallica” portato dalle fatture azionate dovrà essere ridotto in ragione del 75%. Più precisamente parte attrice ha allegato l'assoluta inutilizzabilità della merce venduta, così esercitando l'azione di inadempimento per aliud pro alio, a prescindere dagli erronei riferimenti all'art. 1492 c.c. Dunque, l'accertamento dell'effettiva incommerciabilità delle porte esterne oggetto di causa avrebbe legittimato addirittura la domanda di risoluzione del contratto, con esclusione in radice dell'obbligo di pagamento del prezzo. Di conseguenza, deve essere accolta la domanda di minore ampiezza riguardante la riduzione del prezzo contrattualmente stabilito, perlomeno a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, che parte opponente ha formulato in via riconvenzionale.
5.3. Porte “Bat.bia”. Non vi è accordo tra le parti, invece, sulla qualificazione delle porte denominate “Bat.bia” come porte da interno o come porte ad uso anche esterno.
pagina 14 di 19 L'Ing. , nella propria relazione del 10.5.2023, rileva che, in base alla normativa Per_2
europea (UNI-EN 14351-2) e alle circolari esistenti in materia (Circ. Min. Interno,
17.6.2022 e Circ. VVFF del 14.11.2019), non è possibile addivenire ad un'univoca definizione di porta interna, cosicché “ai fini della causa sarebbe” stato “dirimente
l'avere un contratto chiaro di fornitura che abbini al nome commerciale della porta la sua destinazione d'uso: interna o esterna” (cfr. pag. 7, CUT del 10.5.2023). Non essendo presente in atti documentazione avente questo contenuto, il CTU non è stato in grado chiarire se le porte “Bat.bia” possano essere classificate come porte interne o esterne.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti si evince che – contrariamente a quanto dedotto nei propri scritti difensivi – l'odierna attrice avesse chiaramente ordinato, oltre alle porte da esterno “lion” e “multiuso Endoor metallica”, anche delle porte da interno, inevitabilmente identificabili nelle porte “Bat.bia”, le uniche tipologie di porte risultanti dalle commesse e dalle fatture, oltre a quelle da esterno.
In particolare, si legga il carteggio intercorso tra le due società in data 12.12.2020, nel corso del quale il geom. scriveva “Ho verificato le varie consegne che avete fato CP_2
presso il nostro magazzino di Novedrate tutto riferendosi alle commesse . Ed CP_3
risultano consegnato 4 bancali di ante per porte interne ma non ce nessun telaio e nessun coprifilo” (cfr. doc. 5, convenuta).
Come si è già detto nel superiore paragrafo, ha riconosciuto la paternità di Parte_1
tale comunicazione, così come la riconducibilità della stessa alla commessa di merce relativa ad una delle fatture azionate, la n. 3957/2020. Fattura che contiene il riferimento a solo due tipi di porte: la “lion” (ovvero le porte da esterno) oggetto dell'ordine
2020/9394, e le “Bat.bia” oggetto dell'ordine 2020/9378.
È evidente che il dipendente di autore della suddetta e-mail, parlando di Parte_1
“porte interne”, non poteva che riferirsi a quelle denominate “Bat.bia”.
Tale considerazione è suffragata dalla testimonianza del sig. citato dalla Tes_1
convenuta, il quale, precisando di essersi occupato delle sole porte da interno, ha pagina 15 di 19 confermato che la richiesta di relativa a tale tipologia di porta, era stata Parte_1
presa in carico da TIMAK S.R.L. proprio con la conferma d'ordine n. 9378. Circostanza ribadita in sede di prova contraria.
Anche la sig.ra teste di parte convenuta, sentita a prova contraria Testimone_2
all'udienza del 3.2.2023, dopo avere negato la circostanza che “tutte le porte commissionate da a Timak dovevano potersi utilizzare sia in ambienti interni che T_
esterni”, ha ribadito che “le porte BAT sono solo da interno mentre quelle Endoor sono multiuso e le Lion sono da esterno”.
Di contro, i testi di parte attrice, sig. e hanno dichiarato di Tes_4 Testimone_5
non poter dire, sulla base della mera lettura delle commesse, se le specifiche porte in esse indicate siano state utilizzate all'interno o all'esterno, potendo solo “dire che generalmente le porte ricevute dalla sono state utilizzate anche all'esterno” (v. CP_1
teste , udienza del 24.2.2023). Affermazione che, tuttavia, non permette di Tes_4
escludere che le porte “Bat.bia” fossero destinate ad uso solo interno.
Le doglianze espresse dall'attrice non possono, pertanto, ritenersi condivisibili e, per tale ragione, alle porte “Bat.bia” dovrà essere applicata la norma armonizzata UNI-EN
15431-2 che disciplina le caratteristiche prestazionali delle porte da interno. Ne consegue che, in mancanza di sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea, non deve ritenersi obbligatorio il rilascio, da parte del fabbricante, della dichiarazione di prestazione e l'apposizione delle marcature CE.
In assenza di ulteriori doglianze da parte di si ritiene pertanto che TIMAK Parte_1
S.R.L. abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
5.4. Determinazione del quantum debeatur. Tenuto conto di quanto precede, l'attrice dovrà essere condannata a pagare a favore di TIMAK S.R.L. l'importo di € 29.691,96, così determinato sulla base dei conteggi redatti dalla convenuta (cfr. doc. 12, memoria, non oggetto di contestazione da parte dell'attrice) e pari al valore delle porte “Bat.bia” oggetto delle fatture azionate in sede monitoria, e del 25% del valore delle porte da esterno, come da domanda attorea;
con esclusione della merce indicata nella fattura n.
pagina 16 di 19 2714/2019, per le quale la convenuta ha riconosciuto l'avvenuto pagamento. Tale importo è comprensivo, invece, delle porte indicate nella fattura n. 3857/2020 la cui consegna è già stata accertata nei superiori paragrafi.
6. Infondatezza della domanda riconvenzionale. La domanda riconvenzionale svolta dall'opponente non può trovare accoglimento.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, infatti, non essendovi stato inadempimento da parte della venditrice con riguardo alle porte da interno, alcun danno può esserle imputato rispetto ad esse.
