Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4927 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “mandato”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1086/23, pubblicata il 12
Maggio 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito e comunicata il 23
Dicembre 2024, all'esito dell'udienza del 17 Dicembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta) – causa pendente tra:
(P.IVA: ), in persona del curatore p.t., rapp.to Controparte_1 P.IVA_1
e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Andrea Feo ( ), con il quale C.F._1
è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( ), quali eredi di (deceduto il 3 Luglio 2020), rapp.ti C.F._3 Persona_1
e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Massimiliano Errico ( ), con C.F._4
il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
1
Appellati
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 17 Dicembre 2024, dinanzi al C.I. (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13 Gennaio 2022 nei confronti di e di Controparte_2 [...]
(eredi di ), il Fallimento di “ esponeva che, con CP_3 Persona_1 Controparte_1
scrittura privata autenticata del 29 Giugno 2007, aveva conferito alla società Persona_1
la procura speciale irrevocabile a vendere (in sua vece, conto e nome) un CP_1
appezzamento di terreno, sito in Santa Croce del Sannio alla (cfr. in atti la Parte_1
scrittura privata dal titolo “procura speciale irrevocabile a vendere”, con in calce l'autentica di sottoscrizione del 29 Giugno 2007, a cura del notaio . Persona_2
Altresì era stato conferito alla procuratrice il potere di vendere l'immobile CP_1
anche a se stessa, ad un prezzo non inferiore ad euro 15.000,00, con obbligo di rendiconto.
Contestualmente aveva ricevuto dalla società 2003 (all'epoca in bonis) Persona_1 CP_1
un assegno di euro 15.000,00, a fronte del quale aveva rilasciato atto di liberatoria e quietanza.
Tuttavia, il successivo 19 Dicembre 2019 il con l'assistenza dell'amministratore di Per_1
sostegno, aveva venduto il suddetto appezzamento a , al prezzo di euro Persona_3
40.000,00.
Quindi, il 3 Luglio 2020 era deceduto. Persona_1
Ad avviso del Fallimento attore, con la scrittura privata del 29 Giugno 2007 Persona_1
aveva conferito alla società un mandato in rem propriam, con rappresentanza CP_1
irrevocabile, per la vendita anche nell'interesse della mandataria.
2 Il pagamento del prezzo di euro 15.000,00 (da parte della mandataria ) aveva CP_1
realizzato l'interesse di quest'ultima allo “stabilizzarsi” della procura in suo favore.
Infatti il mandante non avrebbe più potuto vendere ad altri l'immobile né revocare Per_1
il mandato.
Vale a dire, il versamento della suddetta somma integrava gli estremi del pagamento del prezzo, o comunque di un anticipo, per un futuro acquisto che si sarebbe potuto realizzare in capo alla mandataria.
Al momento della dichiarazione di fallimento il mandato con rappresentanza era ancora in vigore tra le parti.
Quindi, a seguito del fallimento della mandataria, si era determinato lo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 78 L.F. (con il conseguente diritto, in capo alla curatela, di ripetere il pagamento eseguito).
Se invece si fosse ritenuto (per assurdo) che il fallimento non aveva determinato l'estinzione del mandato, allora il contratto doveva ritenersi ancora in vigore ed obbligatorio tra le parti;
di conseguenza la vendita del 2019 integrava un inadempimento contrattuale, posto in essere dal mandante (con i conseguenti obblighi restitutori e risarcitori). Per_1
In estremo subordine il prospettava l'ingiustificato arricchimento realizzato dal CP_1
mandante (nella misura di euro 15.000,00), nel momento in cui aveva venduto Persona_1
a terzi l'immobile.
Sulla base di queste premesse, il Fallimento attore chiedeva di accertarsi l'avvenuta risoluzione del contratto di mandato (a seguito della dichiarazione di fallimento), e per l'effetto condannarsi i convenuti eredi al pagamento, in suo favore, della somma di Per_1
euro 15.000,00, oppure della diversa somma (maggiore o minore) che dovesse risultare in corso di causa, oltre accessori.
In subordine, chiedeva di condannarsi i convenuti al pagamento della medesima somma, a titolo di restituzione, conseguente alla risoluzione del mandato, per inadempimento del mandante (integrato dalla vendita dell'immobile a terzi nell'anno 2019); in estremo Per_1
3 subordine, il chiedeva di condannarsi i convenuti al pagamento della medesima CP_1
somma, a titolo di ingiustificato arricchimento.
Si costituivano i convenuti e , quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea.
[...]
