Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5881/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. TOMASI MICHELE Parte_1
e
FA ON, con l'Avv. TOMASI MICHELE
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. ON TE, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio religioso a Ravina di Trento (TN), in data 11.02.1995, nel Per_ corso del quale sono nati tre figli: il 04.07.1995; il 28.10.1996 e Per_2 il 25.01.2001, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Con Per_3 ricorso depositato il 31.12.2024 esponevano che con decreto del 02.03.2020, emesso nel procedimento n. 4411/2019, il Tribunale di Trento omologava la separazione personale alle condizioni indicate dalle stesse parti indicate in ricorso.
La Sig.ra e il Sig. BO TE esponevano altresì che non Parte_1 vi è più stata riconciliazione e non è più ripresa la convivenza e pertanto, decorsi
11.02.1995, con conseguente ordine dell'annotazione della sentenza ai competenti uffici di Stato Civile, alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2) i figli e attualmente conviventi con i genitori, sono Per_2 Per_3 Per_4 economicamente autosufficienti e viene meno, pertanto, la necessità di statuizioni di mantenimento a loro favore. Al fine di disciplinare eventuali situazioni future, le parti concordano che, sino a che continueranno a vivere presso l'abitazione dei genitori nel caso in cui uno o più figli perdessero l'autosufficienza economica, le spese ordinarie saranno a carico del genitore con cui il figlio convive, mentre le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori in misura paritaria (50% ciascuno);
3) i veicoli Fiat Panda tg. EJ739ZG e il veicolo SEAT MB tg. CB126RE, rimarranno nella disponibilità esclusiva del sig. BO TE e la vettura
Seat Ibiza tg. DX938RS rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra e
[...]
; Parte_1
4) La Sig.ra (C.F.: , nata a [...]_1 C.F._1
Valsugana (TN) il giorno 15/09/1967 cede e trasferisce, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e senza corrispettivo, al sig BO TE (C.F.: ), nato a [...] il giorno C.F._2
19/08/1965 che accetta, la propria quota di 1/4 della proprietà esclusiva ed assoluta, del seguente immobile:
In CC RAVINA, PT 797 II, p.ed. 272 p.m. 1, come risulta iscritta al Libro
Fondiario (doc. 16): P.M. 1 “A piano interrato: disimpegno, cantina;
a piano terra: garage con scaletta;
a primo piano: ingresso, scala fino al piano sottotetto, bagno, cucina, soggiorno, balcone;
a sottotetto: ripostiglio, bagno, disimpegno, locale caldaia, tre stanze, due poggioli;
a piano copertura: tetto.
PARTI COMUNI: a) Fra le porzioni 1 e 2 con 1/2 ciascuna: a piano interrato: vano scala e scala. b) Fra le porzioni 1, 2 e 3 con 1/3 ciascuna: a piano terra: due orti, cortile con scaletta, aiuola, strada - a primo piano: terrazzo. c) Fra la porzione 1 e 3 con 1/4 indiviso ciascuna e la porzione 2 con 2/4 indivisi: a piano terra: pianerottolo, scale e giroscale fino a primo piano;
a primo piano: terrazzo
(ex-p.m. 1) d) Fra leporzioni 1 e 3 con 1/2 ciascuna: a primo piano: pianerottolo e scala.”, censita al Catasto di Trento come segue (doc. 17): in C.C. 305
RAVINA p.ed. 272, sub 2, foglio 11, P.M 1, Zona Cens. 2, cat. C/6, classe 4,
Pag. 2 di 9 consistenza 34 mq., superficie 74 mq, r.c. € 114,14 – Ravina, via Valembrar n. 6,
Piano: T;
in C.C. 305 RAVINA p.ed. 272, sub 9, foglio 11, P.M 1, Zona Cens. 2, cat. A/2, classe 5, consistenza 7,5 vani, superficie 171 mq, r.c. € 581,01, -
Ravina, via Valembrar n. 6, Piani: 1-2; in C.C. 305 RAVINA p.ed. 272, sub 10, foglio 11, P.M 1, Zona Cens. 2, cat. C/2, classe 1, consistenza 30 mq., superficie
37 mq, r.c. € 75,92 – Ravina, via Valembrar n. 6, Piano: S1. La sig.ra
[...]