La domanda, con riguardo agli aspetti ulteriori rispetto alla riduzione del prezzo come sopra motivato, deve comunque essere rigettata, nulla essendo stato prodotto al fine della prospettazione e quantificazione del pregiudizio, sia pure in funzione di una valutazione in via equitativa. La domanda risarcitoria, addirittura, non risulta supportata da adeguate allegazioni circa la configurazione dei fatti posti a suo fondamento, rimasti del tutto generici, considerato, tra l'altro, che – nonostante le contestazioni avversarie – on ha replicato alcunché in ordine all'effettivo utilizzo delle porte oggetto Parte_1
di contestazione ed ha prodotto sub doc. 12 un preventivo della società dal Parte_3
quale si evince che le porte erano state effettivamente montate presso il cantiere di
(cfr. doc. 12, attrice: “In seguito a sopralluogo effettuato presso il vostro CP_3
cantiere di ove abbiamo verificato le porte installate della ditta Timak”. CP_3
Si aggiunga da ultimo che, non essendo mai state pagate le fatture azionate, il danno non potrebbe in ogni caso essere quantificato in € 43.803,00, poiché, da un lato, tale importo
(come risulta dal documento n. 12 appena citato), corrisponde alla “fornitura e posa in opera di n. 100 nuove porte certificate di cui 16 munite di blindatura in sostituzione a quelle esistenti presso il su detto cantiere di ” (ibid.) e dunque al controvalore di CP_3
analoga fornitura, dall'altro, non vi è prova che le nuove porte siano state effettivamente acquistate e poi installate.
7. Regolazione delle spese del giudizio. Il parziale accoglimento dell'opposizione, limitato ad una sola delle domande svolte dall'attrice, giustifica la sua condanna al pagamento delle spese di pagina 17 di 19 lite a favore di TIMAK S.R.L., con compensazione in misura di 1/4 e liquidazione come da dispositivo, sulla base dello scaglione di valore relativo all'importo del credito accertato.
Per quanto riguarda le spese di CTU, occorre distinguere le spese relative ai diversi elaborati redatti dall'Ing. . Si ritiene, infatti, che le spese relative alla prima Per_2
relazione, avente ad oggetto una valutazione estesa ad entrambi i tipi di porta, visti i contrasti esistenti tra le parti e le conclusioni a cui si è giunti nel presente giudizio, debba essere posta a carico, in pari misura, di entrambe le parti;
quelle relative alle successive integrazioni, invece, essendo dipese dalle varie produzioni di D.o.P. e marcature CE, da parte della convenuta, e riguardando un aspetto della vicenda che ha visto quest'ultima soccombente, devono essere poste integralmente a carico di TIMAK
S.R.L.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei confronti di T_
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento CP_1
dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 623/2021 emesso dal Tribunale di Lecco in data 30.7.2021 nel procedimento n. 1330/2021; condanna
a pagare a TIMAK S.R.L., la minor somma di € 31.833,07, oltre interessi Parte_1
al tasso legale dal dovuto al saldo;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di:
- nei limiti di € 1.255,03 per compensi ed € 37,50 per spese vive, pari alla Parte_1
metà di quanto liquidato con decreto del 16.6.2023, con condanna al pagamento a favore di TIMAK S.R.L. delle somme eventualmente anticipate da quest'ultima oltre la propria quota, come di seguito determinata;
pagina 18 di 19 - TIMAK S.R.L., nei limiti di € 2.280,31 per compensi ed € 112,50 per spese vive, pari alla metà di quanto liquidato con decreto del 16.6.2023 e di quanto integralmente liquidato con decreto del 5.3.2024, con condanna al pagamento a favore di delle T_
somme eventualmente anticipate da quest'ultima, oltre la propria quota, come sopra determinata;
condanna
rifondere a TIMAK S.R.L. le spese del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
5.712,00 (già operata la compensazione nella misura di 1/4) per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e
CPA; manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dario Colasanti
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2140 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 R.G. promossa da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO FERRARIO;
T_ P.IVA_1
attore contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. LUCA PEREGO;
CP_1 P.IVA_2
convenuto che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE in via preliminare, accertata e dichiarata l'incompentenza all'origine del Tribunale di Lecco, stante la clausola compromissoria per l'arbitrato rituale inserita nella commessa-contratto all'origine dei rapporti obbligatori sottesi alle ingiunte fatture, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché emesso da Tribunale incompetente a decidere in luogo dell'arbitrato rituale;
Nel merito, accertati e dichiarati:
- la non debenza del prezzo della fattura n. 200003957 del 29.12.2020 perché la merce ivi CP_1
decritta mai venne consegnata ad e la non debenza della somma complessiva di euro 1.610,40= T_ della fattura n. 190002714 del 31.07.2019 perché l'importo non venne pattuito fra le parti;
CP_1
pagina 1 di 19 - l'inesigibilità degli importi di cui alle fatture ingiunte per il grave inadempimento di CP_1 consistito nella mancata consegna ad di prodotti muniti di “dichiarazione di prestazione” di cui T_
al D.lgs. 196/2017 e di marcatura CE, o comunque delle certificazioni delle caratteristiche tecniche dei prodotti, con conseguente giuridica inutilizzabilità dei medesimi quindi loro inidoneità all'uso, ridurre il prezzo di vendita esposto in fattura in ragione del 75% di quello indicato, in applicazione dell'art. 1492 c.c., quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo siccome fondato su somme non dovute.
In via riconvenzionale, accertato e dichiarato altresì il danno subito da per l'inidoneità ed T_
inutilizzabilità dei prodotti venduti, che consiste nella necessità di sostituire i prodotti venduti con altri idonei, quindi costi di sostituzione, maggior prezzo delle nuove forniture e eventuali pregiudizi dei committenti, condannare al suo integrale risarcimento ad sinora quantificabile in CP_1 T_
euro 43.803,00= oltre i.v.a. o, in subordine, con valutazione equitativa, salvi ed applicati gli effetti della compensazione;
inoltre, stante la riduzione del prezzo delle forniture, condannare CP_1
alla restituzione delle eccedenze degli acconti versati da T_
CONVENUTO
In via principale e nel merito: per tutte le ragioni cui in narrativa, rigettare l'opposizione così come proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 623/2021 D.I. a carico di in ogni caso condannando controparte al pagamento Parte_1
della somma ingiunta o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo.
