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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6550/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via V. Molinari n. 14, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Raffaella Bruno che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Graziella Arena - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso in Via Alimena n. CP_1
8, presso la propria sede, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… in accoglimento del presente ricorso - Accertare il
diritto della parte ricorrente alla remunerazione dell'indennità di vestizione maturata
negli anni a decorrere dal 30.06.2014 fino al 31.07.2022, nonché l'ulteriore somma
maturata e maturante fino alla data del deposito del presente ricorso e quella successiva
fino all'effettivo soddisfo e per gli effetti condannare l' , in persona del CP_2
legale rappresentante pro - tempore a rifondere al ricorrente la somma di € 7.666,92,
nonché l'ulteriore somma come sopra specificata e dettagliata, oltre interessi dal dovuto
1 al soddisfo, o altra maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia, da determinarsi
eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese e competenze,
oltre agli accessori di legge della presente procedura, con distrazione ai procuratori
costituiti …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso introduttivo per i motivi su esposti,
con vittoria di spese e competenze del giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
come infermiera;
che aveva lavorato secondo turni Controparte_1
8,00/14,00; 14,00/20,00 e 20,00/8,00 per 36 ore settimanali;
che aveva l'obbligo di indossare la divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
che per le operazioni di vestizione/svestizione occorrevano circa 15/20 minuti al giorno;
che le operazioni erano svolte prima e dopo l'orario di lavoro;
che il tempo maggiore di lavoro non era stato mai retribuito;
che l'art. 27, comma 11 e 12, CCNL del 21.5.2018 prevedeva il riconoscimento di tale periodo di lavoro maggiore per 10/15 minuti al giorno;
che spettava la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione della divisa, trattandosi di attività integrativa dell'obbligazione principale, funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, eterodiretta dal datore di lavoro e finalizzata all'interesse generale. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il diritto era parzialmente prescritto;
che l'art. 27 CCNL prevedeva che il tempo di vestizione/svestizione della divisa era ricompreso nell'orario di lavoro contrattuale;
che spettava alla parte l'onere di provare che il tempo di vestizione/svestizione non era compreso nell'orario di lavoro quale risultante dalle timbrature di entrata ed uscita dal lavoro;
che i dipendenti timbravano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto, oppure utilizzavano il codice per lo 2 straordinario o per il recupero orario al momento della timbratura, sicché non spettava alcuna retribuzione aggiuntiva. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente agisce fondamentalmente su due presupposti.
Il primo attiene all'applicazione - asseritamente non compiuta dalla parte resistente -
dell'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL del 21.5.2108 che, tuttavia, prevede semplicemente il riconoscimento per gli operatori sanitari di 10/15 minuti per le operazioni di vestizione,
svestizione e passaggio di consegne tra entrata ed uscita, tempo da ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro purché risultante dalle timbrature effettuate.
Per altro verso, poi, il ricorrente richiama i principi in tema di prestazione di vestizione/svestizione della divisa come eterodiretta dal datore di lavoro, da retribuire come lavoro straordinario nel caso in cui il tempo non sia ricompreso nell'orario di lavoro e, dunque, debba porsi in aggiunta all'orario contrattuale.
Occorreva dunque, a tal fine, dare dimostrazione che il tempo di vestizione/svestizione fosse antecedente alla timbratura del cartellino all'entrata e successivo alla timbratura del cartellino all'uscita.
Tanto non può dirsi realizzato nel caso in esame, atteso che le testi e hanno Tes_1 Tes_2
affermato che il timbro del cartellino avveniva prima delle operazioni di vestizione
3 all'entrata e dopo le operazioni di svestizione all'uscita, sicché le operazioni di vestizione/svestizione della divisa debbono ritenersi comprese nell'orario di lavoro.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite si compensano, attesa la peculiarità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti contrari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 1.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6550/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via V. Molinari n. 14, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Raffaella Bruno che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Graziella Arena - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso in Via Alimena n. CP_1
8, presso la propria sede, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… in accoglimento del presente ricorso - Accertare il
diritto della parte ricorrente alla remunerazione dell'indennità di vestizione maturata
negli anni a decorrere dal 30.06.2014 fino al 31.07.2022, nonché l'ulteriore somma
maturata e maturante fino alla data del deposito del presente ricorso e quella successiva
fino all'effettivo soddisfo e per gli effetti condannare l' , in persona del CP_2
legale rappresentante pro - tempore a rifondere al ricorrente la somma di € 7.666,92,
nonché l'ulteriore somma come sopra specificata e dettagliata, oltre interessi dal dovuto
1 al soddisfo, o altra maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia, da determinarsi
eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese e competenze,
oltre agli accessori di legge della presente procedura, con distrazione ai procuratori
costituiti …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso introduttivo per i motivi su esposti,
con vittoria di spese e competenze del giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
come infermiera;
che aveva lavorato secondo turni Controparte_1
8,00/14,00; 14,00/20,00 e 20,00/8,00 per 36 ore settimanali;
che aveva l'obbligo di indossare la divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
che per le operazioni di vestizione/svestizione occorrevano circa 15/20 minuti al giorno;
che le operazioni erano svolte prima e dopo l'orario di lavoro;
che il tempo maggiore di lavoro non era stato mai retribuito;
che l'art. 27, comma 11 e 12, CCNL del 21.5.2018 prevedeva il riconoscimento di tale periodo di lavoro maggiore per 10/15 minuti al giorno;
che spettava la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione della divisa, trattandosi di attività integrativa dell'obbligazione principale, funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, eterodiretta dal datore di lavoro e finalizzata all'interesse generale. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il diritto era parzialmente prescritto;
che l'art. 27 CCNL prevedeva che il tempo di vestizione/svestizione della divisa era ricompreso nell'orario di lavoro contrattuale;
che spettava alla parte l'onere di provare che il tempo di vestizione/svestizione non era compreso nell'orario di lavoro quale risultante dalle timbrature di entrata ed uscita dal lavoro;
che i dipendenti timbravano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto, oppure utilizzavano il codice per lo 2 straordinario o per il recupero orario al momento della timbratura, sicché non spettava alcuna retribuzione aggiuntiva. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente agisce fondamentalmente su due presupposti.
Il primo attiene all'applicazione - asseritamente non compiuta dalla parte resistente -
dell'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL del 21.5.2108 che, tuttavia, prevede semplicemente il riconoscimento per gli operatori sanitari di 10/15 minuti per le operazioni di vestizione,
svestizione e passaggio di consegne tra entrata ed uscita, tempo da ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro purché risultante dalle timbrature effettuate.
Per altro verso, poi, il ricorrente richiama i principi in tema di prestazione di vestizione/svestizione della divisa come eterodiretta dal datore di lavoro, da retribuire come lavoro straordinario nel caso in cui il tempo non sia ricompreso nell'orario di lavoro e, dunque, debba porsi in aggiunta all'orario contrattuale.
Occorreva dunque, a tal fine, dare dimostrazione che il tempo di vestizione/svestizione fosse antecedente alla timbratura del cartellino all'entrata e successivo alla timbratura del cartellino all'uscita.
Tanto non può dirsi realizzato nel caso in esame, atteso che le testi e hanno Tes_1 Tes_2
affermato che il timbro del cartellino avveniva prima delle operazioni di vestizione
3 all'entrata e dopo le operazioni di svestizione all'uscita, sicché le operazioni di vestizione/svestizione della divisa debbono ritenersi comprese nell'orario di lavoro.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite si compensano, attesa la peculiarità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti contrari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 1.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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