dichiara di essere divenuta proprietaria della quota degli immobili in Parte_1 oggetto in virtù dei seguenti titoli: - atto di compravendita dd. 14/09/1995 modificato con contratto dd. 17/07/2023 con il quale ha acquistato i beni sopra identificati.
La sig.ra dichiara che vi è conformità “sostanziale” tra lo Parte_1 stato di fatto, i dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto delle porzioni immobiliari urbane sopra descritte, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o da comportare l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria, ai sensi della normativa in vigore. Le porzioni immobiliari sopra descritte sono graficamente rappresentate nelle planimetrie depositate in Catasto Fabbricati e che si allegano in copia, rispettivamente:
C.C.: 305 - P.ed.: 272 - Sub.: 2 - PM: 1: Prot. 771.001.2024 - Data pres.: 30-01-
2024 (Planimetria derivante da: Prot. 5186/84.000.1984 - Data pres.: 07-08-
1984) (doc. 18) C.C.: 305 - P. ed.: 272 - Sub.: 9 - PM: 1 Prot. 12846.001.2022 -
Data pres.: 19-10-2022 (doc. 19) C.C.: 305 - P. ed.: 272 - Sub.: 10 - PM: 1 Prot.
12846.001.2022 - Data pres.: 19-10-2022 (doc. 20). Si precisa, altresì, che l'intestazione catastale delle predette porzioni è conforme alle risultanze del
Libro Fondiario.
La quota degli immobili della sig.ra (CF: Parte_1
, viene trasferita al sig. BO TE (CF: C.F._1
) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli C.F._2 annessi e connessi, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, usi, azioni e ragioni, con i proporzionali diritti di comproprietà e condominio delle parti comuni ed indivise del fabbricato, così come risulta dal Libro Fondiario.
La sig.ra garantisce la legittimità formale e sostanziale dei Parte_1 titoli di provenienza e la disponibilità di quanto trasferito, la libertà da persone, cose oneri e da gradi pregiudizievoli, diritti di prelazione, ipoteche, cause di evizione anche dovuta ad azione di restituzione da partedi terzi, servitù, ad eccezione delle servitù apparenti al Librio Fondiario al foglio “C Comune”:
Pag. 3 di 9 • servitù di passo a piedi, con carri ed autoveicoli, iscritte sub G.N. e NumeroD_1 sub G.N. ; NumeroD_2
• servitù non poter costruire ad una altezza superiore ai m. 4,50 (quattro virgola cinquanta) da misurarsi dal livello stradale della strada a sera del fondo servente, sul lato di sera e per la profondità di m. 20 (venti) iscritta sub G.N.
624/10/1966; che il sig. BO TE dichiara di ben conoscere ed accettare.
La sig.ra garantisce in ordine alla conformità degli impianti Parte_1 alla normativa in materia di sicurezza (vigenti all'epoca di realizzazione e/o adeguamento).
