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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 5411 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CILONA GRAZIA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. SCALTRITI LUCA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“1) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_1 ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, … al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subiti dall'odierna attrice , Parte_1 ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. per complessivi € [cifra lasciata così in bianco nell'atto di citazione, NdE] comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore dell'Avvocato dichiaratosi distratario ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“Nel merito, in via principale: Accertata … la carenza di responsabilità in capo al di CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 1 Milano nella causazione del danno lamentato dall'attrice a seguito dell'evento verificatosi in data 28 marzo 2023 rigettare tutte le domande risarcitorie avanzate dalla sig.ra Parte_1 nel presente giudizio...
Nel merito, in via subordinata: … accertare … il grado di responsabilità o corresponsabilità ascrivibile alla sig.ra e, per l'effetto, decurtare proporzionalmente l'ammontare Parte_1 del risarcimento del danno, patrimoniale e non, eventualmente dovuto”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 5.2.2024, l'attrice esponeva che:
• verso le ore 17.00 del 28 marzo 2023 “si trovava a percorrere il marciapiede di Via Palanzone di ” quando, “giunta all'altezza del numero civico 12, in prossimità del CP_1 passo carraio e in presenza delle strisce pedonali, la Sig.ra cadeva Pt_1 improvvisamente a terra a causa della disconnessione, presente sul marciapiede della suddetta via, imprevedibile e non visibile ictu oculi, nonostante la condotta attenta”;
• “detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata”;
• a causa dei dolori, l'attrice era stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale di Niguarda, e successivamente era stata sottoposta a un intervento chirurgico per “frattura gomito dx, traide di IS (frattura lussazione transolecranica – frattura pluriframmentaria capitello radiale, frattura coronoidea complessa)”;
• l'attrice aveva quindi s'era rivolta al Comune di per chiedere il risarcimento del CP_1 danno, come stimato dalla perizia medico legale di parte a firma del dottore _1
(che aveva stimato postumi permanenti del 13% e inabilità temporanea assoluta per 10 giorni, e parziale per 15+30+60 giorni, NdE);
• considerato che l'attrice aveva settantaquattro anni al tempo del sinistro, secondo le cd. tabelle del tribunale di Milano essa aveva diritto a “Risarcimento danno lesioni permanenti: € 27.230,52” (comprensivo di incremento per sofferenza soggettiva), nonché
“Risarcimento totale per invalidità temporanea: € 5073,75” oltre a “Spese mediche € 376,00”, dunque a un “Risarcimento complessivo € 32.680,27”;
• la responsabilità del era inconfutabile ex a. 2051 cc, poiché << la Suprema Corte CP_1 assumendo sul punto un rinnovato indirizzo giurisprudenziale è andata affermando l'assunto in forza del quale: '… il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una insidia stradale. trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l'invocazione della suddetta norma – dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione', di modo che 'l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 2 strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno conseguito' >>;
• nel caso presente, “la presenza del nesso di causalità tra l'avvallamento presente sul marciapiede stradale ed il verificarsi dell'evento dannoso appare pienamente provata, anche documentalmente, nonché desumibile in via immediata e diretta alla luce dei più elementari principi di causalità materiale. Non può d'altro canto, fondatamente negarsi la sussistenza del nesso eziologico tra i danni subiti dall'attrice e la circostanza che la medesima sia rovinosamente caduta per la presenza dell'avvallamento del marciapiede in questione”. La parte attrice pertanto concludeva chiedendo: “1) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per Controparte_1
l'effetto, condannarlo, … al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subiti dall'odierna attrice , ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. per complessivi € [sic, NdE] Parte_1 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore dell'Avvocato dichiaratosi distratario ex art. 93 c.p.c.”
