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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice Dott. Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31020/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. LEGNANI SIMONE e dell'avv. RIANNA VALERIA P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, VIA DELLA MOSCOVA, 18 presso LC Studio Legale RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via principale, nel merito:
accertare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 19.198,62, in ragione di tutto quanto esposto in narrativa;
Controparte_1 per l'effetto,
condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 19.198,62, oltre interessi dalla data della messa in mora (28 maggio
[...] 2024) al saldo effettivo, con ogni conseguente e più opportuno provvedimento;
in ogni caso:
pagina 1 di 8 con condanna al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio, anche in ragione della mancata partecipazione di al procedimento di Controparte_1 mediazione introdotto da Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e decreto di fissazione dell'udienza ritualmente notificati ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 allegando che:
[...]
- LC era una società, attiva nell'ambito della produzione di prodotti cosmetici e profumi, costituita nel mese di settembre 2020; alcuni dei soci fondatori - all'epoca della costituzione della stessa - avevano stipulato un patto parasociale sottoscritto in data 8 settembre 2020;
- il patto parasociale era stato sottoscritto dai seguenti soci: a) titolare, al momento della CP_2 costituzione della Società, di una quota nominale di € 41.000, pari al 41% del capitale sociale di LC;
b) titolare, all'epoca, di una quota nominale di € 20.000, pari al 20% del capitale Controparte_3 sociale di LC;
c) , titolare, all'epoca, di una quota nominale di € 10.000, pari al 10% CP_4
Parte capitale sociale di LC (tale quota era stata successivamente trasferita al socio;
CP_2 anch'essa titolare, all'epoca, di una quota nominale di € 10.000, pari al 10% del capitale sociale di
LC;
- il restante 19% del capitale sociale - sempre al momento della costituzione di LC - era, invece, ripartito tra i seguenti soci (che non avevano sottoscritto il Patto Parasociale):
a) titolare di una quota nominale di € 10.000, pari al 10% del capitale sociale;
Parte_2
b) , titolare di una quota nominale di € 7.000, pari al 7% del capitale sociale;
Controparte_5
c) , titolare di una quota nominale di € 2.000, pari al 2% del capitale Parte_3 sociale.
- la compagine sociale, fatta eccezione per il trasferimento della quota dal sig. alla società CP_4
era rimasta sostanzialmente invariata sino al mese di marzo 2024; CP_2
- In data 15 marzo 2024, infatti, anche ceduto - al prezzo simbolico di € 1,00 - la propria CP_6 partecipazione nella Società ad CP_2
- a far data dal 15 marzo 2024, la compagine sociale di LC era composta da la quale CP_2 deteneva il 98% del capitale sociale, e dal sig. , il quale era titolare di una Controparte_7 partecipazione pari al restante 2% del capitale sociale, nonché amministratore unico di LC;
- nel Patto Parasociale, tra l'altro, era previsto - all'art.
8 - uno specifico impegno dei soci ad effettuare pagina 2 di 8 finanziamenti fruttiferi in favore di LC per l'avvio dell'attività d'impresa;
- più specificamente, la clausola in questione recitava: “I soci si impegnano ad effettuare finanziamenti alla NewCo al tasso fruttifero del 4% annuo come segue: per l'acquisto del magazzino dalla società Cont
da € 100.000,00 ad € 120.000 con versamento entro 10 giorni anteriori all'atto notarile di affitto
d'azienda con la Curatela;
per l'acquisto dell'azienda di LC, da € 100.000,00 ad € 150.000,00, di cui:
da € 20.000,00 a € 30.000,00 da versare entro 20 giorni prima della stipula dell'atto notarile di affitto d'azienda a garanzia della proposta irrevocabile d'acquisto d'azienda;
da € 80.000,00 a € 120.ooo,00 da versare entro la data del rogito dell'acquisto dell'azienda che si prevede nel 2021 con i tempi che verranno definiti dal Tribunale in base alla procedura competitiva che verrà attivata ex art. 163 bis L.F.”; Parte
- conformemente a quanto previsto dal Patto Parasociale, pertanto, aveva effettuato due finanziamenti soci fruttiferi, rispettivamente in data 6 novembre 2020 e in data 22 marzo 2021, per un importo complessivo pari a € 16.768,09: il primo per € 13.000,00 e il secondo per € 3.768,00;
- come espressamente indicato nella detta clausola del Patto Parasociale, entrambi i finanziamenti erano produttivi di interessi nella misura del 4% annuo e - alla data del ricorso - non erano ancora stati Cont rimborsati da .;
- il Patto Parasociale non conteneva alcuna previsione in ordine al termine della restituzione dei
Finanziamenti, il quale non era mai stato convenuto neppure successivamente;
- la fattispecie concreta esulava dall'applicazione dell'art. 2467 cod. civ., cui controparte aveva già tentato di fare riferimento: i Finanziamenti erano stati effettuati, infatti, in un momento in cui non vi era Cont alcuno squilibrio (tantomeno eccessivo) dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto di , né
l'esigenza di apportare un conferimento;
Parte
- la richiesta di restituzione degli importi di cui ai Finanziamenti era stata effettuata da mediante apposita lettera di messa in mora, in data 28 maggio 2024 senza esito.