I germani evidenziavano come gli ultimi anni di vita del loro genitore (deceduto nel Per_1
2020) fossero stati caratterizzati da uno stato di salute psico-fisica via via sempre più precario. Pertanto, in data 30 Maggio 2012, presso il Tribunale di Benevento era stato presentato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno.
Il Giudice Tutelare, con decreto del 18 Luglio 2012, in accoglimento del ricorso aveva nominato come amministratore di sostegno del padre . Controparte_2 Per_1
Appunto, la vendita del fondo agricolo sito in Santa Croce del Sannio alla , Parte_1
nell'anno 2019, era stata conclusa da , in qualità di amministratore di Controparte_2
sostegno dell'alienante , previa espressa autorizzazione del Giudice Tutelare. Per_1
I convenuti affermavano di ignorare l'esistenza di una procura speciale irrevocabile a vendere rilasciata, in data 29 Giugno 2007, da in favore di Persona_1 Controparte_1
avente ad oggetto il fondo agricolo, poi venduto a nel 2019. Persona_3
Ad avviso dei convenuti, non corrispondeva al vero la circostanza per cui il de cuius , Per_1
contestualmente al conferimento della procura irrevocabile, aveva ricevuto da CP_1
la somma di euro 15.000,00.
Infondato era pure l'assunto di parte attrice, per cui il versamento del danaro avrebbe integrato gli estremi del pagamento del prezzo o un anticipo di esso, per un futuro acquisto dell'immobile da parte della mandataria Controparte_1
Inoltre i convenuti ponevano l'accento sulla contraddittorietà della prospettazione attorea;
in particolare, non era dato di comprendere per quale ragione avrebbe dovuto Persona_1
rilasciare una procura irrevocabile a vendere, anziché concludere con un Controparte_1
contratto preliminare di vendita.
4 Quindi i convenuti chiedevano di rigettarsi la domanda attrice;
nonché chiedevano di condannarsi il attore al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria;
CP_1
il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Nel corso del primo grado non veniva svolta attività istruttoria (appunto, il G.I. riteneva la causa di natura documentale).
All'esito del primo grado il G.M. del Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1086/23, pubblicata il 12 Maggio 2023, ha rigettato la domanda attorea;
altresì ha condannato il al pagamento delle spese del giudizio in favore dei convenuti – spese liquidate in CP_1
euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Ad avviso del Tribunale la scrittura privata autenticata del 29 Giugno 2007 ha il contenuto di mero conferimento di poteri rappresentativi irrevocabili, in relazione all'immobile in essa indicato, anche nell'interesse del rappresentante…
Il Giudice Monocratico ha anche esaminato l'ulteriore documento, parimenti in atti, datato
29 Giugno 2007, vale a dire l'atto di “liberatoria e quietanza a saldo”, sottoscritto da Per_1
– scrittura con la quale il ichiarava di avere ricevuto tutto quanto a lui dovuto
[...] Per_1
dalla Parte_2
Ebbene, il Tribunale evidenzia come la liberatoria non sia stata autenticata, e quindi risulti di incerta datazione.
Inoltre, nella quietanza non vi è alcuna precisa indicazione, in ordine all'importo versato dalla in bonis in favore di . Né si rinviene qualsivoglia Parte_2 Persona_1
riferimento ad un assegno bancario ricevuto dal mandante (infatti, la quietanza riporta soltanto la generica espressione per cui dichiarava di avere ricevuto tutto Persona_1
quanto a lui dovuto da . Parte_2
La curatela attrice ha anche prodotto (in copia) il solo “fronte” di un assegno bancario di euro 15.000,00, tratto sulla Banca di Roma, ed emesso da in favore di Parte_2
. Persona_1
5 Peraltro il “fronte” dell'assegno (prodotto soltanto in fotocopia) è privo della data di emissione.
Alla luce di tali elementi, per il G.M. non è provato che il suddetto assegno sia effettivamente collegato alla liberatoria e quietanza a saldo sottoscritta da , ma non Persona_1
autenticata dal notaio.