Il convenuto Comune si costituiva con comparsa depositata il 5.4.2024 osservando che:
• l'attrice non aveva precisato nessun dettaglio circa la causa della sua caduta, sicché non v'erano elementi che potessero indicare che la caduta fosse da collegare causalmente alle
“presunte cattive condizioni del fondo di una strada sottoposta al controllo dell'Ente comunale”;
• l'attrice non aveva allegato nessuna specifica circostanza concreta sulle modalità del fatto;
• “non risulta che all'evento abbiano assistito testimoni né risulta alcun intervento della pubblica autorità”;
• negava “che il marciapiede della via Palanzone, percorso dall'attrice, [fosse] interessato dalla presenza di buche o altre anomalie del fondo stradale”;
• osservava “peraltro come sia difficile comprendere l'effettivo stato dei luoghi poiché la presenza delle strisce pedonali allegata dall'attrice induce a ritenere che la asserita caduta sia accaduta sulla carreggiata e non sul marciapiede”;
• il quindi negava “che il sinistro allegato da parte attrice [fosse] in collegamento CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 3 causale con lo stato di una strada di competenza del medesimo;
spetterà all'attrice fornire la prova rigorosa del predetto collegamento causale, in assenza della quale la domanda non potrà che essere rigettata”;
• in via di subordine prospettava la corresponsabilità dell'attrice nel sinistro, osservando che
“l'evento è da ricondurre in principalità alla negligenza dell'attrice” la quale “percorreva una strada senza prestare la dovuta diligenza ed attenzione”;
• infine contestava la quantificazione del danno. Il convenuto quindi concludeva chiedendo: “Nel merito, in via principale: Accertata … la carenza di responsabilità in capo al nella causazione del danno lamentato dall'attrice Controparte_1
a seguito dell'evento verificatosi in data 28 marzo 2023 rigettare tutte le domande risarcitorie avanzate dalla sig.ra nel presente giudizio... Parte_1
Nel merito, in via subordinata: … accertare … il grado di responsabilità o corresponsabilità ascrivibile alla sig.ra e, per l'effetto, decurtare proporzionalmente l'ammontare del Parte_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non, eventualmente dovuto”.
Nessuna delle parti depositava memorie integrative.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 26.9.2024, l'attrice (oltre alla CTU medico legale) chiedeva di ammettere la prova per testimoni sui quattro capitoli dedotti nell'atto di citazione coi testimoni ivi indicati, mentre il chiedeva di rimettere la causa in decisione. CP_1
Il tribunale dichiarava inammissibili i quattro capitoli per testimoni dedotti dall'attrice, specificando in proposito che:
• il primo capitolo (“in data 28/03/2023 alle ore 17:00 circa, la su generalizzata attrice si trovava a percorrere il marciapiede di Via Palanzone di ” ) era generico quanto alla posizione sul marciapiede;
• il secondo capitolo (“in detto frangente, giunta all'altezza del numero civico 12, in prossimità del passo carraio e in presenza delle strisce pedonali, la Sig.ra cadeva improvvisamente a terra a causa della disconnessione, presente Pt_1 sul marciapiede della suddetta via, imprevedibile e non visibile ictu oculi, nonostante la condotta attenta della suddetta”) implicava inammissibili valutazioni circa l'imprevedibilità e invisibilità dell'asserita disconnessione (sottolineando peraltro che le caratteristiche oggettive di tale asserita disconnessione non risultavano neppure allegate dall'attrice, che ne era onerata) nonché valutazioni sul fatto che l'attrice stesse prestando la dovuta attenzione al fondo stradale;
• il terzo capitolo (“detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata”) verteva su circostanza negativa, sicché implicava inversione dell'onere probatorio;
• il quarto capitolo (“a seguito della rovinosa caduta, l'attrice lamentava forti dolori al gomito, alla spalla dx e al volto;
pertanto, veniva trasportata tramite ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Niguarda (Milano), ove le venivano diagnosticate: trauma gomito dx e mento, paucisintomatica per algia gomito dx ed ATM bilaterale”) risultava
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 4 documentabile quanto al trasporto al Pronto soccorso oltre che sulla diagnosi ivi posta. Inoltre, considerata la difficoltà di identificare le produzioni confusamente offerte dall'attrice, veniva assegnato all'attrice termine per ricondurre le produzioni stesse all'elenco di sei documenti posto in calce alla citazione.