Parte ricorrente ha pertanto concluso nel seguente modo:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via principale, nel merito:
pagina 3 di 8 accertare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 19.198,62, in ragione di tutto quanto esposto Controparte_1 in narrativa;
per l'effetto,
condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 19.198,62, oltre interessi dalla data della messa in mora (28 maggio
[...]
2024) al saldo effettivo, con ogni conseguente e più opportuno provvedimento;
in ogni caso: con condanna al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio, anche in ragione della mancata partecipazione di al procedimento di Controparte_1 mediazione introdotto da . Parte_1
1).1 Nonostante la ritualità della notifica L.C.A. non si è Controparte_1 costituita in giudizio venendone dichiarata la contumacia all'udienza del 28 gennaio 2025. All'esito il giudice rinviava per la discussione orale avanti a sé ex art. 281-terdecies c.p.c..
2) Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
pagina 4 di 8 dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”1.
Nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto:
- il Patto Parasociale dell'8 settembre 2020 dove, all'articolo 8, è stato previsto l'obbligo a carico dei soci di finanziare la costituenda società convenuta (cfr. doc. 4 ricorrente);
- le contabili relative ai bonifici effettuati dalla società ricorrente con causale “finanziamento soci fruttifero” in favore della società convenuta (cfr. docc. 7 e 8 di parte ricorrente);
- la diffida ad adempiere (cfr. doc. 11 ricorrente).
La documentazione prodotta in atti è idonea, ai fini del riparto dell'onere della prova, a dimostrare l'adempimento delle proprie obbligazioni da parte di Parte_4
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha allegato alcun elemento impeditivo, modificativo od estintivo rispetto al credito vantato dalla società ricorrente.
Rispetto, invece, al tema della postergazione del credito ex art. 2467 c.c. il Tribunale osserva.
L'art. 2467 c.c. prevede che: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.”
La Corte di Cassazione ha sul punto affermato il seguente principio di diritto:
“In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2,
c.c. (eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata "ex actis", secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio” (Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 12994 del 15/05/2019). 1 Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021. pagina 5 di 8 Secondo la Corte di Legittimità la ratio legis dell'art. 2467 c.c. consiste nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: fenomeno determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella appropriata del conferimento (cfr. Cass. 20 maggio
2016, n. 10509; Cass. 7 luglio 2015, n. 14056).
Il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti.
Secondo la Corte l'effetto della postergazione è automatico, non dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall'intenzione delle parti, ed impone al giudice, richiesto del rimborso, di accertare, sulla base delle risultanze processuali in atti, se la situazione sociale ricada in una delle fattispecie ex art. 2467 c.c., comma 2.
L'eccessivo squilibrio nell'indebitamento o la situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, quali situazioni previste dal comma 2 dell'art. 2467 c.c. – da verificare sia al momento del prestito, sia della richiesta di rimborso e, quindi, in caso di controversia, della decisione giudiziale – costituiscono fatto impeditivo del diritto al rimborso oggetto di eccezione in senso lato, non risultando, con riguardo ad esse, nessuna delle fattispecie che possano fondarne la qualificazione come eccezione in senso proprio.