Aggiunge il Tribunale nell'impugnata sentenza:…non vi è prova che l'assegno sia stato effettivamente incassato dalla né la quietanza, riferita genericamente Parte_2
all'avere “ricevuto tutto quanto a lui dovuto dalla , ha un qualche rilievo Parte_2
giuridico ai fini di prova di un dato passaggio di danaro tra il quietanzante e la predetta società, in quanto manca sia l'indicazione della somma ricevuta, sia l'indicazione della modalità o forma di pagamento. La stessa procura irrevocabile a vendere ha solo contenuto
e valore di conferimento di potere rappresentativo irrevocabile a vendere il fondo, ma non indica alcun corrispettivo ricevuto dal . Testimone_1
Nell'ottica del Tribunale, l'unico dato certo ed incontrovertibile è che non Parte_2
abbia mai esercitato la procura speciale irrevocabile a vendere rilasciata dal Per_1
Peraltro trattasi di procura ormai estinta, sia in considerazione del sopraggiunto fallimento della mandataria società , sia in considerazione del decesso del mandante CP_1
, nell'anno 2020. Persona_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il con citazione Controparte_1
notificata in data 12 Novembre 2023 nei confronti dei signori e Controparte_2 [...]
. CP_3
La Curatela impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, accogliersi integralmente la domanda proposta in primo grado;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 2 Aprile 2024 (all'esito della trattazione scritta del
26 Marzo 2024), ha fissato l'udienza di rimessione in decisione, per il successivo 17 Dicembre
2024, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
6 Con la comparsa depositata il 14 Dicembre 2024 si sono costituiti gli appellati CP_2
e , quali eredi di , chiedendo di rigettarsi il
[...] Controparte_3 Persona_1
gravame. Altresì gli appellati hanno chiesto di condannarsi il appellante al CP_1
risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria.
Nell'ambito della trattazione scritta del 17 Dicembre 2024 le parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 23 Dicembre 2024 (all'esito dell'udienza del 17 Dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ad avviso del impugnante, il Tribunale di Benevento ha erroneamente CP_1
interpretato i documenti acquisiti agli atti.
La curatela si duole del fatto che il G.M. abbia ritenuto non provata la circostanza del pagamento della somma di euro 15.000,00, da parte di in bonis, in favore di Controparte_1
. Persona_1
Secondo la curatela la consegna dell'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona con il passaggio dalla disponibilità del traente a quella del prenditore.
Quindi, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo;
al contempo, grava sul creditore la prova del mancato incasso.
La curatela censura anche l'affermazione del Tribunale, circa la mancanza di un effettivo collegamento tra l'assegno bancario e la quietanza a saldo sottoscritta da . Persona_1
Il Fallimento evidenzia anche la coincidenza tra l'importo di euro 15.000,00, riportato nell'assegno prodotto in copia, e l'importo di euro 15.000,00, indicato nella scrittura privata del 29 Giugno 2007.
7 Ancora, la curatela lamenta l'omessa pronuncia (da parte del primo Giudice) sulla subordinata domanda di condanna al pagamento della somma di euro 15.000,00, a titolo di ingiustificato arricchimento.
Le doglianze di parte appellante sono infondate.
In particolare, merita di essere confermata la conclusione del primo Giudice, circa la mancanza di prova certa della sussistenza del credito vantato dal . CP_1
Invero, risulta arbitraria e sfornita di prova l'affermazione, per cui la procura irrevocabile a vendere, la liberatoria sottoscritta da e l'assegno bancario di importo pari ad Persona_1
euro 15.000,00 sarebbero documenti unitariamente collegati tra di loro.
L'atto di liberatoria e quietanza a saldo, a firma di , non è autenticato Persona_1
(diversamente dalla procura a vendere).
Manca l'autentica notarile, con la conseguente incertezza sulla collocazione temporale.
Inoltre, nell'atto di quietanza non vi è alcuna precisa indicazione, inerente alla somma di danaro che la società in bonis avrebbe versato al Controparte_1 Per_1
Né si rinviene qualsivoglia riferimento ad un assegno bancario, che il mandante Per_1
avrebbe ricevuto, contestualmente al conferimento della procura irrevocabile a
[...]
vendere.
Altresì si ribadisce l'inadeguatezza probatoria della fotocopia del solo “fronte” dell'assegno bancario di euro 15.000,00, tratto sulla Banca di Roma in favore di . Persona_1
Trattasi di documento prodotto soltanto in copia, limitatamente al “fronte”, nonché di incerta collocazione temporale (dato che non è riportata la data di emissione).
In definitiva non vi è alcuna certezza, circa l'invocato collegamento tra l'assegno bancario e la quietanza a saldo sottoscritta da . Persona_1
Né – contrariamente alla tesi del Fallimento odierno appellante – si può affermare con certezza che il sig. abbia ricevuto la somma di euro 15.000,00, Persona_1
contestualmente al rilascio della procura speciale irrevocabile a vendere.
