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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/12/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 27 novembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 104 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
e , rappresentate e difese, in virtù di Parte_1 Parte_2
procura allegata al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Giovanni Salvia e
LE PP ed elettivamente domiciliate presso i loro indirizzi pec;
APPELLANTI
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Potenza al Corso XVIII Agosto, n.46.
APPELLATO
OGGETTO: Art.669 duodecies c.p.c. - Appello avverso la sentenza n.
316/2024 del 2 maggio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellante: “Voglia la Corte adita accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, determinare le modalità di attuazione del provvedimento ex art.700 c.p.c. reso nel procedimento RG 1437/2021 del
Tribunale di Potenza del 6 settembre 2023, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per il appellato: “Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o CP_1
respingere l'appello, spese vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ai sensi dell'art.669 duodecies c.p.c., depositato il 23 gennaio
2024, e chiedevano al giudice adito di Parte_1 Parte_2
ottenere un provvedimento che specificasse le modalità di attuazione dell'ordinanza che, in sede di reclamo, aveva accolto le domande delle ricorrenti con condanna delle reclamate al reinserimento dei loro nominativi nella seconda fasca delle graduatorie per le supplemze GPS e nelle gradutorie d'istituto.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il Controparte_3
, in persona del depositava tempestiva memoria difensiva
[...] CP_4
in cui concludeva per il rigetto del ricorso.
Il giudice di prime cure all'udienza del 24 aprile 2024 con sentenza n.316/2024, pubblicata il 2 maggio 2024, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 8 luglio 2024, censurando la stessa ed,
[...]
in particolare, insistendo, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni surriportate.
2 Si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame il
[...]
, in persona del p.t., a sua volta Controparte_1 CP_2
concludendo come in epigrafe.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto è inammissibile.
Non ci sono dubbi sulla qualificazione giuridica della domanda azionata dalle ricorrenti in primo grado ai sensi dell'art.669 duodecies c.p.c. avendo le stesse chiesto che il giudice provvedesse all'indicazione delle modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare che era stata resa dal Tribunale in sede di reclamo nel procedimento RG n.1437/2021, tenuto conto che l'estinzione del giudizio di merito non aveva determinato, secondo quanto prospettato, l'inefficacia di tale ordinanza che aveva accolto le domande come azionate dalla ricorrenti.
Contro il provvedimento cautelare concesso o negato e reso dal giudice monocratico e da questi erroneamente qualificato quale sentenza e non quale ordinanza, avrebbe dovuto le odierne appellanti proporre reclamo al Tribunale in composizione collegiale e non, come avvenuto, ricorso in appello, ai sensi dell'art.669 terdecies c.p.a. perché non ci sono dubbi sul fatto che il provvedimento oggetto di gravame è nella sostanza un'ordinanza, per mero errore qualificata quale sentenza.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato (Cass.
n.10758/2019).
3 Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – valore indeterminabile complessità bassa- parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al N. 104 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del , in persona del Controparte_1 CP_4
avverso la sentenza n. 24/2022 del 17 gennaio 2022 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Dichiara le appellanti, in solido tra loro, tenute al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002.
Potenza, 27 novembre 2025
Il Consigliere Il Presidente
Dr. Aida sabbato Dr. Roberto Spagnuolo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 27 novembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 104 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
e , rappresentate e difese, in virtù di Parte_1 Parte_2
procura allegata al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Giovanni Salvia e
LE PP ed elettivamente domiciliate presso i loro indirizzi pec;
APPELLANTI
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Potenza al Corso XVIII Agosto, n.46.
APPELLATO
OGGETTO: Art.669 duodecies c.p.c. - Appello avverso la sentenza n.
316/2024 del 2 maggio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellante: “Voglia la Corte adita accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, determinare le modalità di attuazione del provvedimento ex art.700 c.p.c. reso nel procedimento RG 1437/2021 del
Tribunale di Potenza del 6 settembre 2023, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per il appellato: “Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o CP_1
respingere l'appello, spese vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ai sensi dell'art.669 duodecies c.p.c., depositato il 23 gennaio
2024, e chiedevano al giudice adito di Parte_1 Parte_2
ottenere un provvedimento che specificasse le modalità di attuazione dell'ordinanza che, in sede di reclamo, aveva accolto le domande delle ricorrenti con condanna delle reclamate al reinserimento dei loro nominativi nella seconda fasca delle graduatorie per le supplemze GPS e nelle gradutorie d'istituto.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il Controparte_3
, in persona del depositava tempestiva memoria difensiva
[...] CP_4
in cui concludeva per il rigetto del ricorso.
Il giudice di prime cure all'udienza del 24 aprile 2024 con sentenza n.316/2024, pubblicata il 2 maggio 2024, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 8 luglio 2024, censurando la stessa ed,
[...]
in particolare, insistendo, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni surriportate.
2 Si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame il
[...]
, in persona del p.t., a sua volta Controparte_1 CP_2
concludendo come in epigrafe.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto è inammissibile.
Non ci sono dubbi sulla qualificazione giuridica della domanda azionata dalle ricorrenti in primo grado ai sensi dell'art.669 duodecies c.p.c. avendo le stesse chiesto che il giudice provvedesse all'indicazione delle modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare che era stata resa dal Tribunale in sede di reclamo nel procedimento RG n.1437/2021, tenuto conto che l'estinzione del giudizio di merito non aveva determinato, secondo quanto prospettato, l'inefficacia di tale ordinanza che aveva accolto le domande come azionate dalla ricorrenti.
Contro il provvedimento cautelare concesso o negato e reso dal giudice monocratico e da questi erroneamente qualificato quale sentenza e non quale ordinanza, avrebbe dovuto le odierne appellanti proporre reclamo al Tribunale in composizione collegiale e non, come avvenuto, ricorso in appello, ai sensi dell'art.669 terdecies c.p.a. perché non ci sono dubbi sul fatto che il provvedimento oggetto di gravame è nella sostanza un'ordinanza, per mero errore qualificata quale sentenza.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato (Cass.
n.10758/2019).
3 Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – valore indeterminabile complessità bassa- parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al N. 104 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del , in persona del Controparte_1 CP_4
avverso la sentenza n. 24/2022 del 17 gennaio 2022 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Dichiara le appellanti, in solido tra loro, tenute al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002.
Potenza, 27 novembre 2025
Il Consigliere Il Presidente
Dr. Aida sabbato Dr. Roberto Spagnuolo
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