Come affermato nella citata sentenza “La qualificazione di "credito postergato" discende dalla sussistenza di oggettive circostanze previste dalla legge e non dall'esercizio di un diritto potestativo della società finanziata, con la conseguenza che si deve escludere la sussistenza di un'eccezione in senso proprio. La sussistenza della condizione di sottocapitalizzazione al momento della concessione del prestito e della richiesta del suo rimborso costituisce un fatto impeditivo all'accoglimento della pretesa creditoria formulata dal socio, il cui fatto costitutivo è integrato dal titolo;
ma la deduzione del detto fatto non è oggetto di un'eccezione in senso stretto, che, in quanto tale, possa essere sollevata soltanto dalla società (o dalla curatela) debitrice, onde compete al giudice adito il potere-dovere di rilevare di ufficio detta situazione sulla base degli elementi introdotti in giudizio e presenti agli atti.”
pagina 6 di 8 Nel caso di specie non sono sussistenti i presupposti della postergazione in quanto:
- al momento dell'erogazione dei finanziamenti (ossia il 6 novembre 2020 e il 22 marzo 2021) da parte della società ricorrente, non si trovava in una situazione di grave squilibrio, tenuto conto che il CP_1 bilancio al 31 dicembre 2020 riporta una situazione tra patrimonio netto e debiti di circa 1 a 2 e quindi risulta inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2467 c.c. non sussistendo il presupposto dell'eccessivo squilibrio dei debiti rispetto al patrimonio netto;
- i finanziamenti sono stati previsti nel patto parasociale come aggiuntivi rispetto ai conferimenti
(comunque effettuati) dai soci, e pertanto è escluso che vi fosse il presupposto di una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, essendo anzi proprio previsto nel patto parasociale la natura di finanziamento degli ulteriori apporti da parte dei soci per specifiche necessità della società convenuta;
- in ogni caso, la società convenuta non costituendosi in giudizio non ha allegato né dimostrato una attuale situazione di squilibrio finanziario finalizzato a comprovare la attuale inesigibilità del credito vantato dalla società ricorrente.
Conseguentemente, in accoglimento delle domande della società ricorrente, il Tribunale condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 19.198,62, oltre interessi dalla data della messa in mora (28 maggio 2024) al saldo effettivo.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna Controparte_1
a rifondere a le spese di lite sostenute per il
[...] Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 501,00 per anticipazioni non imponibili ed € 3.397,00 per compensi (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00: € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.701,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 19.198,62, oltre interessi dalla data della messa in mora (28 maggio
[...]
2024) al saldo effettivo;
pagina 7 di 8
2. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € 501,00 per anticipazioni non
[...] imponibili ed € 3.397,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Milano, 2 ottobre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice Dott. Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31020/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. LEGNANI SIMONE e dell'avv. RIANNA VALERIA P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, VIA DELLA MOSCOVA, 18 presso LC Studio Legale RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via principale, nel merito:
accertare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 19.198,62, in ragione di tutto quanto esposto in narrativa;
Controparte_1 per l'effetto,
condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 19.198,62, oltre interessi dalla data della messa in mora (28 maggio
[...] 2024) al saldo effettivo, con ogni conseguente e più opportuno provvedimento;
in ogni caso:
pagina 1 di 8 con condanna al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio, anche in ragione della mancata partecipazione di al procedimento di Controparte_1 mediazione introdotto da Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e decreto di fissazione dell'udienza ritualmente notificati ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 allegando che:
[...]
- LC era una società, attiva nell'ambito della produzione di prodotti cosmetici e profumi, costituita nel mese di settembre 2020; alcuni dei soci fondatori - all'epoca della costituzione della stessa - avevano stipulato un patto parasociale sottoscritto in data 8 settembre 2020;
- il patto parasociale era stato sottoscritto dai seguenti soci: a) titolare, al momento della CP_2 costituzione della Società, di una quota nominale di € 41.000, pari al 41% del capitale sociale di LC;
b) titolare, all'epoca, di una quota nominale di € 20.000, pari al 20% del capitale Controparte_3 sociale di LC;
c) , titolare, all'epoca, di una quota nominale di € 10.000, pari al 10% CP_4
Parte capitale sociale di LC (tale quota era stata successivamente trasferita al socio;
CP_2 anch'essa titolare, all'epoca, di una quota nominale di € 10.000, pari al 10% del capitale sociale di
LC;
- il restante 19% del capitale sociale - sempre al momento della costituzione di LC - era, invece, ripartito tra i seguenti soci (che non avevano sottoscritto il Patto Parasociale):
a) titolare di una quota nominale di € 10.000, pari al 10% del capitale sociale;
Parte_2
b) , titolare di una quota nominale di € 7.000, pari al 7% del capitale sociale;
Controparte_5
c) , titolare di una quota nominale di € 2.000, pari al 2% del capitale Parte_3 sociale.