All'udienza a trattazione scritta del 29.10.2024 si constatava che, mentre in calce all'atto di citazione erano state elencate solo sei produzioni, nel fascicolo telematico per contro (e senza considerare gli allegati denominati “conformità [SIGNED].pdf”, “dati-atto.xml.p7m” , “NIR [SIGNED].pdf” e
“Procura GA R.pdf”) risultavano presenti nove allegati, cioè i seguenti:
• documentazione sanitaria (1).pdf
• Fwd_ Documenti Sinistro GA TA (1).zip
• message (1).eml
• message (2).eml
• message (3).eml
• message.eml
• Referto PS.pdf
• relazione medico legale.pdf
• Risarcimento danni.pdf
Constatato perciò che non era possibile istituire una diretta corrispondenza fra i nove documenti effettivamente presenti nel fascicolo telematico e i documenti diversamente elencati dapprima nell'atto di citazione (da 1 a 6) e poi nell'allegato alla nota del 27.9.2024 (ove risultano elencate sette produzioni, peraltro con varie sottonumerazioni, cioè: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 5a – 5b – 6 – 6a –
6b – 6c – 6d – 6e – 6f – 6g – 7) veniva fissata udienza ordinaria.
All'udienza del giorno 12/02/2025 quindi l'attrice, richiamata l'ordinanza della Corte di cassazione n° 17947/2021, osservava che la fondatezza della domanda appariva già dimostrata dalle fotografie (rectius, dalla singola fotografia) prodotte a corredo della citazione nel documento denominato “FWD-Documenti Sinistro GA (1).zip”, file compresso contenente tre file PDF, uno dei quali denominato “Richiesta Risarcimento.pdf”, la cui terza pagina conteneva una fotografia di un tombino, e insisteva quindi per l'ammissione dei quattro capitoli dedotti in citazione coi testimoni nonché per la CTU medico legale sull'attrice. Tes_1 Tes_2
Il convenuto chiedeva solo che la causa passasse in decisione. CP_1
Confermato il provvedimento 26.9.2024 e ritenuta la causa pronta per la decisione, il tribunale alla stessa udienza disponeva la discussione orale ex a. 281 sexies cpc. Le parti, confermate le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi, discutevano infine oralmente e all'esito la causa veniva trattenuta per la decisione.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 5 I motivi della decisione
Si deve in primo luogo notare che il richiamo dell'attrice alla sentenza Cass. 17947/2021 appare qui irrilevante. Tale pronuncia, per quanto attiene al nesso causale, s'è infatti limitata a dichiarare che, sul punto, le censure del ricorrente erano state dedotte in violazione dell'articolo 366, n. 6 cpc e difettavano di specificità.
Per quanto riguarda i danni da cose in custodia, in generale si deve convenire che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità e come correttamente ricordato dall'attrice, la responsabilità prevista dall'a. 2051 cc ha carattere sostanzialmente oggettivo. Ciò implica che, per invocare tale responsabilità, all'attore è sufficiente dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto di causalità tra tale evento e il bene in custodia.
Nondimeno, nelle ipotesi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, ovvero non sia stato scatenato dalla struttura della cosa o dal suo funzionamento (come avviene, per esempio, nei casi di scoppio di caldaia, di scarica elettrica, di frana della strada o altri simili), e dunque quando sia necessario che l'agire umano -in particolare quello del danneggiato- si unisca al modo di essere della cosa la quale di per sé è statica e inerte, in tali casi allora per provare il nesso causale è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi presentasse un'oggettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Sul punto, l'orientamento del giudice di legittimità è del tutto costante, come si ricava fra le altre da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 (che in particolare sottolinea la rilevanza dell'intrinseca pericolosità della cosa, che per i motivi che si diranno deve tuttavia escludersi nel caso di specie), Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25214 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013).
Come si è già accennato, nel caso di cui di discute qui, si deve anzitutto escludere che il tombino
-cui l'attrice attribuisce la causa della sua “rovinosa” caduta- presentasse in concerto caratteristiche di obiettiva pericolosità, o comunque elementi tali da renderlo idoneo a determinare l'inevitabile la caduta e di conseguenza il danno. È appena il caso di notare che, esclusa la responsabilità ex a. 2051 cc, resta esclusa anche la responsabilità ex a. 2043 cc, richiamata dall'attrice in via di subordine, per la quale l'onere della prova a carico del danneggiato è ancor più rilevante.