Ancora nel merito e sulla domanda riconvenzionale: rigettare le domande tutte formulate dall'attrice opponente nei confronti di in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi cui in CP_1
narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria: si chiede di ammettere interrogatorio formale nonché prova per testi sulle seguenti capitolate circostanze di fatto, qualora non ritenute pacifiche e/o già provate documentalmente:
1. Vero che in data 07.12.2020, presso la sede di in Novedrate, Via della Risera n. 9, un T_
incaricato alla ricezione di firmava il d.d.t. 7625 del 07.12.2020 prendendo in carico la T_
merce ivi elencata.;
2. Vero o non vero che era uso tra le parti in causa che il fornitore addebitasse al cliente CP_1
i costi relativi al trasporto e all'imballaggio; T_
3. Vero o non vero che e si erano accordate sull'addebito a carico di quest'ultima CP_1 T_
dei costi di trasporto e imballaggio della merce di cui alla fattura n. 2714 del 31.07.2019;
pagina 2 di 19
4. Vero o non vero che il contenuto delle D.o.P. prodotte quali docc. N. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 veniva redatto secondo il modello allegato al regolamento europeo n. 574/2014, qui prodotto come doc. 14 e che si rammostra al teste;
5. Vero che le porte da interno definite “Bat. Bia”, così come le componenti accessorie, consegnate da ad in data 22.07.2019, 25.07.2019, 09.09.2020, 21.09.2020, CP_1 T_
28.10.2020, 26.1.202007.12.2020 e 16.02.2021 (come da prospetto prodotto come doc. 21 e che si rammostra al teste), ricadono nell'ambito di applicazione della normativa EN 14351-2.
Si indicano a testi:
− Sig. c/o sede Tes_1 CP_1
− Sig. c/o sede Testimone_2 CP_1
− Ing. c/o sede Tesio S.r.l., Via Rivarolo, Mappano (TO). Testimone_3
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati.
In considerazione del fatto che il documento 4) è costituito da un d.d.t. riportante il timbro della società opponente che potrà essere meglio analizzato e visionato dall'odierno Giudicante nel suo formato originale, si chiede sin da ora di essere autorizzati a procedere con separata produzione materiale in Cancelleria dello stesso mediante deposito fisico dell'originale del documento richiamato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Su ricorso della società TIMAK S.R.L., il Tribunale di
Lecco, con decreto ingiuntivo n. 623/2021 D.I. del 30.7.2021, ha ingiunto alla società
i pagare alla ricorrente la complessiva somma di € 48.118,10, quale saldo Parte_1
delle fatture n. 2714 del 31.07.2019, n. 2566 del 30.09.2020, n. 2567 del 30.09.2020, n.
2568 del 30.09.2020, n. 2950 del 31.10.2020, n. 3386 del 30.11.2020, n. 3387 del
30.11.2020, n. 3388 del 30.11.2020, n. 3389 del 30.11.2020, n. 3956 del 29.12.2020, n.
3957 del 29.12.2020 e n. 495 del 27.02.2021, emesse a seguito della fornitura di porte e relativi componenti di posa in opera.
L'intimato ha proposto opposizione, contestando la mancata consegna della merce oggetto della fattura n. 3957/2020, la non debenza delle spese di trasporto e di imballo indicate nella fattura n. 2714/2019 poiché mai concordate, e l'inesigibilità del credito relativo a tutte le forniture, avendo la venditrice omesso di consegnare le dichiarazioni di pagina 3 di 19 prestazione e le marcature CE, previste dal D. Lgs. 106/2017, che ha recepito il reg.
(CE) 305 del 9.3.2011.
L'odierna attrice ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno causato dall'inadempimento dell'opposta, per avere essa consegnato porte inutilizzabili e, in quanto tali, non pagate dalla propria committente.
Eccepita l'incompetenza del giudice adito, per violazione della clausola compromissoria, ha infine chiesto la revoca del decreto opposto, previa dichiarazione di non debenza delle somme ingiunte, e la condanna della controparte al risarcimento del danno, “nella misura di giustizia o, in subordine, con valutazione equitativa”.
TIMAK S.R.L., costituitasi in giudizio, ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto emesso a proprio favore, quanto meno per l'importo non contestato, e, rilevata la competenza di questo Tribunale, non essendo stata sottoscritta la clausola compromissoria invocata da controparte, ha altresì chiesto il rigetto delle domande avversarie, con conferma del provvedimento opposto.
La società convenuta, in particolare, ha contestato la fondatezza di tutte le argomentazioni svolte da ribadendo, in particolare, con riguardo alla fattura n. T_
3957 del 29.12.2020, di avere consegnato la merce in data 7.12.2020, come comprovato dal DDT n. 7625/2020, sul quale è riportata non solo la firma dell'addetto alla ricezione di ma anche il timbro di controparte, “il quale non è stato né contestato né T_
disconosciuto” (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione), e, con riguardo alle spese di trasporto e imballaggio di cui alla fattura n. 2714/2019, di non avere raggiunto con l'attrice alcun patto contrario, essendo “pacifica prassi tra le parti che il fornitore addebitasse al cliente i costi relativi” (cfr. pag. 4, comparsa di CP_1 T_
costituzione).