- la compagine sociale, fatta eccezione per il trasferimento della quota dal sig. alla società CP_4
era rimasta sostanzialmente invariata sino al mese di marzo 2024; CP_2
- In data 15 marzo 2024, infatti, anche ceduto - al prezzo simbolico di € 1,00 - la propria CP_6 partecipazione nella Società ad CP_2
- a far data dal 15 marzo 2024, la compagine sociale di LC era composta da la quale CP_2 deteneva il 98% del capitale sociale, e dal sig. , il quale era titolare di una Controparte_7 partecipazione pari al restante 2% del capitale sociale, nonché amministratore unico di LC;
- nel Patto Parasociale, tra l'altro, era previsto - all'art.
8 - uno specifico impegno dei soci ad effettuare pagina 2 di 8 finanziamenti fruttiferi in favore di LC per l'avvio dell'attività d'impresa;
- più specificamente, la clausola in questione recitava: “I soci si impegnano ad effettuare finanziamenti alla NewCo al tasso fruttifero del 4% annuo come segue: per l'acquisto del magazzino dalla società Cont
da € 100.000,00 ad € 120.000 con versamento entro 10 giorni anteriori all'atto notarile di affitto
d'azienda con la Curatela;
per l'acquisto dell'azienda di LC, da € 100.000,00 ad € 150.000,00, di cui:
da € 20.000,00 a € 30.000,00 da versare entro 20 giorni prima della stipula dell'atto notarile di affitto d'azienda a garanzia della proposta irrevocabile d'acquisto d'azienda;
da € 80.000,00 a € 120.ooo,00 da versare entro la data del rogito dell'acquisto dell'azienda che si prevede nel 2021 con i tempi che verranno definiti dal Tribunale in base alla procedura competitiva che verrà attivata ex art. 163 bis L.F.”; Parte
- conformemente a quanto previsto dal Patto Parasociale, pertanto, aveva effettuato due finanziamenti soci fruttiferi, rispettivamente in data 6 novembre 2020 e in data 22 marzo 2021, per un importo complessivo pari a € 16.768,09: il primo per € 13.000,00 e il secondo per € 3.768,00;
- come espressamente indicato nella detta clausola del Patto Parasociale, entrambi i finanziamenti erano produttivi di interessi nella misura del 4% annuo e - alla data del ricorso - non erano ancora stati Cont rimborsati da .;
- il Patto Parasociale non conteneva alcuna previsione in ordine al termine della restituzione dei
Finanziamenti, il quale non era mai stato convenuto neppure successivamente;
- la fattispecie concreta esulava dall'applicazione dell'art. 2467 cod. civ., cui controparte aveva già tentato di fare riferimento: i Finanziamenti erano stati effettuati, infatti, in un momento in cui non vi era Cont alcuno squilibrio (tantomeno eccessivo) dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto di , né
l'esigenza di apportare un conferimento;
Parte
- la richiesta di restituzione degli importi di cui ai Finanziamenti era stata effettuata da mediante apposita lettera di messa in mora, in data 28 maggio 2024 senza esito.
Parte ricorrente ha pertanto concluso nel seguente modo:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via principale, nel merito:
pagina 3 di 8 accertare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 19.198,62, in ragione di tutto quanto esposto Controparte_1 in narrativa;
per l'effetto,
condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 19.198,62, oltre interessi dalla data della messa in mora (28 maggio
[...]
2024) al saldo effettivo, con ogni conseguente e più opportuno provvedimento;
in ogni caso: con condanna al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio, anche in ragione della mancata partecipazione di al procedimento di Controparte_1 mediazione introdotto da . Parte_1
1).1 Nonostante la ritualità della notifica L.C.A. non si è Controparte_1 costituita in giudizio venendone dichiarata la contumacia all'udienza del 28 gennaio 2025. All'esito il giudice rinviava per la discussione orale avanti a sé ex art. 281-terdecies c.p.c..
2) Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
pagina 4 di 8 dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”1.
Nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto:
- il Patto Parasociale dell'8 settembre 2020 dove, all'articolo 8, è stato previsto l'obbligo a carico dei soci di finanziare la costituenda società convenuta (cfr. doc. 4 ricorrente);
- le contabili relative ai bonifici effettuati dalla società ricorrente con causale “finanziamento soci fruttifero” in favore della società convenuta (cfr. docc. 7 e 8 di parte ricorrente);
- la diffida ad adempiere (cfr. doc. 11 ricorrente).