Invero, l'attrice sostiene di essersi trovata, nel pomeriggio del 28 marzo 2023, “a percorrere il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 6 marciapiede di Via Palanzone di ”, aggiungendo subito dopo che essa era caduta CP_1
“improvvisamente a terra a causa della disconnessione, presente sul marciapiede della suddetta via”, e precisando che ciò era avvenuto “all'altezza del numero civico 12, in prossimità del passo carraio e in presenza delle strisce pedonali”. Non risulta intervenuta nessuna autorità. Nel verbale di pronto soccorso del Niguarda, n° 2023524371 del 28.3.2023 (prodotto telematicamente come file non numerato, denominato “Referto PS.pdf”, di una sola pagina benché dal pié di pagina risulti che il documento originale è costituito da tre pagine, le altre due essendo invece prodotte nel file “documenti pronto soccorso”, facente parte insieme ad altri due di un file compresso denominato “Fwd_ Documenti Sinistro GA TA (1).zip”), si legge: “caduta accidentale, inciampava in un tombino”.
Nella richiesta di risarcimento datata 12.7.2023 inviata al comune di (prodotta come prima CP_1
e seconda pagina del file di cinque pagine denominato “richiesta risarcimento”, file prodotto insieme ad altri due PDF nell'unico file compresso denominato “Fwd_ Documenti Sinistro Pt_1
(1).zip” ) si legge in particolare:
[...
<< descrizione dell'accaduto : alle ore 17 del 28 marzo 2023, giornata serena e priva di pioggia o di
situazione di umidità, stavo percorrendo a piedi la via Palanzone, all'altezza del civico 12 in prossimità del passo carraio in presenza di strisce pedonali e sono caduta a causa della disconnessione presente sul marciapiede della via stessa, come conseguenza della caduta, ho riportato frattura gomito … >> La terza pagina del medesimo file “richiesta risarcimento” riproduce il seguente “luogo del sinistro”:
L'intera domanda dell'attrice si fonda insomma sull'unica fotografia di un solo dettaglio che, però, neppure consente d'identificare esattamente il luogo dell'evento dannoso e che -diversamente da quanto allegato nell'atto di citazione- pare per giunta raffigurare non già un marciapiede bensì una carreggiata.
Soprattutto, non si può trascurare che tale fotografia dimostra che la presenza del tombino era chiaramente visibile, e avrebbe quindi dovuto indurre ogni pedone all'opportuna cautela. Diversamente da quanto opina l'attrice, dunque, deve escludersi che sia stata raggiunta adeguata prova del nesso etiologico tra la caduta e l'avvallamento presente sul marciapiede (tanto più che la fotografia qui sopra riprodotta documenta che l'asserito avvallamento riguardava non già il marciapiede riservato ai pedoni, bensì la carreggiata -essendo altrimenti inspiegabile la presenza delle strisce zebrate-). Pur non contestandosi che l'attrice sia caduta “rovinosamente”, manca
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 7 dunque la prova, di cui l'attrice era onerata, della causa di tale caduta. In proposito, non è inutile ricordare che il danneggiato deve sempre provare la sussistenza d'un effettivo e concreto nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, dimostrando cioè che l'evento fu concretamente provocato dalla cosa e non da altri e diversi fattori causali: non è pertanto sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, ma è per contro sempre necessario allegare e dimostrare quale sia stata l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento, mentre nel caso di specie non soltanto tale prova non può dirsi raggiunta, ma neppure risulta specificamente allegata la modalità del fatto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024). Infatti, come fondatamente contestato dal convenuto, nella specie risulta contraddittoria la stessa prospettazione dell'attrice quanto al luogo del sinistro e quanto alle esatte circostanze dell'accadimento, mentre dall'altro lato neppure è stato provato che la caduta sia anche solo in parte dovuta alle condizioni stradali, poiché la piena visibilità delle condizioni della carreggiata avrebbero dovuto indurre il pedone a prestare la massima attenzione, sicché deve concludersi che il danno sia dipeso da fatto colposo del danneggiato.
