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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/10/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 795/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BE DO
appellante
(P.IVA. ), assistita Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. FRANCESCO AMERINI
appellato
(C.F. e P.IVA. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. ROCCO ROBERTO IOFRIDA
appellato
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
appellato contumace
CONCLUSIONI
- con le note depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 18.3.2025
ha dato “atto di aver raggiunto un accordo con la Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., a seguito della quale la Controparte_4
predetta ha riconosciuto e liquidato integralmente al deducente le spese di primo e di secondo grado” e chiesto, pertanto, “che la causa sia estinta ovvero, in caso di
decisione, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese
compensate.;
- con le note depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 18.3.2025 la ha allegato Controparte_5
• di avere, nelle more del giudizio rivolto “alla parte appellante ( – Pt_1
comunicando per conoscenza anche al litisconsorte - offerta di CP_2
conciliazione della lite intrattenendo corrispondenza scambiata nel mese di giugno
e poi di agosto 2022”;
• che “la proposta di conciliazione era giustificata dal modesto valore della controversia, tale per cui il costo amministrativa del contenzioso (che vincola alla
appostazione ed all'aggiornamento delle “riserve”) poteva risultare
sproporzionato al valore effettivo della contesa”;
• di avere comunque “raggiunto un accordo sul merito regolato per disposizione dell'avente diritto ( , accreditando il bonifico al soggetto terzo, indicato Pt_1
dall'appellante quale cessionario del credito, adiectus solutionis causa.
Su questa scora ha dedotto che “per quanto di competenza ed interesse di “
[...]
il processo è concluso avendo definito la controversia mediante accordo CP_1
tra appellante ed appellato” che “ è estranea alla relazione Controparte_1
processuale che in grado di appello si è ricostituita tra ed “ Parte_1 [...]
e conseguentemente concluso “chiedendo di essere estromessa dal processo CP_2
stante la cessazione della materia del contendere per quanto di competenza”;
pag. 2/8 - con le note depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 18.3.2025 la
[...]
ha chiesto: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con Controparte_2
vittoria di spese del presente grado del giudizio da liquidarsi al difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio la CP_6
ha chiesto al Giudice di Pace di Grosseto di accertare e dichiarare il suo
[...]
“diritto a ricevere dalla ceduta ] le somme dovute Controparte_1
in forza del titolo costitutivo della cessione oggetto di causa e per l'effetto condannare la
… a corrispondere la somma di euro 900,00 oltre agli Controparte_1
interessi … nonché a risarcitorie i costi sostenuti per l'attività di patrocinio .. ..
in alternativa, subordinata all'eventuale accertamento di insussistenza o incapienza del
credito originario, la condanna alla corresponsione della somma portata dalla cessione
ed al risarcimento del danno sarà da comminarsi nei confronti del sig. Parte_1
il quale, in tal caso, dovrà essere condannato a tenere indenne la deducente da ogni
eventuale condotta in favore della ceduta”.
A fronte di tale citazione si sono generati distinti rapporti processuali e in particolare:
- un rapporto processuale insistente tra la e la CP_2 CP_1
Assicurazioni relativo alla “domanda principale … spiegata ex art. 1260 c.c.,
per ottenere il pagamento della somma di euro 900,00 … con il favore degli
interessi sulle somme rivalutate anno per anno dal sinistro al soddisfo” e “per
ottenere ex art 1223 c.c., il risarcimento del danno conseguente
all'inadempimento ”(cfr. pagg.
4-5 atto di citazione in primo grado);
- un (distinto ed autonomo) rapporto processuale insistente tra la
[...]
e volto ad ottenere “in caso di inesistenza o CP_2 Parte_1
incapienza del credito portato dalla cessione, la condanna … nei confronti del
cedente, tenuto ex art 1267 c.c. a garantire la cessione pro solvendo, obbligato ex
art 1374 c.c. al pagamento della prestazione rimasta impagata nonché ex art
pag. 3/8 1218 c.c. al risarcimento del danno, compreso quello derivante dall'eventuale
soccombenza nei conforti dei ceduti” (cfr. pag. 5 citazione in primo grado).
Il giudice di pace ha, dapprima con ordinanza ex art 186 ter c.p.c. e successivamente con la sentenza oggi impugnata, condannato la
[...]
al pagamento di quanto richiesto dalla società Controparte_1
attrice; sull'evidente presupposto logico giuridico dell'esistenza e capienza del credito a quest'ultima ceduto dal Pt_1
La sentenza conclusiva del primo grado è stata impugnata dallo stesso in relazione alla compensazione delle spese, poiché considerata, in Pt_1
questa parte, errata e non rispettosa dei criteri della causazione e della soccombenza, con conseguente richiesta al Tribunale di accertare il diritto dell'appellante ad essere “ristorato delle spese di primo grado con condanna alla
loro refusione da comminarsi nei confronti della parte la cui condotta è stata
causativa della lite”.
