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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4307 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto inadempimento contrattuale, riservata in decisione all'udienza del 30/01/2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO PERONE, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. MICHELE CASALE, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
Attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via Controparte_1
FRAGOLA, SNC 82100 BENEVENTO ITALIA;
Convenuta - Contumace
FATTO
Con l'atto di citazione in esame, chiedeva accertarsi e Parte_1
dichiararsi la risoluzione del contratto del 6.9.2021 per inadempimento della controparte, con condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo versato di €
8.500,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e rimborso delle spese di lite;
parte attrice – in particolare – deduceva e documentava di aver sottoscritto con la
[...]
un contratto avente ad oggetto l'iscrizione al percorso abilitante alla CP_1
professione docente ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36, con obbligo a carico della anche di provvedere alla gestione della fase di iscrizione al percorso CP_1
abilitante che si sarebbe svolto presso una Università rumena;
l'attrice, poi, precisava
1 che – nonostante l'intervenuto pagamento delle somme di sua spettanza - a distanza di un anno, nulla era stato fatto dalla controparte, di talchè la richiedeva la Pt_1
restituzione delle somme pagate ed invocava la risoluzione del rapporto contrattuale con
PEC del 27.9.2022; solo a seguito di detta PEC, in data 5.10.2022 l omunicava CP_1
che, in attesa dell'inizio delle attività didattiche, avrebbe proceduto ad inoltrare la documentazione fino ad allora prodotta alle istituzioni estere, ma a quel punto l'attrice riferiva di non essere più interessata stante l'intervenuta risoluzione del contratto ed insisteva per la già richiesta restituzione dell'importo versato (pari ad € 8.500,00) o in subordine dell'importo di € 6.800,00, pari all'importo versato decurtato del 20% in applicazione dell'art. 6 del contratto. In diritto, l'attrice invocava la nullità dell'art. 5 del contratto con il quale l' i era impegnata a rispettare gli oneri contrattuali “in un CP_1 tempo ragionevole” o, in subordine, l'applicazione dell'art. 6 del contratto che attribuiva allo studente il diritto di recesso per qualunque causa, anche per libera scelta, previo pagamento in favore di del 20% dell'importo totale del contratto, Controparte_1
come richiesto già in via stragiudiziale, ma invano.
Nonostante la tempestività e la regolarità della notifica eseguita presso l'indirizzo PEC estratto dal registro INIPEC, come precisato nella relata di notifica, l
[...]
non si costituiva, ragion per cui alla prima udienza ne veniva CP_1
dichiarata la contumacia.
Assegnati i termini istruttori, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.1.2025, dove veniva riservata in decisione previa precisazione delle conclusioni della sola parte attrice (che si riportava ai propri atti), senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a cui rinunciava l'unica parte costituita.
DIRITTO
Alla luce della documentazione prodotta da parte attrice e dei principi relativi all'onere probatorio applicabili al caso in esame, appariva superflua la prova orale pur articolata da parte attrice.
Sin dalla propria costituzione in giudizio, infatti, depositava: Parte_1
- Il contratto sottoscritto con la controparte il 6.9.2021;
- La PEC del 26.9.2022 nella quale già si contestava alla controparte il totale inadempimento agli obblighi assunti a distanza di oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto, invocandone la risoluzione;
2 - La email inoltrata dalla il 5.10.2022 in risposta alla predetta PEC, nella CP_1
quale si confermava il contenuto della stessa, proponendo una richiesta di inoltro della documentazione “in attesa dell'inizione delle attività didattiche”;
- La PEC del 10.10.2022 con la quale l'odierna attrice diffidava controparte ad intraprendere qualsiasi “tardivo” adempimento, stante l'intervenuta risoluzione.
Anche se, come è noto, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. trova applicazione solo nei confronti delle parti costituite, in ogni caso con la documentazione depositata il ricorrente provava la fonte del proprio diritto (contratto del 6.9.2021) e la email della controparte del 5.10.22 comprova anche l'altrui inadempimento per oltre un anno, ragion per cui – allegata la circostanza dell'altrui inadempimento - sarebbe stato onere della controparte costituirsi in giudizio al fine di provare eventuali fatti impeditivi o estintivi dell'obbligazione dedotta e documentata (cfr. Cass. n. 22361 del 25/10/20071,
S.S.U.U. n. 13533 del 30.10.20012, Cass.13674 del 13.6.2006 e Cass. n. 1743 del
26.1.2007, ex multis).
Aggiungasi che – anche se non risultano allegati i docc. 5 – 11 citati nella memoria istruttoria depositata il 21.3.2023 a supporto dell'intervenuto pagamento del corso – dal 1 In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, dando per pacifica l'esistenza di un rapporto di conto corrente bancario, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni del correntista nei confronti della banca, per avere questa rilasciato dei libretti degli assegni nei confronti di persona non autorizzata a ritirarli, non ritenendo sufficiente, al fine di assolvere al relativo onere probatorio, il disconoscimento operato dal correntista della sottoscrizione apposta sui moduli di richiesta di carnet e la mancata richiesta di verificazione della scrittura da parte della banca). 2 In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).
3 contenuto della già citata email del 5.10.2022 si evince chiaramente che l CP_1
riconosceva la propria inerzia, senza imputare alla controparte alcun inadempimento.
In mancanza di detta prova in ordine all'adempimento della convenuta, quindi, la domanda attorea deve ritenersi fondata, con condanna della controparte anche al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento della domanda, DICHIARA risolto il contratto oggetto di causa per inadempimento della e la CONDANNA alla Controparte_1
restituzione in favore di parte attrice della somma percepita di € 8.500,00, oltre interessi come richiesti;
2) CONDANNA la al rimborso in favore di Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 264,00 per C.U. e Parte_1
diritti ed € 3.336,00 per onorari (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la trattazione ed € 800,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
Benevento, 29/05/2025
Il Giudice
(dott. ssa. Ida Moretti)
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