La società opposta, in ordine all'asserita mancata consegna delle dichiarazioni di prestazione (D.o.P.) e delle marcature CE, ha rilevato l'intempestività della contestazione, essendo stata sollevata dall'attrice, per la prima volta, solamente nel presente giudizio e, dunque, in violazione dei termini per l'azione di garanzia di cui pagina 4 di 19 all'art. 1495 c.c. Inoltre, premessa la distinzione tra porte da esterno (“Lion” e “multiuso
Endoor”) e porte da interno ( “Bat.Bia”), ha precisato che solo rispetto alle prime trova applicazione la direttiva europea invocata da controparte, tant'è che, unitamente alla merce fornita, erano state consegnate dalla venditrice le “apposite certificazioni” e le
“relative dichiarazioni di prestazione (D.o.P.)” (cfr. pag. 5, comparsa di costituzione); per le porte da interno, invece, non sussisterebbe tale obbligo, “non essendo ancora stata armonizzata a livello europeo” la normativa EN 14351-2 approvata dal Comité
Européen de Normalisation – CEN, entrata in vigore il 29.11.2018, (a causa della mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) (ivi, pag. 6).
Rilevato che non ha mai restituito, né offerto di restituire, le porte ritenute Parte_1
inutilizzabili, l'opposta ha infine chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Dichiarate inammissibili o comunque rigettate le istanze ex art. 648, 186 ter e 186 bis
c.p.c., svolte dalla convenuta opposta, la causa è stata istruita con l'espletamento di una
CTU, volta ad accertare la conformità delle D.o.P. e delle marcature CE rispetto alla normativa comunitaria, con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice, nonché con l'audizione dei testi indicati dalle parti, sui capitoli ammessi.
Alcuni dei capitoli di parte convenuta non sono stati ammessi in quanto, in parte superflui (capitoli 4, 5 e 6, reiterati in sede di precisazione delle conclusioni e riclassificati come nn. 1, 2 e 3) e in parte implicanti valutazioni non demandabili al teste
(capitoli 10 e 11, indicati in sede di pc come capitoli nn. 4 e 5). In particolare, con riguardo al capitolo 4, il fatto dedotto risultava già provato dalla documentazione in atti;
in merito ai capitoli 5 e 6, relativi alle spese di trasporto e imballaggio, devono ritenersi superflui, visto il disposto dell'art. 1510 c.c., che prevede l'onere della prova a carico dell'acquirente, il quale, tuttavia, non ha chiesto prove orali sul punto;
da ultimo, in riferimento ai capitoli 10 e 11, si ribadisce come gli stessi siano valutativi, riguardando circostanze poi rimesse alla valutazione del CTU.
pagina 5 di 19
2. Infondatezza dell'eccezione di arbitrato. L'eccezione sollevata dall'odierna attrice nel proprio atto introduttivo e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni deve essere rigettata, dato che gli ordini effettuati da contenenti la clausola su Parte_1
cui si fonda l'exceptio compromissi (prodotti sub docc. 1.1-1.9, del fascicolo attoreo, con il nome “commessa”), non sono stati sottoscritti dalla società venditrice, cosicché non può ritenersi che sia intercorso alcun negozio tra le parti, avente tale contenuto.
3. Accertamento della consegna della merce oggetto della fattura n. 3957/2020. Con
l'odierna opposizione, contesta alla venditrice di non averle mai Parte_1
consegnato la merce portata dalla fattura n. 3957/2020, rendendosi in tal modo inadempiente alle obbligazioni assunte.
L'attrice, a sostegno, rileva che TIMAK S.R.L. non ha dato prova della consegna, non potendosi considerare idoneo a tal fine il DDT n. 200007625 del 7.12.2020, prodotto sub doc. 3 nel fascicolo monitorio, in quanto da essa “interamente disconosciuto” (cfr. pag.
2, atto di citazione), anche nella parte in cui vi è apposto un timbro recante la dicitura
“PER RICEVUTA MERCE CON RISERVA DI VERIFICA”.
In tema di disconoscimento ex artt. 214 e ss. c.p.c., la Corte di Cassazione ha precisato che “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (cfr. Cass. Civ., sez. V, n. 7240 del 14.3.2019; conf. Cass. civ., sez. I, n. 3620 del 16.2.2010).
Nel caso che ci occupa, la società attrice ha disconosciuto, in modo del tutto generico,
“l'intero documento”, senza indicare in modo analitico i soggetti che, all'epoca dei fatti, avevano il potere di firmare per suo conto, all'atto di ricezione della merce, i documenti pagina 6 di 19 di trasporto;
per tale ragione deve ritenersi che il disconoscimento non sia stato validamente effettuato.
Occorre in ogni caso considerare che l'attrice, con le proprie difese, ha implicitamente riconosciuto il DDT 7625/2020. Infatti, all'udienza del 14.9.2022, in occasione della consegna degli originali delle D.o.P. e delle etichette da parte di TIMAK S.R.L. (già allegati in copia alla comparsa di costituzione), e in tutte le successive difese,
[...]
non ha mai preso posizione sul fatto che tra tali documenti fossero ricompresi T_
anche quelli riferibili alla fattura n. 3957/2020. E, anzi, nella relazione redata dall'Arch.
(cfr. doc. 13, fascicolo attoreo), consulente incaricato Persona_1
dall'attrice, si legge che l'indagine demandata da quest'ultima circa la conformità delle
D.o.P. e delle certificazioni CE alla normativa comunitaria, è espressamente estesa anche a quelle relative alle porte da esterno (“lion” e “multiuso indoor”) asseritamente non consegnate (ivi, pag. 1: “Sono allegati al quesito i documenti prodotti in causa dalla società mantenendo ai documenti la medesima numerazione apposta d CP_1
quest'ultima: […] Doc. 16_ copia D.o.P. e, in originale, relative etichette con marcatura CE relative alla fattura n. 3957-2019_ d.d.t. 6625”).
Nessuna contestazione è stata mossa dall'attrice neppure in merito alle D.o.P. e alle marcature CE successivamente prodotte in giudizio da TIMAK S.R.L., a seguito dei rilievi attorei e della consulenza del CTU, dott. , nonostante Persona_2
ricomprendano anch'essi – come dedotto dall'attrice e non messo in discussione dalla convenuta – quelli relativi alla merce di cui al D.D.T. 7625/2020.
