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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., dott. Luca Storto, all'esito della camera di consiglio tenuta all'udienza del 9 aprile 2025, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dando lettura alle ore 18:20 del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 315/2024 R.G. tra
nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Isernia presso e nello studio dell'avv. Maria Roberta Boccia che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida – uso abitazione;
- attore intimante contro
), residente in [...], ed ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Pierluca Monaco che lo rappresenta e difende in virtù di procura a tergo della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto intimato
Oggetto: locazione e comodato di immobile urbano – affitto azienda. Codice:
144021.
Conclusioni: come da verbale in data odierna, 09/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. - Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida, notificato a mani di il 18/03/2024, CP_1 Parte_1
premettendo:
[...]
- di essere proprietario di un immobile sito in Isernia alla Strada Provinciale 23
Marini Breccelle, loc. Maiano n. 11 (già Colle Grotta snc), identificato catastalmente al Fg. 37, p.lla 998, sub 3, cat. A/2, della consistenza di vani 7, due bagni, giardino e rimessa, immobile arredato che si sviluppa su due livelli, piano terra e piano primo;
- che detto immobile è condotto in locazione, per uso abitazione, dal Sig. CP_1
in virtù di contratto di “locazione abitativa agevolata” stipulato in data
[...]
08/03/2019 e regolarmente registrato in data 05/04/2019;
- che il contratto con decorrenza 01 marzo 2019, prevedeva, all'art. 1 dello stesso, una durata di anni tre rinnovabile per altri due anni ed un canone annuo di €
4.560,00;
- che in data 11 ottobre 2023 il locatore aveva inviato raccomandata a.r. al conduttore con cui dichiarava di non voler rinnovare il contratto alla scadenza ed intimava il rilascio dell'immobile locato, entro il 28 febbraio 2024, data di scadenza naturale del contratto, ma il conduttore, nonostante l'intimazione ricevuta in data 18 ottobre 2023, non ha provveduto al rilascio dell'immobile locato;
citava davanti a questo tribunale l'intimato per l'udienza del 12 aprile 2024
(d'ufficio al 24/04/2024), per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Convalidare l'intimato sfratto per finita locazione e condannare il sig. CP_1 al rilascio dell'immobile locatogli, sito in Isernia, alla Strada Provinciale
[...]
23 Marini Breccelle, loc. Maiano n. 11 (già Colle Grotta snc), con ogni accessorio
e pertinenza, libero da persone e cose personali e, comunque, fissare la data per
l'esecuzione del provvedimento di convalida;
2) In caso di opposizione si chiede sin da ora che il Giudice voglia emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva fissando, con riserva di eccezioni ai sensi dell'art. 665
c.p.c., contestualmente e a breve, la data di esecuzione del rilascio, con mutamento del rito ai sensi degli articoli 667 e 426 cpc, concedendo, altresì, termine per il deposito di memorie integrative 3) condannare l'intimato al CP_1
pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimb. Forfett., Iva e Cap come per legge”.
Il 24/04/2024 si costituiva l'intimato, il quale contestava: 1) CP_1
l'invalidità dell'intimato sfratto per mancato rispetto del termine di preavviso di legge;
2) l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
3) lo stato di necessità economica dell'intimato.
L'intimante, a sua volta, deduceva che era stato rispettato il termine di tre mesi di preavviso previsto contrattualmente e che tale clausola era stata sottoscritta due
2 volte nel contratto;
inoltre, argomentava anche sull'intervenuta morosità nel pagamento degli ultimi due canoni di marzo e aprile 2024.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio tenuta in quella stessa prima udienza, il giudice onorario, preso atto dell'intervenuta opposizione, rigettava la richiesta convalida, nonché la richiesta di ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto (art. 665, c.p.c.), non ricorrendone i presupposti.
Inoltre, era disposto il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza del
11/12/2024, assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria;
era altresì concesso alle parti termine per la presentazione della domanda relativa al tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5, comma 6, lett. b, del d.lgs. 28/2010, presso un organismo territorialmente competente.
L'intimante depositava la sua memoria integrativa il 12/11/2024; l'intimato depositava memoria il 30/11/2024.
All'udienza del 11/12/2024, le parti comparivano, si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano la fissazione dell'udienza di discussione.
Il giudice onorario, visto il verbale negativo dell'esperito tentativo di mediazione e considerata avverata la condizione di procedibilità; rilevata l'assenza di istanze istruttorie;
fissava per la discussione l'udienza del 09/04/2025.