La sig.ra dichiara inoltre di rinunciare all'ipoteca legale. Parte_1
Ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche, la sig.ra Parte_1 dichiara:
- che la p.ed. 272, di cui fa parte la p.m. 1 oggetto del trasferimento, è stata costruita in forza e in conformità della licenza edilizia rilasciata dalla competenza autorità comunale in data 14 giugno 1968 numero 9235 e varianti rilasciate in data 19 maggio 1980 numero 1192, in data 11 agosto 1986 numero
28280, in data 17 novembre 1993 numero 29630, in data 21 gennaio 1994 numero 30220, in data 11 marzo 1996 numero 43704, in data 14 novembre 1996 numero 34369, D.I.A. 0 giorni presentata in data 27 giugno 2006 numero 59178,
D.I.A. presentate in data 3 febbraio 2011 numero 14803 e in data 23 ottobre
2012 numero 122739, S.C.I.A. presentata in data 6 giugno 2013 numero 60818, comunicazione opere libere presentate in data 5 dicembre 2018 numero 311950, in data 7 luglio 2020 numero 144961 e in data 11 febbraio 2021 numero 36751;
- che sono stati eseguiti i lavori per i quali è stata rilasciata in data 13 aprile
1992 n. 11275 dal Sindaco competente la concessione in sanatoria;
- che ha tutt'oggi non sono state eseguite altre opere tali da richiedere permessi, licenze edilizie o concessioni ad edificare concessioni sanatoria di cui alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
- che lo stesso immobile non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
- che la p.ed. 272 C.C. Ravina è stata dichiarata agibile con provvedimento rilasciato in data 20 gennaio 1981 numero 16472/80 ed inoltre in data 20 settembre 2010 protocollo numero 45062 è stata rilasciata l'agibilità della p.m.
1.
Non si allega al presente atto il certificato di destinazione urbanistica relativo a terreni, aree scoperte, consortalità e comproprietà di quanto trasferito in quanto
Pag. 4 di 9 di superficie complessiva inferiore a mq.
5.000 e pertinenziali all'edificio p.ed.
272 C.C. Ravina censito in Catasto Fabbricati.
Il sig. BO TE dichiara di avere a sue mani la certificazione energetica relativa ai suddetti immobili rilasciata dall'ing. in data 19/03/2024 Persona_5 con codice (doc. 21) e che detto attestato è ancora in corso di NumeroDi_1 validità stante l'assenza di cause che ne abbiano determinato la decadenza. Al trasferimento della quota degli immobili contraddistinti dal sub. 2, p.m. 1 e sub.
10, p.m. 1 della p.ed. 272 non si applica la normativa vigente in materia di prestazione energetica, in quanto trattasi di garage e cantina.
Detto trasferimento interviene quale strumento di composizione della crisi familiare viene effettuato ed accettato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Trattandosi di trasferimento/negotio causa familiae, si dichiara che
è esentato dal pagamento delle imposte.
5) il sig. BO TE (CF: ), nato a [...] il C.F._2 giorno 19/08/1965 cede e trasferisce, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e senza corrispettivo, alla sig.ra
[...]
(CF: , nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
15/09/1967 che accetta, la propria quota pari a 3/4 della proprietà esclusiva ed assoluta, del seguente immobile:
In CC RAVINA, PT 7972 II, p.ed. 272 p.m. 3, come risulta iscritta al Libro
Fondiario (doc. 16): P.M. 3 “a piano interrato: cantina, scala fino a piano terra;
a primo piano: ingresso, cucina-soggiorno, disbrigo, bagno, ripostiglio, stanza, poggiolo. PARTI COMUNI: a) Fra le porzioni 1 e 2 con 1/2 ciascuna: a piano interrato: vano scala e scala. b) Fra leporzioni 1, 2 e 3 con 1/3 ciascuna: a piano terra: due orti, cortile con scaletta, aiuola, strada - a primo piano: terrazzo. c) Fra la porzione 1 e 3 con 1/4 indiviso ciascuna e la porzione 2 con
2/4 indivisi: a piano terra: pianerottolo, scale e giroscale fino a primo piano;
a primo piano: terrazzo (ex-p.m. 1) d) Fra le porzioni 1 e 3 con 1/2 ciascuna: a primo piano: pianerottolo e scala.”, censita al Catasto di Trento come segue
(doc. 17): in C.C. 305 RAVINA p.ed. 272, sub 5, foglio 11, P.M. 3, Zona Cens. 2, cat. A/2, classe 5, consistenza 3 vani, superficie 74 mq., r.c. € 232,41 – Ravina, via Valembrar n. 6, Piano: 1; in C.C. 305 RAVINA p.ed. 272, sub 11, foglio 11,
P.M. 3, Zona Cens. 2, cat. C/2, classe 1, consistenza 34 mq, Superficie 39 mq, r.c. € 86,04 – Ravina, via Valembrar n. 6, Piano: S1; in C.C. 305 RAVINA p.ed.
