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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 174 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2024 in seguito alla trattazione scritta, vertente
TRA
quale erede di , difeso dall'Avv. Parte_1 Persona_1
BARANI MARIA CARLA (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE in riassunzione
E
difeso Controparte_1
Contr dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * (c.f.
; C.F._2
APPELLATO
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. FAZZALARI FRANCESCO Parte_1
(c.f. ); C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11049/2018 emessa dal Tribunale di
Roma in data 31/05/2018.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
FATTO E DIRITTO
r.g. n. 1 La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione ritualmente notificato, Per_1
in proprio e quale titolare dello conveniva in giudizio
[...] Parte_2 il per sentirlo condannare al pagamento del Controparte_1
compenso dovuto, ovvero per ottenere la declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento, con relativa condanna al risarcimento del danno, ovvero al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. Parte attrice esponeva di aver sottoscritto in data 26.11.2010 un contratto con il avente Controparte_1 ad oggetto l'assistenza legale relativa al programma di emissione di prestiti obbligazionari sui mercati statunitensi, di aver eseguito la prestazione, che, pur prevedendo il contratto la gratuità della prestazione, era prassi che i compensi dovuti erano addebitati dalle banche coinvolte nelle operazioni, di aver svolto ulteriori prestazioni quali il “Nuovo Registration Statement”, il documento di aggiornamento dell'”Annual Report” e documentazione per emissioni e la consulenza relativa ad offerte non registrate, che il comportamento del era contrario a buona fede e CP_1
che, in ogni caso, sussisteva un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Si costituiva il
, evidenziando la gratuità dell'incarico, che non esisteva alcuna prassi con le CP_1
banche sottoscrittici, che la prestazione non era eseguita correttamente, che ulteriori attività a favore del erano sempre gratuite, non necessarie ed incomplete e CP_1 che l'azione ex art. 2041 c.c. era da considerarsi inammissibile. Interveniva in giudizio
aderendo alle domande ed alle eccezioni di parte attrice. All'udienza Parte_1 del 16.11.2017 l'attore e l'intervenuto concludevano per la condanna al pagamento del compenso dovuto, ovvero per la declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento, con relativa condanna al risarcimento del danno, ovvero per
l'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., il concludeva per il rigetto CP_1
delle pretese ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. ».
All'esito del giudizio il tribunale ha respinto la domanda e compensato le spese.
ha proposto appello al quale ha aderito, nel costituirsi, Persona_1
. Parte_1
Il ha resistito al Controparte_1
gravame.
Dopo il decesso dell'originario appellante (Avv. il processo è Parte_1 stato riassunto dall'erede Parte_1
r.g. n. 2 L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2024 dopo la precisazione delle conclusioni avvenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
L'appello principale contiene sei motivi coi quali viene contestato l'assunto della gratuità dell'opera professionale prestata dallo studio legale;
l'erronea interpretazione della domanda che non invocava l'applicazione della “prassi” bensì il pagamento del corrispettivo;
il mancato risarcimento per il mancato rinnovo del contratto in violazione del canone della buona fede;
il rigetto della domanda relativa al corrispettivo per prestazioni scollegate dal contratto di consulenza;
il rigetto della domanda di indebito arricchimento.
Ritiene la Corte che il Tribunale di Roma abbia correttamente interpretato il contratto intercorso tra le parti ed appare opportuno riportare il testo della decisione impugnata laddove evidenzia:
Con
“Il contratto del 26.11.2010 all'art. 5) prevede che “ non addebiterà al Tesoro alcun compenso a titolo di onorario né ad altro titolo, né alcuna spesa che non sia stata preventivamente e specificatamente autorizzata dal Tesoro”. Dunque, chiaramente, la prestazione di parte attrice è espressamente pattuita come gratuita e nulla, come da precisa disposizione contrattuale, è dovuto. Sul punto, peraltro, parte attrice evidenzia come costituisse prassi la corresponsione del compenso dovuto dal tramite le CP_1 banche sottoscrittici. Tale prassi, in effetti, risulta dalla mail del 15.11.2010 a firma di
, la quale, nel modificare l'art. 5) del contratto, evidenzia come sia Testimone_1 preferibile “non descrivere la prassi di “spalmare” sulle banche i costi che sarebbero a carico dell'emittente”. Orbene, sotto un primo profilo, a fronte dell'espressa previsione contrattuale della gratuità e delle contestazioni del , anche la eventuale CP_1 sussistenza di tale prassi per il passato non vincola in ogni caso l'amministrazione per il futuro, e dunque per il contratto del 26.11.2010, considerato che la prassi amministrativa, a differenza degli usi, costituenti invece fonte del diritto, non ha efficacia “erga omnes” e non ha vero carattere di generalità e si limita a connotare il comportamento di fatto dei singoli uffici nei rapporti interni, senza essere tuttavia accompagnata dalla convinzione della sua doverosità (Cass. civ. Sez. III, 19/01/2006, n.
1018; Cass. civ. Sez. lavoro, 04/09/2002, n. 12869) e senza che per questo motivo debba ritenersi violato il canone della buona fede, inteso come regola oggettiva di condotta. Per altro aspetto, a confermare il carattere gratuito della prestazione, concorre la circostanza che il professionista ben può prestare gratuitamente la sua prestazione per i motivi più vari che possono consistere nell'”affectio”, nella “benevolentia”, o, come è nella fattispecie, in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio (Cass. civ. Sez. II, 17/08/2005, n.