All'udienza di oggi entrambe le parti sono comparse e il procuratore di parte attrice/intimante ha dichiarato di rinunciare alla domanda proposta in questo giudizio come risulta a verbale dell'udienza; il giudice si è ritirato in camera di consiglio per la decisione.
2. – È principio pacifico nel nostro ordinamento che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.
Esso è stato ribadito in numerose occasioni dalla giurisprudenza di legittimità:
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 33761 del 19/12/2019; id., Sez. 3, Sentenza n. 23749 del
14/11/2011; id., Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004.
La stessa Suprema Corte, nei precedenti richiamati, ha specificato che con la rinuncia alla domanda il giudice deve prendere atto del venir meno del suo potere- dovere di giudicare il merito delle domande rinunciate, facendo salvo ogni determinazione riservata allo stesso giudice di merito sulle spese processuali che
3 andrà decisa con il noto principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 271 del 11/01/2006) e negli stessi termini: «La condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria, e financo quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.» (così, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21244 del
29/09/2006).
Dall'estinzione dell'azione, in conclusione, deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la necessità di provvedere sulle spese delibando la soccombenza virtuale di una delle parti.
Sotto quest'ultimo punto di vista, è qui sufficiente a verificare la soccombenza virtuale dell'intimante, , quanto già osservato all'esito della fase Parte_1
sommaria (n. 215/2024 R.G.) con l'ordinanza del 24/04/2024.
Il contratto di locazione abitativa agevolata, prodotto agli atti, prevede la durata di anni tre, con inizio dal 01/03/2019 al 28/02/2022, e, alla prima scadenza, il contratto è prorogato di diritto di anni due, dunque, fino al 28/02/2024.
La disdetta (rectius: rinuncia al rinnovo del contratto) depositata dall'intimante, è stata spedita con raccomandata a.r. del 12/10/2023, dunque, in un termine inferiore a quello di almeno sei mesi prima della scadenza, di cui all'art. 2, comma 5, ultimo periodo, della legge 431/1998.
La pattuizione contenuta all'art. 1 del contratto di locazione abitativa agevolata, prodotto agli atti, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, laddove si legge che “alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 3 (TRE) mesi prima della scadenza”, si pone in contrasto con quanto stabilito al richiamato art. 2, comma 5, ultimo periodo, della legge 431/1998 che utilizza la locuzione “almeno sei mesi”, del termine per inviare la disdetta, che ne evidenzia il carattere dispositivo, cioè derogabile dalle parti solo nel senso dell'ampliamento temporale dello stesso e non
4 della contrazione (cfr. Tribunale Roma sez. VI, 25/11/2021, ud. 25/11/2021, dep.
25/11/2021, n. 18524; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16279 del 04/08/2016, pag. 8/9 che parla di norma imperativa e non derogabile).
Di conseguenza, all'esito del giudizio di natura prognostica, vi è alto grado di probabilità di un esito sfavorevole del giudizio a carico della parte attrice intimante
(ove essa non avesse rinunciato alle sue domande tout court).
Sotto questo punto di vista, la condanna dell'attore al pagamento delle spese in favore dell'intimato, e per esso dell'Erario, in quanto parte ammessa al gratuito patrocinio (come risulta in atti) è inevitabile.
Tuttavia, ritiene questo giudicante, in considerazione dei numerosi elementi favorevoli alla parte virtualmente soccombente, tra i quali: comportamento processuale in giudizio, da ultimo espresso con la rinuncia alle domande con conseguente notevole abbattimento dei tempi e dei costi (anche a carico della comunità); l'indubbio quadro normativo di non semplice interpretazione e il non semplice reperimento di precedenti specifici sul punto (indicati solo dal giudicante); che possano essere applicati i valori minimi relativi allo scaglione dichiarato
(1.101/5.200€) limitatamente alle sole fasi svolte: studio, introduttiva, trattazione, applicando per la fase di merito una riduzione del 30% (pari a € 174,90) su €
583,00 (compensi) per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
(art. 4, comma 4), che sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara, a seguito di rinuncia alle domande da parte dell'attore, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione di questo giudizio;
2) condanna parte attrice intimante, , come in atti meglio Parte_1
generalizzato, al pagamento delle competenze di lite in favore dell'Erario dello Stato determinandole in complessivi € 408,10, oltre accessori come per legge e se dovuti, oltre a tutte le spese prenotate a debito che saranno quantificate dal Cancelliere;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Isernia, 09/04/2025, alle ore 18:25.