8 Altresì – sempre in adesione all'iter argomentativo del primo Giudice – si impone un'ulteriore osservazione, con riferimento alla scrittura privata del 29 Giugno 2007, avente ad oggetto “procura irrevocabile a vendere”.
Nella scrittura è riportato come la mandataria fosse autorizzata a vendere Parte_2
anche a se stessa, ma per un prezzo non inferiore ad euro 15.000.00.
Tuttavia non vi è alcun riferimento ad un corrispettivo in danaro, che Parte_2
avrebbe consegnato al mandante Per_1
Dunque, correttamente il primo Giudice ha affermato l'infondatezza della pretesa del attore, di restituzione della somma di euro 15.000,00. CP_1
Risulta immune da censure anche l'affermazione del Tribunale, sul fatto che la mandataria per tutto l'arco temporale compreso tra il rilascio della procura irrevocabile Parte_2
e l'estinzione della procura medesima, non la abbia mai esercitata.
Tale circostanza (appunto del mancato esercizio della procura irrevocabile a vendere) è pacifica;
e questo sia se si ricolleghi l'estinzione del mandato all'intervenuto fallimento della società mandataria (nell'anno 2016), sia se la si ricolleghi al decesso del mandante Per_1
(verificatosi nel 2020).
[...]
Il appellante a giusta ragione si duole del fatto che il Tribunale non si sia CP_1
pronunciato sulla subordinata richiesta di condanna al pagamento della somma di euro
15.000,00, a titolo di ingiustificato arricchimento.
Tuttavia, osserva il Collegio come la richiesta di condanna alla restituzione della somma di euro 15.000,00 non possa trovare accoglimento, neanche ove avanzata ai sensi dell'art. 2041 cc..
Ritiene la Corte di doversi uniformare ai princìpi espressi dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia n. 33954/23.
In via prioritaria il ha chiesto la condanna di controparte alla restituzione del CP_1
succitato importo, quale effetto restitutorio, collegato alla risoluzione del contratto di mandato.
9 Si è già osservato come non risulti provato il versamento della somma di euro 15.000,00 (da parte della in bonis ed in favore del , contestualmente al rilascio della CP_1 Per_1
procura irrevocabile a vendere.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno affermato il principio dell'improponibilità della subordinata domanda di arricchimento, laddove la domanda principale ex contractu sia stata rigettata per carenza di prova circa la sussistenza del pregiudizio subìto (come appunto nel caso di specie).
Pertanto la subordinata domanda ex art. 2041 cc. risulta improponibile, per violazione del principio di sussidiarietà, previsto dall'art. 2042 cc..
In definitiva l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Al contempo, va anche respinta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, avanzata dagli appellati;
infatti, non risulta che la Curatela impugnante abbia agìto con dolo o colpa grave.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del CP_1
appellante; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Infatti, trattasi di soccombenza sostanzialmente integrale, non scalfita dal rigetto della pretesa risarcitoria ex art. 96 cpc, formulata dagli appellati (appunto, siamo dinanzi ad una pretesa dalla valenza meramente accessoria).
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
Il valore della causa va parametrato sull'importo di euro 15.000,00, corrispondente all'ammontare del credito vantato dal appellante già in primo grado e CP_1
nuovamente preteso in appello.
10 Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Nel contesto dello scaglione di riferimento, ai fini della quantificazione del compenso, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Il compenso globale è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e non anche di quello inerente alla fase istruttoria, dato che, nel presente grado, non si è svolta alcuna attività rientrante nel genus dell'attività istruttoria
(né è stata avanzata alcuna richiesta istruttoria). E soprattutto, è d'uopo evidenziare come gli appellati germani nel presente grado, si siano costituiti soltanto in data 14 Per_1
Dicembre 2024, quando già il C.I. aveva emesso l'ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione, e quando era già spirato il termine per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 352 cpc.
Perciò, a titolo di compensi professionali del presente grado, in favore degli appellati CP_2
e , quali eredi di , si liquida l'importo di euro
[...] Controparte_3 Persona_1
1.984,00.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore del Difensore degli appellati.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte del impugnante), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del curatore p.t., nei confronti di Controparte_1
e di , quali eredi di , avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
del Tribunale di Benevento n. 1086/23, pubblicata il 12 Maggio 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna il al pagamento delle spese del presente grado in Controparte_1
11 favore di e di – spese che liquida in euro 1.984,00 Controparte_2 Controparte_3
(millenovecentottantaquattro/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Massimiliano Errico;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento, da parte del appellante, CP_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 30 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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