A quanto precede, si aggiunga che, come documentato da TIMAK S.R.L., successivamente alla consegna del 7.12.2020 è intercorso un carteggio tra le parti, dal quale si evince che parte della merce era stata consegnata con il DDT 7625/2020 (cfr. doc. 5, e-mail proveniente da “ del 12.12.2020, fascicolo convenuta, Email_1
nella quale si legge: “risultano consegnato 4 bancali di ante per porte interne ma non ce nessun telaio e nessun coprifilo”). Tale corrispondenza non è stata oggetto di contestazione da parte di la quale, anzi, ha riconosciuto la paternità della Parte_1
pagina 7 di 19 missiva (cfr. pag. 4, moria del 4.11.2022: “La prima e-mail (in ordine cornologico) proviene da ed è datata sabato 12.12.2020 (quindi qualche giorno dopo la data T_
portata dal disconosciuto DDT)”), ed ha precisato che, come scritto dal proprio dipendente, geom. – autore materiale dell'e-mail – erano stati consegnati solo 4 CP_2
bancali di ante per porte interne. In effetti, come risulta dal DDT in parola, i bancali avrebbero dovuto essere 12; tuttavia, occorre considerare che solo parte della merce indicata riguardava porte interne (ovvero quelle a cui il geom. fa riferimento CP_2
nell'e-mail del 12.12.2020), mentre la restante parte riguardava porte da esterno
(“Lion”).
Quanto precede trova conferma anche nelle dichiarazioni del teste di parte convenuta,
, il quale, sentito all'udienza del 3.2.2023, ha riferito di essersi Tes_1
personalmente occupato della consegna delle porte interne indicate nel DDT del
7.12.2020 e che, qualche giorno dopo la consegna del 7.12.2020 gli era stata chiesta via e-mail “la merce mancante rappresentata da coprifili, che” hanno “provveduto prontamente ad integrare”.
Facendo applicazioni dei principi sopra richiamati e ritenuto che la condotta, processuale ed extraprocessuale, tenuta da configuri un riconoscimento implicito del Parte_1
D.D.T. 7625/2020, incompatibile con l'esercizio del disconoscimento operato in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 22460 del 27.9.2017), deve dirsi accertata la consegna della merce di cui alla fattura n. 3957/2020 alla società Parte_1
A confutazione di quanto sostenuto da TIMAK, non rilevano le comunicazioni prodotte dall'attrice ai documenti nn. 2, 4, 5, poiché di provenienza dalla stessa attrice, successivi alle e-mail sopra richiamate e, in ogni caso, contraddette dal successivo contegno processuale.
Da ultimo, con specifico riguardo alle pec prodotte sub docc. 3, 5 e 6, l'attrice non ha contestato la mancata consegna della merce in parola, limitandosi a rilevare che le scadenze indicate da controparte non trovavano una corrispondenza con la situazione reale;
inoltre, non si riviene tra gli atti di causa il documento n. 3.
pagina 8 di 19
4. Non debenza delle spese di trasporto e di imballo indicate nella fattura n.
2714/2019. Come rideterminato dall'odierna convenuta opposta (cfr. doc. 21, fascicolo
TIMAK S.R.L.), il debito residuo relativo alla fattura n. 2714/2019, riguarda unicamente il prezzo di “alcuni componenti e accessori” (cfr. pag. 6, comparsa conclusionale
TIMAK S.R.L.) per € 530,71 e le spese di trasporto e imballaggio, per € 1.610,40.
Non risulta che l'odierna opponente abbia contestato i conteggi forniti dalla creditrice con la memoria depositata il 10.5.2022, così come non risulta che abbia Parte_1
provato il pagamento della somma di € 530,71, per componenti e accessori, essendosi limitata a rilevare la non debenza delle spese di trasporto e imballaggio, perché mai pattuite.
L'art. 1510 c.c. presuppone che le spese di trasporto (n.d.r. lato sensu comprensive di quelle di imballaggio), laddove le parti concordino che la merce debba essere trasportata da un luogo all'altro, siano a carico del compratore.
Nel caso che ci occupa, l'opponente non ha fornito la prova di un patto diverso, cosicché deve trovare applicazione la presunzione prevista dal codice civile.
Per tale ragione, in assenza di contestazioni circa la debenza del debito relativo a
“componenti e accessori” e in mancanza di prova di un patto contrario tra le parti sulle spese di trasporto, il credito vantato da TIMAK S.R.L. deve ritenersi accertato con la conseguente condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di € 2.141,11.
5. Sull'utilizzabilità delle porte fornite da TIMAK S.R.L. e debenza del credito.
Con la propria opposizione, ha contestato a TIMAK S.R.L. di non averle Parte_1
fornito, unitamente alla merce oggetto delle fatture azionate, le dichiarazioni di prestazione e le marcature CE, previste dal D. Lgs. 106/2017 (che ha recepito il Reg.
(UE) 305/2011), necessari ai fini dell'impiego e dell'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione.
5.1. Normativa comunitaria. Al fine dell'accertamento dell'inadempimento lamentato dall'attrice, occorre preliminarmente ripercorrere la normativa applicabile.
pagina 9 di 19 Il Regolamento europeo n. 305/2011 ha fissato le condizioni armonizzate per la commercializzazione di prodotti da costruzione, tra i quali rientrano anche le porte oggetto del presente giudizio (v. Reg. (UE) 305/2011, Tabella 1 – Aree di prodotto, dell'All. IV “Aree di prodotto e requisiti degli organismi di valutazione tecnica”, che prevede al “Codice dell'area” n. 2 “porte, finestre, chiusure oscuranti, cancelli e prodotti correlati”).
L'art. 4, prevede, in particolare, che il fabbricante rediga una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato, quando lo stesso “rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione”.
L'art. 8 dispone che la marcatura CE, alla quale si applicano “i principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008” (intitolato “Principi generali della marcatura CE”), è apposta “solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6”.
Il successivo art. 11, inoltre, prevede, tra gli obblighi dei fabbricanti, quello di redigere
“una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9”.