Si sono costituite in questo grado di appello la Controparte_1
e la entrambe chiedendo il rigetto del
[...] Controparte_2
gravame.
In ragione di un accordo raggiunto tra l'appellante e la Controparte_1
come visto, con le note depositate in sostituzione
[...]
dell'udienza di p.c., quest'ultima ha chiesto di essere estromessa dal giudizio (senza che nelle successive difese le altre parti acconsentissero ex art 111 c.p.c.) e il a chiesto dichiararsi la cessazione della materia del Pt_1
contendere a spese di lite compensate.
La oluzioni, seppur chiedendo, anch'essa, di dichiararsi la cessazione CP_2
della materia del contendere, ha comunque insistito affinché il Tribunale
procedesse alla pronuncia “con vittoria di spese del presente grado del giudizio da
liquidarsi al difensore antistatario”.
pag. 4/8 Su questa scorta, nella successiva comparsa conclusionale, il ha Pt_1
dedotto che “la prosecuzione dell'attività difensiva” sarebbe stata da imputarsi alla compagnia assicurativa, per non avere la stessa “definito il processo con l'altra appellata” e chiesto, conseguentemente che la causa sia definita ”con dichiarazione di cessazione della materia del contendere sostanziale,
con liquidazione, in favore del Sig. delle spese della sola fase decisionale che Pt_1
non si sarebbe tenuta qualora la causa fosse stata abbandonata”.
Allo stesso modo la con la propria Controparte_1
comparsa conclusionale ha dedotto che “la cessazione della materia del
contendere dovrà essere accompagnata dalla compensazione delle spese” chiedendo al Tribunale, per il caso in cui “ dovesse insistere invece CP_2
nell'esigere la liquidazione a carico di “ , di “applicare il Controparte_1
principio della responsabilità”.
*** ***
Sulla scorta di quanto precede il Tribunale deve dichiarare cessata la materia del contendere posto che l'appellante ha pacificamente ottenuto dalla
[...]
il bene della vita per il cui riconoscimento è stato Controparte_1
dispiegato il gravame che ci occupa: bene rappresentato dal pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Ciò posto non avendo le parti costituite trovato un accordo sulle spese di lite,
deve procedersi alla relativa regolamentazione in ragione delle domande, per come modulate dalle parti, e della soccombenza virtuale.
In questo senso deve osservarsi che “nella controversia tra il cessionario di un
credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in
caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che
la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia
vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro
pag. 5/8 confronti” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21995 del
11/09/2018).
Conseguentemente la scelta processuale della di citare in Controparte_2
primo grado il per sentirlo condannare “in caso di inesistenza o incapienza Pt_1
del credito portato dalla cessione” non può considerarsi necessitata dalle caratteristiche del diritto azionato nei confronti della Società Cattolica di assicurazioni né da interessi di tutela del contraddittorio, né ancora da altri interessi processuali o sostanziali.
Tale scelta - risultata smentita dall'estio del giudizio di primo grado, che si fonda sull'antitetico presupposto logico giuridico dell'esistenza e capienza del credito ceduto – dunque, così come la responsabilità processuale ad essa connessa, non può essere in alcun modo imputata alla Controparte_1
.
[...]
In altre parole, nessuna responsabilità in termini di causazione del giudizio può
essere ascritta alla compagnia assicurativa per avere la Soluzioni ritenuto CP_2
di potere e dove sostenere – senza che ciò potesse trovare conferma nei fatti –
che il credito cedutole dal otesse essere inesistente o incapiente. Pt_1
Nell'unico rapporto processuale che ha interessato il in primo grado - Pt_1
intercorrente con la sola (non essendo stato l'odierno Controparte_2
appellante destinatario di domande ad opera della Controparte_1
né avendo lo stesso svolto domande nei confronti di
[...]
quest'ultima) – dunque, alcuna soccombenza può essere individuata in capo alla compagnia di assicurazione.
Ciò esclude che le spese di questo grado di appello possano essere poste a carico della in ragione del criterio della Controparte_1
soccombenza virtuale.
Le stesse, al contrario, nel rapporto processuale intercorrente tra quest'ultima e l'appellante avrebbero dovuto essere poste a carico del per essere lo Pt_1
pag. 6/8 stesso risultato soccombente nella pretesa dispiegata con il gravame nei conforti della compagnia di assicurazione.