5 Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., dott. Luca Storto, all'esito della camera di consiglio tenuta all'udienza del 9 aprile 2025, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dando lettura alle ore 18:20 del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 315/2024 R.G. tra
nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Isernia presso e nello studio dell'avv. Maria Roberta Boccia che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida – uso abitazione;
- attore intimante contro
), residente in [...], ed ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Pierluca Monaco che lo rappresenta e difende in virtù di procura a tergo della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto intimato
Oggetto: locazione e comodato di immobile urbano – affitto azienda. Codice:
144021.
Conclusioni: come da verbale in data odierna, 09/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. - Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida, notificato a mani di il 18/03/2024, CP_1 Parte_1
premettendo:
[...]
- di essere proprietario di un immobile sito in Isernia alla Strada Provinciale 23
Marini Breccelle, loc. Maiano n. 11 (già Colle Grotta snc), identificato catastalmente al Fg. 37, p.lla 998, sub 3, cat. A/2, della consistenza di vani 7, due bagni, giardino e rimessa, immobile arredato che si sviluppa su due livelli, piano terra e piano primo;
- che detto immobile è condotto in locazione, per uso abitazione, dal Sig. CP_1
in virtù di contratto di “locazione abitativa agevolata” stipulato in data
[...]
08/03/2019 e regolarmente registrato in data 05/04/2019;
- che il contratto con decorrenza 01 marzo 2019, prevedeva, all'art. 1 dello stesso, una durata di anni tre rinnovabile per altri due anni ed un canone annuo di €
4.560,00;
- che in data 11 ottobre 2023 il locatore aveva inviato raccomandata a.r. al conduttore con cui dichiarava di non voler rinnovare il contratto alla scadenza ed intimava il rilascio dell'immobile locato, entro il 28 febbraio 2024, data di scadenza naturale del contratto, ma il conduttore, nonostante l'intimazione ricevuta in data 18 ottobre 2023, non ha provveduto al rilascio dell'immobile locato;
citava davanti a questo tribunale l'intimato per l'udienza del 12 aprile 2024
(d'ufficio al 24/04/2024), per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Convalidare l'intimato sfratto per finita locazione e condannare il sig. CP_1 al rilascio dell'immobile locatogli, sito in Isernia, alla Strada Provinciale
[...]
23 Marini Breccelle, loc. Maiano n. 11 (già Colle Grotta snc), con ogni accessorio
e pertinenza, libero da persone e cose personali e, comunque, fissare la data per
l'esecuzione del provvedimento di convalida;
2) In caso di opposizione si chiede sin da ora che il Giudice voglia emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva fissando, con riserva di eccezioni ai sensi dell'art. 665
c.p.c., contestualmente e a breve, la data di esecuzione del rilascio, con mutamento del rito ai sensi degli articoli 667 e 426 cpc, concedendo, altresì, termine per il deposito di memorie integrative 3) condannare l'intimato al CP_1
pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimb. Forfett., Iva e Cap come per legge”.
Il 24/04/2024 si costituiva l'intimato, il quale contestava: 1) CP_1
l'invalidità dell'intimato sfratto per mancato rispetto del termine di preavviso di legge;
2) l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
3) lo stato di necessità economica dell'intimato.
L'intimante, a sua volta, deduceva che era stato rispettato il termine di tre mesi di preavviso previsto contrattualmente e che tale clausola era stata sottoscritta due
2 volte nel contratto;
inoltre, argomentava anche sull'intervenuta morosità nel pagamento degli ultimi due canoni di marzo e aprile 2024.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio tenuta in quella stessa prima udienza, il giudice onorario, preso atto dell'intervenuta opposizione, rigettava la richiesta convalida, nonché la richiesta di ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto (art. 665, c.p.c.), non ricorrendone i presupposti.
Inoltre, era disposto il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza del
11/12/2024, assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria;
era altresì concesso alle parti termine per la presentazione della domanda relativa al tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5, comma 6, lett. b, del d.lgs. 28/2010, presso un organismo territorialmente competente.
L'intimante depositava la sua memoria integrativa il 12/11/2024; l'intimato depositava memoria il 30/11/2024.
All'udienza del 11/12/2024, le parti comparivano, si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano la fissazione dell'udienza di discussione.
Il giudice onorario, visto il verbale negativo dell'esperito tentativo di mediazione e considerata avverata la condizione di procedibilità; rilevata l'assenza di istanze istruttorie;
fissava per la discussione l'udienza del 09/04/2025.