Nel preambolo del Regolamento, al punto 18, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno tuttavia chiarito che “il comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti come organismi competenti per adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, firmati il 28 marzo
2003. I fabbricanti dovrebbero utilizzare tali norme armonizzate quando i riferimenti a queste ultime sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in conformità dei criteri di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme in materia di servizi della società dell'informazione”.
pagina 10 di 19 Sulla base di tali disposizioni, discende che il fabbricante che intenda immettere sul mercato un prodotto da costruzione è tenuto al rilascio della dichiarazione di prestazione
(c.d. D.o.P) e alla conseguente marcatura CE, solamente nel caso in cui il prodotto rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Le caratteristiche prestazionali dei prodotti oggetto del presente giudizio sono previste e disciplinate da due differenti norme armonizzate: la UNI-EN 14351-1 relativa alle porte da esterno e la UNI-EN 14351-2 relativa alle porte da interno.
Nonostante siano entrate a far parte del corpo normativo nazionale, rispettivamente il
21.10.2016 e il 29.11.2018, solo la prima è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Ne consegue che solo il produttore di porte da esterno, allo stato, è obbligato a rilasciare, in occasione della loro immissione sul mercato, le dichiarazioni di prestazione e le marcature CE ai fini della loro utilizzabilità.
Conclusione condivisa anche dalla Segreteria Tecnica dell'UNI/CT 033 “cui fa riferimento il GL12 «finestre, porte…»” (cfr. pag. 5, CTU del 10.5.2023), che – interpellata dal CTU, Ing. – ha così dichiarato: “sentito il Coordinatore dell'OT Per_2
UNI competente, le comunico che in effetti il problema della mancata pubblicazione delle norme in Gazzetta ufficiale non determina l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della marcatura CE delle porte interne. La UNI EN 14351-2 rimane tuttora solo un riferimento volontario, ma non cogente” (ibid.).
5.2. Valutazione della conformità delle D.o.P. delle marcature CE relative alle porte da esterno. Entrambe le parti riconoscono che la merce identificata con i nomi “lion” e
“multiuso Endoor metallica” sono porte destinate all'uso esterno e che, come tali devono essere dotate di D.o.P. e di marcature CE. Il contrasto riguarda unicamente la correttezza e la conformità alla normativa europea della documentazione fornita da
TIMAK S.R.L.
pagina 11 di 19 Occorre innanzitutto rilevare che nel corso del giudizio, la società convenuta ha prodotto diverse versioni delle dichiarazioni di prestazione e delle marcature CE, tutte sottoposte al vaglio del CTU, Ing. . Persona_2
Il Consulente, analizzate le prime D.o.P. e le prime marcature CE prodotte in originale dalla convenuta all'udienza del 14.9.2022, con elaborato del 10.5.2023, ha ritenuto che le stesse non corrispondessero alle prescrizioni di legge, non contenendo tutte le informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 305/2011.
A seguito del deposito, alla successiva udienza del 14.6.2023, di nuova documentazione redatta dal produttore Tesio s.r.l., secondo le indicazioni della CTU (vista la possibilità, prevista dall'art. 59 del Reg. (UE), 305/2011 di correzione, da parte del fabbricante che abbia correttamente eseguito le prove tecniche prescritte dallo stesso regolamento, gli errori formali di redazione delle marcature), l'Ing. – chiamato ad effettuare Per_2
ulteriori verifiche – con relazione dell'11.12.2023, ha rilevato che “l'unica difformità”, relativa alle D.o.P. e alle etichette CE, “è la data, che risulta successiva alla fornitura delle porte e, in effetti, la data di tutte le 11 DoP è il 25/05/2023 […] Il punto di contrasto è che una marcatura CE non può recare un anno antecedente a quello della corrispondente DoP proprio perché la marcatura CE è un'autocertificazione con la quale il fabbricante dichiara di aver ottemperato a tutti gli obblighi (e quindi anche alle prove di laboratorio) previste dall'AVCP di pertinenza” (cfr. pag. 5, CTU dell'11.12.2023).
Il CTU ha, infatti, chiarito che “l'iter per marcare CE un prodotto soggetto al
Regolamento CPR prevede per il fabbricante i seguenti obblighi: 1) adottare un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP); 2) redigere una DoP che, tra le varie informazioni, contenga l'AVCP adottato;
3) apporre la marcatura CE sul prodotto. […] Ne consegue che il fabbricante consegna al laboratorio i campioni da provare (nel caso in esame le porte) e, se le prove e le verifiche previsti dalla Norma Parte UNI EN 14351-1 vengono superate, il fabbricante redige la che deve contenere
pagina 12 di 19 tutte le informazioni previste dall'art. 6 del Regolamento CPR. Da ultimo il fabbricante appone la marcatura CE” (cfr. pagg. 2 e 3, CTU).
Considerato che 50 delle etichette prodotte in quella sede recavano l'anno 2019 e 56
l'anno 2020 e che agli atti risultavano rapporti di prova rilasciati dal laboratorio CSI risalenti al 2009 e 2010, il CTU ha concluso prevedendo la possibilità di una sanatoria delle dichiarazioni di prestazione (con modifica della data ivi indicata), a condizione
“che le prove di laboratorio siano state realmente effettuate e superate prima dell'immissione del prodotto sul mercato” (ivi pag. 6).
In data 29.2.2024, parte convenuta ha depositato telematicamente copia delle D.o.P., rilasciate dalla società Tesio s.r.l., recanti la data del 4.1.2016, dunque antecedente alla vendita della merce all'odierna opponente.
Chiesta ulteriore integrazione di CTU, l'Ing. , con elaborato del 15.4.2024, Per_2
analizzata l'ulteriore documentazione prodotta, ha accertato che “le DoP sono successive alle prove di laboratorio e antecedenti alle etichette (marcature CE); queste ultime antecedenti alla vendita (messa sul mercato) delle porte ad ”, rispettando, in T_
tal modo, l'iter previsto dalla normativa comunitaria.