La domanda dev'essere quindi respinta.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi, tenendo conto del valore della domanda, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
(2) condanna l'attrice a rifondere le spese di lite del convenuto , Controparte_1 liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il giorno 17 febbraio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 8
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 5411 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CILONA GRAZIA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. SCALTRITI LUCA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“1) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_1 ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, … al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subiti dall'odierna attrice , Parte_1 ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. per complessivi € [cifra lasciata così in bianco nell'atto di citazione, NdE] comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore dell'Avvocato dichiaratosi distratario ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“Nel merito, in via principale: Accertata … la carenza di responsabilità in capo al di CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 1 Milano nella causazione del danno lamentato dall'attrice a seguito dell'evento verificatosi in data 28 marzo 2023 rigettare tutte le domande risarcitorie avanzate dalla sig.ra Parte_1 nel presente giudizio...
Nel merito, in via subordinata: … accertare … il grado di responsabilità o corresponsabilità ascrivibile alla sig.ra e, per l'effetto, decurtare proporzionalmente l'ammontare Parte_1 del risarcimento del danno, patrimoniale e non, eventualmente dovuto”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 5.2.2024, l'attrice esponeva che:
• verso le ore 17.00 del 28 marzo 2023 “si trovava a percorrere il marciapiede di Via Palanzone di ” quando, “giunta all'altezza del numero civico 12, in prossimità del CP_1 passo carraio e in presenza delle strisce pedonali, la Sig.ra cadeva Pt_1 improvvisamente a terra a causa della disconnessione, presente sul marciapiede della suddetta via, imprevedibile e non visibile ictu oculi, nonostante la condotta attenta”;
• “detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata”;
• a causa dei dolori, l'attrice era stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale di Niguarda, e successivamente era stata sottoposta a un intervento chirurgico per “frattura gomito dx, traide di IS (frattura lussazione transolecranica – frattura pluriframmentaria capitello radiale, frattura coronoidea complessa)”;
• l'attrice aveva quindi s'era rivolta al Comune di per chiedere il risarcimento del CP_1 danno, come stimato dalla perizia medico legale di parte a firma del dottore _1
(che aveva stimato postumi permanenti del 13% e inabilità temporanea assoluta per 10 giorni, e parziale per 15+30+60 giorni, NdE);
• considerato che l'attrice aveva settantaquattro anni al tempo del sinistro, secondo le cd. tabelle del tribunale di Milano essa aveva diritto a “Risarcimento danno lesioni permanenti: € 27.230,52” (comprensivo di incremento per sofferenza soggettiva), nonché
“Risarcimento totale per invalidità temporanea: € 5073,75” oltre a “Spese mediche € 376,00”, dunque a un “Risarcimento complessivo € 32.680,27”;
• la responsabilità del era inconfutabile ex a. 2051 cc, poiché << la Suprema Corte CP_1 assumendo sul punto un rinnovato indirizzo giurisprudenziale è andata affermando l'assunto in forza del quale: '… il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una insidia stradale. trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l'invocazione della suddetta norma – dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione', di modo che 'l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 2 strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno conseguito' >>;
• nel caso presente, “la presenza del nesso di causalità tra l'avvallamento presente sul marciapiede stradale ed il verificarsi dell'evento dannoso appare pienamente provata, anche documentalmente, nonché desumibile in via immediata e diretta alla luce dei più elementari principi di causalità materiale. Non può d'altro canto, fondatamente negarsi la sussistenza del nesso eziologico tra i danni subiti dall'attrice e la circostanza che la medesima sia rovinosamente caduta per la presenza dell'avvallamento del marciapiede in questione”. La parte attrice pertanto concludeva chiedendo: “1) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per Controparte_1
l'effetto, condannarlo, … al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subiti dall'odierna attrice , ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. per complessivi € [sic, NdE] Parte_1 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore dell'Avvocato dichiaratosi distratario ex art. 93 c.p.c.”
