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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2664/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2664/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SILIATO TIZIANA SALVATRICE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in DRUENTO il Parte_1 Parte_2 27/06/2015.
Dall'unione sono nati i figli: nato il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano di vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, senza interferire l'uno nella vita dell'altro.
DA' ATTO che il marito acconsente che la sig.ra lasci la casa coniugale ancor prima Parte_1 dell'omologa della separazione.
DA' ATTO che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella piena disponibilità Pt_2 di quest'ultimo, che la abiterà con i figli minori quando staranno con il padre.
DA' ATTO che la madre lascerà la casa coniugale e troverà sistemazione altrove.
AFFIDA i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 Per_2 presso il padre in Torino C.so Vercelli n. 168 B fino a quando la madre non troverà una nuova abitazione, in cui trasferirà la residenza anagrafica presso di lei mentre la collocazione dei minori rimarrà presso ciascun genitore con l'impegno da parte di entrambi a mantenerli, istruirli ed educarli, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore saranno determinati di volta in volta in base agli impegni scolastici ed extra scolastici di questi ultimi e in base ai turni di lavoro di entrambi i genitori.
DISPONE che i minori trascorrano con ciascun genitore due/tre settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, metà delle festività natalizie (i minori trascorreranno una settimana, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza), metà delle vacanze pasquali (i minori trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro genitore alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) e ad anni alterni ogni altra festività e/o ponte.
DISPONE che ogni genitore provveda autonomamente, con mantenimento diretto, alla gestione dei figli per tutte le questioni di ordinaria amministrazione quando li avrà con sé.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito dalla Sig.ra nella Parte_1 misura del 100%.
pagina 2 di 3 DISPONE che entrambi i genitori, nei giorni in cui i figli saranno collocati presso di loro, debbano occuparsi integralmente di loro (accompagnarli e riprenderli da attività sportive, scolastiche, extrascolastiche, compleanni, gite ecc.).
DA' ATTO che i coniugi si impegnano a collaborare nell'obiettivo di assicurare uno sviluppo e un equilibrio armonioso della personalità dei figli.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive dei figli, spese previamente concordate o altrimenti necessitate, saranno a carico di entrambi genitori, nella misura del 50% ciascuno;
per quanto non espressamente previsto sul punto si rimanda al Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
DA' ATTO che le parti autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'iscrizione dei figli minori su quello di entrambi.
DA' ATTO che ad integrale adempimento di tutto quanto pattuito, le parti si riterranno ampiamente soddisfatte, dichiarando espressamente di non avere alcuna ulteriore pendenza e di rinunziare espressamente a qualsivoglia pretesa in ordine ai rapporti tra esse intercorsi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2664/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SILIATO TIZIANA SALVATRICE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in DRUENTO il Parte_1 Parte_2 27/06/2015.
Dall'unione sono nati i figli: nato il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano di vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, senza interferire l'uno nella vita dell'altro.
DA' ATTO che il marito acconsente che la sig.ra lasci la casa coniugale ancor prima Parte_1 dell'omologa della separazione.
DA' ATTO che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella piena disponibilità Pt_2 di quest'ultimo, che la abiterà con i figli minori quando staranno con il padre.
DA' ATTO che la madre lascerà la casa coniugale e troverà sistemazione altrove.
AFFIDA i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 Per_2 presso il padre in Torino C.so Vercelli n. 168 B fino a quando la madre non troverà una nuova abitazione, in cui trasferirà la residenza anagrafica presso di lei mentre la collocazione dei minori rimarrà presso ciascun genitore con l'impegno da parte di entrambi a mantenerli, istruirli ed educarli, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore saranno determinati di volta in volta in base agli impegni scolastici ed extra scolastici di questi ultimi e in base ai turni di lavoro di entrambi i genitori.
DISPONE che i minori trascorrano con ciascun genitore due/tre settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, metà delle festività natalizie (i minori trascorreranno una settimana, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza), metà delle vacanze pasquali (i minori trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro genitore alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) e ad anni alterni ogni altra festività e/o ponte.
DISPONE che ogni genitore provveda autonomamente, con mantenimento diretto, alla gestione dei figli per tutte le questioni di ordinaria amministrazione quando li avrà con sé.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito dalla Sig.ra nella Parte_1 misura del 100%.
pagina 2 di 3 DISPONE che entrambi i genitori, nei giorni in cui i figli saranno collocati presso di loro, debbano occuparsi integralmente di loro (accompagnarli e riprenderli da attività sportive, scolastiche, extrascolastiche, compleanni, gite ecc.).
DA' ATTO che i coniugi si impegnano a collaborare nell'obiettivo di assicurare uno sviluppo e un equilibrio armonioso della personalità dei figli.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive dei figli, spese previamente concordate o altrimenti necessitate, saranno a carico di entrambi genitori, nella misura del 50% ciascuno;
per quanto non espressamente previsto sul punto si rimanda al Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
DA' ATTO che le parti autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'iscrizione dei figli minori su quello di entrambi.
DA' ATTO che ad integrale adempimento di tutto quanto pattuito, le parti si riterranno ampiamente soddisfatte, dichiarando espressamente di non avere alcuna ulteriore pendenza e di rinunziare espressamente a qualsivoglia pretesa in ordine ai rapporti tra esse intercorsi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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