Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 276
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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    Nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti

    Il collegio rileva un vizio del contraddittorio nel giudizio di primo grado, poiché il ricorso introduttivo fu notificato solo al Comune di Terzigno e non anche al concessionario per la riscossione (Resistente_1 S.p.a.), che aveva emesso gli atti presupposti. La normativa applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4 gennaio 2024 prevede una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, richiedendo la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. Non essendo stato integrato il contraddittorio in primo grado, la causa va rimessa alla CGT di primo grado.

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    Vizio del contraddittorio in primo grado

    Il collegio rileva un vizio del contraddittorio nel giudizio di primo grado, poiché il ricorso introduttivo fu notificato solo al Comune di Terzigno e non anche al concessionario per la riscossione (Resistente_1 S.p.a.), che aveva emesso gli atti presupposti. La normativa applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4 gennaio 2024 prevede una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, richiedendo la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. Non essendo stato integrato il contraddittorio in primo grado, la causa va rimessa alla CGT di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 276
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 276
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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