Il convenuto Comune si costituiva con comparsa depositata il 5.4.2024 osservando che:
• l'attrice non aveva precisato nessun dettaglio circa la causa della sua caduta, sicché non v'erano elementi che potessero indicare che la caduta fosse da collegare causalmente alle
“presunte cattive condizioni del fondo di una strada sottoposta al controllo dell'Ente comunale”;
• l'attrice non aveva allegato nessuna specifica circostanza concreta sulle modalità del fatto;
• “non risulta che all'evento abbiano assistito testimoni né risulta alcun intervento della pubblica autorità”;
• negava “che il marciapiede della via Palanzone, percorso dall'attrice, [fosse] interessato dalla presenza di buche o altre anomalie del fondo stradale”;
• osservava “peraltro come sia difficile comprendere l'effettivo stato dei luoghi poiché la presenza delle strisce pedonali allegata dall'attrice induce a ritenere che la asserita caduta sia accaduta sulla carreggiata e non sul marciapiede”;
• il quindi negava “che il sinistro allegato da parte attrice [fosse] in collegamento CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 3 causale con lo stato di una strada di competenza del medesimo;
spetterà all'attrice fornire la prova rigorosa del predetto collegamento causale, in assenza della quale la domanda non potrà che essere rigettata”;
• in via di subordine prospettava la corresponsabilità dell'attrice nel sinistro, osservando che
“l'evento è da ricondurre in principalità alla negligenza dell'attrice” la quale “percorreva una strada senza prestare la dovuta diligenza ed attenzione”;
• infine contestava la quantificazione del danno. Il convenuto quindi concludeva chiedendo: “Nel merito, in via principale: Accertata … la carenza di responsabilità in capo al nella causazione del danno lamentato dall'attrice Controparte_1
a seguito dell'evento verificatosi in data 28 marzo 2023 rigettare tutte le domande risarcitorie avanzate dalla sig.ra nel presente giudizio... Parte_1
Nel merito, in via subordinata: … accertare … il grado di responsabilità o corresponsabilità ascrivibile alla sig.ra e, per l'effetto, decurtare proporzionalmente l'ammontare del Parte_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non, eventualmente dovuto”.
Nessuna delle parti depositava memorie integrative.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 26.9.2024, l'attrice (oltre alla CTU medico legale) chiedeva di ammettere la prova per testimoni sui quattro capitoli dedotti nell'atto di citazione coi testimoni ivi indicati, mentre il chiedeva di rimettere la causa in decisione. CP_1
Il tribunale dichiarava inammissibili i quattro capitoli per testimoni dedotti dall'attrice, specificando in proposito che:
• il primo capitolo (“in data 28/03/2023 alle ore 17:00 circa, la su generalizzata attrice si trovava a percorrere il marciapiede di Via Palanzone di ” ) era generico quanto alla posizione sul marciapiede;
• il secondo capitolo (“in detto frangente, giunta all'altezza del numero civico 12, in prossimità del passo carraio e in presenza delle strisce pedonali, la Sig.ra cadeva improvvisamente a terra a causa della disconnessione, presente Pt_1 sul marciapiede della suddetta via, imprevedibile e non visibile ictu oculi, nonostante la condotta attenta della suddetta”) implicava inammissibili valutazioni circa l'imprevedibilità e invisibilità dell'asserita disconnessione (sottolineando peraltro che le caratteristiche oggettive di tale asserita disconnessione non risultavano neppure allegate dall'attrice, che ne era onerata) nonché valutazioni sul fatto che l'attrice stesse prestando la dovuta attenzione al fondo stradale;
• il terzo capitolo (“detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata”) verteva su circostanza negativa, sicché implicava inversione dell'onere probatorio;
• il quarto capitolo (“a seguito della rovinosa caduta, l'attrice lamentava forti dolori al gomito, alla spalla dx e al volto;
pertanto, veniva trasportata tramite ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Niguarda (Milano), ove le venivano diagnosticate: trauma gomito dx e mento, paucisintomatica per algia gomito dx ed ATM bilaterale”) risultava
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 4 documentabile quanto al trasporto al Pronto soccorso oltre che sulla diagnosi ivi posta. Inoltre, considerata la difficoltà di identificare le produzioni confusamente offerte dall'attrice, veniva assegnato all'attrice termine per ricondurre le produzioni stesse all'elenco di sei documenti posto in calce alla citazione.
