Articolo 179 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 170Articolo 180
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16 settembre 2003
Art. 179. Categoria delle stazioni radioelettriche di nave 1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sara' assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovra' essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all'articolo 183.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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