CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE ES, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4262/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ge.se.t. Italia S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terzigno - Sede 80040 Terzigno NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15431/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 2024_25050 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7523/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa Resistente_1 presentò ricorso nei confronti del Comune di Terzigno per ottenere l'annullamento del pignoramento presso terzi n. 2024/25050 di euro 21.520,26 derivante dall'omesso pagamento della Tari negli anni 2014 e 2015 eccependone la nullità per omessa notifica degli atti presupposti.
Il Comune non si costituì.
La CGT con sentenza n. 15431 emessa all'udienza del 27.9.2024 e depositata il 7.11.2024 accolse il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento di euro 1.500,00 per spese di giudizio.
La sentenza è stata impugnata dalla Società_1 che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
La società contribuente, costituitasi in giudizio, ha concluso per la conferma della sentenza con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore anticipatario.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il collegio che il ricorso introduttivo fu notificato solo al Comune di Terzigno e non anche al concessionario per la riscossione.
Nei motivi la società contribuente evidenziava che nell'atto impugnato :”venivano indicati solo genericamente i presunti atti prodromici emessi dall'Ufficio Tributi Comune di Terzigno e giustificativi del pignoramento presso terzi eseguito ai danni della contribuente, ovverosia l'Ingiunzione Legge 160 n. 20230488600001700 asseritamente notificata il 09/06/2023, l'accertamento atto n. 1315 del 09/02/2018 asseritamente notificato il 26/02/2018, l'accertamento atto n. 1303 del 09/02/2018 asseritamente notificato il 26/02/202ì18 per TARI
2014-2015”.
Questi atti erano stati però emessi dalla concessionaria alla riscossione, la spa Geset, alla quale il ricorso non fu notificato.
La Società_1, che ha proposto appello, ha depositato le relate di notifica degli atti prodromici:
avviso di pagamento n. 2757, notificato il 20.04.2016 (anno 2014); avviso di pagamento n. 3152, notificato il 23.03.2017 (anno 2015);
avviso di accertamento n. 1303, notificato il 21.02.2018 (anno 2014);
avviso di accertamento n. 1315, notificato il 21.02.2018 (anno 2015);
ingiunzione di pagamento Tari n. 20230488600001700, notificata il 08.06.2023.
ma non anche gli atti.
Peraltro alla valutazione di questi documenti osterebbe l'articolo 58 del decreto legislativo 546/92, in quanto questo giudizio è stato instaurato in epoca successiva al 4 gennaio 2024.
Ritiene il collegio che nel giudizio di primo grado vi sia stato un vizio del contraddittorio.
L'articolo 14 c. 6 bis del decreto legislativo 546/92, che si applica ai giudizi introdotti in data successiva al
4 gennaio 2024, prevede che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei confronti di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è proposto sempre nei riguardi di entrambi i soggetti.
Il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, cui fa seguito, nel caso di ricorso notificato soltanto al soggetto che ha emesso l'atto impugnato, ma lamentando anche il vizio di notificazione dell'atto presupposto, non la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma l'ordine da parte del giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, ai sensi dell'articolo 102
c.p.c.
La stessa relazione illustrativa al D.Lgs. 220/2023 precisa che: “In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, viene introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l'inserimento all'interno dell'articolo 14, di un nuovo comma 6-bis che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la
Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l'obbligo di integrazione del contradditorio”.
In questo giudizio nel giudizio di primo grado doveva essere chiamata anche la Società_1 che aveva emesso gli atti presupposti.
Pertanto, non essendo stato integrato il contraddittorio in primo grado, la causa va rimessa alla CGT di primo grado.
P.Q.M.
Rimette gli atti alla CGT di primo grado di Napoli
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE ES, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4262/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ge.se.t. Italia S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terzigno - Sede 80040 Terzigno NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15431/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 2024_25050 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7523/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa Resistente_1 presentò ricorso nei confronti del Comune di Terzigno per ottenere l'annullamento del pignoramento presso terzi n. 2024/25050 di euro 21.520,26 derivante dall'omesso pagamento della Tari negli anni 2014 e 2015 eccependone la nullità per omessa notifica degli atti presupposti.
Il Comune non si costituì.
La CGT con sentenza n. 15431 emessa all'udienza del 27.9.2024 e depositata il 7.11.2024 accolse il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento di euro 1.500,00 per spese di giudizio.
La sentenza è stata impugnata dalla Società_1 che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
La società contribuente, costituitasi in giudizio, ha concluso per la conferma della sentenza con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore anticipatario.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il collegio che il ricorso introduttivo fu notificato solo al Comune di Terzigno e non anche al concessionario per la riscossione.
Nei motivi la società contribuente evidenziava che nell'atto impugnato :”venivano indicati solo genericamente i presunti atti prodromici emessi dall'Ufficio Tributi Comune di Terzigno e giustificativi del pignoramento presso terzi eseguito ai danni della contribuente, ovverosia l'Ingiunzione Legge 160 n. 20230488600001700 asseritamente notificata il 09/06/2023, l'accertamento atto n. 1315 del 09/02/2018 asseritamente notificato il 26/02/2018, l'accertamento atto n. 1303 del 09/02/2018 asseritamente notificato il 26/02/202ì18 per TARI
2014-2015”.
Questi atti erano stati però emessi dalla concessionaria alla riscossione, la spa Geset, alla quale il ricorso non fu notificato.
La Società_1, che ha proposto appello, ha depositato le relate di notifica degli atti prodromici:
avviso di pagamento n. 2757, notificato il 20.04.2016 (anno 2014); avviso di pagamento n. 3152, notificato il 23.03.2017 (anno 2015);
avviso di accertamento n. 1303, notificato il 21.02.2018 (anno 2014);
avviso di accertamento n. 1315, notificato il 21.02.2018 (anno 2015);
ingiunzione di pagamento Tari n. 20230488600001700, notificata il 08.06.2023.
ma non anche gli atti.
Peraltro alla valutazione di questi documenti osterebbe l'articolo 58 del decreto legislativo 546/92, in quanto questo giudizio è stato instaurato in epoca successiva al 4 gennaio 2024.
Ritiene il collegio che nel giudizio di primo grado vi sia stato un vizio del contraddittorio.
L'articolo 14 c. 6 bis del decreto legislativo 546/92, che si applica ai giudizi introdotti in data successiva al
4 gennaio 2024, prevede che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei confronti di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è proposto sempre nei riguardi di entrambi i soggetti.
Il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, cui fa seguito, nel caso di ricorso notificato soltanto al soggetto che ha emesso l'atto impugnato, ma lamentando anche il vizio di notificazione dell'atto presupposto, non la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma l'ordine da parte del giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, ai sensi dell'articolo 102
c.p.c.
La stessa relazione illustrativa al D.Lgs. 220/2023 precisa che: “In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, viene introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l'inserimento all'interno dell'articolo 14, di un nuovo comma 6-bis che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la
Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l'obbligo di integrazione del contradditorio”.
In questo giudizio nel giudizio di primo grado doveva essere chiamata anche la Società_1 che aveva emesso gli atti presupposti.
Pertanto, non essendo stato integrato il contraddittorio in primo grado, la causa va rimessa alla CGT di primo grado.
P.Q.M.
Rimette gli atti alla CGT di primo grado di Napoli