Stante l'intervenuta transazione tra l'appellante e la Controparte_1
anche in punto di spese di questo secondo grado di giudizio,
[...]
l'assunto che precede non può in ogni caso portare ad una statuizione di condanna del in relazione alle spese dell'appello (condanna, invero, Pt_1
neppure richiesta dalla compagnia assicurativa).
Detto ciò, occorre specularmente affermare che la causazione del giudizio di primo grado, nella parte relativa alla domanda dispiegata nei confronti dell'odierno appellante, non può che essere ascritta – per le stesse ragioni sopra chiarite – alla stessa Controparte_2
La conseguenza di ciò è che la richiesta dispiegata in appello (invero, in incertam
personam) dal di sentire accertare e dichiarare il suo diritto “ad essere Pt_1
ristorato delle spese di primo grado con condanna alla loro refusione da comminarsi nei
confronti della parte la cui condotta è stata causativa della lite” ben avrebbe potuto portare alla soccombenza della s.r.l. CP_2
La transazione di cui si è già detto impone però di escludere, di modo da evitare un'ingiustificata locupletazione dell'appellante, che siano poste a carico della le spese di lite precedenti alla fase decisionale, già coperte CP_2
da quanto versato dalla . Controparte_1
Al contrario, per il principio della soccombenza virtuale debbono essere poste a carico del le spese di lite sostenute dall'appellante in relazione CP_2
alla fase decisionale.
Per le ragioni sopra dette, la deve essere condannata anche a CP_2
farsi carico delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1
con riferimento alla fase decisionale di questo giudizio di appello. Tali spese,
infatti, una volta venuta meno – in considerazione della citata transazione - la ragione che sosteneva il rapporto processuale tra la stessa società assicurativa e pag. 7/8 l'appellante, non possono che ritenersi causate dal contegno processuale della
CP_2
Tutte le spese predette sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al valore della causa, individuato, in adesione alla tesi di in ragione del decisum. CP_2
Deve infine escludersi, in ragione di quanto sopra chiarito, che sussistano i presupposti processuali per il versamento ex art. art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA la al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_2
delle spese della fase decisionale del presente grado del giudizio, che liquida in
€ 851,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
CONDANNA la al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
di Assicurazione delle spese della fase decisionale del presente grado CP_1
del giudizio, che liquida in € 851,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Grosseto, in data 29/10/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BE DO
appellante
(P.IVA. ), assistita Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. FRANCESCO AMERINI
appellato
(C.F. e P.IVA. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. ROCCO ROBERTO IOFRIDA
appellato
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
appellato contumace
CONCLUSIONI
- con le note depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 18.3.2025
ha dato “atto di aver raggiunto un accordo con la Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., a seguito della quale la Controparte_4
predetta ha riconosciuto e liquidato integralmente al deducente le spese di primo e di secondo grado” e chiesto, pertanto, “che la causa sia estinta ovvero, in caso di
decisione, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese
compensate.;
- con le note depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 18.3.2025 la ha allegato Controparte_5
• di avere, nelle more del giudizio rivolto “alla parte appellante ( – Pt_1
comunicando per conoscenza anche al litisconsorte - offerta di CP_2
conciliazione della lite intrattenendo corrispondenza scambiata nel mese di giugno
e poi di agosto 2022”;
• che “la proposta di conciliazione era giustificata dal modesto valore della controversia, tale per cui il costo amministrativa del contenzioso (che vincola alla
appostazione ed all'aggiornamento delle “riserve”) poteva risultare
sproporzionato al valore effettivo della contesa”;
• di avere comunque “raggiunto un accordo sul merito regolato per disposizione dell'avente diritto ( , accreditando il bonifico al soggetto terzo, indicato Pt_1
dall'appellante quale cessionario del credito, adiectus solutionis causa.
Su questa scora ha dedotto che “per quanto di competenza ed interesse di “
[...]
il processo è concluso avendo definito la controversia mediante accordo CP_1
tra appellante ed appellato” che “ è estranea alla relazione Controparte_1
processuale che in grado di appello si è ricostituita tra ed “ Parte_1 [...]
e conseguentemente concluso “chiedendo di essere estromessa dal processo CP_2
stante la cessazione della materia del contendere per quanto di competenza”;
pag. 2/8 - con le note depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 18.3.2025 la
[...]
ha chiesto: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con Controparte_2
vittoria di spese del presente grado del giudizio da liquidarsi al difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio la CP_6
ha chiesto al Giudice di Pace di Grosseto di accertare e dichiarare il suo
[...]