Il CTU ha tuttavia rilevato che “le prove richiamate nei rapporti” di prova del laboratorio CSI, datati 2009 e 2010, “sono state effettuate con riferimento a norme antecedenti alla UNI EN 14351-1, che risulta essere norma armonizzata e che, come indicato nella relazione del CTU del 17/04/2023 (pag. 5), il Regolamento CPR precisa
«i fabbricanti dovrebbero utilizzare tali norme armonizzate quanto i riferimenti a queste ultime sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea». La pubblicazione è avvenuta per la UNI EN 14351-1; non ovviamente per le norme richiamate nei rapporti di prova che erano antecedenti alla pubblicazione del
Regolamento CPR” (cfr. pag. 3, CTU del 15.4.2024).
Discussa la questione alla successiva udienza del 29.5.2024, a fronte della contestazione dell'attrice secondo cui “dalla CTU emerge la falsità ideologica delle DOP e della marcatura”, TIMAK S.R.L. si è limitata a replicare che le prove, essendo effettuate pagina 13 di 19 subito dopo la produzione del prodotto, “è naturale che se non venduto immediatamente non possano essere in linea con normative sopraggiunte”.
Tenuto, pertanto, conto degli accertamenti condotti in sede peritale, delle conclusioni a cui è giunto il CTU e delle deduzioni di parte convenuta che, alla suddetta udienza, ha confermato che le verifiche effettuate sulle porte erano state eseguite in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma armonizzata, non si può che concludere per la non conformità di tali prodotti al Regolamento (UE) n. 305/2011: l'assenza (pur a fronte dell'espressa indicazione – come correttamente rilevato dall'Ing. – nel Preambolo Per_2
del citato regolamento, al punto 18, che “i fabbricanti dovrebbero utilizzare tali norme armonizzate quando i riferimenti a queste ultime sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea”) di idonee verifiche, condotte successivamente all'entrata in vigore della norma armonizzata e nel rispetto di questa, comporta infatti che le D.o.P.
e le marcature CE non sono state validamente rilasciate dal fabbricante Tesio s.r.l., con la conseguenza che le porte da esterno oggetto di giudizio non avrebbero potuto essere immesse sul mercato.
La domanda attorea merita, quindi, accoglimento e il prezzo delle porte “lion” e
“multiuso Endoor metallica” portato dalle fatture azionate dovrà essere ridotto in ragione del 75%. Più precisamente parte attrice ha allegato l'assoluta inutilizzabilità della merce venduta, così esercitando l'azione di inadempimento per aliud pro alio, a prescindere dagli erronei riferimenti all'art. 1492 c.c. Dunque, l'accertamento dell'effettiva incommerciabilità delle porte esterne oggetto di causa avrebbe legittimato addirittura la domanda di risoluzione del contratto, con esclusione in radice dell'obbligo di pagamento del prezzo. Di conseguenza, deve essere accolta la domanda di minore ampiezza riguardante la riduzione del prezzo contrattualmente stabilito, perlomeno a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, che parte opponente ha formulato in via riconvenzionale.
5.3. Porte “Bat.bia”. Non vi è accordo tra le parti, invece, sulla qualificazione delle porte denominate “Bat.bia” come porte da interno o come porte ad uso anche esterno.
pagina 14 di 19 L'Ing. , nella propria relazione del 10.5.2023, rileva che, in base alla normativa Per_2
europea (UNI-EN 14351-2) e alle circolari esistenti in materia (Circ. Min. Interno,
17.6.2022 e Circ. VVFF del 14.11.2019), non è possibile addivenire ad un'univoca definizione di porta interna, cosicché “ai fini della causa sarebbe” stato “dirimente
l'avere un contratto chiaro di fornitura che abbini al nome commerciale della porta la sua destinazione d'uso: interna o esterna” (cfr. pag. 7, CUT del 10.5.2023). Non essendo presente in atti documentazione avente questo contenuto, il CTU non è stato in grado chiarire se le porte “Bat.bia” possano essere classificate come porte interne o esterne.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti si evince che – contrariamente a quanto dedotto nei propri scritti difensivi – l'odierna attrice avesse chiaramente ordinato, oltre alle porte da esterno “lion” e “multiuso Endoor metallica”, anche delle porte da interno, inevitabilmente identificabili nelle porte “Bat.bia”, le uniche tipologie di porte risultanti dalle commesse e dalle fatture, oltre a quelle da esterno.
In particolare, si legga il carteggio intercorso tra le due società in data 12.12.2020, nel corso del quale il geom. scriveva “Ho verificato le varie consegne che avete fato CP_2
presso il nostro magazzino di Novedrate tutto riferendosi alle commesse . Ed CP_3
risultano consegnato 4 bancali di ante per porte interne ma non ce nessun telaio e nessun coprifilo” (cfr. doc. 5, convenuta).
Come si è già detto nel superiore paragrafo, ha riconosciuto la paternità di Parte_1
tale comunicazione, così come la riconducibilità della stessa alla commessa di merce relativa ad una delle fatture azionate, la n. 3957/2020. Fattura che contiene il riferimento a solo due tipi di porte: la “lion” (ovvero le porte da esterno) oggetto dell'ordine
2020/9394, e le “Bat.bia” oggetto dell'ordine 2020/9378.
È evidente che il dipendente di autore della suddetta e-mail, parlando di Parte_1
“porte interne”, non poteva che riferirsi a quelle denominate “Bat.bia”.
Tale considerazione è suffragata dalla testimonianza del sig. citato dalla Tes_1
convenuta, il quale, precisando di essersi occupato delle sole porte da interno, ha pagina 15 di 19 confermato che la richiesta di relativa a tale tipologia di porta, era stata Parte_1
presa in carico da TIMAK S.R.L. proprio con la conferma d'ordine n. 9378. Circostanza ribadita in sede di prova contraria.
Anche la sig.ra teste di parte convenuta, sentita a prova contraria Testimone_2
all'udienza del 3.2.2023, dopo avere negato la circostanza che “tutte le porte commissionate da a Timak dovevano potersi utilizzare sia in ambienti interni che T_
esterni”, ha ribadito che “le porte BAT sono solo da interno mentre quelle Endoor sono multiuso e le Lion sono da esterno”.