All'udienza di oggi entrambe le parti sono comparse e il procuratore di parte attrice/intimante ha dichiarato di rinunciare alla domanda proposta in questo giudizio come risulta a verbale dell'udienza; il giudice si è ritirato in camera di consiglio per la decisione.
2. – È principio pacifico nel nostro ordinamento che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.
Esso è stato ribadito in numerose occasioni dalla giurisprudenza di legittimità:
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 33761 del 19/12/2019; id., Sez. 3, Sentenza n. 23749 del
14/11/2011; id., Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004.
La stessa Suprema Corte, nei precedenti richiamati, ha specificato che con la rinuncia alla domanda il giudice deve prendere atto del venir meno del suo potere- dovere di giudicare il merito delle domande rinunciate, facendo salvo ogni determinazione riservata allo stesso giudice di merito sulle spese processuali che
3 andrà decisa con il noto principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 271 del 11/01/2006) e negli stessi termini: «La condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria, e financo quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.» (così, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21244 del
29/09/2006).
Dall'estinzione dell'azione, in conclusione, deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la necessità di provvedere sulle spese delibando la soccombenza virtuale di una delle parti.
Sotto quest'ultimo punto di vista, è qui sufficiente a verificare la soccombenza virtuale dell'intimante, , quanto già osservato all'esito della fase Parte_1
sommaria (n. 215/2024 R.G.) con l'ordinanza del 24/04/2024.
Il contratto di locazione abitativa agevolata, prodotto agli atti, prevede la durata di anni tre, con inizio dal 01/03/2019 al 28/02/2022, e, alla prima scadenza, il contratto è prorogato di diritto di anni due, dunque, fino al 28/02/2024.
La disdetta (rectius: rinuncia al rinnovo del contratto) depositata dall'intimante, è stata spedita con raccomandata a.r. del 12/10/2023, dunque, in un termine inferiore a quello di almeno sei mesi prima della scadenza, di cui all'art. 2, comma 5, ultimo periodo, della legge 431/1998.
La pattuizione contenuta all'art. 1 del contratto di locazione abitativa agevolata, prodotto agli atti, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, laddove si legge che “alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 3 (TRE) mesi prima della scadenza”, si pone in contrasto con quanto stabilito al richiamato art. 2, comma 5, ultimo periodo, della legge 431/1998 che utilizza la locuzione “almeno sei mesi”, del termine per inviare la disdetta, che ne evidenzia il carattere dispositivo, cioè derogabile dalle parti solo nel senso dell'ampliamento temporale dello stesso e non
4 della contrazione (cfr. Tribunale Roma sez. VI, 25/11/2021, ud. 25/11/2021, dep.
25/11/2021, n. 18524; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16279 del 04/08/2016, pag. 8/9 che parla di norma imperativa e non derogabile).
Di conseguenza, all'esito del giudizio di natura prognostica, vi è alto grado di probabilità di un esito sfavorevole del giudizio a carico della parte attrice intimante
(ove essa non avesse rinunciato alle sue domande tout court).
Sotto questo punto di vista, la condanna dell'attore al pagamento delle spese in favore dell'intimato, e per esso dell'Erario, in quanto parte ammessa al gratuito patrocinio (come risulta in atti) è inevitabile.
Tuttavia, ritiene questo giudicante, in considerazione dei numerosi elementi favorevoli alla parte virtualmente soccombente, tra i quali: comportamento processuale in giudizio, da ultimo espresso con la rinuncia alle domande con conseguente notevole abbattimento dei tempi e dei costi (anche a carico della comunità); l'indubbio quadro normativo di non semplice interpretazione e il non semplice reperimento di precedenti specifici sul punto (indicati solo dal giudicante); che possano essere applicati i valori minimi relativi allo scaglione dichiarato
(1.101/5.200€) limitatamente alle sole fasi svolte: studio, introduttiva, trattazione, applicando per la fase di merito una riduzione del 30% (pari a € 174,90) su €
583,00 (compensi) per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
(art. 4, comma 4), che sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara, a seguito di rinuncia alle domande da parte dell'attore, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione di questo giudizio;
2) condanna parte attrice intimante, , come in atti meglio Parte_1
generalizzato, al pagamento delle competenze di lite in favore dell'Erario dello Stato determinandole in complessivi € 408,10, oltre accessori come per legge e se dovuti, oltre a tutte le spese prenotate a debito che saranno quantificate dal Cancelliere;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Isernia, 09/04/2025, alle ore 18:25.
5 Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
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