All'udienza a trattazione scritta del 29.10.2024 si constatava che, mentre in calce all'atto di citazione erano state elencate solo sei produzioni, nel fascicolo telematico per contro (e senza considerare gli allegati denominati “conformità [SIGNED].pdf”, “dati-atto.xml.p7m” , “NIR [SIGNED].pdf” e
“Procura GA R.pdf”) risultavano presenti nove allegati, cioè i seguenti:
• documentazione sanitaria (1).pdf
• Fwd_ Documenti Sinistro GA TA (1).zip
• message (1).eml
• message (2).eml
• message (3).eml
• message.eml
• Referto PS.pdf
• relazione medico legale.pdf
• Risarcimento danni.pdf
Constatato perciò che non era possibile istituire una diretta corrispondenza fra i nove documenti effettivamente presenti nel fascicolo telematico e i documenti diversamente elencati dapprima nell'atto di citazione (da 1 a 6) e poi nell'allegato alla nota del 27.9.2024 (ove risultano elencate sette produzioni, peraltro con varie sottonumerazioni, cioè: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 5a – 5b – 6 – 6a –
6b – 6c – 6d – 6e – 6f – 6g – 7) veniva fissata udienza ordinaria.
All'udienza del giorno 12/02/2025 quindi l'attrice, richiamata l'ordinanza della Corte di cassazione n° 17947/2021, osservava che la fondatezza della domanda appariva già dimostrata dalle fotografie (rectius, dalla singola fotografia) prodotte a corredo della citazione nel documento denominato “FWD-Documenti Sinistro GA (1).zip”, file compresso contenente tre file PDF, uno dei quali denominato “Richiesta Risarcimento.pdf”, la cui terza pagina conteneva una fotografia di un tombino, e insisteva quindi per l'ammissione dei quattro capitoli dedotti in citazione coi testimoni nonché per la CTU medico legale sull'attrice. Tes_1 Tes_2
Il convenuto chiedeva solo che la causa passasse in decisione. CP_1
Confermato il provvedimento 26.9.2024 e ritenuta la causa pronta per la decisione, il tribunale alla stessa udienza disponeva la discussione orale ex a. 281 sexies cpc. Le parti, confermate le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi, discutevano infine oralmente e all'esito la causa veniva trattenuta per la decisione.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 5 I motivi della decisione
Si deve in primo luogo notare che il richiamo dell'attrice alla sentenza Cass. 17947/2021 appare qui irrilevante. Tale pronuncia, per quanto attiene al nesso causale, s'è infatti limitata a dichiarare che, sul punto, le censure del ricorrente erano state dedotte in violazione dell'articolo 366, n. 6 cpc e difettavano di specificità.
Per quanto riguarda i danni da cose in custodia, in generale si deve convenire che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità e come correttamente ricordato dall'attrice, la responsabilità prevista dall'a. 2051 cc ha carattere sostanzialmente oggettivo. Ciò implica che, per invocare tale responsabilità, all'attore è sufficiente dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto di causalità tra tale evento e il bene in custodia.
Nondimeno, nelle ipotesi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, ovvero non sia stato scatenato dalla struttura della cosa o dal suo funzionamento (come avviene, per esempio, nei casi di scoppio di caldaia, di scarica elettrica, di frana della strada o altri simili), e dunque quando sia necessario che l'agire umano -in particolare quello del danneggiato- si unisca al modo di essere della cosa la quale di per sé è statica e inerte, in tali casi allora per provare il nesso causale è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi presentasse un'oggettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Sul punto, l'orientamento del giudice di legittimità è del tutto costante, come si ricava fra le altre da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 (che in particolare sottolinea la rilevanza dell'intrinseca pericolosità della cosa, che per i motivi che si diranno deve tuttavia escludersi nel caso di specie), Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25214 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013).
Come si è già accennato, nel caso di cui di discute qui, si deve anzitutto escludere che il tombino
-cui l'attrice attribuisce la causa della sua “rovinosa” caduta- presentasse in concerto caratteristiche di obiettiva pericolosità, o comunque elementi tali da renderlo idoneo a determinare l'inevitabile la caduta e di conseguenza il danno. È appena il caso di notare che, esclusa la responsabilità ex a. 2051 cc, resta esclusa anche la responsabilità ex a. 2043 cc, richiamata dall'attrice in via di subordine, per la quale l'onere della prova a carico del danneggiato è ancor più rilevante.