Pag. 5 di 9 272, sub 13, foglio 11, P.M. 3, Zona Cens. 2, cat. F/50 – Ravina, via Valembrar
n. 6, Piano: S1.
Il sig BO TE dichiara di essere divenuto proprietario della quota degli immobili in oggetto in virtù dei seguenti titoli:
- atto di donazione dd. 28/12/1990 e atto di compravendita dd. 14/09/1995 modificato con contratto dd. 17/07/2023 con il quale ha acquistato i beni sopra identificati. Il sig BO TE dichiara esservi conformità “sostanziale” tra lo stato di fatto, i dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto delle porzioni immobiliari urbane sopra descritte, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o da comportare l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria, ai sensi della normativa in vigore. Le porzioni immobiliari sopra descritte sono graficamente rappresentate nelle planimetrie depositate in Catasto Fabbricati e che si allegano in copia, rispettivamente:
C.C.: 305 - P. ed.: 272 - Sub.: 5 - PM: 3 Prot. 4145.001.1997 - Data pres.: 21-
07-1997 (doc. 22), C.C.: 305 - P. ed.: 272 - Sub.: 11 - PM: 3 Prot. 771.001.2024
- Data pres.: 30-01-2024 (Planimetria derivante da: Prot. 12846.001.2022 -
Data pres.: 19-10-2022 (doc. 23). Si precisa, altresì, che l'intestazione catastale delle predette porzioni è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
La quota degli immobili del sig. BO TE (CF: ), C.F._2 viene trasferita alla sig.ra (CF: , nello Parte_1 C.F._1 stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, usi, azioni e ragioni, con i proporzionali diritti di comproprietà e condominio delle parti comuni ed indivise del fabbricato, così come risulta dal Libro Fondiario.
Il sig. BO TE garantisce la legittimità formale e sostanziale dei titoli di provenienza e la disponibilità di quanto trasferito, la libertà da persone, cose oneri e da gradi pregiudizievoli, diritti di prelazione, contratti agrari, ipoteche, cause di evizione anche dovuta ad azione di restituzione da parte di terzi, servitù, ad eccezione delle servitù apparenti al Librio Fondiario al foglio C Comune”:
• servitù di passo a piedi, con carri ed autoveicoli, iscritte sub G.N. 624/8/1966 e
G.N. 624/9/1966;
• servitù non poter costruire ad una altezza superiore ai m. 4,50 (quattro virgola cinquanta) da misurarsi dal livello stradale della strada a sera del fondo servente, sul lato di sera e per la profondità di m. 20 (venti) iscritta sub G.N.
624/10/1966;
Pag. 6 di 9
che la sig.ra dichiara di ben conoscere ed accettare. Parte_1
Il sig. BO TE garantisce in ordine alla conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza (vigenti all'epoca di realizzazione e/o adeguamento).