16966; Cass. civ. Sez. II, 28/06/2000, n. 8787). Questa conclusione si ricava dalla nota, in atti, del 25.10.2010 indirizzata al e a firma dello stesso CP_1 Persona_1 dove è dato leggere che “il nostro Studio ha l'ambizione di ottenere tale prestigioso mandato, alle condizioni che saranno indicate dal Tesoro” e che “Sin d'ora, dichiariamo che, qualora il Tesoro decida di conferire il mandato al nostro Studio, non addebiteremo al Tesoro alcun onorario od altro compenso, ritenendoci onorati di tornare ad essere consulenti del Tesoro”. Lo stesso dicasi per le ulteriori attività svolte da parte attrice, comunque ricollegabili al contratto del 26.11.2010 e per le quali non è stato pattuito alcun compenso.”.
r.g. n. 3 La tesi dell'appellante secondo la quale il diritto al compenso non sarebbe escluso da quella clausola non può trovare adesione perché inequivoca, tanto più se si considera lo spessore professionale di chi la sottoscrisse, vale a dire un esercente la professione legale.
Con l'appello viene escluso che fosse stata in primo grado invocata la prassi segnalata dal tribunale (quella cioè di riversare i costi della consulenza sulle banche) e si prospetta che il diritto al compenso non era stato escluso dal contratto in termini assoluti, proprio a mente del sistema, per così dire surrogatorio, che ne riversava il pagamento a soggetti terzi;
sistema che non potè, tuttavia, operare per via della mancata emissione di titoli in dollari statunitensi.
Nella pagina 10 della memoria conclusionale in prime cure, va notato, l'odierno Contr appellante aveva espressamente affermato “Il consulente del per il diritto Con Contr statunitense (Skadden) e dovettero prendere atto della procedura voluta dal e
Contr da allora, designati dal all'atto delle emissioni internazionali della Repubblica
Italiana, hanno assunto la qualifica formale di consulenti legali delle banche, ed i Contr Con compensi dovuti dal a ed al consulente per il diritto statunitense sono stati
Contr corrisposti a mezzo delle banche, con fondi forniti dal tramite la commissione di sottoscrizione (la c.d. ―prassi‖, nel linguaggio dello stesso MEF).”.
Ancora, alla pagina 35 del medesimo atto: “ …si chiede a Codesto Ill.mo
Tribunale di interpretare il contenuto dell'accordo negoziale di cui è causa tenendo Con conto dell'affidamento che aveva riposto nel Mef in virtù degli accordi verbali e scritti e dalla prassi adottata negli anni, in base al contenuto e allo scopo pratico dell'accordo (o, per utilizzare un'efficace espressione utilizzata in dottrina, dello
―spirito dell'intesa), quale emergente alla stregua dell'interpretazione sistematica e funzionale del contratto (articoli 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.), in relazione alle circostanze concrete del caso …”.
Se ne ricava la piena adesione del consulente a quel sistema, tanto da affermarsi
“consulenti legali delle banche”; ne discende l'infondatezza della pretesa di pagamento rivolta contro il , sia sulla base del contratto (escludente qualsiasi “addebito” CP_1 non oggetto di previa negoziazione), sia sulla base dell'indebito arricchimento correttamente escluso dal tribunale che ha ritenuto “ … inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., atteso che l'azione di ingiustificato arricchimento può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti, vale a dire la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito e la unicità del fatto
r.g. n. 4 causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (Cass. civ., Sez. Unite,
08/10/2008, n. 24772). Altresì è necessario che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano entrambi mancanti di causa giustificatrice. Nella fattispecie sussiste la causa giustificatrice, vale a dire il contratto del 26.11.2010, e la domanda ex art. 2041 c.c. non può essere proposta: “L'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento” (Cass. civ., Sez. III, 13/03/2013, n. 6295; Cass. civ., Sez. III,
24/02/2010, n. 4492; Cass. civ., Sez. III, 02/04/2009, n. 8020).”.
Avuto riguardo alle prestazioni che l'appellante considera estranee al contratto, è sufficiente rilevare la nullità di ogni accordo con una pubblica amministrazione che non sia trasfuso in uno scritto, proprio per evitare controversie come quella oggetto di scrutinio, non potendo la P.A. essere esposta a pretese patrimoniali non correttamente instradate secondo le forme di legge.
Nella specie l'appellante fa riferimento a mera corrispondenza via mail con funzionari del che l'avrebbero indotto a fornire prestazioni ulteriori rispetto a CP_1 quelle pattuite. Alla pagina 31 della conclusionale in primo grado era dedotto che “ Il Contr Con quindi sosteneva di non dovere pagare alcun compenso a , così locupletando esso stesso e facendo locupletare anche il nuovo studio legale da esso nominato, che
Con avrebbe utilizzato a proprio beneficio il prodotto dell'opera professionale di .”
L'appellante sembra trascurare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “non
è ammessa l'azione ex art. 2041 c.c. nei casi di arricchimento indiretto, se non nei casi in cui l'arricchimento si sia verificato in favore della Pubblica Amministrazione, in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24772 dell'8/10/2008; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 26/01/ 2011; Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 27891 del 23/11/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29672 del 22/10/2021).” (così, recentemente, Cass. civ., sez. I, 16/03/2025, n.7006).
Può, altresì, richiamarsi la giurisprudenza di merito secondo la quale “… nel caso
r.g. n. 5 riguardante una prestazione professionale resa in assenza di contratto (perchè stipulato in forma orale), va escluso che il creditore sia legittimato ad agire nei confronti dell'ente pubblico con l'azione di indebito arricchimento potendo semmai essere esperita azione contro il funzionario.” (Corte appello , Bari , sez. II , 20/08/2021 , n.
1486).
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al valore della causa.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore del
[...]
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in euro 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6