“diritto a ricevere dalla ceduta ] le somme dovute Controparte_1
in forza del titolo costitutivo della cessione oggetto di causa e per l'effetto condannare la
… a corrispondere la somma di euro 900,00 oltre agli Controparte_1
interessi … nonché a risarcitorie i costi sostenuti per l'attività di patrocinio .. ..
in alternativa, subordinata all'eventuale accertamento di insussistenza o incapienza del
credito originario, la condanna alla corresponsione della somma portata dalla cessione
ed al risarcimento del danno sarà da comminarsi nei confronti del sig. Parte_1
il quale, in tal caso, dovrà essere condannato a tenere indenne la deducente da ogni
eventuale condotta in favore della ceduta”.
A fronte di tale citazione si sono generati distinti rapporti processuali e in particolare:
- un rapporto processuale insistente tra la e la CP_2 CP_1
Assicurazioni relativo alla “domanda principale … spiegata ex art. 1260 c.c.,
per ottenere il pagamento della somma di euro 900,00 … con il favore degli
interessi sulle somme rivalutate anno per anno dal sinistro al soddisfo” e “per
ottenere ex art 1223 c.c., il risarcimento del danno conseguente
all'inadempimento ”(cfr. pagg.
4-5 atto di citazione in primo grado);
- un (distinto ed autonomo) rapporto processuale insistente tra la
[...]
e volto ad ottenere “in caso di inesistenza o CP_2 Parte_1
incapienza del credito portato dalla cessione, la condanna … nei confronti del
cedente, tenuto ex art 1267 c.c. a garantire la cessione pro solvendo, obbligato ex
art 1374 c.c. al pagamento della prestazione rimasta impagata nonché ex art
pag. 3/8 1218 c.c. al risarcimento del danno, compreso quello derivante dall'eventuale
soccombenza nei conforti dei ceduti” (cfr. pag. 5 citazione in primo grado).
Il giudice di pace ha, dapprima con ordinanza ex art 186 ter c.p.c. e successivamente con la sentenza oggi impugnata, condannato la
[...]
al pagamento di quanto richiesto dalla società Controparte_1
attrice; sull'evidente presupposto logico giuridico dell'esistenza e capienza del credito a quest'ultima ceduto dal Pt_1
La sentenza conclusiva del primo grado è stata impugnata dallo stesso in relazione alla compensazione delle spese, poiché considerata, in Pt_1
questa parte, errata e non rispettosa dei criteri della causazione e della soccombenza, con conseguente richiesta al Tribunale di accertare il diritto dell'appellante ad essere “ristorato delle spese di primo grado con condanna alla
loro refusione da comminarsi nei confronti della parte la cui condotta è stata
causativa della lite”.
Si sono costituite in questo grado di appello la Controparte_1
e la entrambe chiedendo il rigetto del
[...] Controparte_2
gravame.
In ragione di un accordo raggiunto tra l'appellante e la Controparte_1
come visto, con le note depositate in sostituzione
[...]
dell'udienza di p.c., quest'ultima ha chiesto di essere estromessa dal giudizio (senza che nelle successive difese le altre parti acconsentissero ex art 111 c.p.c.) e il a chiesto dichiararsi la cessazione della materia del Pt_1
contendere a spese di lite compensate.
La oluzioni, seppur chiedendo, anch'essa, di dichiararsi la cessazione CP_2
della materia del contendere, ha comunque insistito affinché il Tribunale
procedesse alla pronuncia “con vittoria di spese del presente grado del giudizio da
liquidarsi al difensore antistatario”.
pag. 4/8 Su questa scorta, nella successiva comparsa conclusionale, il ha Pt_1
dedotto che “la prosecuzione dell'attività difensiva” sarebbe stata da imputarsi alla compagnia assicurativa, per non avere la stessa “definito il processo con l'altra appellata” e chiesto, conseguentemente che la causa sia definita ”con dichiarazione di cessazione della materia del contendere sostanziale,
con liquidazione, in favore del Sig. delle spese della sola fase decisionale che Pt_1
non si sarebbe tenuta qualora la causa fosse stata abbandonata”.
Allo stesso modo la con la propria Controparte_1
comparsa conclusionale ha dedotto che “la cessazione della materia del
contendere dovrà essere accompagnata dalla compensazione delle spese” chiedendo al Tribunale, per il caso in cui “ dovesse insistere invece CP_2
nell'esigere la liquidazione a carico di “ , di “applicare il Controparte_1
principio della responsabilità”.
*** ***
Sulla scorta di quanto precede il Tribunale deve dichiarare cessata la materia del contendere posto che l'appellante ha pacificamente ottenuto dalla
[...]
il bene della vita per il cui riconoscimento è stato Controparte_1
dispiegato il gravame che ci occupa: bene rappresentato dal pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Ciò posto non avendo le parti costituite trovato un accordo sulle spese di lite,
deve procedersi alla relativa regolamentazione in ragione delle domande, per come modulate dalle parti, e della soccombenza virtuale.