Di contro, i testi di parte attrice, sig. e hanno dichiarato di Tes_4 Testimone_5
non poter dire, sulla base della mera lettura delle commesse, se le specifiche porte in esse indicate siano state utilizzate all'interno o all'esterno, potendo solo “dire che generalmente le porte ricevute dalla sono state utilizzate anche all'esterno” (v. CP_1
teste , udienza del 24.2.2023). Affermazione che, tuttavia, non permette di Tes_4
escludere che le porte “Bat.bia” fossero destinate ad uso solo interno.
Le doglianze espresse dall'attrice non possono, pertanto, ritenersi condivisibili e, per tale ragione, alle porte “Bat.bia” dovrà essere applicata la norma armonizzata UNI-EN
15431-2 che disciplina le caratteristiche prestazionali delle porte da interno. Ne consegue che, in mancanza di sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea, non deve ritenersi obbligatorio il rilascio, da parte del fabbricante, della dichiarazione di prestazione e l'apposizione delle marcature CE.
In assenza di ulteriori doglianze da parte di si ritiene pertanto che TIMAK Parte_1
S.R.L. abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
5.4. Determinazione del quantum debeatur. Tenuto conto di quanto precede, l'attrice dovrà essere condannata a pagare a favore di TIMAK S.R.L. l'importo di € 29.691,96, così determinato sulla base dei conteggi redatti dalla convenuta (cfr. doc. 12, memoria, non oggetto di contestazione da parte dell'attrice) e pari al valore delle porte “Bat.bia” oggetto delle fatture azionate in sede monitoria, e del 25% del valore delle porte da esterno, come da domanda attorea;
con esclusione della merce indicata nella fattura n.
pagina 16 di 19 2714/2019, per le quale la convenuta ha riconosciuto l'avvenuto pagamento. Tale importo è comprensivo, invece, delle porte indicate nella fattura n. 3857/2020 la cui consegna è già stata accertata nei superiori paragrafi.
6. Infondatezza della domanda riconvenzionale. La domanda riconvenzionale svolta dall'opponente non può trovare accoglimento.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, infatti, non essendovi stato inadempimento da parte della venditrice con riguardo alle porte da interno, alcun danno può esserle imputato rispetto ad esse.
La domanda, con riguardo agli aspetti ulteriori rispetto alla riduzione del prezzo come sopra motivato, deve comunque essere rigettata, nulla essendo stato prodotto al fine della prospettazione e quantificazione del pregiudizio, sia pure in funzione di una valutazione in via equitativa. La domanda risarcitoria, addirittura, non risulta supportata da adeguate allegazioni circa la configurazione dei fatti posti a suo fondamento, rimasti del tutto generici, considerato, tra l'altro, che – nonostante le contestazioni avversarie – on ha replicato alcunché in ordine all'effettivo utilizzo delle porte oggetto Parte_1
di contestazione ed ha prodotto sub doc. 12 un preventivo della società dal Parte_3
quale si evince che le porte erano state effettivamente montate presso il cantiere di
(cfr. doc. 12, attrice: “In seguito a sopralluogo effettuato presso il vostro CP_3
cantiere di ove abbiamo verificato le porte installate della ditta Timak”. CP_3
Si aggiunga da ultimo che, non essendo mai state pagate le fatture azionate, il danno non potrebbe in ogni caso essere quantificato in € 43.803,00, poiché, da un lato, tale importo
(come risulta dal documento n. 12 appena citato), corrisponde alla “fornitura e posa in opera di n. 100 nuove porte certificate di cui 16 munite di blindatura in sostituzione a quelle esistenti presso il su detto cantiere di ” (ibid.) e dunque al controvalore di CP_3
analoga fornitura, dall'altro, non vi è prova che le nuove porte siano state effettivamente acquistate e poi installate.
7. Regolazione delle spese del giudizio. Il parziale accoglimento dell'opposizione, limitato ad una sola delle domande svolte dall'attrice, giustifica la sua condanna al pagamento delle spese di pagina 17 di 19 lite a favore di TIMAK S.R.L., con compensazione in misura di 1/4 e liquidazione come da dispositivo, sulla base dello scaglione di valore relativo all'importo del credito accertato.
Per quanto riguarda le spese di CTU, occorre distinguere le spese relative ai diversi elaborati redatti dall'Ing. . Si ritiene, infatti, che le spese relative alla prima Per_2
relazione, avente ad oggetto una valutazione estesa ad entrambi i tipi di porta, visti i contrasti esistenti tra le parti e le conclusioni a cui si è giunti nel presente giudizio, debba essere posta a carico, in pari misura, di entrambe le parti;
quelle relative alle successive integrazioni, invece, essendo dipese dalle varie produzioni di D.o.P. e marcature CE, da parte della convenuta, e riguardando un aspetto della vicenda che ha visto quest'ultima soccombente, devono essere poste integralmente a carico di TIMAK
S.R.L.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei confronti di T_
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento CP_1
dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 623/2021 emesso dal Tribunale di Lecco in data 30.7.2021 nel procedimento n. 1330/2021; condanna
a pagare a TIMAK S.R.L., la minor somma di € 31.833,07, oltre interessi Parte_1
al tasso legale dal dovuto al saldo;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di:
- nei limiti di € 1.255,03 per compensi ed € 37,50 per spese vive, pari alla Parte_1
metà di quanto liquidato con decreto del 16.6.2023, con condanna al pagamento a favore di TIMAK S.R.L. delle somme eventualmente anticipate da quest'ultima oltre la propria quota, come di seguito determinata;
pagina 18 di 19 - TIMAK S.R.L., nei limiti di € 2.280,31 per compensi ed € 112,50 per spese vive, pari alla metà di quanto liquidato con decreto del 16.6.2023 e di quanto integralmente liquidato con decreto del 5.3.2024, con condanna al pagamento a favore di delle T_
somme eventualmente anticipate da quest'ultima, oltre la propria quota, come sopra determinata;
condanna
rifondere a TIMAK S.R.L. le spese del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
5.712,00 (già operata la compensazione nella misura di 1/4) per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e
CPA; manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dario Colasanti
pagina 19 di 19