Il sig. BO TE dichiara inoltre di rinunciare all'ipoteca legale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche, il sig. BO TE dichiara:
- che la p.ed. 272 di cui fa parte la p.m. 1, oggetto del trasferimento, è stata costruita in forza e in conformità della licenza edilizia rilasciata dalla competenza autorità comunale in data 14 giugno 1968 numero 9235 e varianti rilasciate in data 19 maggio 1980 numero 1192, in data 11 agosto 1986 numero
28280, in data 17 novembre 1993 numero 29630, in data 21 gennaio 1994 numero 30220, in data 11 marzo 1996 numero 43704, in data 14 novembre 1996 numero 34369, D.I.A. 0 giorni presentata in data 27 giugno 2006 numero 59178,
D.I.A. presentate in data 3 febbraio 2011 numero 14803 e in data 23 ottobre
2012 numero 122739, S.C.I.A. presentata in data 6 giugno 2013 numero 60818, comunicazione opere libere presentate in data 5 dicembre 2018 numero 311950, in data 7 luglio 2020 numero 144961 e in data 11 febbraio 2021 numero 36751;
- che sono stati eseguiti i lavori per i quali è stata rilasciata in data 13 aprile
1992 n. 11275 dal Sindaco competente la concessione in sanatoria;
- che ha tutt'oggi non sono state eseguite altre opere tali da richiedere permessi, licenze edilizie o concessioni ad edificare concessioni sanatoria di cui alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
- che lo stesso immobile non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
- che la p.ed. 272 C.C. Ravina è stata dichiarata agibile con provvedimento rilasciato in data 20 gennaio 1981 numero 16472/80 ed inoltre in data 20 settembre 2010 protocollo numero 45062 è stata rilasciata l'agibilità delle p.m.
1 e 3.
Non si allega al presente atto il certificato di destinazione urbanistica relativo a terreni, aree scoperte, consortalità e comproprietà di quanto trasferito in quanto di superficie complessiva inferiore a mq.
5.000 e pertinenziali all'edificio p.ed.
272 C.C. Ravina censito in Catasto Fabbricati.
La sig.ra dichiara di avere a sue mani la certificazione Parte_1 energetica relativa ai suddetti immobili rilasciata dall'ing. in data Persona_5
19/03/2024 con codice (doc. 24) e che detto attestato è ancora in NumeroDi_2 corso di validità stante l'assenza di cause che ne abbiano determinato la
Pag. 7 di 9 decadenza. Al trasferimento degli immobili contraddistinti dal sub. 11 p.m. 3 e sub. 13 p.m. 3 della p.ed. 272 non si applica la normativa vigente in materia di prestazione energetica, in quanto trattasi di cantina e scala.
Detto trasferimento interviene quale strumento di composizione della crisi familiare viene effettuato ed accettato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Trattandosi di trasferimento/negotio causa familiae, si dichiara che
è esentato dal pagamento delle imposte. L'intavolazione del presente atto avverrà a domanda dell'avvocato Michele
Tomasi e agli effetti della notifica del decreto in unico esemplare le parti e leggono domicilio presso lo Studio dello stesso, autorizzando altresì l'eventuale rinuncia all'istanza.
Il Presidente istruttore con provvedimento dell'08.01.2025 fissava all'udienza del
19.02.2025 la trattazione in presenza della causa che veniva successivamente spostata d'ufficio al 20.02.2025
Alla predetta udienza le parti confermavano di non volersi conciliare ed insistevano per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Alla presenza del cancelliere esperto, si procedeva al trasferimento da parte della
Sig.ra in favore del Sig. BO TE della quota di ¼ della Parte_1 proprietà esclusiva ed assoluta dell'immobile in CC RAVINA, PT 797 II, p.ed.
272 p.m. 1 e da parte del Sig. BO TE in favore della Sig.ra
[...]
della quota di ¾ della proprietà esclusiva ed assoluta dell'immobile in Parte_1
CC RAVINA, PT II, p.ed 272 p.m.3, come meglio descritti nel ricorso introduttivo sottoscritto dalle parti quale parte integrante del verbale d'udienza.
All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince che il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologa del 02.03.2020 e che risulta l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Pag. 8 di 9 Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e BO TE, Parte_1 in Ravina di Trento, in data 11.02.1995. In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione
(CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa.
Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compresi i trasferimenti immobiliari avvenuti mediante atto di cessione sottoscritto alla presenza del cancelliere esperto.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e BO TE, in Ravina di Trento, in data 11.02.1995 alle Parte_1 condizioni concordate, così come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Luciano Spina
Pag. 9 di 9