In questo senso deve osservarsi che “nella controversia tra il cessionario di un
credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in
caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che
la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia
vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro
pag. 5/8 confronti” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21995 del
11/09/2018).
Conseguentemente la scelta processuale della di citare in Controparte_2
primo grado il per sentirlo condannare “in caso di inesistenza o incapienza Pt_1
del credito portato dalla cessione” non può considerarsi necessitata dalle caratteristiche del diritto azionato nei confronti della Società Cattolica di assicurazioni né da interessi di tutela del contraddittorio, né ancora da altri interessi processuali o sostanziali.
Tale scelta - risultata smentita dall'estio del giudizio di primo grado, che si fonda sull'antitetico presupposto logico giuridico dell'esistenza e capienza del credito ceduto – dunque, così come la responsabilità processuale ad essa connessa, non può essere in alcun modo imputata alla Controparte_1
.
[...]
In altre parole, nessuna responsabilità in termini di causazione del giudizio può
essere ascritta alla compagnia assicurativa per avere la Soluzioni ritenuto CP_2
di potere e dove sostenere – senza che ciò potesse trovare conferma nei fatti –
che il credito cedutole dal otesse essere inesistente o incapiente. Pt_1
Nell'unico rapporto processuale che ha interessato il in primo grado - Pt_1
intercorrente con la sola (non essendo stato l'odierno Controparte_2
appellante destinatario di domande ad opera della Controparte_1
né avendo lo stesso svolto domande nei confronti di
[...]
quest'ultima) – dunque, alcuna soccombenza può essere individuata in capo alla compagnia di assicurazione.
Ciò esclude che le spese di questo grado di appello possano essere poste a carico della in ragione del criterio della Controparte_1
soccombenza virtuale.
Le stesse, al contrario, nel rapporto processuale intercorrente tra quest'ultima e l'appellante avrebbero dovuto essere poste a carico del per essere lo Pt_1
pag. 6/8 stesso risultato soccombente nella pretesa dispiegata con il gravame nei conforti della compagnia di assicurazione.
Stante l'intervenuta transazione tra l'appellante e la Controparte_1
anche in punto di spese di questo secondo grado di giudizio,
[...]
l'assunto che precede non può in ogni caso portare ad una statuizione di condanna del in relazione alle spese dell'appello (condanna, invero, Pt_1
neppure richiesta dalla compagnia assicurativa).
Detto ciò, occorre specularmente affermare che la causazione del giudizio di primo grado, nella parte relativa alla domanda dispiegata nei confronti dell'odierno appellante, non può che essere ascritta – per le stesse ragioni sopra chiarite – alla stessa Controparte_2
La conseguenza di ciò è che la richiesta dispiegata in appello (invero, in incertam
personam) dal di sentire accertare e dichiarare il suo diritto “ad essere Pt_1
ristorato delle spese di primo grado con condanna alla loro refusione da comminarsi nei
confronti della parte la cui condotta è stata causativa della lite” ben avrebbe potuto portare alla soccombenza della s.r.l. CP_2
La transazione di cui si è già detto impone però di escludere, di modo da evitare un'ingiustificata locupletazione dell'appellante, che siano poste a carico della le spese di lite precedenti alla fase decisionale, già coperte CP_2
da quanto versato dalla . Controparte_1
Al contrario, per il principio della soccombenza virtuale debbono essere poste a carico del le spese di lite sostenute dall'appellante in relazione CP_2
alla fase decisionale.
Per le ragioni sopra dette, la deve essere condannata anche a CP_2
farsi carico delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1
con riferimento alla fase decisionale di questo giudizio di appello. Tali spese,
infatti, una volta venuta meno – in considerazione della citata transazione - la ragione che sosteneva il rapporto processuale tra la stessa società assicurativa e pag. 7/8 l'appellante, non possono che ritenersi causate dal contegno processuale della
CP_2
Tutte le spese predette sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al valore della causa, individuato, in adesione alla tesi di in ragione del decisum. CP_2
Deve infine escludersi, in ragione di quanto sopra chiarito, che sussistano i presupposti processuali per il versamento ex art. art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA la al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_2
delle spese della fase decisionale del presente grado del giudizio, che liquida in
€ 851,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
CONDANNA la al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
di Assicurazione delle spese della fase decisionale del presente grado CP_1
del giudizio, che liquida in € 851,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Grosseto, in data 29/10/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 8/8