Invero, l'attrice sostiene di essersi trovata, nel pomeriggio del 28 marzo 2023, “a percorrere il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 6 marciapiede di Via Palanzone di ”, aggiungendo subito dopo che essa era caduta CP_1
“improvvisamente a terra a causa della disconnessione, presente sul marciapiede della suddetta via”, e precisando che ciò era avvenuto “all'altezza del numero civico 12, in prossimità del passo carraio e in presenza delle strisce pedonali”. Non risulta intervenuta nessuna autorità. Nel verbale di pronto soccorso del Niguarda, n° 2023524371 del 28.3.2023 (prodotto telematicamente come file non numerato, denominato “Referto PS.pdf”, di una sola pagina benché dal pié di pagina risulti che il documento originale è costituito da tre pagine, le altre due essendo invece prodotte nel file “documenti pronto soccorso”, facente parte insieme ad altri due di un file compresso denominato “Fwd_ Documenti Sinistro GA TA (1).zip”), si legge: “caduta accidentale, inciampava in un tombino”.
Nella richiesta di risarcimento datata 12.7.2023 inviata al comune di (prodotta come prima CP_1
e seconda pagina del file di cinque pagine denominato “richiesta risarcimento”, file prodotto insieme ad altri due PDF nell'unico file compresso denominato “Fwd_ Documenti Sinistro Pt_1
(1).zip” ) si legge in particolare:
[...
<< descrizione dell'accaduto : alle ore 17 del 28 marzo 2023, giornata serena e priva di pioggia o di
situazione di umidità, stavo percorrendo a piedi la via Palanzone, all'altezza del civico 12 in prossimità del passo carraio in presenza di strisce pedonali e sono caduta a causa della disconnessione presente sul marciapiede della via stessa, come conseguenza della caduta, ho riportato frattura gomito … >> La terza pagina del medesimo file “richiesta risarcimento” riproduce il seguente “luogo del sinistro”:
L'intera domanda dell'attrice si fonda insomma sull'unica fotografia di un solo dettaglio che, però, neppure consente d'identificare esattamente il luogo dell'evento dannoso e che -diversamente da quanto allegato nell'atto di citazione- pare per giunta raffigurare non già un marciapiede bensì una carreggiata.
Soprattutto, non si può trascurare che tale fotografia dimostra che la presenza del tombino era chiaramente visibile, e avrebbe quindi dovuto indurre ogni pedone all'opportuna cautela. Diversamente da quanto opina l'attrice, dunque, deve escludersi che sia stata raggiunta adeguata prova del nesso etiologico tra la caduta e l'avvallamento presente sul marciapiede (tanto più che la fotografia qui sopra riprodotta documenta che l'asserito avvallamento riguardava non già il marciapiede riservato ai pedoni, bensì la carreggiata -essendo altrimenti inspiegabile la presenza delle strisce zebrate-). Pur non contestandosi che l'attrice sia caduta “rovinosamente”, manca
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 7 dunque la prova, di cui l'attrice era onerata, della causa di tale caduta. In proposito, non è inutile ricordare che il danneggiato deve sempre provare la sussistenza d'un effettivo e concreto nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, dimostrando cioè che l'evento fu concretamente provocato dalla cosa e non da altri e diversi fattori causali: non è pertanto sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, ma è per contro sempre necessario allegare e dimostrare quale sia stata l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento, mentre nel caso di specie non soltanto tale prova non può dirsi raggiunta, ma neppure risulta specificamente allegata la modalità del fatto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024). Infatti, come fondatamente contestato dal convenuto, nella specie risulta contraddittoria la stessa prospettazione dell'attrice quanto al luogo del sinistro e quanto alle esatte circostanze dell'accadimento, mentre dall'altro lato neppure è stato provato che la caduta sia anche solo in parte dovuta alle condizioni stradali, poiché la piena visibilità delle condizioni della carreggiata avrebbero dovuto indurre il pedone a prestare la massima attenzione, sicché deve concludersi che il danno sia dipeso da fatto colposo del danneggiato.
La domanda dev'essere quindi respinta.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi, tenendo conto del valore della domanda, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
(2) condanna l'attrice a rifondere le spese di lite del convenuto , Controparte_1 liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il giorno 17 febbraio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5411 / 2024 - pag. 8