La documentazione prodotta in atti è idonea, ai fini del riparto dell'onere della prova, a dimostrare l'adempimento delle proprie obbligazioni da parte di Parte_4
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha allegato alcun elemento impeditivo, modificativo od estintivo rispetto al credito vantato dalla società ricorrente.
Rispetto, invece, al tema della postergazione del credito ex art. 2467 c.c. il Tribunale osserva.
L'art. 2467 c.c. prevede che: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.”
La Corte di Cassazione ha sul punto affermato il seguente principio di diritto:
“In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2,
c.c. (eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata "ex actis", secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio” (Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 12994 del 15/05/2019). 1 Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021. pagina 5 di 8 Secondo la Corte di Legittimità la ratio legis dell'art. 2467 c.c. consiste nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: fenomeno determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella appropriata del conferimento (cfr. Cass. 20 maggio
2016, n. 10509; Cass. 7 luglio 2015, n. 14056).
Il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti.
Secondo la Corte l'effetto della postergazione è automatico, non dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall'intenzione delle parti, ed impone al giudice, richiesto del rimborso, di accertare, sulla base delle risultanze processuali in atti, se la situazione sociale ricada in una delle fattispecie ex art. 2467 c.c., comma 2.
L'eccessivo squilibrio nell'indebitamento o la situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, quali situazioni previste dal comma 2 dell'art. 2467 c.c. – da verificare sia al momento del prestito, sia della richiesta di rimborso e, quindi, in caso di controversia, della decisione giudiziale – costituiscono fatto impeditivo del diritto al rimborso oggetto di eccezione in senso lato, non risultando, con riguardo ad esse, nessuna delle fattispecie che possano fondarne la qualificazione come eccezione in senso proprio.
Come affermato nella citata sentenza “La qualificazione di "credito postergato" discende dalla sussistenza di oggettive circostanze previste dalla legge e non dall'esercizio di un diritto potestativo della società finanziata, con la conseguenza che si deve escludere la sussistenza di un'eccezione in senso proprio. La sussistenza della condizione di sottocapitalizzazione al momento della concessione del prestito e della richiesta del suo rimborso costituisce un fatto impeditivo all'accoglimento della pretesa creditoria formulata dal socio, il cui fatto costitutivo è integrato dal titolo;
ma la deduzione del detto fatto non è oggetto di un'eccezione in senso stretto, che, in quanto tale, possa essere sollevata soltanto dalla società (o dalla curatela) debitrice, onde compete al giudice adito il potere-dovere di rilevare di ufficio detta situazione sulla base degli elementi introdotti in giudizio e presenti agli atti.”
pagina 6 di 8 Nel caso di specie non sono sussistenti i presupposti della postergazione in quanto:
- al momento dell'erogazione dei finanziamenti (ossia il 6 novembre 2020 e il 22 marzo 2021) da parte della società ricorrente, non si trovava in una situazione di grave squilibrio, tenuto conto che il CP_1 bilancio al 31 dicembre 2020 riporta una situazione tra patrimonio netto e debiti di circa 1 a 2 e quindi risulta inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2467 c.c. non sussistendo il presupposto dell'eccessivo squilibrio dei debiti rispetto al patrimonio netto;
- i finanziamenti sono stati previsti nel patto parasociale come aggiuntivi rispetto ai conferimenti
(comunque effettuati) dai soci, e pertanto è escluso che vi fosse il presupposto di una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, essendo anzi proprio previsto nel patto parasociale la natura di finanziamento degli ulteriori apporti da parte dei soci per specifiche necessità della società convenuta;
- in ogni caso, la società convenuta non costituendosi in giudizio non ha allegato né dimostrato una attuale situazione di squilibrio finanziario finalizzato a comprovare la attuale inesigibilità del credito vantato dalla società ricorrente.
Conseguentemente, in accoglimento delle domande della società ricorrente, il Tribunale condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 19.198,62, oltre interessi dalla data della messa in mora (28 maggio 2024) al saldo effettivo.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna Controparte_1
a rifondere a le spese di lite sostenute per il
[...] Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 501,00 per anticipazioni non imponibili ed € 3.397,00 per compensi (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00: € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.701,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 19.198,62, oltre interessi dalla data della messa in mora (28 maggio
[...]
2024) al saldo effettivo;
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2. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € 501,00 per anticipazioni non
[...] imponibili ed € 3.397,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Milano, 2 ottobre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
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